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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/09/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 405/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCHINO SARA ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariamichaela Li Volti ed elettivamente
[...] domiciliato come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
REALE Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 21.03.2024.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 9.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.g. Lav. n. 405/2024
1. Il sig. – dipendente del in Parte_1 Controparte_3 qualità di agente di polizia municipale dal 2.09.2009 - ha convenuto in giudizio il e il impugnando la procedura di Controparte_1 Controparte_3 mobilità indetta dal con determina dirigenziale n. 5380 del Controparte_1
27.09.2023 per la copertura di n. 20 posti nel profilo di agente di polizia municipale, mediante passaggio diretto tra PPAA, all'esito della quale l'amministrazione comunale Torinese l'ha ritenuto inidoneo alla copertura del posto e ha chiesto al giudice di: - accertare e dichiarare il suo diritto ai sensi dell'art. 2931 c.c. ad essere giudicato idoneo, con valutazione sufficiente e conseguente correzione della graduatoria;
- ovvero ad accertare il suo diritto ad un effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative della procedura di mobilità impugnata;
- o in subordine ad accertare il suo diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa.
Ha resistito in giudizio il , eccependo in via pregiudiziale Controparte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito per esser competente il Tribunale di
Torino e il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto non erano stati evocati in giudizio gli altri concorrenti alla procedura di mobilità e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
La causa – istruita con le sole produzioni documentali delle parti – è stata decisa come da dispositivo in calce.
2. Innanzi tutto, va confermato il rigetto delle eccezioni pregiudiziali formulate dall'amministrazione convenuta per i motivi di cui all'ordinanza del 23.01.2025 in quanto: - non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri concorrenti alla procedura, atteso che questa si è conclusa con il trasferimento di 16 candidati su 20 posti disponibili e dunque l'eventuale accoglimento della domanda attorea non andrebbe ad intaccare la posizione giuridica degli altri partecipanti;
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea ai sensi dell'art. 413 comma 5 c.p.c. atteso che il sig. è dipendente del Pt_1 Controparte_3
pacificamente rientrante nel circondario del Tribunale adito.
[...]
3. Andando ad esaminare il merito della presente vertenza, è pacifico che il ricorrente è dipendente del in qualità di agente di Controparte_3 polizia municipale.
2 R.g. Lav. n. 405/2024
Con Determinazione Dirigenziale n. 5380 del 27.09.2023 il Controparte_1 ha indetto una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n.
165/2001, finalizzata al reclutamento, mediante passaggio diretto tra Pubbliche
Amministrazioni, di 20 agenti di Polizia Locale (cfr. doc. 1 convenuta).
Il bando relativo alla suddetta procedura di mobilità pubblicato in pari data prevedeva lo svolgimento di un colloquio orale per la selezione dei candidati ammessi, con attribuzione di un punteggio numerico in sessantesimi e soglia di superamento fissata in 36/60 (cfr. doc. n. 2 convenuta).
Il ricorrente ha partecipato alla suddetta procedura di mobilità, totalizzando un punteggio di 34 su 60, inferiore al minimo previsto (cfr. docc. nn. 3 e 4 convenuta).
Con D.D. n. 7172 del 1.12.2023 è stata approvata la graduatoria di merito, in base alla quale soltanto 16 candidati (su 20 posti disponibili) sono risultati idonei al trasferimento (cfr. doc. n.
4.1 convenuta).
Il ha quindi pubblicato avviso di selezione pubblica per il Controparte_1 reclutamento di 5 posti di agente di polizia municipale, area degli istruttori, per un numero di posti pari a quelli non coperti tramite mobilità. (cfr. doc. n. 5 convenuta).
Ciò posto, il ricorrente ha censurato l'operato dell'amministrazione sotto i seguenti profili: a) le modalità di selezione stabilite dal Controparte_1
(svolgimento di un colloquio orale) contrasterebbero con gli artt. 1 e 3 Legge n.
241/1990, il principio di imparzialità e buon andamento della P.a. e con il regolamento assunzioni del;
b) i criteri di selezione fissati nel Controparte_1 bando sarebbero del tutto generici ed aspecifici, impedendo di fatto una valutazione comparativa tra i candidati;
c) i punteggi in concreto attribuiti risulterebbero assegnati in modo del tutto arbitrario ed immotivato.
In materia, l'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, [previo, assenso dell'amministrazione di appartenenza]. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica
3 R.g. Lav. n. 405/2024
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore
a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.”
Ebbene, la disposizione soprariportata nel disciplinare le procedure di mobilità prevede la pubblicazione di apposito bando in cui siano specificamente indicati i posti da ricoprire e i requisiti e le competenze professionali richieste, mentre non prevede particolari modalità di svolgimento delle selezioni, né vieta il ricorso al colloquio orale, come avvenuto nel caso di specie. Dunque, nel momento in cui l'ente abbia fissato preventivamente i criteri di scelta e i punteggi attribuibili a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione, ben può procedere alla selezione attraverso lo svolgimento di una prova orale.
Inoltre, il richiamo di parte ricorrente all'art. 5 del Regolamento assunzioni del
è inconferente, atteso che esso si riferisce alle assunzioni Controparte_1 dall'esterno e non al trasferimento tra PPAA.
A tale proposito, occorre ricordare che (cfr. Cass, Civ, Sez. Lav. n.26265/2021)
“Premesso che ormai pacificamente (Cass. 10 gennaio 2009, n. 431; Cass. 25
4 R.g. Lav. n. 405/2024
luglio 2017, n. 18299) il trasferimento volontario del dipendente tra Pubbliche
Amministrazioni diverse si attua attraverso una cessione del contratto secondo moduli civilistici (art. 1406 c.c.), salve le integrazioni derivanti dall'art. 30 d. Igs.
165/2001, non è corretta la pretesa delle parti ricorrenti di individuare una fase di tipo pubblicistico nella procedura di selezione dei candidati. La posizione di chi si candidi alla mobilità non è assimilabile a quella di chi acceda dall'esterno ai ruoli in ragione di assunzioni totalmente nuove o di procedure di attribuzione di livelli superiori in concorrenza tra esterni ed interni, in quanto non si procede attraverso una valutazione di base delle capacità e professionalità, da aversi già per acquisita per effetto dell'originario concorso di accesso alla dirigenza pubblica.
Le procedure, ora espressamente previste come "bandi" dalle modifiche apportate all'art. 30 cit. dalla c.d. Riforma Madia e che dalla normativa vigente ratione temporis erano imposte limitatamente alla predisposizione di una pubblicità dei posti disponibili (oltre alla fissazione preventiva di criteri di scelta e al previo parere del Dirigente responsabile) coinvolgono pertanto solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un'altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi.”
La prima censura mossa dal ricorrente è dunque infondata.
Il ricorrente ha inoltre affermato la genericità dei criteri di selezione stabiliti dal
. Controparte_1
Orbene, nel bando pubblicato dal convenuto si legge quanto segue: CP_1
“Una Commissione, individuata con provvedimento della Responsabile Unica del
Procedimento, procederà a sottoporre i candidati ad un colloquio effettuato in presenza, che sarà volto ad accertare la preparazione professionale, le competenze tecniche o specifiche, nonché le attitudini personali e la possibilità di inserimento ed adattabilità della/del candidata/o al contesto lavorativo presso la
Città, oltre agli aspetti motivazionali del candidato.”
La Commissione esaminatrice, sulla base delle prescrizioni del bando ha dunque fissato i seguenti criteri di valutazione: “Al termine del colloquio, verrà attribuito un punteggio insindacabile da parte della Commissione sulla base dei seguenti criteri:
- Caratteristiche specifiche alle attività proprie del Corpo di Polizia Municipale – max p. 15
- Valutazione del Curriculum, con particolare riguardo all'esperienza acquisita nel
5 R.g. Lav. n. 405/2024
profilo professionale – max p. 10
- Aspetti motivazionali – max p. 20
- Attitudine ai servizi trasversali ed alle necessità del Corpo di Polizia Locale – max p. 15”.
Tali requisiti sono posti in coerenza con le richiamate regole del bando che ha stabilito che
• “Il colloquio sarà valutato sino ad un max. di 60 punti e si intenderà superato con il conseguimento di almeno p. 36/60.
• Detto colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze specifiche relative all'ambito di inserimento, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali approfondendo quanto dichiarato nei curricula” (cfr. doc. n. 4 convenuta).
Ebbene, sulla base del combinato disposto degli atti soprariportati, si ritiene che il comune abbia indicato criteri di selezione chiari ed oggettivi, tali da consentire lo svolgimento di una effettiva e concreta selezione dei candidati ammessi. In particolare, il ha ritenuto di indicare come criteri Controparte_1 di valutazione la preparazione professionale, le competenze e le attitudini personali in base alle “caratteristiche specifiche delle attività proprie del Corpo di
Polizia Municipale”, il curriculum con particolare riferimento alle esperienze nel profilo professionale, gli “aspetti motivazionali” e l'attitudine alle necessità e ai servizi trasversali del Corpo di Polizia Locale. L'amministrazione ha inoltre indicato il punteggio massimo attribuibile per ciascuno dei criteri indicati per un punteggio massimo complessivo di 60 punti. Si ritiene dunque che l'amministrazione abbia ben delineato le linee guida in base alle quali orientare la sua valutazione discrezionale in ordine al giudizio di idoneità dei candidati, fissando dei parametri oggetti e sufficientemente circoscritti.
Ciò precisato, occorre a questo punto rilevare che – come correttamente affermato dal convenuto - il datore di lavoro pubblico – ancorché CP_1 agisca secondo le regole di diritto privato – è tenuto a procedimentalizzare le operaizoni di mobilità attraverso la fissazione di requisiti e competenze professionali richieste per i posti da coprire: come visto, l'art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001 impone infatti la pubblicazione di un bando indicante le posizioni da coprire e i requisiti da possedere. E' evidente poi che l'Amministrazione è tenuta al rispetto delle regole dalla stessa autodeterminate e fissate nel bando.
Dunque, una volta fissati i criteri di valutazione e di selezione dei candidati, occorre poi che l'amministrazione, anche in applicazione dei principi di
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correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., dia conto delle ragioni che hanno portato all'attribuzione di un determinato punteggio in conformità ai criteri preventivamente fissati (ad esempio, spiegando quali aspetti si sono maggiormente valorizzati e quali meno, come il conseguimento di una laurea magistrale piuttosto che una determinata anzianità di servizio e via dicendo). Il che però non è avvenuto nel caso di specie, atteso che l'amministrazione si è limitata ad attribuire un punteggio numerico ai candidati, senza alcun tipo di motivazione.
Si aggiunga inoltre che nel ricorso introduttivo alle pagine 19 e 20 il ricorrente ha censurato l'arbitrarietà del giudizio espresso dalla parte convenuta rilevando come il ricorrente abbia ottenuto punteggi inferiori rispetto ad altri candidati che avevano titoli di studio inferiori ai suoi o esperienze professionali analoghe, senza incontrare specifiche contestazioni da parte della convenuta, atteso che neppure in sede di memoria difensiva il comune ha ritenuto di illustrare le ragioni sottese al suo giudizio. Si ritiene dunque che l'amministrazione convenuta abbia violato l'iter procedurale dalla stessa previsto nel momento in cui non ha dato conto delle ragioni che l'hanno condotta ad un determinato giudizio sulla base dei criteri dalla stessa predeterminati nel bando.
A questo punto, occorre rilevare che secondo recente giurisprudenza di legittimità, “ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (Cass., n. 18972 del 2015), che non ricorrono nella specie” (cfr. Cass. n. 712/20)
Dunque, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, non è però consentito al giudice sostituirsi alla pubblica amministrazione nel giudizio di idoneità del candidato, trattandosi di attività discrezionale.
Il Comune di deve però esser condannato a rinnovare le operazioni CP_1 valutative della procedura di mobilità oggetto di causa, con riferimento alla posizione del sig. . Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile di media complessità, omessa la fase istruttoria poiché non svolta.
7 R.g. Lav. n. 405/2024
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il a rinnovare le operazioni valutative della Controparte_1 procedura di mobilità oggetto di causa, con riferimento alla posizione del sig.
; Parte_1
- condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 9.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa oltre rimborso del c.u.;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 03/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 405/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRANCHINO SARA ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariamichaela Li Volti ed elettivamente
[...] domiciliato come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
REALE Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 21.03.2024.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 9.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.g. Lav. n. 405/2024
1. Il sig. – dipendente del in Parte_1 Controparte_3 qualità di agente di polizia municipale dal 2.09.2009 - ha convenuto in giudizio il e il impugnando la procedura di Controparte_1 Controparte_3 mobilità indetta dal con determina dirigenziale n. 5380 del Controparte_1
27.09.2023 per la copertura di n. 20 posti nel profilo di agente di polizia municipale, mediante passaggio diretto tra PPAA, all'esito della quale l'amministrazione comunale Torinese l'ha ritenuto inidoneo alla copertura del posto e ha chiesto al giudice di: - accertare e dichiarare il suo diritto ai sensi dell'art. 2931 c.c. ad essere giudicato idoneo, con valutazione sufficiente e conseguente correzione della graduatoria;
- ovvero ad accertare il suo diritto ad un effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative della procedura di mobilità impugnata;
- o in subordine ad accertare il suo diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa.
Ha resistito in giudizio il , eccependo in via pregiudiziale Controparte_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito per esser competente il Tribunale di
Torino e il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto non erano stati evocati in giudizio gli altri concorrenti alla procedura di mobilità e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il è rimasto contumace. Controparte_3
La causa – istruita con le sole produzioni documentali delle parti – è stata decisa come da dispositivo in calce.
2. Innanzi tutto, va confermato il rigetto delle eccezioni pregiudiziali formulate dall'amministrazione convenuta per i motivi di cui all'ordinanza del 23.01.2025 in quanto: - non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri concorrenti alla procedura, atteso che questa si è conclusa con il trasferimento di 16 candidati su 20 posti disponibili e dunque l'eventuale accoglimento della domanda attorea non andrebbe ad intaccare la posizione giuridica degli altri partecipanti;
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea ai sensi dell'art. 413 comma 5 c.p.c. atteso che il sig. è dipendente del Pt_1 Controparte_3
pacificamente rientrante nel circondario del Tribunale adito.
[...]
3. Andando ad esaminare il merito della presente vertenza, è pacifico che il ricorrente è dipendente del in qualità di agente di Controparte_3 polizia municipale.
2 R.g. Lav. n. 405/2024
Con Determinazione Dirigenziale n. 5380 del 27.09.2023 il Controparte_1 ha indetto una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n.
165/2001, finalizzata al reclutamento, mediante passaggio diretto tra Pubbliche
Amministrazioni, di 20 agenti di Polizia Locale (cfr. doc. 1 convenuta).
Il bando relativo alla suddetta procedura di mobilità pubblicato in pari data prevedeva lo svolgimento di un colloquio orale per la selezione dei candidati ammessi, con attribuzione di un punteggio numerico in sessantesimi e soglia di superamento fissata in 36/60 (cfr. doc. n. 2 convenuta).
Il ricorrente ha partecipato alla suddetta procedura di mobilità, totalizzando un punteggio di 34 su 60, inferiore al minimo previsto (cfr. docc. nn. 3 e 4 convenuta).
Con D.D. n. 7172 del 1.12.2023 è stata approvata la graduatoria di merito, in base alla quale soltanto 16 candidati (su 20 posti disponibili) sono risultati idonei al trasferimento (cfr. doc. n.
4.1 convenuta).
Il ha quindi pubblicato avviso di selezione pubblica per il Controparte_1 reclutamento di 5 posti di agente di polizia municipale, area degli istruttori, per un numero di posti pari a quelli non coperti tramite mobilità. (cfr. doc. n. 5 convenuta).
Ciò posto, il ricorrente ha censurato l'operato dell'amministrazione sotto i seguenti profili: a) le modalità di selezione stabilite dal Controparte_1
(svolgimento di un colloquio orale) contrasterebbero con gli artt. 1 e 3 Legge n.
241/1990, il principio di imparzialità e buon andamento della P.a. e con il regolamento assunzioni del;
b) i criteri di selezione fissati nel Controparte_1 bando sarebbero del tutto generici ed aspecifici, impedendo di fatto una valutazione comparativa tra i candidati;
c) i punteggi in concreto attribuiti risulterebbero assegnati in modo del tutto arbitrario ed immotivato.
In materia, l'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, [previo, assenso dell'amministrazione di appartenenza]. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica
3 R.g. Lav. n. 405/2024
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore
a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.”
Ebbene, la disposizione soprariportata nel disciplinare le procedure di mobilità prevede la pubblicazione di apposito bando in cui siano specificamente indicati i posti da ricoprire e i requisiti e le competenze professionali richieste, mentre non prevede particolari modalità di svolgimento delle selezioni, né vieta il ricorso al colloquio orale, come avvenuto nel caso di specie. Dunque, nel momento in cui l'ente abbia fissato preventivamente i criteri di scelta e i punteggi attribuibili a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione, ben può procedere alla selezione attraverso lo svolgimento di una prova orale.
Inoltre, il richiamo di parte ricorrente all'art. 5 del Regolamento assunzioni del
è inconferente, atteso che esso si riferisce alle assunzioni Controparte_1 dall'esterno e non al trasferimento tra PPAA.
A tale proposito, occorre ricordare che (cfr. Cass, Civ, Sez. Lav. n.26265/2021)
“Premesso che ormai pacificamente (Cass. 10 gennaio 2009, n. 431; Cass. 25
4 R.g. Lav. n. 405/2024
luglio 2017, n. 18299) il trasferimento volontario del dipendente tra Pubbliche
Amministrazioni diverse si attua attraverso una cessione del contratto secondo moduli civilistici (art. 1406 c.c.), salve le integrazioni derivanti dall'art. 30 d. Igs.
165/2001, non è corretta la pretesa delle parti ricorrenti di individuare una fase di tipo pubblicistico nella procedura di selezione dei candidati. La posizione di chi si candidi alla mobilità non è assimilabile a quella di chi acceda dall'esterno ai ruoli in ragione di assunzioni totalmente nuove o di procedure di attribuzione di livelli superiori in concorrenza tra esterni ed interni, in quanto non si procede attraverso una valutazione di base delle capacità e professionalità, da aversi già per acquisita per effetto dell'originario concorso di accesso alla dirigenza pubblica.
Le procedure, ora espressamente previste come "bandi" dalle modifiche apportate all'art. 30 cit. dalla c.d. Riforma Madia e che dalla normativa vigente ratione temporis erano imposte limitatamente alla predisposizione di una pubblicità dei posti disponibili (oltre alla fissazione preventiva di criteri di scelta e al previo parere del Dirigente responsabile) coinvolgono pertanto solo una capacità di diritto privato di acquisizione e gestione di personale, in senso trasversale, da una P.A. ad un'altra, da esercitare secondo le regole per essa previste, ma senza che ne siano coinvolti poteri autoritativi.”
La prima censura mossa dal ricorrente è dunque infondata.
Il ricorrente ha inoltre affermato la genericità dei criteri di selezione stabiliti dal
. Controparte_1
Orbene, nel bando pubblicato dal convenuto si legge quanto segue: CP_1
“Una Commissione, individuata con provvedimento della Responsabile Unica del
Procedimento, procederà a sottoporre i candidati ad un colloquio effettuato in presenza, che sarà volto ad accertare la preparazione professionale, le competenze tecniche o specifiche, nonché le attitudini personali e la possibilità di inserimento ed adattabilità della/del candidata/o al contesto lavorativo presso la
Città, oltre agli aspetti motivazionali del candidato.”
La Commissione esaminatrice, sulla base delle prescrizioni del bando ha dunque fissato i seguenti criteri di valutazione: “Al termine del colloquio, verrà attribuito un punteggio insindacabile da parte della Commissione sulla base dei seguenti criteri:
- Caratteristiche specifiche alle attività proprie del Corpo di Polizia Municipale – max p. 15
- Valutazione del Curriculum, con particolare riguardo all'esperienza acquisita nel
5 R.g. Lav. n. 405/2024
profilo professionale – max p. 10
- Aspetti motivazionali – max p. 20
- Attitudine ai servizi trasversali ed alle necessità del Corpo di Polizia Locale – max p. 15”.
Tali requisiti sono posti in coerenza con le richiamate regole del bando che ha stabilito che
• “Il colloquio sarà valutato sino ad un max. di 60 punti e si intenderà superato con il conseguimento di almeno p. 36/60.
• Detto colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze specifiche relative all'ambito di inserimento, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali approfondendo quanto dichiarato nei curricula” (cfr. doc. n. 4 convenuta).
Ebbene, sulla base del combinato disposto degli atti soprariportati, si ritiene che il comune abbia indicato criteri di selezione chiari ed oggettivi, tali da consentire lo svolgimento di una effettiva e concreta selezione dei candidati ammessi. In particolare, il ha ritenuto di indicare come criteri Controparte_1 di valutazione la preparazione professionale, le competenze e le attitudini personali in base alle “caratteristiche specifiche delle attività proprie del Corpo di
Polizia Municipale”, il curriculum con particolare riferimento alle esperienze nel profilo professionale, gli “aspetti motivazionali” e l'attitudine alle necessità e ai servizi trasversali del Corpo di Polizia Locale. L'amministrazione ha inoltre indicato il punteggio massimo attribuibile per ciascuno dei criteri indicati per un punteggio massimo complessivo di 60 punti. Si ritiene dunque che l'amministrazione abbia ben delineato le linee guida in base alle quali orientare la sua valutazione discrezionale in ordine al giudizio di idoneità dei candidati, fissando dei parametri oggetti e sufficientemente circoscritti.
Ciò precisato, occorre a questo punto rilevare che – come correttamente affermato dal convenuto - il datore di lavoro pubblico – ancorché CP_1 agisca secondo le regole di diritto privato – è tenuto a procedimentalizzare le operaizoni di mobilità attraverso la fissazione di requisiti e competenze professionali richieste per i posti da coprire: come visto, l'art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001 impone infatti la pubblicazione di un bando indicante le posizioni da coprire e i requisiti da possedere. E' evidente poi che l'Amministrazione è tenuta al rispetto delle regole dalla stessa autodeterminate e fissate nel bando.
Dunque, una volta fissati i criteri di valutazione e di selezione dei candidati, occorre poi che l'amministrazione, anche in applicazione dei principi di
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correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., dia conto delle ragioni che hanno portato all'attribuzione di un determinato punteggio in conformità ai criteri preventivamente fissati (ad esempio, spiegando quali aspetti si sono maggiormente valorizzati e quali meno, come il conseguimento di una laurea magistrale piuttosto che una determinata anzianità di servizio e via dicendo). Il che però non è avvenuto nel caso di specie, atteso che l'amministrazione si è limitata ad attribuire un punteggio numerico ai candidati, senza alcun tipo di motivazione.
Si aggiunga inoltre che nel ricorso introduttivo alle pagine 19 e 20 il ricorrente ha censurato l'arbitrarietà del giudizio espresso dalla parte convenuta rilevando come il ricorrente abbia ottenuto punteggi inferiori rispetto ad altri candidati che avevano titoli di studio inferiori ai suoi o esperienze professionali analoghe, senza incontrare specifiche contestazioni da parte della convenuta, atteso che neppure in sede di memoria difensiva il comune ha ritenuto di illustrare le ragioni sottese al suo giudizio. Si ritiene dunque che l'amministrazione convenuta abbia violato l'iter procedurale dalla stessa previsto nel momento in cui non ha dato conto delle ragioni che l'hanno condotta ad un determinato giudizio sulla base dei criteri dalla stessa predeterminati nel bando.
A questo punto, occorre rilevare che secondo recente giurisprudenza di legittimità, “ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (Cass., n. 18972 del 2015), che non ricorrono nella specie” (cfr. Cass. n. 712/20)
Dunque, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, non è però consentito al giudice sostituirsi alla pubblica amministrazione nel giudizio di idoneità del candidato, trattandosi di attività discrezionale.
Il Comune di deve però esser condannato a rinnovare le operazioni CP_1 valutative della procedura di mobilità oggetto di causa, con riferimento alla posizione del sig. . Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile di media complessità, omessa la fase istruttoria poiché non svolta.
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p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il a rinnovare le operazioni valutative della Controparte_1 procedura di mobilità oggetto di causa, con riferimento alla posizione del sig.
; Parte_1
- condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 9.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa oltre rimborso del c.u.;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 03/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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