Articolo 12 della Legge 5 maggio 1976, n. 257
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 giugno 1976
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Versione
11 marzo 1987
Art. 12.
L'istituto concede, inoltre, borse o premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplina che ((. . .)) sara' stabilita dallo statuto di cui al successivo articolo 13.
Il comitato direttivo, sentito il consiglio di amministrazione, potra' perseguire i fini dell'Istituto anche mediante l'istituzione di altri corsi di insegnamento oltre a quelli di cui all'articolo 9.
La spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi e' a carico del bilancio dell'Istituto.
Entrata in vigore il 11 marzo 1987