Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01974/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2018, proposto da
Ital Bio Green S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi, Regione Puglia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 31303/2018 del 2.7.2018 con la quale l'A.c. di Ostuni ha disposto «il diniego della richiesta di permesso a costruire n. 2017-P-212» presentata dalla ricorrente il 31.7.2017;
- della nota prot. n. 46281/17 del 20.10.2017 con cui l'A.c. ha comunicato alla ricorrente il preavviso di diniego – ex art. 10-bis, l. n. 241/'90 – rispetto alla suddetta istanza di rilascio di p. di c. del 31.7.2017;
- ove occorra, della nota regionale prot. AOO_079/PROT 09/01/2017 – 0000124, allegata al predetto preavviso comunale di diniego prot. n. 46281/17;
- del parere espresso dal Settore urbanistica e s.u.e. del Comune di Ostuni il 25.9.2017 e della successiva nota comunale prot. n. 44139/'17 del 10.10.2017 (entrambi richiamati nella predetta nota comunale prot. n. 4628/'17 e non conosciuti dalla ricorrente, onde la richiesta di esibizione con riserva di motivi aggiunti);
- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della nota prot. n. 31303/2018 del 2.7.2018, con la quale l'A.c. di Ostuni ha disposto “ il diniego della richiesta di permesso a costruire n. 2017-P-212 ” presentata dalla ricorrente il 31.7.2017;
- ritenuta l’infondatezza del ricorso. Invero:
a) ai sensi dell’art. 4, l. r. n. 14/09: “ al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente eesistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato, ovvero residenziale, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico ”;
b) scopo della previsione normativa è dunque quello di “ ... migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente ”, e non già di determinare uno stravolgimento del quadro urbanistico esistente, il quale impatta sullo strumento di pianificazione territoriale, e richiede pertanto un’espressa modifica di quest’ultimo;
c) nella specie, l’Amministrazione ha posto a fondamento del diniego le seguenti ragioni: 1) l’intervento proposto: “ afferisce alla demolizione di un fabbricato ad uso non residenziale con realizzazione di una serie di unità abitative residenziali ”; 2) “ le unità residenziali sono diversamente localizzate mediante l’inserimento in più lotti ”; 3) “ saranno realizzate opere di urbanizzazione primaria ”; 4) “ la proposta progettuale comporta una ridistribuzione volumetrica complessiva ”; 4) l’intervento proposto comporterebbe: “ una totale trasformazione urbanistica del lotto di intervento, mentre invece la l.r. 14/2009 si occupa solo ed esclusivamente di interventi edilizi e non di interventi urbanistici ”;
d) tali ragioni sono del tutto in linea con la cennata previsione normativa (art. 4 L.R. n. 14/09), avendo l’Amministrazione stigmatizzato l’adozione di una proposta progettuale che, se accolta, avrebbe impattato sul vigente strumento urbanistico, in assenza di una modifica di quest’ultimo;
e) ritenuto pertanto per tali ragioni, che l’adozione dell’impugnato diniego evidenzi un esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa, e deve pertanto ritenersi immune dalle lamentate censure;
- ritenuto pertanto di rigettare il proposto ricorso;
- ritenuto che la natura del giudizio e il tenore delle questioni esaminate giustifichino la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 – decisa con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO