Articolo 1 della Legge 10 novembre 1961, n. 1287
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2 gennaio 1962
Art. 1. Articolo unico.

E' in facolta' del Ministro per le finanze di consentire, con proprio decreto, che il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa allegato A, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173 , ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143 , possa effettuarsi in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo.
Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al competente Ufficio del registro la denuncia indicante il numero presuntivo dei documenti di trasporto che verranno rilasciati nell'anno successivo.

Entrata in vigore il 2 gennaio 1962