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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 15342/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da c.f. rappresentata e difesa dall'Avv.to IZZI CARLO Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DAVIDE CATALANO CP_1 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 354 2022 00012057 24
000 notificato in data 18 ottobre 2022 a mezzo PEC relativo al verbale unico di accertamento n. 2022000814/DDL del 28/03/2022, avente ad oggetto i contributi a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 07/2017 al
3/2019.
In particolare, con il verbale unico di accertamento n. 2022000814/DDL del
28/03/2022, l' aveva contestato le seguenti irregolarità/omissioni: CP_1
1) Erroneo livello di inquadramento dei Sigg. e Parte_2 Parte_3
per i quali si disponeva l'annullamento della posizione previdenziale per
[...] l'arco temporale luglio 2017 – marzo 2019, con riserva di procedere al corretto inquadramento come operai edili;
2) Omessa applicazione art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989,
nella determinazione della retribuzione imponibile, a seguito di assenze dei dipendenti;
3) Omessa applicazione C.C.N.L. per tredicesima mensilità per gli anni 2017-2018.
Eccepiva parte ricorrente, oltre a vizi formali dell'avviso e del procedimento di notifica,
l'erroneità e illegittimità della pretesa per ragioni di merito, chiedendone quindi l'annullamento, con vittoria di spese. In particolare, contestava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 comma 8 lettera b) legge 388/2000, prospettando la sussistenza di una ipotesi di omissione contributiva per l'assenza di dolo e non di evasione contributiva comminata dall' . CP_1
Si è costituita tempestivamente in giudizio l' , chiedendo la reiezione della CP_1
domanda.
Il presente procedimento, con decreto del 17.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti ed a seguito della prova testimoniale.
All'udienza a trattazione scritta del 10/04/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
Pag. 2 di 8 soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, va rilevata l'inammissibilità delle censure relative alle irregolarità formali dell'avviso di addebito opposto, trattandosi di vizi da far valere entro il termine di 20
giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica (nel caso di specie il ricorso è stato proposto oltre il termine di legge di 20 giorni).
Ne consegue che le eccezioni sollevate in riferimento al quomodo executionis, ivi compresa l'eccezione di vizi della motivazione e del procedimento di notifica, ovvero di illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti, sono inammissibili in quanto proposte
Pag. 3 di 8 tardivamente, in ragione della violazione del termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., alla cui disciplina generale si richiama l'art. 29 d. lgs. n. 46/1999.
Quanto alle doglianze circa la violazione del ne bis in idem e per la sussistenza di un precedente negativo accesso ispettivo dell'I.N.L. di Terni-Rieti del 06.07.2017, si rileva che la stessa comunque non può essere presa in considerazione in quanto tale precedente accertamento ha riguardato esclusivamente due dipendenti per il periodo luglio-settembre 2017, mentre il successivo accertamento dell' oggetto di causa ha CP_1
riguardato più dipendenti e ha ad oggetto un arco temporale più ampio (dal 2017 al
2019). Ancora, non rilevano nel presente giudizio i ricorsi amministrativi proposti ex art. 17 D.Lgs 124/2004 e Legge 88/1989, in quanto conclusi con pronunce di incompetenza.
L'opposizione è stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pertanto verranno esaminati, in quanto tempestivamente proposti, i motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto della erroneità dell'accertamento ispettivo n. 2022000814/DDL
del 28/03/2022.
Al riguardo, si consideri quanto al prospettato erroneo livello di inquadramento dei
Sigg. e per i quali si disponeva l'annullamento Parte_2 Parte_3
della posizione previdenziale per l'arco temporale luglio 2017 – marzo 2019, non risulta agli atti l'emissione di alcun provvedimento di diverso inquadramento come operai edili, sicché a detta contestazione non risulta collegata alcuna posta di debito.
Pag. 4 di 8 Quanto alla contestazione di omessa applicazione art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989,
conv. in l. n. 389/1989, nella determinazione della retribuzione imponibile, a seguito di assenze dei dipendenti, si rileva che dalla prova testimoniale espletata è emerso che le assenze dei dipendenti, sebbene non disposte unilateralmente dal datore di lavoro,
comunque non venivano puntualmente giustificate dai dipendenti.
Pertanto, il recupero contributivo di cui si discute appare corretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge 389/89. Infatti, l'imponibile retributivo deve essere determinato su quanto dovuto al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, mentre solo in ipotesi eccezionali e tassativa può tenersi conto di eventi che abbiano interrotto le obbligazioni delle parti (come nel caso, ad esempio,
dell'aspettativa). Tra i casi di deroga a detto principio non rientra quello delle assenze non giustificate dei lavoratori, per cui in tali casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la contribuzione previdenziale sulla retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro stabilito dai contratto collettivi.
Corte di Appello di Caltanissetta - 11.7.2015 n. 266 - Pres. - Pt_4 Parte_5
(Avv. Ferraro) - (Avv.ti Russo, Dolce). In caso di assenze non
[...] CP_1
giustificate dei dipendenti, il datore di lavoro ha ugualmente l'obbligo di versare la contribuzione previdenziale sulla retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo, ai sensi dell'art. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. con L. 7 dicembre 1989, n. 389.
In relazione agli oneri probatori nella materia de qua, va, del resto, ritenuto, come da orientamento di legittimità consolidato (vedi Cass. Sez.
6 - L, Ord n. 23360 del
Pag. 5 di 8 24/08/2021, che richiama Cass. nr.22986 del 2020 e Cass. nr. 15120 del 2019), si è
osservato come, “nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo (in ragione -si reputa- della peculiarità del settore medesimo ove la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti). Nondimeno, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità,
infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); come logico corollario si è
precisato che «ove [...] gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre
1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo»
(così Cass. nr.22986 del 2020 cit)”. Tanto premesso nel presente giudizio deve ritenersi non raggiunta tale prova.
Quanto all'omessa applicazione del C.C.N.L. per tredicesima mensilità per gli anni
2017-2018, si rileva che la ricorrente ha depositato le buste paga 2018-2019 da cui emerge la corresponsione di tale posta. Tuttavia, nulla è stato provato quanto all'anno
2017, sicchè non può escludersi la correttezza dell'accertamento quanto meno per tale annualità.
Pag. 6 di 8 Quanto alla contestata violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 comma 8 lettera b)
legge 388/2000, l' ha prospettato la sussistenza di una ipotesi di evasione CP_1
contributiva e non omissione contributiva per assenza di dolo.
Secondo la giurisprudenza, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di contratti di lavoro subordinato concretamente disciplinati in maniera diversa da quanto previsto dai relativi
CCNL, benché regolarmente denunciati e registrati, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui alla lett. b) del comma 8 dell'art. 116 l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma,
dovendosi ritenere che il comportamento tenuto in assenza dei requisiti prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (cfr. Cassazione civile sez.
lav., 13/03/2017, n. 6405).
Tuttavia, si ritiene che nella fattispecie in esame manchi l'elemento dell' “occultamento dei rapporti o delle retribuzioni”, in quanto dalla prova testimoniale espletata è emerso che i dipendenti si erano effettivamente avvalsi di periodi di assenza dal lavoro non retribuiti. Pertanto, non vi è stato “occultamento” doloso di rapporti o retribuzioni, ma è
mancato esclusivamente l'adeguamento dei contributi versati al c.d. minimale contributivo. Sicché, vengono annullate le sanzioni per evasione contributiva e potranno essere ricalcolate le sanzioni previste per l'omissione contributiva.
Ciò posto il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Vista la soccombenza reciproca, si compensano le spese.
PQM
Pag. 7 di 8 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 15342/2022, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
354 2022 00012057 24 000 notificato il 18 ottobre 2022, nella sola parte relativa alle sanzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000
e non invece ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma 8 lettera a) della legge n.
388/2000;
- compensa le spese.
Aversa, 09.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 8 di 8
LAVORO
N.R.G. 15342/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da c.f. rappresentata e difesa dall'Avv.to IZZI CARLO Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DAVIDE CATALANO CP_1 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 354 2022 00012057 24
000 notificato in data 18 ottobre 2022 a mezzo PEC relativo al verbale unico di accertamento n. 2022000814/DDL del 28/03/2022, avente ad oggetto i contributi a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 07/2017 al
3/2019.
In particolare, con il verbale unico di accertamento n. 2022000814/DDL del
28/03/2022, l' aveva contestato le seguenti irregolarità/omissioni: CP_1
1) Erroneo livello di inquadramento dei Sigg. e Parte_2 Parte_3
per i quali si disponeva l'annullamento della posizione previdenziale per
[...] l'arco temporale luglio 2017 – marzo 2019, con riserva di procedere al corretto inquadramento come operai edili;
2) Omessa applicazione art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989,
nella determinazione della retribuzione imponibile, a seguito di assenze dei dipendenti;
3) Omessa applicazione C.C.N.L. per tredicesima mensilità per gli anni 2017-2018.
Eccepiva parte ricorrente, oltre a vizi formali dell'avviso e del procedimento di notifica,
l'erroneità e illegittimità della pretesa per ragioni di merito, chiedendone quindi l'annullamento, con vittoria di spese. In particolare, contestava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 comma 8 lettera b) legge 388/2000, prospettando la sussistenza di una ipotesi di omissione contributiva per l'assenza di dolo e non di evasione contributiva comminata dall' . CP_1
Si è costituita tempestivamente in giudizio l' , chiedendo la reiezione della CP_1
domanda.
Il presente procedimento, con decreto del 17.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti ed a seguito della prova testimoniale.
All'udienza a trattazione scritta del 10/04/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
Pag. 2 di 8 soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, va rilevata l'inammissibilità delle censure relative alle irregolarità formali dell'avviso di addebito opposto, trattandosi di vizi da far valere entro il termine di 20
giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica (nel caso di specie il ricorso è stato proposto oltre il termine di legge di 20 giorni).
Ne consegue che le eccezioni sollevate in riferimento al quomodo executionis, ivi compresa l'eccezione di vizi della motivazione e del procedimento di notifica, ovvero di illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti, sono inammissibili in quanto proposte
Pag. 3 di 8 tardivamente, in ragione della violazione del termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., alla cui disciplina generale si richiama l'art. 29 d. lgs. n. 46/1999.
Quanto alle doglianze circa la violazione del ne bis in idem e per la sussistenza di un precedente negativo accesso ispettivo dell'I.N.L. di Terni-Rieti del 06.07.2017, si rileva che la stessa comunque non può essere presa in considerazione in quanto tale precedente accertamento ha riguardato esclusivamente due dipendenti per il periodo luglio-settembre 2017, mentre il successivo accertamento dell' oggetto di causa ha CP_1
riguardato più dipendenti e ha ad oggetto un arco temporale più ampio (dal 2017 al
2019). Ancora, non rilevano nel presente giudizio i ricorsi amministrativi proposti ex art. 17 D.Lgs 124/2004 e Legge 88/1989, in quanto conclusi con pronunce di incompetenza.
L'opposizione è stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pertanto verranno esaminati, in quanto tempestivamente proposti, i motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto della erroneità dell'accertamento ispettivo n. 2022000814/DDL
del 28/03/2022.
Al riguardo, si consideri quanto al prospettato erroneo livello di inquadramento dei
Sigg. e per i quali si disponeva l'annullamento Parte_2 Parte_3
della posizione previdenziale per l'arco temporale luglio 2017 – marzo 2019, non risulta agli atti l'emissione di alcun provvedimento di diverso inquadramento come operai edili, sicché a detta contestazione non risulta collegata alcuna posta di debito.
Pag. 4 di 8 Quanto alla contestazione di omessa applicazione art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989,
conv. in l. n. 389/1989, nella determinazione della retribuzione imponibile, a seguito di assenze dei dipendenti, si rileva che dalla prova testimoniale espletata è emerso che le assenze dei dipendenti, sebbene non disposte unilateralmente dal datore di lavoro,
comunque non venivano puntualmente giustificate dai dipendenti.
Pertanto, il recupero contributivo di cui si discute appare corretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge 389/89. Infatti, l'imponibile retributivo deve essere determinato su quanto dovuto al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, mentre solo in ipotesi eccezionali e tassativa può tenersi conto di eventi che abbiano interrotto le obbligazioni delle parti (come nel caso, ad esempio,
dell'aspettativa). Tra i casi di deroga a detto principio non rientra quello delle assenze non giustificate dei lavoratori, per cui in tali casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la contribuzione previdenziale sulla retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro stabilito dai contratto collettivi.
Corte di Appello di Caltanissetta - 11.7.2015 n. 266 - Pres. - Pt_4 Parte_5
(Avv. Ferraro) - (Avv.ti Russo, Dolce). In caso di assenze non
[...] CP_1
giustificate dei dipendenti, il datore di lavoro ha ugualmente l'obbligo di versare la contribuzione previdenziale sulla retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo, ai sensi dell'art. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. con L. 7 dicembre 1989, n. 389.
In relazione agli oneri probatori nella materia de qua, va, del resto, ritenuto, come da orientamento di legittimità consolidato (vedi Cass. Sez.
6 - L, Ord n. 23360 del
Pag. 5 di 8 24/08/2021, che richiama Cass. nr.22986 del 2020 e Cass. nr. 15120 del 2019), si è
osservato come, “nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo (in ragione -si reputa- della peculiarità del settore medesimo ove la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti). Nondimeno, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità,
infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); come logico corollario si è
precisato che «ove [...] gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre
1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo»
(così Cass. nr.22986 del 2020 cit)”. Tanto premesso nel presente giudizio deve ritenersi non raggiunta tale prova.
Quanto all'omessa applicazione del C.C.N.L. per tredicesima mensilità per gli anni
2017-2018, si rileva che la ricorrente ha depositato le buste paga 2018-2019 da cui emerge la corresponsione di tale posta. Tuttavia, nulla è stato provato quanto all'anno
2017, sicchè non può escludersi la correttezza dell'accertamento quanto meno per tale annualità.
Pag. 6 di 8 Quanto alla contestata violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 comma 8 lettera b)
legge 388/2000, l' ha prospettato la sussistenza di una ipotesi di evasione CP_1
contributiva e non omissione contributiva per assenza di dolo.
Secondo la giurisprudenza, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di contratti di lavoro subordinato concretamente disciplinati in maniera diversa da quanto previsto dai relativi
CCNL, benché regolarmente denunciati e registrati, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui alla lett. b) del comma 8 dell'art. 116 l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma,
dovendosi ritenere che il comportamento tenuto in assenza dei requisiti prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (cfr. Cassazione civile sez.
lav., 13/03/2017, n. 6405).
Tuttavia, si ritiene che nella fattispecie in esame manchi l'elemento dell' “occultamento dei rapporti o delle retribuzioni”, in quanto dalla prova testimoniale espletata è emerso che i dipendenti si erano effettivamente avvalsi di periodi di assenza dal lavoro non retribuiti. Pertanto, non vi è stato “occultamento” doloso di rapporti o retribuzioni, ma è
mancato esclusivamente l'adeguamento dei contributi versati al c.d. minimale contributivo. Sicché, vengono annullate le sanzioni per evasione contributiva e potranno essere ricalcolate le sanzioni previste per l'omissione contributiva.
Ciò posto il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Vista la soccombenza reciproca, si compensano le spese.
PQM
Pag. 7 di 8 il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 15342/2022, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
354 2022 00012057 24 000 notificato il 18 ottobre 2022, nella sola parte relativa alle sanzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000
e non invece ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma 8 lettera a) della legge n.
388/2000;
- compensa le spese.
Aversa, 09.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 8 di 8