Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5758/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.Alberto Munno, all'esito dell'udienza svoltasi il 31 gennaio 2025 con modalità telematico-
cartolare ex art. 127ter cpc ha emesso la presente
S E N T E N Z A E X A R T 2 8 1 T E R D E C I E S C P C
Nella causa civile iscritta il 21 novembre 2023 sul ruolo generale dell'anno 2023 col numero
5758 vertente
T R A
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Via Medagle d'Oro n. 119 Parte_1 C.F._1
a Taranto presso lo studio dell'Avv. Egidio Leone (c.f. ) dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa come da documentazione in atti;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 in Roma, Controparte_1 Controparte_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 31 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematico-cartolare ex art. 127ter cpc,
_______________ 1 Dr.Alberto Munno
Fatto e diritto
I.- La ricorrente Avv. , iscritta nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al Parte_1
patrocinio dei non abbienti, è stata officiata dalla sig,ra nata il [...] a Parte_2
Taranto quale difensore nel procedimento n. 2462/2018 r.g.trib. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , e col ricorso odierno si duole del Controparte_3
decreto emesso il 5 ottobre 2023 col quale il Tribunale liquidava la somma di euro 700,00 per le prestazioni rese.
Trova così applicazione la modifica introdotta dal DM 37/2018 al DM 55/2014 per le liquidazioni successive al 28 aprile 2018 relative a prestazioni, quali quelle resa dalla ricorrente, culminate nella sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1721/2019 emessa dal
Tribunale di Taranto tra i signori e e pubblicata il 24 giugno 2019. Parte_2 Controparte_3
Per il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituente una specie del genus più ampio del procedimento di cognizione ordinaria, in assenza di una previsione specifica l'art. 21
del D.m. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, così dispone nei suoi commi 5 e 6: “5. Qualora
il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra
enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.
6. Gli affari di valore indeterminabile si
considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso. Qualora il valore
effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessita'
delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura,
anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a
_______________ 2 Dr.Alberto Munno euro 520.000,00.”
Può così applicarsi lo scaglione di valore compreso tra 26.000 euro che sviluppa un compenso di euro 1620,00 per lo studio della controversia, euro 1147,00 per la fase introduttiva, euro 1720,00
per la fase istruttoria o di trattazione, euro 2767,00 per la fase decisionale.
L'art. 82 del dpr 115/2002 così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati
dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad
onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione
all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
L'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, sotto la rubrica “parametri generali
per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del
compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata,
dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del
cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto
trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere
con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che,
in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento,
ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.”
Il successivo comma 5 dispone: “
5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi
del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo
studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei
_______________ 3 Dr.Alberto Munno documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la
costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di
costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi,
citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di
provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze,
impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il
versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche
di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica
in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le
memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti
giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni
connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita'
istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando
disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e
designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la
notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al
contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le
dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei
testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque
incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al
fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per
parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative,
ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per
_______________ 4 Dr.Alberto Munno ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente
svolta; d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre
parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame,
la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative
accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o
pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al
cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo
stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivita'
successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
Nella vicenda sottoposta a giudizio si è al cospetto di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio che appare di medio-bassa difficoltà, come si desume dalla sentenza del Tribunale di
Taranto in composizione collegiale la cui motivazione è contenuta in sole quindici righe che si trascrivono:
_______________ 5 Dr.Alberto Munno
Il totale complessivo è così composto: a) fase di studio della controversia euro 1620; b) fase introduttiva euro 1147; c) fase di trattazione e istruttoria euro 1720; d) fase decisionale euro 2767).
Nella nota specifica inviata dalla ricorrente alla sig.ra viene indicato un importo di euro Pt_2
4487,00, con totale esclusione della fase decisionale a riprova dell'assenza di attività rilevanti per il compenso relativo a tale segmento processuale.
Le prime tre fasi assommano in totale ad euro 4487,00.
Ai sensi dell'art.130 del dpr 115/2002 “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato
e al consulente tecnico di parte sono ridotti alla metà”.
Ne consegue che in favore della istante deve essere liquidato il compenso pari ad euro 2243,50
( 4487,00 : 2) oltre agli accessori come per legge.
_______________ 6 Dr.Alberto Munno Essendosi il ministero della ricorrente limitato al percorso compiuto sino alla sentenza non definitiva, si dovrà tenere conto di tale importo nel caso venga presentata una ulteriore richiesta di liquidazione dal medesimo o altro difensore in relazione all'eventuale percorso processuale successivo.
La verifica della sussistenza in favore della beneficiaria dei requisiti per la fruizione dei benefici del gratuito patrocinio esula dall'oggetto del presente giudizio, essendo di competenza del giudice che ha effettuato la liquidazione di cui si chiede la riforma e, in sede di controllo, dell' Amministrazione
Finanziaria.
II.- Il non si è opposto alla domanda, e tanto ne precluderebbe la condanna Controparte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio.
Tuttavia con ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 la Suprema Corte di
Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
[...]
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa rel. Per_1 Controparte_4 Persona_2 Controparte_5
Ed est. ) ha così stabilito:
“5. – Il secondo motivo è invece fondato.
Entrambe le ragioni indicate dal giudice di merito per la compensazione delle spese di lite non
rientrano fra quelle idonee a giustificarla, come previsto dall'art. 92 c.p.c. e dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale e a rendere di conseguenza la relativa statuizione incensurabile
in questa sede.
Quanto alla prima, costituisce principio consolidato che nel caso in cui la parte ammessa al gratuito
patrocinio risulti vincitrice nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue
spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il
principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Controparte_1
7
[...] Dr.Alberto Munno TI intimato (Cass. n. 5255/2022; Cass. n. 7072/2018).
Ma anche la seconda ratio della motivazione, individuata nella “infondatezza della tesi che vuole la
liquidazione autonoma di spese e compensi per l'attività di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., cui va
ricondotta quella di cui all'art. 445 bis c.p.c.” non è tale da giustificare la compensazione delle spese,
vista la sostanziale soccombenza del convenuto. CP_1
6.- In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso;
va accolto il secondo;
l'ordinanza
impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di altro magistrato, il
quale provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;”
Ai sensi dell'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione
Seconda nel procedimento n.23748/2022, il , sebbene contumace ed inerte Controparte_1
rispetto alla domanda attrice, deve sentirsi condannare al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in accoglimento del ricorso ed in correlativa modifica del decreto emesso ex art. 168 dpr
115/2002 dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale, liquida in favore dell' Avv. Parte_1
per l'attività prestata nella qualità di difensore della sig.ra ammessa al
[...] Parte_2
beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento n.2462/2018 r.g.trib. di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto contro , il compenso totale di euro 2333,25 oltre agli Controparte_3
accessori come per legge;
c) subordina l'efficacia della presente statuizione alla effettiva emissione della fattura;
d) fa divieto all'Avv. di chiedere e/o conseguire dalla sig.ra danaro Parte_1 Parte_2
_______________ 8 Dr.Alberto Munno o altra utilità per effetto delle prestazioni professionali rese in esecuzione del ministero difensivo reso in regime di gratuito patrocinio ed integralmente remunerate con l'importo liquidato nella presente sentenza;
e) vista ed applicata l'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 dalla Suprema
Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
[...]
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa rel. Per_1 Controparte_4 Persona_2 Controparte_5
Ed est. ) condanna il a rifondere alla ricorrente spese e competenze di lite Controparte_1
del presente giudizio, liquidandole in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge , oltre spese di registrazione della sentenza.
f) dispone che la presente sentenza sia comunicata al Pubblico Ministero, all' Controparte_6
ed alla Guardia di Finanza territorialmente competenti per i necessari controlli
[...]
finanziari;
g) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, autorizzandola ad avvalersi dell'Ufficio Unep in caso di disservizi del sistema telematico-informatico e/o dei domicili digitali e/o altra difficoltà.
Così deciso in Monopoli il 19 febbraio 2025.
Il giudice dott. Alberto Munno
_______________ 9 Dr.Alberto Munno