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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3825/24 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Antonello Madeo)
PARTE APPELLANTE
E
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12/24 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti. All'udienza del 30 gennaio 2025, tenutasi in presenza, le parti non sono comparse;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., sempre in presenza, all'udienza del 6 febbraio 2025, alla quale del pari nessuno ha partecipato.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alla parte costituita la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico della parte.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3825/24 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 6 febbraio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Antonello Madeo)
PARTE APPELLANTE
E
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12/24 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti. All'udienza del 30 gennaio 2025, tenutasi in presenza, le parti non sono comparse;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., sempre in presenza, all'udienza del 6 febbraio 2025, alla quale del pari nessuno ha partecipato.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alla parte costituita la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico della parte.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino