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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 255 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. DAIDONE MARIA LUISA e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento, L. 104/92 art. 3 co. 3.
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e lo status di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92. Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione nonché le condizioni di disabilità di cui alla L. 104/92 art. 3 co. 3°.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, lo scrivente ha ritenuto preferibile ripetere le operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, tuttavia, pure il secondo consulente tecnico ha ritenuto di escludere la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio in oggetto, affermando che
“il ricorrente non è totalmente inabile e non trovasi nelle condizioni previste dalla Legge 18/ '80, art. 1 e Legge 508/ '88 art.1, cioè non trovasi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Non sussistono allo stato attuale, né sussistevano all'epoca dell'accertamento CP_ sanitario di revisione effettuato dalla CML in data 09.11.22 né la totale inabilità né le condizioni previste dalle citate leggi ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento … non sussistono ora le condizioni cliniche per il riconoscimento della condizione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3 e non sussistevano tali condizioni all'epoca dell'accertamento sanitario di revisione CP_ effettuato dalla CML in data 09.11.22 la totale inabilità”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, così come aggiornato nel 2022. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre iva, CPA e spese generali.
- Pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente.
Trapani, 10/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. DAIDONE MARIA LUISA e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento, L. 104/92 art. 3 co. 3.
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e lo status di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92. Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione nonché le condizioni di disabilità di cui alla L. 104/92 art. 3 co. 3°.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, lo scrivente ha ritenuto preferibile ripetere le operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, tuttavia, pure il secondo consulente tecnico ha ritenuto di escludere la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio in oggetto, affermando che
“il ricorrente non è totalmente inabile e non trovasi nelle condizioni previste dalla Legge 18/ '80, art. 1 e Legge 508/ '88 art.1, cioè non trovasi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Non sussistono allo stato attuale, né sussistevano all'epoca dell'accertamento CP_ sanitario di revisione effettuato dalla CML in data 09.11.22 né la totale inabilità né le condizioni previste dalle citate leggi ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento … non sussistono ora le condizioni cliniche per il riconoscimento della condizione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3 e non sussistevano tali condizioni all'epoca dell'accertamento sanitario di revisione CP_ effettuato dalla CML in data 09.11.22 la totale inabilità”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, così come aggiornato nel 2022. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre iva, CPA e spese generali.
- Pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente.
Trapani, 10/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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