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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII Sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A in grado di appello
nella causa iscritta al N.R.G. 23198/2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Napoli alla Via F. Verrotti n. 4 presso lo studio dell'avv. Alessandra Feola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1
APPELLATA contumace
NONCHE'
CP_2 APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5171/21
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio il sig. e la (compagnia assicuratrice del CP_2 Controparte_1
veicolo di parte convenuta) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 28/04/2014.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:
1) che, il giorno 28 aprile 2014 alle ore 21,00 circa in Casalnuovo di Napoli alla Via
Siviglia, l'istante alla guida del motociclo Honda SH 150 targato DB97450 di proprietà del sig. veniva urtato da un motociclo Honda SH 300 targato Controparte_3
DS46006;
2) che, tale incidente veniva provocato da una errata manovra di guida del conducente del veicolo Honda SH 300, il quale nelle circostanze indicate non avvedendosi de veicolo condotto dall'istante urtava da tergo il motociclo Honda SH 150 regolarmente in marcia alla zona posteriore destra provocando per l'effetto la caduta dello stesso e del sig.
sul lato sinistro;
Parte_1
3) che, a seguito di quanto sopra, il sig. riportava lesioni Parte_1
personali che lo costringevano a recarsi presso la Casa di Cura s.r.l. “Villa Dei Fiori” di
ER (NA), ove gli furono prestate le prime cure;
4) che al momento dell'accaduto, il mezzo investitore risultava essere di proprietà del sig.
assicurato per la r.c. auto con la di Assicurazioni CP_4 CP_5 [...]
CP_1
Rimanevano contumaci sia la che il sig. Controparte_1 CP_2 Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di parte attrice, era trattenuta in decisione dal Giudice di Pace di Napoli, che con sentenza n. 5171/21, rigettava la domanda attorea ritenendola infondata in ordine all'an e compensava le spese.
Avverso tale pronuncia ricorreva in appello il , il quale lamentava Parte_1
l'erroneità della decisione di prime cure per illogica, inadeguata ed insufficiente motivazione della sentenza e per l'errata valutazione del materiale probatorio.
Non si costituivano, nonostante la regolarità della notifica, sia il sig. che la CP_2
delle quali ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa quindi, all'esito dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione.
In via preliminare, risulta agli atti l'invito rivolto alle parti convenute di stipulare la convenzione di negoziazione assistita.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
Parte appellante censurava la decisione del Gdp ritenendo che quest'ultimo avrebbe ritenuto inattendibile la deposizione resa dal teste, tale sig. escusso Testimone_1
all'udienza del 17 giugno 2016 precedente alla stessa introduzione del giudizio di prime cure. Questo Giudicante, pertanto, con provvedimento del 2 novembre 2023, invitava l'appellante a chiarire quanto occorso.
Quest'ultimo ha, quindi, provveduto a depositare documentazione dalla quale, tuttavia, si evince che il sig. ha prestato testimonianza in un altro giudizio, avente Testimone_1
ad oggetto il medesimo sinistro, svoltosi innanzi al Giudice di pace di Napoli, rubricato al R.G. n. 74869/15 e definito con la Sentenza n. 13661/17 per quanto dichiarato dalla stessa parte appellante in sede di udienza del 01/06/2018 nel giudizio rg 66254/17 che ha dato vita alla sentenza oggetto dell'odierno appello. In atti non è depositata la sentenza n. 13661/17 di cui , pertanto, si ignora il contenuto. Si rileva, tuttavia, dalla disamina dei verbali di causa allegati, che alcuna attività istruttoria
è stata svolta in seno al Giudizio svolto innanzi al Giudice di Pace di Napoli, rubricato al
R.G. n. 66254/17 e definito con la Sentenza n. 5171/21, oggetto dell'odierno appello.
Sostanzialmente, il ha prodotto in giudizio, fin dal primo grado, sia i Parte_1
verbali dell'altra causa (R.G. n. 74869/15), in cui era riportata la prova testimoniale raccolta in quella sede, che la CTU, perché potessero essere liberamente apprezzate e valutate dal giudice.
Sul punto, questo Giudicante rileva quanto segue.
Nel caso che ci occupa, il Magistrato di prime cure ha ritenuto di liberamente apprezzare il contenuto delle prove testimoniali raccolte nel diverso giudizio (R.G. n. 74869/15) e prodotte in quello epilogato con la sentenza di rigetto oggetto del presente appello.
Questo Giudicante, invece, sul presupposto che la testimonianza rientra nella categoria delle prove c.d. costituende, perché si forma dinanzi al Giudice chiamato a decidere la controversia, nel contraddittorio delle parti, ritiene che esse non possano assolutamente sopperire alle lacune probatorie della parte attrice, odierna appellante.
Quest'ultima, peraltro, nel giudizio rubricato al R.G. n. 66254/17 aveva anche fatto richiesta di escussione del teste senza, tuttavia, coltivarla, ma chiedendo Testimone_1
la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, sulla presunzione, che la causa potesse essere decisa sulla scorta dell'istruttoria svolta in seno ad un altro giudizio, sebbene avente ad oggetto il medesimo sinistro.
Sul punto, giova rilevare che, come reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione
(Cass. 18688 del 2007) "In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso;
sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
(cfr. anche Cass. 3241 del 2000).
Deve, al riguardo, evidenziarsi che proprio la mancata predeterminazione normativa di un sistema di decadenze endoprocessuali giustifica il ricorso alla rinuncia implicita, dovendo in un procedimento interamente governato dall'impulso di parte, essere valorizzati e rigorosamente interpretati i comportamenti processuali, ai quali deve invece riconnettersi un rilievo nettamente meno intenso in un processo regolato su preclusioni fondate sulla vocazione pubblicistica del processo.
Per questa ragione la manifestazione di volontà tacite (la rinuncia implicita derivante dall'assenza di autonomo impulso di parte od altre condotte delle parti costituite) vengono nettamente depotenziate in tale diverso sistema (cfr. con riferimento al rito del lavoro Cass. 12004 del 2003).
Deve, osservarsi, in conclusione, che il Giudice di prime cure, con apprezzamento incensurabile in sede di sindacato di legittimità, ha ritenuto, in via presuntiva, che la parte avesse rinunciato all'espletamento dell'istruttoria, sulla base di una condotta processuale, univocamente ritenuta abdicativa dagli orientamenti sopra citati.
Né d'altra parte in questa sede si è chiesto di espletare l'attività istruttoria omessa in sede di prime cure avendo unicamente richiesto una eventuale nuova ctu, senza peraltro mai esplicitare l'esito del giudizio all'interno del quale era stato escusso il teste ed era Tes_1
stata espletata la ctu. Il giudice di appello, non ha dunque, alcuna prova validamente formata in seno al giudizio di prime cure e pertanto la domanda non può che essere rigettata.
Non essendo costituiti i convenuti nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese;
3) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII Sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A in grado di appello
nella causa iscritta al N.R.G. 23198/2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Napoli alla Via F. Verrotti n. 4 presso lo studio dell'avv. Alessandra Feola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1
APPELLATA contumace
NONCHE'
CP_2 APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5171/21
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio il sig. e la (compagnia assicuratrice del CP_2 Controparte_1
veicolo di parte convenuta) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 28/04/2014.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:
1) che, il giorno 28 aprile 2014 alle ore 21,00 circa in Casalnuovo di Napoli alla Via
Siviglia, l'istante alla guida del motociclo Honda SH 150 targato DB97450 di proprietà del sig. veniva urtato da un motociclo Honda SH 300 targato Controparte_3
DS46006;
2) che, tale incidente veniva provocato da una errata manovra di guida del conducente del veicolo Honda SH 300, il quale nelle circostanze indicate non avvedendosi de veicolo condotto dall'istante urtava da tergo il motociclo Honda SH 150 regolarmente in marcia alla zona posteriore destra provocando per l'effetto la caduta dello stesso e del sig.
sul lato sinistro;
Parte_1
3) che, a seguito di quanto sopra, il sig. riportava lesioni Parte_1
personali che lo costringevano a recarsi presso la Casa di Cura s.r.l. “Villa Dei Fiori” di
ER (NA), ove gli furono prestate le prime cure;
4) che al momento dell'accaduto, il mezzo investitore risultava essere di proprietà del sig.
assicurato per la r.c. auto con la di Assicurazioni CP_4 CP_5 [...]
CP_1
Rimanevano contumaci sia la che il sig. Controparte_1 CP_2 Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di parte attrice, era trattenuta in decisione dal Giudice di Pace di Napoli, che con sentenza n. 5171/21, rigettava la domanda attorea ritenendola infondata in ordine all'an e compensava le spese.
Avverso tale pronuncia ricorreva in appello il , il quale lamentava Parte_1
l'erroneità della decisione di prime cure per illogica, inadeguata ed insufficiente motivazione della sentenza e per l'errata valutazione del materiale probatorio.
Non si costituivano, nonostante la regolarità della notifica, sia il sig. che la CP_2
delle quali ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa quindi, all'esito dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione.
In via preliminare, risulta agli atti l'invito rivolto alle parti convenute di stipulare la convenzione di negoziazione assistita.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
Parte appellante censurava la decisione del Gdp ritenendo che quest'ultimo avrebbe ritenuto inattendibile la deposizione resa dal teste, tale sig. escusso Testimone_1
all'udienza del 17 giugno 2016 precedente alla stessa introduzione del giudizio di prime cure. Questo Giudicante, pertanto, con provvedimento del 2 novembre 2023, invitava l'appellante a chiarire quanto occorso.
Quest'ultimo ha, quindi, provveduto a depositare documentazione dalla quale, tuttavia, si evince che il sig. ha prestato testimonianza in un altro giudizio, avente Testimone_1
ad oggetto il medesimo sinistro, svoltosi innanzi al Giudice di pace di Napoli, rubricato al R.G. n. 74869/15 e definito con la Sentenza n. 13661/17 per quanto dichiarato dalla stessa parte appellante in sede di udienza del 01/06/2018 nel giudizio rg 66254/17 che ha dato vita alla sentenza oggetto dell'odierno appello. In atti non è depositata la sentenza n. 13661/17 di cui , pertanto, si ignora il contenuto. Si rileva, tuttavia, dalla disamina dei verbali di causa allegati, che alcuna attività istruttoria
è stata svolta in seno al Giudizio svolto innanzi al Giudice di Pace di Napoli, rubricato al
R.G. n. 66254/17 e definito con la Sentenza n. 5171/21, oggetto dell'odierno appello.
Sostanzialmente, il ha prodotto in giudizio, fin dal primo grado, sia i Parte_1
verbali dell'altra causa (R.G. n. 74869/15), in cui era riportata la prova testimoniale raccolta in quella sede, che la CTU, perché potessero essere liberamente apprezzate e valutate dal giudice.
Sul punto, questo Giudicante rileva quanto segue.
Nel caso che ci occupa, il Magistrato di prime cure ha ritenuto di liberamente apprezzare il contenuto delle prove testimoniali raccolte nel diverso giudizio (R.G. n. 74869/15) e prodotte in quello epilogato con la sentenza di rigetto oggetto del presente appello.
Questo Giudicante, invece, sul presupposto che la testimonianza rientra nella categoria delle prove c.d. costituende, perché si forma dinanzi al Giudice chiamato a decidere la controversia, nel contraddittorio delle parti, ritiene che esse non possano assolutamente sopperire alle lacune probatorie della parte attrice, odierna appellante.
Quest'ultima, peraltro, nel giudizio rubricato al R.G. n. 66254/17 aveva anche fatto richiesta di escussione del teste senza, tuttavia, coltivarla, ma chiedendo Testimone_1
la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, sulla presunzione, che la causa potesse essere decisa sulla scorta dell'istruttoria svolta in seno ad un altro giudizio, sebbene avente ad oggetto il medesimo sinistro.
Sul punto, giova rilevare che, come reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione
(Cass. 18688 del 2007) "In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso;
sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
(cfr. anche Cass. 3241 del 2000).
Deve, al riguardo, evidenziarsi che proprio la mancata predeterminazione normativa di un sistema di decadenze endoprocessuali giustifica il ricorso alla rinuncia implicita, dovendo in un procedimento interamente governato dall'impulso di parte, essere valorizzati e rigorosamente interpretati i comportamenti processuali, ai quali deve invece riconnettersi un rilievo nettamente meno intenso in un processo regolato su preclusioni fondate sulla vocazione pubblicistica del processo.
Per questa ragione la manifestazione di volontà tacite (la rinuncia implicita derivante dall'assenza di autonomo impulso di parte od altre condotte delle parti costituite) vengono nettamente depotenziate in tale diverso sistema (cfr. con riferimento al rito del lavoro Cass. 12004 del 2003).
Deve, osservarsi, in conclusione, che il Giudice di prime cure, con apprezzamento incensurabile in sede di sindacato di legittimità, ha ritenuto, in via presuntiva, che la parte avesse rinunciato all'espletamento dell'istruttoria, sulla base di una condotta processuale, univocamente ritenuta abdicativa dagli orientamenti sopra citati.
Né d'altra parte in questa sede si è chiesto di espletare l'attività istruttoria omessa in sede di prime cure avendo unicamente richiesto una eventuale nuova ctu, senza peraltro mai esplicitare l'esito del giudizio all'interno del quale era stato escusso il teste ed era Tes_1
stata espletata la ctu. Il giudice di appello, non ha dunque, alcuna prova validamente formata in seno al giudizio di prime cure e pertanto la domanda non può che essere rigettata.
Non essendo costituiti i convenuti nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese;
3) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio