Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente
dott. Luca VERZENI Giudice rel.
dott.ssa Maria MAGRI' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Elio Enrico Adriano Fortunato
- RICORRENTI-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dai ricorrenti in data 11 marzo 2025 per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio familiare;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che i ricorrenti sono residenti in [...], e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
considerato che i ricorrenti appartengono allo stesso nucleo familiare, conformemente all'art. 66
c.c.i.i., a tenore del quale i membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che i ricorrenti non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di euro 426.807,96 (di cui euro 190.772,10 a carico del
Par
euro 236.035,86 a carico della verso, in specie, l'Erario ed il ceto bancario derivante Parte_2
– siccome allegato dagli stessi ricorrenti – dall'esito infausto delle attività imprenditoriali intraprese sin dall'inizio del nuovo millennio nel campo dell'edilizia e successivamente della ristorazione, cui
è stata posta fine definitivamente il 20.11.2019 con la cancellazione, da ultimo, della
[...]
dal Registro delle Imprese;
Controparte_1
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;
Par considerato che il oltre alla titolarità di una Lancia SI immatricolata nel 2006, è proprietario esclusivo di un fabbricato e terreno in Comune di Ossimo (Bs) ed è comproprietario di altri terreni in diversi comuni della provincia di Brescia e che la è parimenti comproprietaria di un Parte_2
appartamento e garage in Comune di Paratico (Bs), oltre ad essere proprietaria della vettura Mercedes
classe A del 2008;
considerato che i ricorrenti, coniugi conviventi in immobile condotto in locazione ad euro 416,67
mensili (oltre alle spese annue condominiali), sono titolari di beni mobili strettamente personali e sono percettori di reddito in quanto prestano entrambi attività quali lavoratori dipendenti in forza di
Par contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società quanto al Parte_3
e la Signori e quanto alla e percepiscono una retribuzione mensile Parte_4 Parte_2
ammontante in media ad euro 1.500,00/1.700,00 (fermo restando quanto trattenuto in busta paga in esecuzione di un patito pignoramento, come da lettura delle stesse buste paga mensili dimesse in atti)
il primo e ad euro 920,00 per quattordici mensilità la seconda;
Par tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi subito dal che il medesimo (e ciò con particolare riferimento alla assegnazione di 1/5 della retribuzione mensile del ricorrente) dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio
creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 -
La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);
ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale - documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito da ciascun debitore, a eccezione di un quinto del medesimo, trattandosi di importo che già
nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545 comma quarto c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito,
con conseguente obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio dei debitori e che non può essere assunta dal
Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dr. il quale ha verificato la completezza e attendibilità Persona_1 della documentazione prodotta dai ricorrenti e ha adeguatamente illustrato la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dei debitori;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;
osservato inoltre che:
la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico,
perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;
stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;
l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);
il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022
sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di e Parte_1
; Parte_2
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina liquidatore il dr. Persona_1
ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti,
il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti, a eccezione di un quinto del medesimo, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
Par dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi patito dal dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;
dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C.. Bergamo, lì 19.03.2025.
Il Giudice est. Il PRESIDENTE
Dott. Luca Verzeni Dott. Vincenzo Domenico Scibetta