Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2010, n. 1197
CASS
Sentenza 22 gennaio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria - che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dall'attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, sicché le due cause sono distinte e scindibili. Ne consegue - in sede di gravame relativamente a controversia nella quale la domanda principale si fondi sul titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. - che, ove l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti del chiamato in causa, in primo grado, per garanzia impropria (nella specie, a titolo di subappalto) e gli appelli proposti dagli altri convenuti nei confronti dell'originario attore siano stati notificati esclusivamente ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., è inammissibile l'appello incidentale tardivamente proposto dallo stesso chiamato in causa, giacché domanda principale e domanda di garanzia danno luogo a cause scindibili.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2010, n. 1197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1197
    Data del deposito : 22 gennaio 2010

    Testo completo