Articolo 11 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1271
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 novembre 1948
Art. 11.
Per l'esercizio finanziario 1948-49 l'assegnazione a favore dell'Istituto Centrale di Statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162 , e' autorizzata in L. 584 milioni 514.500.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concesse ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948