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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 715/2022 R.G. tra in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Capodieci come da procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
e in proprio quale coerede di , nonché quale CP_1 Persona_1 genitore esercente la potestà sui minori e , rapp.ta e difesa Persona_2 Persona_3 dall'Avv. Carlo Iuri come da procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27.10.2021, proponeva opposizione avverso CP_2 il D.I. n. 2008/2021 con il quale il Tribunale Ordinario di Lecce, su richiesta della odierna parte opposta, le aveva ingiunto il pagamento di € 5.709,60 (oltre interessi e spese della fase monitoria) a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 28 C.C.N.L. del 14.09.2000, delle spese legali sostenute dal dipendente durante il procedimento penale n. Controparte_3
8084/10 RGNR e n.1625/13 RG Appello, instaurato a suo carico per il reato di incendio boschivo commesso il 07.07.2010 nell'esercizio delle sue funzioni, all'esito del quale seguiva l'assoluzione "per non aver commesso il fatto".
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla clausola contrattuale invocata perché il de cuius potesse ottenere il rimborso delle spese legali, avendo egli omesso di individuare il professionista in accordo con il datore di lavoro ed avendo, altresì, fondato la richiesta di rimborso sulla base della sola fattura emessa dal professionista autonomamente nominato, in assenza di qualsivoglia controllo sulla congruità della stessa.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti, con
1 vittoria delle spese processuali.
La causa, originariamente iscritta a ruolo secondo il rito civile ordinario in data 05.11.2021, era quindi trasmessa alla Sezione Lavoro, funzionalmente competente, con provvedimento del 19.01.2022.
Fissata l'udienza di discussione e disposto il mutamento del rito, parte opposta si costitutiva in giudizio con comparsa del 14.11.2012, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per inesistenza della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed acquisito, ai sensi dell'art.421 c.p.c., l'art.28 del CCNL Enti Locali del 14.09.2020, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione atteso che tale sanzione presuppone l'inesistenza della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, vale a dire la radicale inerzia della parte opponente nel procedere alla instaurazione del contradditorio.
Tale situazione non si è verificata nel caso in esame perché se è vero che , a seguito di Pt_1 mutamento del rito dopo l'assegnazione della causa alla Sezione Lavoro, ha omesso di rinotificare a parte opposta l'atto introduttivo del giudizio di opposizione (procedendo alla sola notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti), è pur vero che il contraddittorio era già stato instaurato in precedenza mediante la regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (avvenuta e mezzo PEC in data
27.10.2021, come da relata di notificazione in atti).
L'omissione integra quindi una mera irregolarità formale e non ha prodotto alcuna compromissione del diritto di difesa della controparte, atteso che la stessa era già stata messa al corrente della introduzione del giudizio di opposizione davanti al giudice ordinario non specializzato e del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio stesso.
Ed invero, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate previste ex lege e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza in senso tecnico, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio.
È il Tribunale pertanto ad essere competente, la sezione costituendo un mera ripartizione interna priva di rilievo esterno.
Inoltre, gli artt. 426 e 427 c.p.c., nel disciplinare il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversa, escludono che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione lavoro possa configurarsi come di competenza, permanendo quest'ultima in capo al Tribunale con
2 mutazione del solo rito.
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Nell'affrontare correttamente i termini della questione, è dirimente individuare l'esatto campo applicativo dell'art. 28 C.C.N.L. del 14.09.2000 il quale, nel prevedere il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico a fronte dell'apertura di un procedimento civile o penale a suo carico per fatti o atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio e rispetto ai quali sia stata accertata l'assenza di responsabilità, individua determinate condizioni legittimanti la pretesa in oggetto.
In particolare, al primo comma, la clausola subordina il riconoscimento del diritto alla condizione che “non sussista conflitto di interessi”, e che il dipendente sia assistito da un legale di
“comune gradimento”.
L'obbligo datoriale al rimborso delle spese, pertanto, resta subordinato all'esistenza delle condizioni descritte, perché l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico agisca anche “a tutela dei propri diritti ed interessi” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 5718/2011).
Si è anche precisato che “In materia di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse, a norma dell'art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 268 del 1987, presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione "ex ante" che prescinde dall'esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione (Cass. Sez. L., ord, n.17874/2018).
Nella specie, è la stessa parte opposta, nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione del 13.03.2025, ad ammettere l'esistenza - almeno a livello potenziale e secondo una valutazione ex ante – di un conflitto di interessi tra le parti del rapporto (cfr. pag.
2-3 delle note: “In ordine al mancato gradimento, altresì, è importante specificare che
è stata la stessa Pubblica Amministrazione, nel caso specifico, a ritenere, in capo al la sussistenza, Per_1 ab origine, di un potenziale conflitto di interessi (il è stato imputato di aver, per imprudenza, imperizia Per_1
e violazione di legge, appiccato l'incendio in agro di Santa Cesarea Terme, mediante taglio e accensione della vegetazione in situazione di tempo non consentito), non ritenendo, pertanto, di assumere a proprio carico
l'onere di difesa. Del resto, sempre sulla scorta del capo di imputazione, in caso di condanna nel procedimento penale, avrebbe potuto agire in giudizio nei confronti del convenuto per il ristoro delle somme CP_4 sostenute dall'Ente per il recupero del patrimonio forestale compromesso. Ne consegue che, sino alla sentenza di assoluzione nel merito dell'odierno opposto, il conflitto di interessi è continuato a permanere, divenendo irrilevante ed impossibile la scelta di un legale, ab origine, che trovasse il gradimento dell'ente…), per cui
3 già sotto tale primo profilo l'accoglimento della pretesa sembra essere precluso.
Sotto distinto angolo visuale, deve considerarsi che sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di avvalersi del patrocinio legale a carico dell'ente,
è proprio la comunanza di interessi con quest'ultimo che giustifica - alla luce del principio di correttezza e buona fede che caratterizza il rapporto di lavoro - la preventiva individuazione del legale in via concorde tra le parti, incompatibile con l'autonoma e personale scelta del difensore ad opera del solo dipendente.
Difatti, secondo quando osservato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di legittimità,
“In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e
l'adempimento di obblighi di ufficio, escluso che, in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico, costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto del dipendente al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale,
l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente” (Cass. Sez.
Lav., sent. n. 29576/2017).
Nel caso di specie, l'omessa preventiva comunicazione del legale già individuato in via autonoma dal dipendente, ha precluso ad ogni possibile valutazione sulle scelte Pt_1 difensive, legittimando l'ente ad opporsi alla richiesta di rimborso avanzata nei cuoi confronti dagli eredi del dipendente.
Né può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che l'ente fosse comunque al corrente del procedimento penale, atteso che tale eventuale aspetto non attenuerebbe i predetti doveri di correttezza e buona fede, né giustificherebbe l'aggiramento dei presupposti previsti dalla clausola contrattuale in esame per il riconoscimento del rimborso.
Per le ragioni che precedono l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti Parte_1
4 di così decide: CP_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2008/2021 del
Tribunale di Lecce;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 17.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Basta, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 715/2022 R.G. tra in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Capodieci come da procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
e in proprio quale coerede di , nonché quale CP_1 Persona_1 genitore esercente la potestà sui minori e , rapp.ta e difesa Persona_2 Persona_3 dall'Avv. Carlo Iuri come da procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27.10.2021, proponeva opposizione avverso CP_2 il D.I. n. 2008/2021 con il quale il Tribunale Ordinario di Lecce, su richiesta della odierna parte opposta, le aveva ingiunto il pagamento di € 5.709,60 (oltre interessi e spese della fase monitoria) a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 28 C.C.N.L. del 14.09.2000, delle spese legali sostenute dal dipendente durante il procedimento penale n. Controparte_3
8084/10 RGNR e n.1625/13 RG Appello, instaurato a suo carico per il reato di incendio boschivo commesso il 07.07.2010 nell'esercizio delle sue funzioni, all'esito del quale seguiva l'assoluzione "per non aver commesso il fatto".
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla clausola contrattuale invocata perché il de cuius potesse ottenere il rimborso delle spese legali, avendo egli omesso di individuare il professionista in accordo con il datore di lavoro ed avendo, altresì, fondato la richiesta di rimborso sulla base della sola fattura emessa dal professionista autonomamente nominato, in assenza di qualsivoglia controllo sulla congruità della stessa.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti, con
1 vittoria delle spese processuali.
La causa, originariamente iscritta a ruolo secondo il rito civile ordinario in data 05.11.2021, era quindi trasmessa alla Sezione Lavoro, funzionalmente competente, con provvedimento del 19.01.2022.
Fissata l'udienza di discussione e disposto il mutamento del rito, parte opposta si costitutiva in giudizio con comparsa del 14.11.2012, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per inesistenza della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed acquisito, ai sensi dell'art.421 c.p.c., l'art.28 del CCNL Enti Locali del 14.09.2020, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione atteso che tale sanzione presuppone l'inesistenza della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, vale a dire la radicale inerzia della parte opponente nel procedere alla instaurazione del contradditorio.
Tale situazione non si è verificata nel caso in esame perché se è vero che , a seguito di Pt_1 mutamento del rito dopo l'assegnazione della causa alla Sezione Lavoro, ha omesso di rinotificare a parte opposta l'atto introduttivo del giudizio di opposizione (procedendo alla sola notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti), è pur vero che il contraddittorio era già stato instaurato in precedenza mediante la regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (avvenuta e mezzo PEC in data
27.10.2021, come da relata di notificazione in atti).
L'omissione integra quindi una mera irregolarità formale e non ha prodotto alcuna compromissione del diritto di difesa della controparte, atteso che la stessa era già stata messa al corrente della introduzione del giudizio di opposizione davanti al giudice ordinario non specializzato e del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio stesso.
Ed invero, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate previste ex lege e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza in senso tecnico, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio.
È il Tribunale pertanto ad essere competente, la sezione costituendo un mera ripartizione interna priva di rilievo esterno.
Inoltre, gli artt. 426 e 427 c.p.c., nel disciplinare il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversa, escludono che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione lavoro possa configurarsi come di competenza, permanendo quest'ultima in capo al Tribunale con
2 mutazione del solo rito.
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Nell'affrontare correttamente i termini della questione, è dirimente individuare l'esatto campo applicativo dell'art. 28 C.C.N.L. del 14.09.2000 il quale, nel prevedere il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico a fronte dell'apertura di un procedimento civile o penale a suo carico per fatti o atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio e rispetto ai quali sia stata accertata l'assenza di responsabilità, individua determinate condizioni legittimanti la pretesa in oggetto.
In particolare, al primo comma, la clausola subordina il riconoscimento del diritto alla condizione che “non sussista conflitto di interessi”, e che il dipendente sia assistito da un legale di
“comune gradimento”.
L'obbligo datoriale al rimborso delle spese, pertanto, resta subordinato all'esistenza delle condizioni descritte, perché l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico agisca anche “a tutela dei propri diritti ed interessi” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 5718/2011).
Si è anche precisato che “In materia di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse, a norma dell'art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 268 del 1987, presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione "ex ante" che prescinde dall'esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione (Cass. Sez. L., ord, n.17874/2018).
Nella specie, è la stessa parte opposta, nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione del 13.03.2025, ad ammettere l'esistenza - almeno a livello potenziale e secondo una valutazione ex ante – di un conflitto di interessi tra le parti del rapporto (cfr. pag.
2-3 delle note: “In ordine al mancato gradimento, altresì, è importante specificare che
è stata la stessa Pubblica Amministrazione, nel caso specifico, a ritenere, in capo al la sussistenza, Per_1 ab origine, di un potenziale conflitto di interessi (il è stato imputato di aver, per imprudenza, imperizia Per_1
e violazione di legge, appiccato l'incendio in agro di Santa Cesarea Terme, mediante taglio e accensione della vegetazione in situazione di tempo non consentito), non ritenendo, pertanto, di assumere a proprio carico
l'onere di difesa. Del resto, sempre sulla scorta del capo di imputazione, in caso di condanna nel procedimento penale, avrebbe potuto agire in giudizio nei confronti del convenuto per il ristoro delle somme CP_4 sostenute dall'Ente per il recupero del patrimonio forestale compromesso. Ne consegue che, sino alla sentenza di assoluzione nel merito dell'odierno opposto, il conflitto di interessi è continuato a permanere, divenendo irrilevante ed impossibile la scelta di un legale, ab origine, che trovasse il gradimento dell'ente…), per cui
3 già sotto tale primo profilo l'accoglimento della pretesa sembra essere precluso.
Sotto distinto angolo visuale, deve considerarsi che sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di avvalersi del patrocinio legale a carico dell'ente,
è proprio la comunanza di interessi con quest'ultimo che giustifica - alla luce del principio di correttezza e buona fede che caratterizza il rapporto di lavoro - la preventiva individuazione del legale in via concorde tra le parti, incompatibile con l'autonoma e personale scelta del difensore ad opera del solo dipendente.
Difatti, secondo quando osservato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di legittimità,
“In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e
l'adempimento di obblighi di ufficio, escluso che, in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico, costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto del dipendente al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale,
l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente” (Cass. Sez.
Lav., sent. n. 29576/2017).
Nel caso di specie, l'omessa preventiva comunicazione del legale già individuato in via autonoma dal dipendente, ha precluso ad ogni possibile valutazione sulle scelte Pt_1 difensive, legittimando l'ente ad opporsi alla richiesta di rimborso avanzata nei cuoi confronti dagli eredi del dipendente.
Né può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che l'ente fosse comunque al corrente del procedimento penale, atteso che tale eventuale aspetto non attenuerebbe i predetti doveri di correttezza e buona fede, né giustificherebbe l'aggiramento dei presupposti previsti dalla clausola contrattuale in esame per il riconoscimento del rimborso.
Per le ragioni che precedono l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti Parte_1
4 di così decide: CP_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2008/2021 del
Tribunale di Lecce;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 17.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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