Ordinanza presidenziale 11 novembre 2019
Ordinanza collegiale 27 giugno 2022
Sentenza 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/09/2023, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 01337/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2008, proposto da
AL VO SE, quale tutore di CA NA, alla quale è succeduta nel presente giudizio la figlia ES AL VO, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaella Rampazzo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Padova, via Ugo Foscolo, 10 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Maddalena Morino e Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione EN, non costituita in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Venezia, San Marco, 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
del provvedimento prot. gen. 502004 del 30.11.2007, di diniego di condono edilizio dell'istanza, nonché dei richiamati pareri contrari espressi dalla Commissione di Salvaguardia n. 6/42974 del 18.9.2000 e dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. n. 7179 del 12.6.2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza telematica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di compravendita del 18/05/1973, NA CA acquistava un appartamento con terrazza al quarto piano di uno stabile, ubicato in Venezia, sestiere Cannaregio, civico 5744.
Successivamente, la stessa effettuava degli interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo, consistenti nell’ampliamento di circa mq 6,48 di una stanza dell’abitazione sulla superficie della terrazza, mediante la sua chiusura con pareti in muratura e tetto.
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 47/1985, l’odierna ricorrente presentava domanda di condono edilizio per sanare i commessi abusi edilizi, cui seguiva tuttavia un provvedimento di diniego da parte del Comune di Venezia, preso atto dei pareri contrari rilasciati dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia. Entrambi i pareri sottolineavano che l’opera “contrasta con la tutela dell’adiacente palazzo Sernagiotto”, soggetto a vincolo monumentale, richiamando la normativa dettata dal D.Lgs. n. 490/1999 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) che, espressamente, sancisce il “divieto di sopraelevare, di mutare anche provvisoriamente l’aspetto e le strutture dell’edificio stesso”.
Sulla base di tali risultanze, tenuto altresì, conto che al preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/90 non erano seguite osservazioni da parte dell’interessata, il Comune rigettava definitivamente l’istanza di condono presentata dall’odierna ricorrente, in quanto “l’ampliamento di volume su terrazza è in contrasto con la tutela dell’adiacente palazzo Sernagiotto. Nel merito, il D. Lgs. 490/1999 (art 21 della L. 1089/1939) recita il divieto di sopraelevare, di mutare anche provvisoriamente l’aspetto e le strutture dell’edificio stesso”.
Avverso tale provvedimento, unitamente ai pareri rilasciati dalle Autorità competenti, la parte ricorrente proponeva ricorso, formulando il seguente motivo di censura:
- violazione di legge (art. 3 L. 241/90, art. 31 L. 47/1985; erronea applicazione del D.Lgs. 490/99 e della L. 1089/1939); Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto e perplessità della motivazione.
Con tale unico e articolato motivo, la ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il vincolo storico-artistico riguarderebbe solamente il palazzo Sernagiotto e non anche la terrazza adiacente di proprietà della stessa, sottolineando come l’ampliamento in questione sarebbe avvenuto peraltro nella parte di terrazza opposta al palazzo Sernagiotto.
Con atto del 31/03/2008 il Comune di Venezia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Del pari, con atto del 09/09/2009 si costituiva in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, chiedendo la reiezione dell’impugnativa ex adverso proposta.
Con memoria depositata in data 31/03/2022, il Comune di Venezia insisteva per il rigetto del ricorso, osservando come l’allora Ministero per la Pubblica Istruzione, con decreto del 26.9.1952, aveva imposto il vincolo indiretto sull’edificio della parte ricorrente, valendosi della previsione dell’art 21 della L. 1089/1939, poi trasfuso nell’art. 49 del DPR 490/99 e, infine, nell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004.
Con tale vincolo indiretto, l’Amministrazione statale ha ritenuto necessario istituire una zona di rispetto attorno al manufatto architettonico (Palazzo Sernagiotto) al fine di salvaguardarne la visibilità, il decoro, nonché il pregio storico e artistico.
Allo stesso modo, il Ministero per i Beni Culturali, con memoria di replica depositata in data 11/04/2022, ha insistito per il rigetto del ricorso, sottolineando proprio l’esistenza di tale vincolo indiretto sul bene della parte ricorrente a tutela dell’adiacente Palazzo Sernagiotto, in quanto funzionale all’effettività della tutela del valore storico artistico e paesaggistico di quest’ultimo.
All’udienza telematica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione
Nel merito, il ricorso, è infondato e va, pertanto, respinto.
Dall’esame degli atti di causa risulta evidente la presenza di un vincolo indiretto che grava sull’immobile di proprietà della ricorrente.
Il decreto del Ministero per la Pubblica Istruzione del 26/9/1952 (cfr. doc. 2, Ministero per i beni e le attività culturali, pag. 11) impone chiaramente “il divieto di sopraelevare; di mutare, anche provvisoriamente, l’aspetto e le strutture attuali dell’edificio”, sottolineando la necessità che del Palazzo Sernagiotto, “architettura ottocentesca con grandioso porticato neo classico”, sito sul Canal Grande, non venga danneggiata la prospettiva e non ne siano alterate in alcun modo le condizioni di ambiente e di decoro.
Per tale ragione sulla domanda di condono venivano espressi pareri contrari sia da parte della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, sia da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, il tutto proprio sull’assunto secondo cui l’opera realizzata dalla parte ricorrente contrasta con la tutela dell’adiacente Palazzo Sernagiotto.
Di talché non può considerarsi illegittimo il provvedimento finale di diniego emanato dall’Amministrazione comunale, che espressamente richiama i suesposti pareri, considerato, altresì, che detti pareri hanno non solo valore obbligatorio, ma anche vincolante e pertanto vincolano la stessa Amministrazione, che non può discostarsene.
In ordine alla distinzione fra vincolo diretto e indiretto, la giurisprudenza del T.A.R. in epigrafe ha chiarito che “il vincolo indiretto, infatti, si caratterizza proprio in quanto è destinato a coinvolgere – a differenza che per il vincolo diretto, il quale incide il bene avente valore storico e artistico, ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata – l’ambito costituente la cd fascia di rispetto, che come tale non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd cornice ambientale”.
Ciò comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, a condizione che esso faccia, comunque, parte dell’ambiente (si trovi “nella cornice ambientale”) del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso (cfr. T.A.R. Venezia n. 3846/2004).
In definitiva, la presenza del richiamato vincolo indiretto consente di ritenere immune dalle censure dedotte il gravato diniego di condono, la cui motivazione per relationem è pienamente coerente con i presupposti pareri emanati dalle Autorità competenti alla tutela del vincolo.
Il ricorso va, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Venezia e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 (euro mille,00 per ciascuno), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alfredo Giuseppe Allegretta, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alfredo Giuseppe Allegretta |
IL SEGRETARIO