Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di divorzio congiunto (cessazione effetti civili) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 6625/2024, promossa da
(c.f. , nato/a a CONEGLIANO (TV), il Parte_1 C.F._1 24/07/1993,
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 VALDOBBIADENE (TV), il 1/08/1988,
entrambi con l'avv. LESLIE LAVEDER
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso in data 15/11/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del
[...] loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso dell'8.02.2022);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (27.01.2022);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/06/2017 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di FONTANELLE (TV) dell'anno 2017, al n. 2, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/06/2017 da
, nato/a a CONEGLIANO (TV), il 24/07/1993 Parte_1
e
, nato/a a VALDOBBIADENE (TV), il 01/08/1988, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FONTANELLE (TV) dell'anno 2017 al n. 2, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
Per_
“1) La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori secondo il seguente calendario:
I genitori assumeranno concordemente, le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed ispirazioni della stessa;
a seconda delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazione dello stelo;
2) In considerazione dei rispettivi impegni di lavoro i genitori si riconoscono la maggior flessibilità possibile, impegnandosi a concordare gli orari e le diverse modalità di visita, anche solo messaggi sms o whatsapp, sempre comunque al fine di garantire una necessaria continuità del rapporto di entrambi con la figlia.
3) Ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 15 Per_ giugno di ogni anno, starà con ciascun genitore per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, in modo tale che la stessa possa trascorrere, ad anni alterni, la festività del Natale e della Pasqua, con l'uno o l'altro genitore;
4)Tutte le spese ordinarie e straordinarie verranno suddivise al 50% con esclusione del vitto e dell'alloggio (spesa alimentare domestica e bollette per utenze varie) che saranno direttamente a carico di ciascun genitore che non chiederà rimborso all'altro.
Per le spese straordinarie rimane fermo il regime di autorizzazione delle stesse previsto dal protocollo del diritto di famiglia del Tribunale di Treviso.
3 Per le spese ordinarie, il genitore che ravvisa la necessità di procedere ad una spesa avviserà l'altro genitore qualora preveda o sia ipotizzabile un esborso superiore ai 150,00 €. L'altro genitore potrà opporsi solo a fronte di giustificate ragioni oggettive. 5) L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore, con detrazione delle spese al 50%.
6) Rimane fermo il reciproco assenso per l'annotazione della figlia minore nel passaporto o altro documento equivalente per l'espatrio.
7) Le parti dichiarano che ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro esistente è quindi da considerarsi definito a seguito di quanto pattuito ai nn. 9 e 10 di cui alle condizioni indicate in separazione”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 21 gennaio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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