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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6401/2017 R.G.A.C.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6401/2017 r.g.a.c.
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore (c.f.: Parte_1
, parte elettivamente domiciliata in Succivo (CE) alla via C. Augusto n. P.IVA_1
55 presso lo studio dell'Avv. Alfonso D'Errico (c.f.: ) dal C.F._1
quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domici- Controparte_1 C.F._2
liata in Sant'Anastasia (Na) Via Nicolò Paganini n. 7 presso lo studio dell'Avv. Avv.
Vincenzo Barone (c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3
virtù di procura in atti
- OPPOSTO
1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiede- vano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuo- vo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), me- diante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omet- tendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, rassegnando le se- guenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tri- bunale di Nola e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n.1601/17 (rg
3611/2017); con vittoria di spese del giudizio”.
Si costituiva l'opposto così concludendo: “1) In via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il DI. N. 1601/2017 2) Sempre in via preliminare, con- fermare la competenza territoriale del Tribunale di Nola e dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal 3) Nel merito, rigettare l'opposizione Parte_1
formulata da controparte in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e pertan- to confermare e/o dichiarare esecutivo il D.I. N. 1601/2017 4) Condannare il
[...]
al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione con Parte_2
attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario 5) Condannare il al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c. da distrarsi in fa- Parte_1
vore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Istruito il processo innanzi al giudicante precedentemente titolare del ruolo e
2
ritenuta la natura eminentemente documentale della controversia, la causa veniva ri- tenuta matura e rassegnate le conclusioni innanzi al presente Magistrato, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secon- do il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur appa- rentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così sog- gette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legitti- mamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cogni- zione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il credi- tore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissio- ne del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del di- ritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671;
Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001
n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza pro- posta dal . Ed invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità Parte_1
3
ha precisato che ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae so- lutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'one- re di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza”
(cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020; Cass. Sez. 6,
12/01/2015, n. 270). Inoltre, come chiarito dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competen- za scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli con- correnti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di ec- cepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo at- to difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento.
Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'ecce- zione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertan- to, definitivamente radicata la sua competenza” (Cass. Civ, Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005). Nel caso di specie la contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non vi è stata e, pertanto, l'eccezione sollevata in modo incompleto de- ve considerarsi non apposta.
4
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo reso.
Per quanto rileva nel caso di specie, va rilevato che i contratti stipulati iure pri- vatorum dalla Pubblica Amministrazione richiedono, a pena di nullità, la forma scrit- ta “ad substantiam”, requisito in assenza della quale sono nulli e, pertanto, impro- duttivi di effetti e insuscettibili di sanatoria (Trib. Napoli, n.5789 del 21.6.21).
Del resto, il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di meri- to, trova il conforto anche di quella di legittimità e, infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte il requisito della forma scritta a pena di nullità, può rite- nersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo di- retto la volontà contrattuale, perché redatta al precipuo scopo di renderla manifesta, così da impegnare contrattualmente sia il privato che la P.A. in ordine al contenuto concreto del negozio.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “il contratto (…) con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del pro- fessionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'e- sterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il confe- rimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura au- torizzatoria” (Cass., civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020).
Ancora, in tema di attività di diritto civile della P.A., nell'ambito della quale vige il principio formalistico dell'atto scritto ad substantiam, le delibere costituiscono
“atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei ad impegnare l'ente” (Cass.,
5
civ., Sez. 1, Sentenza n. 4532 del 22/02/2008).
La stessa delibera dell'ente pubblico, quindi, non appare neppure configura- bile quale proposta negoziale, proprio in quanto si tratta di un atto avente mera effi- cacia interna, di natura autorizzatoria e diretto al diverso organo destinato ad espri- mere la volontà dell'ente stesso con rilevanza interna, tanto vero che, ai fini della stipulazione di un valido contratto, risulterebbe del tutto irrilevante anche la even- tuale sottoscrizione del privato in calce alla delibera per accettazione, non prove- nendo dall'organo deputato ad impegnare l'ente con efficacia esterna (Cass., civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 17891 del 25/11/2003).
Dalla mancanza della forma ex lege all'uopo prescritta, consegue altresì, con tutta evidenza, la assoluta rilevanza del comportamento tenuto dalla Pubblica Am- ministrazione, nel quale giammai potrebbe ravvisarsi una manifestazione tacita di volontà per facta concludentia od un comportamento esecutivo da cui inferire la volon- tà di dare attuazione al rapporto nullo ed insanabile (sulla irrilevanza di comporta- menti per facta concludentia cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 4532 del 22/02/2008).
Ulteriormente in diritto, come noto, il consolidato orientamento giurispru- denziale in tema di riparto degli oneri probatori in materia di inadempimento di una obbligazione è nel senso che: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adem- pimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
6
allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempi- mento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbli- gazione”. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 3, 20/01/2015, n. 826, Cass. Sez. U.,
30/10/2001, n. 13533, Rv. 549956 - 01).
Calando i suddetti principi nel caso in esame, l'Arch. ha pro- CP_1
dotto in atti, sin dal ricorso in monitorio, il contratto per l'affidamento dell'incarico professionale per il servizio di assistenza al RUP, debitamente sottoscritto dallo stesso e dal responsabile del settore tecnico del Parte_1
. Tale contratto presenta i requisiti di forma sopra elencati ai fini della validi-
[...]
tà.
Parimenti andrà rigettata l'eccezione con la quale il si doleva del Pt_1
mancato adempimento dell'incarico conferito all'architetto, avendo l'opposto pro- dotto in atti i verbali di riunioni operative a cui ha partecipato, la relazione inviata al
RUP del 22.02.2016 e la corrispondenza a mezzo pec con quest'ultimo.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del reso de- creto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da disposi- tivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione al valore della con- troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente eser- citata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
7
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mono- cratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pro- nunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna il al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
in favore di che si liquidano in €.2.540,00 per com- Controparte_1
pensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosene anticipatario.
Nola, 22.7.25
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
8
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6401/2017 r.g.a.c.
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore (c.f.: Parte_1
, parte elettivamente domiciliata in Succivo (CE) alla via C. Augusto n. P.IVA_1
55 presso lo studio dell'Avv. Alfonso D'Errico (c.f.: ) dal C.F._1
quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domici- Controparte_1 C.F._2
liata in Sant'Anastasia (Na) Via Nicolò Paganini n. 7 presso lo studio dell'Avv. Avv.
Vincenzo Barone (c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3
virtù di procura in atti
- OPPOSTO
1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiede- vano l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuo- vo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), me- diante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omet- tendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, rassegnando le se- guenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tri- bunale di Nola e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n.1601/17 (rg
3611/2017); con vittoria di spese del giudizio”.
Si costituiva l'opposto così concludendo: “1) In via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il DI. N. 1601/2017 2) Sempre in via preliminare, con- fermare la competenza territoriale del Tribunale di Nola e dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal 3) Nel merito, rigettare l'opposizione Parte_1
formulata da controparte in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e pertan- to confermare e/o dichiarare esecutivo il D.I. N. 1601/2017 4) Condannare il
[...]
al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione con Parte_2
attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario 5) Condannare il al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c. da distrarsi in fa- Parte_1
vore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Istruito il processo innanzi al giudicante precedentemente titolare del ruolo e
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ritenuta la natura eminentemente documentale della controversia, la causa veniva ri- tenuta matura e rassegnate le conclusioni innanzi al presente Magistrato, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secon- do il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur appa- rentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così sog- gette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legitti- mamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cogni- zione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il credi- tore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissio- ne del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del di- ritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671;
Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001
n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza pro- posta dal . Ed invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità Parte_1
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ha precisato che ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae so- lutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'one- re di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza”
(cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020; Cass. Sez. 6,
12/01/2015, n. 270). Inoltre, come chiarito dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competen- za scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli con- correnti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di ec- cepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo at- to difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento.
Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'ecce- zione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertan- to, definitivamente radicata la sua competenza” (Cass. Civ, Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005). Nel caso di specie la contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non vi è stata e, pertanto, l'eccezione sollevata in modo incompleto de- ve considerarsi non apposta.
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Nel merito la domanda è infondata e va rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo reso.
Per quanto rileva nel caso di specie, va rilevato che i contratti stipulati iure pri- vatorum dalla Pubblica Amministrazione richiedono, a pena di nullità, la forma scrit- ta “ad substantiam”, requisito in assenza della quale sono nulli e, pertanto, impro- duttivi di effetti e insuscettibili di sanatoria (Trib. Napoli, n.5789 del 21.6.21).
Del resto, il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di meri- to, trova il conforto anche di quella di legittimità e, infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte il requisito della forma scritta a pena di nullità, può rite- nersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo di- retto la volontà contrattuale, perché redatta al precipuo scopo di renderla manifesta, così da impegnare contrattualmente sia il privato che la P.A. in ordine al contenuto concreto del negozio.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “il contratto (…) con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del pro- fessionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'e- sterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il confe- rimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura au- torizzatoria” (Cass., civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020).
Ancora, in tema di attività di diritto civile della P.A., nell'ambito della quale vige il principio formalistico dell'atto scritto ad substantiam, le delibere costituiscono
“atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei ad impegnare l'ente” (Cass.,
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civ., Sez. 1, Sentenza n. 4532 del 22/02/2008).
La stessa delibera dell'ente pubblico, quindi, non appare neppure configura- bile quale proposta negoziale, proprio in quanto si tratta di un atto avente mera effi- cacia interna, di natura autorizzatoria e diretto al diverso organo destinato ad espri- mere la volontà dell'ente stesso con rilevanza interna, tanto vero che, ai fini della stipulazione di un valido contratto, risulterebbe del tutto irrilevante anche la even- tuale sottoscrizione del privato in calce alla delibera per accettazione, non prove- nendo dall'organo deputato ad impegnare l'ente con efficacia esterna (Cass., civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 17891 del 25/11/2003).
Dalla mancanza della forma ex lege all'uopo prescritta, consegue altresì, con tutta evidenza, la assoluta rilevanza del comportamento tenuto dalla Pubblica Am- ministrazione, nel quale giammai potrebbe ravvisarsi una manifestazione tacita di volontà per facta concludentia od un comportamento esecutivo da cui inferire la volon- tà di dare attuazione al rapporto nullo ed insanabile (sulla irrilevanza di comporta- menti per facta concludentia cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 4532 del 22/02/2008).
Ulteriormente in diritto, come noto, il consolidato orientamento giurispru- denziale in tema di riparto degli oneri probatori in materia di inadempimento di una obbligazione è nel senso che: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adem- pimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
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allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempi- mento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbli- gazione”. (cfr. ex multis, Cass. Sez. 3, 20/01/2015, n. 826, Cass. Sez. U.,
30/10/2001, n. 13533, Rv. 549956 - 01).
Calando i suddetti principi nel caso in esame, l'Arch. ha pro- CP_1
dotto in atti, sin dal ricorso in monitorio, il contratto per l'affidamento dell'incarico professionale per il servizio di assistenza al RUP, debitamente sottoscritto dallo stesso e dal responsabile del settore tecnico del Parte_1
. Tale contratto presenta i requisiti di forma sopra elencati ai fini della validi-
[...]
tà.
Parimenti andrà rigettata l'eccezione con la quale il si doleva del Pt_1
mancato adempimento dell'incarico conferito all'architetto, avendo l'opposto pro- dotto in atti i verbali di riunioni operative a cui ha partecipato, la relazione inviata al
RUP del 22.02.2016 e la corrispondenza a mezzo pec con quest'ultimo.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del reso de- creto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da disposi- tivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione al valore della con- troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente eser- citata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mono- cratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pro- nunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna il al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
in favore di che si liquidano in €.2.540,00 per com- Controparte_1
pensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosene anticipatario.
Nola, 22.7.25
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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