Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2004 del 29.08.2022 Oggetto: risarcimento del danno per infortunio sul lavoro (art. 2087 c.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia e Raffaele Tedone Pt_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Palmieri CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 2.10.2018 -premesso di: aver prestato attività lavorativa alle CP_1 dipendenze dell' fino al 31.01.2015, inquadrato in categoria C2; aver subito un infortunio sul Pt_1 lavoro in data 15.11.2010, allorquando, durante l'attività lavorativa, era caduto a terra dalla sedia che si era rotta all'improvviso, battendo la testa contro la scrivania e l'armadio; aver ottenuto, in conseguenza del predetto infortunio, con determinazione n. 27 del 5 febbraio 2013, il Pt_1
riconoscimento della causa di servizio per la infermità “trauma cranio-cervicale con vertigini associata cervicalgia e sindrome ansioso depressiva”, ascritta alla categoria VIII della Tabella A DPR n. 834/81; aver impugnato giudizialmente tale determinazione ottenendo, con sentenza n. 3296/2017 del
Tribunale di Lecce, il riconoscimento dell'ascrivibilità della patologia alla categoria VII della medesima tabella;
aver ottenuto, da parte dell' , il riconoscimento dell'infortunio, con una CP_2
percentuale di inabilità permanente commisurata al 2% e con liquidazione dell'indennità per inabilità 1
5.490,00 per danno differenziale, nonché al pagamento della somma di € 38.000,00 a titolo di risarcimento per la retribuzione non percepita da gennaio 2011 a gennaio 2015, oltre accessori.
L' rimaneva contumace nel primo grado di giudizio. Pt_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -acquisita la prova, a mezzo di testimoni, che la sedia fornita in dotazione al ricorrente non era in buono stato di manutenzione e che di tanto era stato informato l'ufficio addetto alla gestione degli arredi- accertava la violazione, da parte dell' , delle Pt_1
norme in materia di sicurezza del lavoro. Quindi, dava atto della valutazione del danno permanente effettuata dall' in misura del 2% e dava atto, anche, che, a seguito del riconoscimento della CP_2 causa di servizio, il ricorrente aveva ottenuto, a titolo di equo indennizzo, la somma di € 1.968,09 (in conseguenza della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 496/2021, che -riformando sul punto la sentenza n. n. 3296/2017 del Tribunale- aveva ritenuta corretta la iniziale valutazione effettuata in via amministrativa, circa la ascirivibilità della patologia nella categoria VIII della Tabella A).
Pertanto -richiamato il principio di diritto secondo cui non sono cumulabili le somme dovute dallo stesso debitore a titolo di risarcimento del danno e di indennizzo, ove sia unico l'evento causativo di entrambi (Cons. di Stato n. 1/2018)- quantificava il risarcimento del danno biologico in € 2.418,00 (€
2.015,00 oltre a un aumento del 20% per personalizzazione del danno) e, detratta la somma di €
1.968,09 percepita a titolo di equo indennizzo, riteneva dovuta dall' la residua somma di € Pt_1
432,00. Non riconosceva, invece, alcunché a titolo di danno biologico temporaneo differenziale, in quanto nel ricorso era stata chiesta solo la condanna dell' al risarcimento del danno differenziale Pt_1
per invalidità permanente (e solo nelle note depositate il 16.12.2020, tardivamente, si era fatto riferimento al danno biologico temporaneo). Respingeva pure la domanda di condanna dell' al Pt_1
risarcimento del danno per perdita della retribuzione, ritenendola generica in mancanza di specificazioni in merito all'indennità di malattia percepita durante il periodo di assenza, e ritenendo inverosimile che una invalidità permanente del 2% avesse potuto impedire al ricorrente di lavorare per il lungo lasso di tempo dedotto in ricorso. Condannava, quindi, l' al pagamento della Pt_1 complessiva somma di € 432,00, oltre interessi legali, e al pagamento della metà delle spese di giudizio, liquidata in € 430,00, oltre accessori.
2 Avverso tale decisione ha proposto appello l' , censurandola per i seguenti motivi: 1) nullità della Pt_1
sentenza a causa della nullità della notifica del ricorso introduttivo effettuata, in violazione dell'art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, presso la sede legale dell' in Roma, Pt_1
anziché presso la Direzione provinciale di Lecce nonostante la specifica previsione in tal senso contenuta nella norma richiamata;
2) erroneità della sentenza per non avere il Tribunale rilevato la violazione del principio del ne bis in idem, l'abuso del diritto e la violazione del giudicato, in quanto, in relazione all'infortunio occorso il 15.11.2010, aveva già introdotto il giudizio per CP_1
il riconoscimento della causa di servizio, conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Lecce
n. 496/2021, passata in giudicato, e aveva ottenuto l'indennità erogata dall' . Ha comunque CP_2
evidenziato la infondatezza delle domande formulate nel primo grado di giudizio, eccependo la prescrizione dei crediti rivendicati e contestando, in fatto, che dalle risultanze istruttorie fosse emersa prova della riconducibilità dell'infortunio alla responsabilità del datore di lavoro, non essendo stato dimostrato che l'assenza di una vite nella sedia del lavoratore (circostanza riferita dai testi) fosse stata la causa esclusiva dell'infortunio e non risultando che il lavoratore avesse segnalato la circostanza al datore di lavoro, secondo le procedure previste per tali casi;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva posto a carico dell' le spese di giudizio, sussistendo, invece, nella specie Pt_1 un'ipotesi di soccombenza reciproca che ne avrebbe giustificato la compensazione integrale.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, l'improponibilità delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, il rigetto delle stesse, con vittoria di spese del doppio grado.
Nel presente grado di giudizio si è costituito che ha contestato gli avversi assunti CP_1
ritenendo la correttezza della notifica del ricorso, per come effettuata nel giudizio di primo grado, e l'insussistenza della violazione del principio del ne bis in idem, considerata la diversità delle domande proposte nei diversi giudizi. Ha richiamato le difese svolte nel giudizio di primo grado e le motivazioni sottese alla sentenza impugnata e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 22.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che si è formato il giudicato interno in merito all'accertata infondatezza della domanda riferita al risarcimento del danno per perdita delle retribuzioni e della domanda relativa al risarcimento del danno biologico temporaneo differenziale, in mancanza di impugnazione da parte di chi ne aveva interesse.
Tanto precisato, l'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
3 Il primo motivo di appello -relativo alla nullità della sentenza a causa della (ritenuta) nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che non avrebbe consentito all' CP_3
di costituirsi in quel giudizio- è infondato.
Vale in proposito richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' va Pt_1
effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, d.l. n. 669/96, convertito dalla l. n. 30/97, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, conv. dalla l. n. 326/2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. n. 24048/2022, in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell' , ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale;
Pt_1
tra le tante conformi, cfr. Cass. n. 23425/2024).
Da quanto detto consegue che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto tempestivamente effettuata, in data 1.04.2019, presso la sede legale dell' in Roma, Pt_1
appare rituale e, dunque, idonea a permettere la regolare instaurazione del contraddittorio.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto la regolarità della notifica del ricorso e ha dichiarato la contumacia dell' . Pt_1
***
Con il secondo motivo di appello l' ha lamentato la erroneità della sentenza per avere il Pt_1
Tribunale omesso di rilevare la violazione del principio del ne bis in idem- in ragione del giudicato formatosi sull'azione giudiziale intrapresa per il riconoscimento della causa di servizio- e l'abuso del diritto.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Come è noto, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. tra le tante Cass. n.
5863/2024).
Con specifico riferimento al presente giudizio -con cui, per quanto qui rileva, ha CP_1 introdotto un'azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 2087 c.c.- deve rilevarsi che la pretesa avente ad
4 oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale e quella, invece, relativa, alla concessione dell'equo indennizzo sono situazioni giuridiche diverse ed autonome, dal momento che l'avvenuto riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio non determina, perciò solo, la sussistenza, in automatico, della responsabilità, dolosa o colposa, del datore di lavoro, sia con riferimento all'an debeatur, sia con riferimento al quantum debeatur; ne consegue che la domanda di risarcimento del danno va scrutinata autonomamente anche quando vi sia già stato il favorevole riconoscimento della dipendenza dal servizio, dovendosi procedere all'individuazione degli elementi costituivi della asserita responsabilità del datore di lavoro nella produzione del fatto illecito (danno, nesso causale e colpa).
Sulla scorta delle suesposte considerazioni deve quindi ritenersi che non sussiste nella specie la violazione del principio del ne bis in idem, e, per gli stessi motivi, appare infondata l'eccezione di giudicato esterno e di abuso del diritto, in quanto la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.
496/2021 -con cui è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale n. 3296/2017- si è pronunciata unicamente sulla dipendenze da causa di servizio delle patologie riportate dal dipendente in conseguenza dell'infortunio occorso e sulla loro ascrivibilità alle categoria di legge, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo.
Quanto poi alle ulteriori censure mosse da parte appellante rispetto al merito della decisione - segnatamente con riferimento alla ritenuta carenza di prova in merito alla responsabilità datoriale nella causazione dell'evento- giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso;
ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Più in dettaglio, ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. tra le tante Cass. n. 24804/2023, n. 10043/2024).
Nella specie l'Istituto datore di lavoro -rimasto contumace nel giudizio di primo grado- non ha provato né ha chiesto di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l'evento; per contro, all'esito dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, è emerso che la sedia
5 fornita in dotazione alla postazione lavorativa del ricorrente non era in buono stato di manutenzione e che di tanto era stato informato l'ufficio addetto alla gestione degli arredi (così i testi Tes_1
e ).
[...] Testimone_2
La sentenza impugnata va dunque esente da censure sul punto.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, formulata per la prima volta nel presente grado di appello - oltre a doversene rilevare l'inammissibilità, in quanto tardiva- se ne deve riconoscere l'infondatezza, considerato che la domanda formulata ai sensi dell'art. 2087 c.c. introduce un'ipotesi di responsabilità contrattuale, che soggiace al termine di prescrizione decennale, evidentemente non decorso nel caso di specie.
***
In ultimo, appare infondato anche il terzo motivo di appello, con cui l' ha impugnato il capo Pt_1 della sentenza relativo alla liquidazione delle spese, ritenendo ricorrere, nella specie, un'ipotesi di soccombenza reciproca che avrebbe giustificato la totale compensazione delle spese.
Invero, sul punto va detto che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 20889/2024).
La decisione del Tribunale -che ha disposto la compensazione per ½ delle spese di lite, ponendo la residua parte a carico dell' appare conforme al suesposto principio di diritto, sicché anche sotto Pt_1
tale profilo la sentenza va esente da censure.
Per tutto quanto detto l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.02.2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 29.08.2022 n. 2004 del Pt_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
6 Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 495,00, ex DM n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
7