Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n°92/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°92 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: responsabilità professionale medica, vertente T R A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
a Piscinola n°64, (C.F. ), rappresentata dall'Avv. CodiceFiscale_1
Pasquale De Lucia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Cesare Rosaroll n°70, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE, C O N T R O
, nato a [...] il [...], (C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente al Vico Monteroduni n°12 ed ivi elettivamente domiciliato al n°32 della Piazza Carità, presso lo studio dell'Avv. Stefano Carnevale, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale depositata telematicamente;
APPELLATO N O N C H E'
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli, CP_2 alla Via s. Veniero n°17, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Aldo Cucinella in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione in primo grado;
APPELLATA
1
A V V E R S O la sentenza n°5392/2018 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, pubblicata il 31/05/2018, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1)condanna la e Controparte_3
in solido tra loro al versamento in favore della attrice CP_1 della somma di € 2528,00; su tale somma decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (8/7/2005) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, spese che liquida in
€. 813,00 per spese vive ed €. 1620,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 25/07/2014 esponeva quanto segue: Parte_1
1) che in data 08.07.2005 si sottoponeva ad un intervento di chirurgia estetica finalizzato all'applicazione di protesi mammarie bilaterali da impiantare con mastoplastica additiva;
2) che tale intervento veniva effettuato dal Dott. presso il CP_1 Controparte_4 con sede in Napoli alla Via S. Veniero n°17, dove veniva
[...] ricoverata con diagnosi di "mastopessi con protesi"; 3) che il giorno stesso del ricovero il Dott. procedeva all'intervento di CP_1 applicazione delle protesi mammarie bilaterali a mezzo di mastoplastica additiva, con protesi bilaterali della capacità di 140 cc, marca Eurosilicone;
4) che veniva dimessa il giorno stesso dell'intervento; 5) che già in occasione della prima medicazione aveva lamentato dolori lancinanti alle mammelle, accompagnati successivamente da febbre e fuoriuscita di materiale, siero – purulente, dalle ferite chirurgiche;
6) che il quadro clinico di essa appellante, ancorché rassicurata dal Dott.
e dalla sua equipe, che avevano rappresentato trattarsi di una CP_1 temporanea situazione post operatoria, risolvibile con l'uso di medicazioni ed antibiotici, peggiorava sensibilmente nel tempo, al punto
2 Proc. n°92/2019 R.G.
da doversi sottoporre, in data 17.11.2006, presso il medesimo Presidio Sanitario, ad un nuovo intervento chirurgico di "Capsulotomia dx", essendole stata diagnostica una "retrazione capsulare del seno destro"; 7) che, nonostante il secondo intervento chirurgico, il processo infiammatorio non si arrestava costringendola ad un terzo ricovero presso lo stesso centro e ad un ulteriore operazione con intervento di "Escissione protesi seno dx"; 8) che la lunga e dolorosa vicenda clinica, i ripetuti interventi chirurgici e la consapevolezza della presenza di evidenti danni fisici ed estetici le avevano provocato forti sintomi ansioso-depressivi, che l'avevano costretta a rivolgersi al Presidio Ospedaliero San Gennaro - ASL Napoli 1 - U.O.C. di Neurologia, nonché all' dove le veniva diagnosticata una "sindrome ansioso Controparte_5 depressiva" con prescrizione di specifica terapia. Su tali premesse, tratti in giudizio il Dott. e la , in persona CP_1 Controparte_6 del suo legale rappresentante pro tempore, instava per sentir dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1176, II comma, c.c. e, per l'effetto, sentirli condannare ex art. 1223, 1226 e/o 2059 c.c., al risarcimento dei danni subiti, nella somma come quantificata in atti anche sulla scorta dell'allegata Consulenza Tecnica di parte. Entrambi i convenuti si costituivano. Il professionista, eccepita la prescrizione del diritto ad agire, contestava la fondatezza della pretesa attorea e concludeva per il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti con vittoria di spese;
chiedeva poi termine per notiziare della causa in corso le compagnie assicuratrici dalle quali assumeva di essere garantito e nel caso di loro costituzione chiedeva emettersi sentenza di condanna direttamente nei loro confronti, salva condanna delle stesse a manlevarlo per ogni somma che fosse stato chiamato a sborsare per effetto del giudizio. La struttura sanitaria, eccepita la inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 163 c.p.c. e la prescrizione di ogni diritto vantato, nonché la decadenza, deduceva la natura extracontrattuale del rapporto e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito evidenziava la infondatezza in fatto e in diritto della pretesa risarcitoria e la inesistenza dei danni lamentati;
concludeva per
3 Proc. n°92/2019 R.G.
la declaratoria di inammissibilità della domanda, di intervenuta prescrizione del diritto azionato e, nel merito, per il rigetto della domanda stessa, da accogliere in denegata ipotesi contraria con graduazione delle colpe in base alla responsabilità di ciascun condebitore, condannato il , o la sua compagnia assicuratrice, a CP_1 manlevare essa di tutto quanto tenuta a pagare in conseguenza del CP_2 giudizio, vinte le spese del grado e della espletata procedura di A.T.P. e condannata altresì l'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Instauratosi il contraddittorio, era acquisita all'incarto processuale la relazione peritale dell'ausiliario nominato nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo espletato sulla persona dell'appellante; quindi, depositate note istruttorie ex art. 183 c.p.c. e rassegnate le rispettive conclusioni, il giudice, rinviata la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la definiva con lettura in udienza della motivazione e del dispositivo in epigrafe. Avverso la sentenza proponeva appello l'attrice sulla scorta di un unico motivo di impugnazione, per il quale il giudice di prime cure sarebbe incorso in una evidente contraddizione affermando da una parte che la consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. aveva avuto carattere di completezza argomentativa e linearità logica, tale da essere ritenuta attendibile, dall'altra dichiarando che la stessa, per taluni profili, non risultava condivisibile nelle attribuzioni di percentuali del danno biologico;
nella relazione peritale il consulente aveva attribuito infatti un danno biologico complessivo pari al 5%, con una percentuale del 2% per il c.d. danno da "Double Buble", dell'1% per l'anomalo posizionamento del capezzolo dx e del 2% per lo stress psico fisico;
ciò nonostante il giudice aveva ritenuto sussistente nel caso di specie solo il danno da “Double Buble”, negando invece quello conseguente all'anomalo posizionamento del capezzolo dx e quello per lo stress psico fisico, elementi ritenuti entrambi indimostrati sotto il profilo documentale. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1 – Preliminarmente disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio medico legale, finalizzata ad accertare: 1) Tipologia del trattamento effettuato sulla GN;
2) individuazione dei materiali utilizzati e Parte_1
4 Proc. n°92/2019 R.G.
loro utilità allo scopo prefisso;
3) esito degli interventi;
4) attuali condizioni fisiche della GN all'esito degli interventi Parte_1 subiti;
5) nesso di causalità tra gli interventi realizzati e le lamentate alterazioni estetiche e fisiche generali;
6) sussistenza di uno stato ansioso depressivo a carico dell'istante e nesso di causalità tra lo stesso ed i danni subiti;
7) tipologia degli eventuali interventi da eseguirsi allo scopo di ripristinare il quadro estetico preesistente all'intervento eseguito dal Dott. ovvero a quello auspicato e possibilità di CP_1 riuscita e costo di tali eventuali nuovi interventi;
8) quantificazione del danno biologico permanente;
2 – Per l'effetto, all'esito dell'espletando accertamento tecnico di ufficio, ed in accoglimento del proposto gravame, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui viene riconosciuto solo un danno biologico permanente nella misura del 2% per danno estetico, condannando le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante di una somma che sarà accertata e quantificata all'esito della nuova Consulenza Tecnica di Ufficio, o, diversamente, alla stregua delle risultanze di cui alla CTP già in atti, ovvero ancora secondo l'equo apprezzamento dell'On.le Corte di Appello adita;
3 – Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore in tutto anticipante”. Entrambi gli appellati si costituivano resistendo al gravame e proponendo il appello incidentale. Quest'ultimo concludeva per CP_1 il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale chiedendo di voler così provvedere: “a) rigettare l'appello proposto;
b) in riforma della sentenza di I grado, rigettare la domanda attorea proposta nei confronti del dott. , per le ragioni espresse in premessa;
c) In ogni CP_1 caso, ridurre le somme liquidate come indicato in comparsa;
d) con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, a distrarsi …”. La eccepita l'improcedibilità, inammissibilità ed CP_2 improponibilità della domanda posta a base della sentenza impugnata, così concludeva: “confida nel rigetto del proposto Appello, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, reiterando le conclusioni che si trascrivono: rigettare l'Appello così come proposto da , siccome improcedibile, inammissibile, infondato in Parte_1
5 Proc. n°92/2019 R.G.
fatto e diritto per le motivazioni tutte di cui alla presente memoria. Confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. Vittoria di spese anche di questo grado di giudizio da attribuirsi agli Avv.ti Luigi Aldo Cucinella. Emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale. Salvis juribus” Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, ad epilogo della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, concessi ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, introiava la causa a sentenza. L'appello principale non è fondato e non merita pertanto accoglimento. La preliminare eccezione di sua inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. appare in buona sostanza superabile. Con l'atto di impugnazione sono, infatti, sufficientemente individuate le parti della sentenza soggetta a censura e sono esposti con adeguata specificità i motivi articolati a sostegno del gravame, indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la rilevanza da esse assunta ai fini della decisione impugnata. Va precisato al riguardo che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del
6 Proc. n°92/2019 R.G.
gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello Roma, sez. III, 09/08/2017, n. 5348, Redazione Giuffrè 2018). Per il resto, “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (Corte appello Bari, 18/02/2013, Foro it. 2013, 3, 969). Questo vuol dire che “la mancanza di una ragionevole probabilità che l'appello sia accolto va ravvisata nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento, come nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione e non risulti ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti volti a provare l'intervenuta interruzione o sospensione della stessa” (Corte appello Milano, 14/02/2013, Foro it. 2013, 9, 2630). Perciò, la “… non ragionevole probabilità di accoglimento” dell'appello … va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito)” (Corte appello Reggio Calabria, 20/12/2013, Redazione Giuffrè 2013). Nel merito la impugnazione in esame muove da pretesa, errata conformazione della decisione alle risultanze istruttorie, e segnatamente agli esisti della indagine peritale d'ufficio, avendo il giudice, non senza
7 Proc. n°92/2019 R.G.
contraddizioni con il riconosciuto carattere esaustivo dell'accertamento, ritenuto corretto sul piano argomentativo e logico, disatteso le indicazioni che l'ausiliario aveva fornito circa il danno complessivamente subito dalla paziente. In verità, la sentenza è scevra da vizi logico – giuridici, congruamente motivata e conforme ai principi di diritto in materia. Non vi è alcuna contraddizione tra risultanze della consulenza di ufficio e ragioni della decisione. Il C.T.U. aveva escluso nesso di responsabilità tra la diastasi chirurgica e l'imperizia professionale in quanto fatto non prevedibile e non prevenibile, negando la complicanza infettiva a seguito del primo intervento poiché non documentata, non dimostrabile e non connessa ad un eventuale valutazione di danno permanente;
aveva quindi determinato il danno al solco sottomammario nella misura del 2%; l'anomalo posizionamento del capezzolo destro in quella dell'1%; lo stress psicofisico da intervento in quella del 2%. Il Tribunale, con specifico riferimento all'intervento per cui è causa, aveva condiviso le risultanze ed il ragionamento della consulenza medico legale dando atto del carattere di competenza argomentativa e linearità logica della consulenza e confermando sia che non era ravvisabile nesso eziologico tra diastasi chirurgica e imperizia professionale, sia che non era provata la complicanza infettiva a seguito del primo intervento;
aveva poi confermato il danno al solco sottomammario a sinistra nella misura del 2%, così come l'anomalo posizionamento del capezzolo valutato 2% e lo stress psicofisico da terzo intervento commisurato nel gradiente dell'1%. Sennonché, in relazione al quadro probatorio, tenuto conto dei principi giuridici e giurisprudenziali in materia, aveva ritenuto che per il danno da anomalo posizionamento del capezzolo non vi fosse documentazione relativa alla pregressa condizione, tale da consentire una valutazione della eventuale, originaria conformazione dello stesso, mentre, con riferimento allo stress psicofisico da terzo intervento, non aveva ritenuto presente in atti documentazione che potesse giustificare la percentuale di danno biologico afferente alla sfera emotiva, limitando pertanto il danno risarcibile al gradiente del 2%, afferente unicamente al solco sottomammario a sinistra. In linea di massima, “il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia
8 Proc. n°92/2019 R.G.
categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona;
deve trattarsi di un danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici …” (Cassazione civile, sez. I, 13/09/2021, n°24643, Diritto & Giustizia 2021). Detto ciò, vale la pena ricordare che il giudice, quale peritus peritorum, può ben discostarsi dalle considerazioni tecniche espresse nella C.T.U., limitando il proprio convincimento solo a ciò che ritiene condivisibile, in applicazione del principio dello iudex peritus peritorum', in virtù del quale è consentito al giudice di merito valutare la complessiva attendibilità delle conclusioni peritali e, se del caso, disattenderne le sottese argomentazioni tecniche, (c.f.r. sul punto, ex plurimis, Cass. Civ., I, 22 novembre 2010, n. 23592; id., III, 11 giugno 2009, n. 13530; id., III, 18 novembre 1997, n. 11440; Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n°7086, Guida al diritto 2017, 23, 70: “Nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto”). Nessun obbligo poteva, ed ancora può, ritenersi sussistere a carico di chi ha giudicato e giudica in quanto volto alla invocata convocazione a chiarimenti del consulente tecnico. Né la circostanza addotta dall'appellante, data dal diverso riconoscimento fatto dai propri consulenti per postumi stimati nella misura del 15%, potrebbe indurre all'accoglimento della richiesta dell'auspicato supplemento istruttorio essendo noto che le valutazioni tecniche di parte rappresentano semplici allegazioni difensive, prive di autonomo valore probatorio, (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552).
9 Proc. n°92/2019 R.G.
L'appello incidentale del professionista è fondato solo in parte e può trovare accoglimento nei limiti che saranno precisati. La prima censura trae sostentamento dal tenore dell'espleto A.T.P. che avrebbe escluso ogni responsabilità di esso . Questo per avere l'ausiliario CP_1 riconosciuto carattere di imprevedibilità e inevitabilità alle complicanze dell'eseguito intervento chirurgico. Il C.T.U. cioè, pur quantificando l'entità del danno biologico, (poiché oggetto del mandato), avrebbe negato espressamente ogni responsabilità del sanitario in ordine alle uniche conseguenze, (diastasi chirurgica e la dedotta complicanza infettiva), lamentate dall'attrice. Lo stesso consulente, inoltre, avrebbe dato atto che di tali complicanze la era stata correttamente Pt_1 informata, così da ritenere che il medico non avesse commesso alcun errore tecnico nella realizzazione dell'intervento. Peraltro, il danno qualificato dal C.T.U. come DOUBLE BUBLE, che comunque si contesta, non sarebbe mai stato oggetto di doglianza da parte dell'odierna appellante, che avrebbe invece sempre e solo contestato le complicanze per le quali era esulato ogni addebito di responsabilità. orbene, se è vero che alla stregua delle risultanze peritali d'ufficio non apparivano, e non appaiono, ravvisabili profili di responsabilità connessi all'intervento chirurgico e alle conseguenze scaturitene, imprevedibili e inevitabili, altrettanto non sembra potersi dire circa l'impiantamento della protesi mammaria. Lo si desume logicamente dalla chiara ed inequivoca osservazione del consulente d'ufficio laddove, precisato che “la cicatrizzazione è una reazione assolutamente soggettiva e non prevedibile”, denotava come, “al livello del solco mammario sin. (seno protesizzato) si – potesse – evincere una anomala piega (DOUBLE BUBLE) – da valutare – come un non preciso posizionamento della protesi stessa” (C.T.U., terzultima pagina). Che poi il danno in questione non sarebbe stato oggetto della domanda e della connessa, azionata pretesa risarcitoria non può condividersi. In citazione l'attrice aveva ventilato, tra l'altro, un danno fisionomico patito per la lesione subita, stanti gli esiti cicatriziali rientranti nella categoria del danno estetico e quindi del danno biologico permanente, (c.f.r., in fasc. uff. I° grado, citaz., pag. 8). Dal che la inevitabile estensione del petitum a tale sorta
10 Proc. n°92/2019 R.G.
di pregiudizi, quelli appunto presi in considerazione del C.T.U. nei termini appena riferiti. Piuttosto è la liquidazione del nocumento, nella sua peritale e giudiziale quantificazione, materia dell'altra censura in cui si è articolata la impugnazione incidentale, che desta perplessità. La difesa del ha lamentato la errata applicazione delle tabelle milanesi CP_1 del 2018 in luogo di quelle legali previste agli art. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, atteso che con riferimento alla quantificazione dei danni sia la legge Gelli che l'abrogata Legge Balduzzi, applicabile ratione temporis, avrebbero previsto che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private (d. lgs. 209/2005), così che secondo entrambe le leggi citate il danno derivante da attività socio sanitaria andrebbe quantificato secondo la tabella di cui all'art. 139 cit.. La doglianza coglie nel segno. Ed invero, “al danno biologico va, infatti, riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cassazione civile, sez. un., 11/11/2008, n°26972, Resp. civ. e prev. 2009, 1, 38; Diritto e Giustizia online 2008). Il giudice a quo, pur avendo in un primo momento enunciato il criterio liquidativo da seguire in relazione ad una unica voce di danno non patrimoniale, “inteso nei sensi descrittivi degli artt. 138, 139 codice delle assicurazioni”, (sent. pag. 10), ha poi determinato la posta risarcitoria riconosciuta “in base alle tabelle di Milano 2018”, calcolandola in €. 2.528,00, (sent., pag. 11). Ebbene, trattandosi di un danno compreso entro il limite massimo del 9% lo stesso giudice avrebbe dovuto quantificarlo, in applicazione delle norme richiamate, e in ragione della percentuale di invalidità riportata, (2%)
11 Proc. n°92/2019 R.G.
nonché dell'età della paziente al momento del fatto, (40 anni), in €. 1.509,11, [come da Tabella, pubblicata in Internet, Parte_2 del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005)”, per l'anno 2018]. In accoglimento dell'appello incidentale per questo verso la sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata attribuendo all'appellante il minore importo risarcitorio, come sopra indicato. Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento solo estremamente marginale e ridotto di quello incidentale giustifica la integrale compensazione delle spese del grado fra l' e il mentre nel Pt_1 CP_1 rapporto incardinatosi fra la prima e l'appellata seguono CP_2 inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo con attribuzione. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti di e della in Parte_1 CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 29.12.18, nonché sull'appello incidentale proposto dal primo appellato con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12.4.19, così provvede: 1°) Rigetta l'appello principale;
12 Proc. n°92/2019 R.G.
2°) Accoglie l'appello incidentale, per quanto di ragione, e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 1.509,11, oltre interessi compensativi come stabiliti nella sentenza stessa;
3°) Compensa integralmente le spese del grado nel rapporto instauratosi fra appellante e appellato;
CP_1
4°) Condanna invece l'appellante alla rifusione delle medesime spese in favore dell'altra appellata liquidandole, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 1.850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al difensore anticipatario;
5°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.12.24. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
13