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Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 333 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GORGONI MARILENA Data pubblicazione: 10/01/2023 c pronunciato la seguente SENTENZA su~ ricorso n. 21399-2020 proposto da: ',;STA SALVATORE, AN NI e CURCURUTO FRANCESCA, 'J ·i~iati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIZA R, OM, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI FRANr lLIFPO BRLZ\NNI; \ :----..- -- r i C()J_-_reJJ t i- contro US GIUSEPPA, US VINCENZA e ~1U::' :;: ~lUSEPPE, in qualità di eredi di US EN, domiciliati prc~ l ~ a canceller i a del l a CORTE DI CASSAZIONE, PI ZA AV , OM , i ap- pr e sent at i e difesi dagli avvocati TOMMASA PERGOLIZZI e ALFONSO MARIA Pfi.RI SI;
- controricorrenti -
3',-' .. 'ers::) l a senten za n . 194/2020 de lla CORTE D' APPELLO di MES :::nJt-,, jepos i t ata il 12/05/2020 ; ~ette l e conclus i oni scr i tte de l CO Mi nistero , in pe rs ona J0i .3CJsti t uto procura t ore Gi ovann i Batt ista Nardecchia, ch e s i è e e-s - r::·resso per la i narnmissibi lità dei primi due motivi di ri corso e r·,o ·c i l parziale accogl i me nto de l terzo;
udi t a l a r elazione de l Consigl i ere Ma r ilena GORGON I. FATTI DI CAUSA AT AS, NC RU e NO IN ricorrono avverso la sentenza n. 924/2020 della Corte d'Appello di Messina, notificata in data 29 maggio 2020, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso gli eredi di CE AR. CE AR lamentava lo svolgimento di un'attività di allevamento di polli e conigli, senza il rispetto delle prescrizioni del Regolamento del Comune di Camastra, a pochi metri di distanza dalla sua abitazione, e la provenienza da detto allevamento di esalazioni nauseabonde. Con ricorso ex art. 700 cod.proc.civ. chiedeva al Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, di ordinare a AT AS e NO IN, ri- tenuti autori dell'allevamento, l'eliminazione degli animali e l'inibizione dell'atti- vità di allevamento. Il giudice adito, esperita CTU, accoglieva l'istanza e disponeva finanche l'ab- battimento del fabbricato ove era svolta l'attività di allevamento, accertatane l'abusività. A seguito di reclamo, il Tribunale revocava il provvedimento reso ex art. 700 cod.proc.civ., ravvisando il difetto di legittimazione passiva di AT AS e di NO IN e la mancata partecipazione al giudizio di NC Cur- curuto, proprietaria degli animali e del fondo. 2 Nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, ove veniva citata anche NC RU, CE AR insi- steva con la richiesta di eliminazione degli animali e dell'allevamento e doman- dava il risarcimento del danno da immissioni. Il Tribunale, dopo avere, con ordinanza del 9 luglio 2016, dichiarato la cessa- zione della materia del contendere relativamente al provvedimento cautelare volto a ottenere la cessazione dell'attività di allevamento, stante l'avvenuto ac- certamento, attraverso una nuova CTU, che vi erano soltanto 5 galline e che la presenza degli animali si era ridotta del 91 °/o, con sentenza n. 1367/2017 ri- gettava la domanda attorea. Nel maggio 2008, CE AR proponeva appello, con cui denunciava la violazione dell'art. 100 cod.proc.civ., per avere il Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto che l'allevamento fosse stato eliminato, senza richiedere un accordo tra le parti, senza accertare non solo il venir meno delle ragioni sostanziali della lite, ma anche l'interesse della parti alla prosecu- zione del giudizio, senza esaminare l'art. 40, commi sette e nove, del regola- mento di polizia urbana del Comune di Motta Camastra, circa il numero degli animali da allevare e le modalità con cui pulire ed accudire la sede dell'alleva- mento;
oggetto di impugnazione era anche la statuizione di compensazione delle spese processuali del giudizio cautelare e di quello di merito: specificamente l'appellante lamentava che il giudice di prime cure avesse rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova senza accogliere la richiesta istruttoria di prova orale, senza esaminare la normativa locale e senza tener conto di quanto accer- tato dal CTU, e che lo avesse condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio cautelare instaurato nei confronti di AT AS e di NO Inte- lisano, riconosciuti carenti di legittimazione passiva, nonostante gli stessi, ben- ché non proprietari, conducessero l'allevamento e godessero e fruissero del fondo. La Corte d'Appello, con la sentenza qui impugnata: a) rilevava che, in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale, non era stata espressamente reiterata la richiesta di prova testimoniale, non bastando a tal fine il mero e generico rinvio a quanto dedotto in atti o nei verbali 3 di causa, e concludeva che non poteva essere valutata l'ammissibilità o l'esclu- sione della prova testimoniale, ma non escludeva l'esame di altre risultanze da cui desumere elementi di prova a sostegno delle doglianze dell'appellante; in particolare: il primo responso del CTU reso nel cautelare ante causam, da con- siderare prova atipica nei confronti di NC RU, proprietaria del fondo, rimasta estranea a quel procedimento, da cui erano emerse la presenza di 55 animali, quindi, di un numero di animali superiore al limite di 10 consentito dal regolamento comunale, di 2 gabbie per conigli da riproduzione, 14 gabbie per lo svezzamento, 48 gabbie per l'ingrasso, 2 battere di gabbie per polli, l'utilizzazione del sito per una attività agricolo/produttiva non consentita ed a soli 14-15 metri di distanza dall'abitazione dell'appellante, la sussistenza di esa- lazioni nauseabonde causate, secondo l'id quod plerumque accidit, dalla concen- trazione di un numero così elevato di animali;
b )distingueva la posizione di NO IN, risultato del tutto estraneo all'attività di allevamento, rispetto a quella di AT AS che, pur non es- sendo il proprietario del terreno, era il marito della proprietaria e colui che eser- citava di fatto l'attività di allevatore, e riteneva, quindi, giustificate tanto la richiesta di cessazione dell'attività di allevamento quanto la richiesta di risarci- ·N mento dei danni rivoltegli come autore materiale e coautore, con la moglie pro- ~i~ prietaria, dell'attività illecita;
J ro c) reputava giustificata la statuizione di compensazione delle spese del caute- U l are ante causa m;
d) considerava non sufficiente la prova della persistenza dell'attività di alleva- mento, perché la seconda CTU, nel procedimento cautelare svolto all'interno del giudizio di merito, non aveva confermato la ripresa dell'attività di allevamento, ma aveva rilevato la presenza delle condizioni per una sua possibile ripresa;
e) riteneva dimostrato lo svolgimento dell'attività illecita di allevamento nel periodo compreso tra luglio 2004 - data di proposizione del ricorso cautelare ante causam - e settembre 2008 - data di espletamento della seconda CTU - che giustificava il riconoscimento di un danno, liquidato equitativamente in euro 6500,00 euro;
4 f) avendo gli istanti indicato in euro 3344,20 la somma necessaria a coprire il risarcimento del danno e l'eliminazione dell'allevamento, riduceva la condanna ad euro 1625,00; g) rideterminava le spese di lite del giudizio di prime cure e, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, del fatto che vi era stata una sola difesa tecnica dei convenuti e del rigetto della domanda riconvenzionale di liqui- dazione del danno per responsabilità processuale aggravata, le compensava per metà nei confronti di NO IN;
g) poneva le spese della CTU per metà a carico dell'appellante e per la restante metà a carico dei coniugi AS in solido;
h) regolava nello stesso modo le spese del giudizio di appello. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, come disposto con ordinanza interlocutoria n. 10710-2022, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'iintervento del Procu- ratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il CO Ministero, nella persona del Sostituto procuratore, Giovanni Battista Nardecchia, si è espresso per l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e per l'accoglimento del terzo limitatamente ad NO IntE?Iisano. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, 324 cod.proc.civ. e dell'art. 2909 cod.civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod.proc.civ. -Nullità della sentenza per avere statuito su una domanda rigettata in primo grado, non riproposta in appello e già coperta da giudicato. La domanda coperta da giudicato, secondo i ricorrenti, sarebbe quella risarci- toria, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., che, dopo essere stata rigettata in primo grado, non sarebbe stata riproposta in appello, vertendo l'appello solo sulla de- claratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla eliminazione dell'allevamento ed alla regolazione delle spese, senza alcun richiamo neppure 5 C) ~ o u generico alle richieste di risarcimento dei danni, anche nella parte finale dell'ap- pello. A conferma di ciò i ricorrenti rilevano sia che, mentre nel giudizio di prime cure era stato indicato un valore indeterminabile, nell'atto eli appello il valore era indicato in euro 3344,20 corrispondente alla somma della condanna alle spese - indice della volontà di rinunciare alla richiesta risarcitoria - sia che non era stato mai domandato l'indennizzo ex art. 844 cod.civ. La Corte d'Appello, quindi, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 346 cod.proc.civ., avendo deciso in ordine ad una domanda non espressamente ri- proposta nell'atto di appello, pur essendo stata esplicitamente e motivatamente rigettata, e dell'art. 112 cod .proc.civ., avendo pronunciato ultra peti tu m, cioè su una domanda rigettata nel merito e passata in giudicato, non essendo stata ri- prodotta. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, nel verificare se una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado sia stata o non impugnata, non è vincolata dall'interpretazione com- piuta dai giudici di appello, ma ha il potere dovere di valutare direttamente gli atti processuali, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione nel giudizio di appello, con la conseç1uente preclusione di ogni esame della stessa (Cass. 21/7/2003 n. 11322). Il passo della decisione impugnata valorizzato dalla Corte distrettuale e ripor- tato testualmente nella decisione impugnata (pag. 5) non lascia adito a dubbi di sorta circa il fatto che il giudice di primo grado abbia inteso basare la propria statuizione su due autonome rationes decidendi, ciascuna di per sé idonea a fondare il rigetto dell'opposizione. Una volta accertata l'esistenza di una duplicità di argomenti posti a base della decisione dei primi giudici era onere del ricorrente - onde suffragare adeguata- mente le proprie contestazioni sul fatto che i motivi di appello investivano en- trambi i fondamenti della sentenza di primo grado gravata ed evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo - non solo sostenere di aver ritualmente impugnato anche la prima ratio decidendi, ma anche indicare elementi e riferì- 6 menti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il conte- nuto dell'atto di appello a tale preciso proposito, sì da consentire a questa Corte di apprezzare l'effettiva portata dell'impugnazione proposta, senza compiere ge- nerali verifiche degli atti. Difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denun- ciato un errar in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, al fine di valutare la fonda- tezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma l 0 , n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ.; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e ca- ratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corri- spondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale. In particolare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito;
ne conseque che, ove il ricor- rente denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ. (nel caso di specie per il mancato esame di un motivo di appello proposto), ·N egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi for- ~ mulati all'interno dell'atto di gravame. I ricorrenti si so~o limitati a richiamare, ~~ ~ in maniera indiretta, la doglianza relativa all'omessa valutazione di risultanze l U probatorie documentali: in tal modo non hanno posto questa Corte nella condi- zione di apprezzare compiutamente il fondamento della censura asseritamente svolta rispetto alla mutatio libelli constatata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. 15/03/2019, n. 7499). Deve, in aggiunta, ribadirsi che è inammissibile il motivo di gravame che non contenga alcuna allegazione e produzione (artt. 366, comma l, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod.proc.civ.) idonee a dimostrare in che modo si sarebbe for- mato il giudicato interno che si eccepisce (Cass. 24/06/2021, n. 18243). 2. Con il secondo motivo, subordinato rispetto al primo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043-844 cod .. civ ., con riferimento agli artt. 2697, 2729 cod.civ., e dell'art. 116 cod.proc.civ. -in relazione all'art. 7 360, comma l, n. 5 cod.proc.civ. Omessa motivazione circa la sussistenza di prova sulla responsabilità, sui criteri per la determinazione del danno, sull'impu- tabilità al ricorrente AS AT. La Corte territoriale avrebbe basato l'accoglimento della domanda risarcitoria sulla CTU resa in un procedimento di cui NC RU non era stata parte, cioè il cautelare ante causa m, ricorrendo al principio della prova atipica. Alla prova atipica la Corte avrebbe attribuito il medesimo valore della prova tipica, anziché il valore di presunzione semplice o quello di argomento di prova, omettendo di tener in debito conto: i) che la prova atipica era stata più volte confutata da analoghe prove tipiche correttamente acquisite - due successive CTU rese tra le parti, di cui una con accessi a sorpresa - ; ii) che non risultava corroborata da elementi idonei a confermare che tra il 2005 ed il 2008 l'alleva- mento fosse rimasto attivo producendo esalazioni nocive - considerando che se fosse stato attivo con solo 5 galline non avrebbe potuto provocare i danni la- mentati - ; iii) che gli animali non fossero stati allontanati, stante la presenza delle gabbie, non era stato provato. La Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito al convenuto l'onere di provare l'assenza di danno nel periodo 2005-2008, sovvert:endo la distribuzione dell'onere della prova, ed avrebbe fatto ricorso alla valutazione equitativa in as- senza della prova rigorosa della ricorrenza del danno. Ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata è quella relativa all'afferma- zione della corresponsabilità in capo a AT AS, giustificata solo in ra- gione del rapporto coniugale con la proprietaria del sito e dell'allevamento, senza verificare se avesse il possesso o la detenzione del fondo, senza indicare un atto o un fatto idoneo a porlo in relazione con l'allevamento, in violazione della giu- risprudenza sviluppatasi in tema di azione risarcitoria ex art. 2043 cc. per i danni derivanti da immissioni intollerabili che richiede l'individuazione dell'autore dell'illecito o l'accertamento della responsabilità del proprietario e/o del locatore. Nonostante la rubrica del motivo, l'ubi consistam delle censure mosse alla sen- tenza impugnata si sostanzia pressoché esclusivamente in una inammissibile ri- chiesta di diversa valutazione delle prove, al fine di ottenere un esito valutativo 8 delle medesime più conforme ai propri desiderata che, ove consentito, contra- sterebbe con i caratteri morfologici e funzionali dello scrutinio di legittimità. Peraltro, allo scopo di far emergere i vizi motivazionali imputati alla sentenza gravata, parte ricorrente fa riferimento ad elementi estrinseci rispetto alla moti- vazione della sentenza, contravvenendo al consolidato principio di diritto se- condo cui il vizio motivazionale deve emergere alla motivazione della sentenza in sé e per sé considerata, senza attingere, al fine di dimostrarne la ricorrenza, ad elementi estrinseci (Cass., Sez. un., 07/04/2015, n. 7503). In ordine all'errar iuris imputato alla sentenza d'appello, sembra opportuno ri- levare, come, del resto, ha fatto il giudice d'appello, che questa Corte ammette che possa proporsi azione reale volta ad ottenere l'eliminazione delle immissioni intollerabili nei confronti del proprietario del fondo da cui provengono le stesse e che detta domanda possa essere cumulata con quella aquiliana ex art. 2043 cod.civ., proponibìle verso altro convenuto, volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da essa cagionato (Cass. 14/11/2016, n. 23245 che ha applicato Cass., Sez. Un., 15/10/1998, n. 10186). AT AS è stato ritenuto dalla Corte d'Appello il so9getto che esercitava di fatto l'attività di allevamento: «ciò egli faceva anche senza un vincolo dì dì- pendenza di lavoro rispetto alla proprietaria, per cui a lui ·- quale autore mate- riale dell'illecito - legittimamente poteva chiedersi la cessazione dell'attività, sebbene non la rimozione deiiOallevamneto come struttura» (p. 11 della sen- tenza); a p. 12 la sentenza conferma che AT AS era tenuto al risarcì- mento del danno come autore materiale e coautore insieme alla proprietaria. Risulta errata, dunque, la premessa da cui muove la censura e cioè che AT AS sia stato condannato solo per essere il coniuge dell21 proprietaria del ter- reno e dell'allevamento, senza che sia stato individuato alcun titolo che lo colle- gasse all'allevamento medesimo. E quanto alla prova dell'esercizio dell'attività di allevamento, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, la Corte territoriale non è affatto incorsa in una violazione della distribuzione dell'onere probatorio, ponendo a loro carico quello di dimostrare di non aver esercitato l'attività di allevamento nel periodo 9 considerato, ma ha fatto leva su un ragionamento inferenziale (di cui ha com- piutamente individuato gli elementi) che l'ha portata a ritenere provato indiret- tamente che, per un periodo di tre anni - dal luglio 2005 al settembre 2008 - i coniugi AS-RU avessero esercitato l'attività produttiva delle immissioni intollerabili. I ricorrenti avrebbero dovuto non già lamentare la non corretta di- stribuzione dell'onere della prova, bensì denunciare che il giudice di merito aveva fondato la presunzione su circostanze non gravi, né precise né precise e concor- NT (Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 178). Il motivo, dunque, va rigettato. 3. Con il terzo nonché ultimo motivo di ricorso è imputata alla sentenza gra- vata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e art. 96 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, comma l, n. 3 e 5 cod.proc.civ., con rife- rimento all'errata regolamentazione delle spese nel giudizio, alla errata regola- mentazione delle spese in ordine alla posizione di AT AS e alla errata regolamentazione delle spese in ordine alla posizione di NO IN. Malgrado la Corte territoriale lo abbia ritenuto estraneo ai fatti di causa, Anto- NI IN non si era visto riconoscere le spese del giudizio, né del merito né dei cautelari. Riguardo al cautelare la sentenza si è limitata a giustificare la compensazione, stante l'unicità della difesa tecnica dei convenuti. Tale afferma- zione risulterebbe erronea, perché NO IN risultava difeso dall'av- vocato Brigandì, mentre i coniugi AS- RU avevano affidato la loro di- fesa all'avvocato Brianni, e comunque sarebbe irrilevante perché, quand'anche la difesa fosse stata congiunta, NO IN avrebbe comunque soste- nuto le spese relative e avrebbe dovuto considerarsi destinatario delle richieste temerarie di CE AR. Né per giustificare la compensazione nei confronti di NO IN, rima- sto estraneo al giudizio, avrebbe potuto la Corte territoriale far leva sul mancato accoglimento dell'art. 96 cod.proc.civ., perché non avrebbe dovuto essere posti sullo stesso piano il rigetto di plurime domande anche cautelari con il rigetto dell'art. 96 cod.proc.civ.; in aggiunta, la domanda ex art. 96 cod.proc.civ. non 10 era stata riproposta in grado di appello e, quindi, almeno con riferimento al giu- dizio di appello, la compensazione delle spese nei confronti di NO IN risulterebbe persino sprovvista di giustificazione. La questione merita un approfondimento, giacché il tema della dichiarazione della soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 cod.proc.civ., qualora una parte, vittoriosa rispetto alla propria domanda principale, abbia al contempo ottenuto il rigetto dell'istanza di lite temeraria avanzata nei confronti della controparte, è stata oggetto di alcune puntualizzazioni da parte di questa Corte. Nella decisione n. 20838 del 14 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha affer- mato che, nel caso in cui venga rigettata la domanda proposta, ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., da una parte processuale, nonostante sia stata accolta la do- manda principale di merito avanzata dalla medesima, si configura l'ipotesi di parziale soccombenza reciproca che giustifica la compensazione totale o parziale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 cod.proc.civ., in ragione: i) della natura autonoma della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cod.proc.civ.; ii) del c.d. principio di causalità, in base al quale gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per l'istruzione e la decisione delle varie domande proposte (o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sia risultata solo in parte fondata) sono imputabili alla parte che vi ha dato causa, per aver resistito infondatamente alle altrui pretese ovvero per avere avanzato pretese infondate (ex multis Cass. 3438/2016). La successiva pronuncia n. 9532 del 12 aprile 2017 ha statuito che, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 cod.proc.civ., a fronte dell'integrale accogli- mento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compen- sazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 cod.proc.civ. 11 Detta opzione interpretativa è stata avallata dalla sentenza n. 11792 del 15 maggio 2018 e dalla pronuncia n. 22952 del 13 settembre 2019, che ne hanno peraltro esteso la portata. Con la decisione del 2018, questa Corte ha stabilito l'insussistenza della soc- combenza reciproca e la conseguente non compensabilità delle spese di lite, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod.proc.civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui deve essere rapportata la verifica della soc- combenza, e ha sottolineato che l'accoglimento di detta domanda è sottoposta alla condizione necessaria, ma non sufficiente del riconoscimento della soccom- benza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale. Con la pronuncia del settembre 2019, la Cassazione ha completato il quadro argomentativo. In detta decisione, è stato precisato che l'impossibilità di dichiarare la soccom- benza reciproca e la compensazione ex art. 92 cod.proc.civ. si fonda non tanto sulla natura della domanda di lite temeraria, "pur indubbiamente accessoria", quanto sull'accertamento della totale soccombenza del soggetto presunto liti- gante temerario. Il ragionamento seguito dalla Corte di legittimità in queste due decisioni è stato il seguente: la domanda di condanna per responsabilità aggravata ha natura accessoria rispetto alla domanda principale di merito proposta dallo stesso istante. Il presupposto principale, ma non esclusivo, per l'esame, e quindi per la decisione, sulla domanda di lite temeraria è la soccombenza del soggetto contro cui viene proposta che di riflesso implica l'accoglimento della domanda principale del soggetto che chiede la condanna ex art. 96 cod.proc.civ. (ex multis cfr. Cass. 7409/2016). Ove il soggetto contro cui è proposta la domanda di lite temeraria venga di- chiarato soccombente rispetto alla domanda principale del giudizio, sussistono i requisiti per decidere sulla responsabilità aggravata. In caso di rigetto dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., stante la sua natura accessoria, non si possono ritenere sussistenti oneri processuali imputabili all'istante, tali da giustificare, in forza del principio di causalità, la soccombenza reciproca. 12 Gli oneri processuali eventualmente derivanti dal rigetto della domanda di re- sponsabilità aggravata, infatti, rimangono assorbiti dall'accoglimento della do- manda principale, stante la loro accessorietà. La pronuncia n. 15102 del 31/05/2021 ha condiviso la giurisprudenza più re- cente circa il fatto che l'accessorietà «colloca la domanda di condanna al risarci- mento da lite temeraria all'esterno, per così dire, della regiudicanda, venendone a costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non, quindi, compartecipando direttamente ad essa», con conseguente impos- sibilità di ravvisare nella domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., «una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in di- retta relazione/finalizzazione al quale è stato instaurato il processo», perché «il giudizio, infatti, viene instaurato a causa della necessità di decidere su un de- terminato oggetto, che ne costituisce appunto il vero obiettivo, mentre la deci- sione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'a- zione costituiscono un accessorio della pronuncia, accertatoria e/o costitutiva ejo di condanna, che viene perseguita per il reale oggetto del giudizio». Ha precisato che «nel momento in cui, invece, un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rappor- tarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al di- niego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impu- gnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà ( ... ). Conseguenza, allora, dell'introduzione della condanna o del diniego di condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione, e dunque nel devolutum in senso pieno - svincolandosi dall'accessorietà - è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disat- tesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza». Facendo applicazione di tale giurisprudenza, deve ritenersi fondata la censura di NO IN, stante che la domanda di risarcimento del danno derivato 13 dall'aver proposto un gravame nella consapevolezza della sua infondatezza non costituisce domanda riconvenzionale, ma una domanda accessoria che non de- termina una estensione del thema decidendum. Tale conclusione è in piena sintonia con la recente decisione delle Sezioni Unite, 31/10/2022, n. 30216, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, in ordine alla individuazione dei presupposti per ritenere ricorrente una reciproca ricor- renza, ha affermato il seguente principio di diritto: «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile/ di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusiva- mente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel me- desimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi 1 e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccom- bente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in pre- senza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. p roe. civ.». Applicando i suddetti principi, si ritiene che la Corte territoriale abbia erronea- mente utilizzato l'argomento della soccombenza nella richiesta di condanna di CE AR ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. per giustificare la compen- sazione delle spese di lite. Ciò assorbe ogni altra censura. Secondo i ricorrenti, anche relativamente a AT AS la Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare che in sede di reclamo il Tribunale ne aveva rico- nosciuto il difetto di legittimazione passiva e non avrebbe liquidato/ incorrendo in un ulteriore errore, le spese legali e di CTU del primo procedimento cautelare. Nel secondo giudizio cautelare non essendo emersa alcuna prova dei presupposti per invocare l'art. 700 cod.proc.civ. la Corte non avrebbe tento conto che a Sal- vatore AS spettavano le spese di lite e di CTU. Nel giudizio di merito, essendo risultato soccombente virtuale in ordine alla domanda di cessazione della mate- ria del contendere e soccombente anche sostanziale rispetto alle ulteriori do- mande, CE AR avrebbe dovuto essere condannato a corrispondere le spese di lite e di CTU a AT AS. E nel giudizio di appello essendo stato 14 riconosciuto responsabile solo per il suo rapporto di coniugio con la proprietaria del terreno le spese legali non avrebbero dovuto essere compensate. Il motivo in parte qua non merita accoglimento, perché si fonda su premesse in fatto non confermate dalla sentenza impugnata. Innanzitutto, la legittimazione passiva di AT AS è stata riconosciuta sia in ordine alla richiesta di cessazione dell'attività di allevamento sia riguardo alla responsabilità risarcitoria per immissioni intollerabili. Il difetto di legittima- zione passiva è stato ravvisato solo in ordine alla domanda reale di eliminazione dell'allevamento. Per tale ragione non state compensate le spese tra CE AR e AT AS in ordine al primo processo cautelare. Con le stesse argomentazioni i ricorrenti contestano la compensazione delle spese di lite nei confronti di NC RU;
anche questa censura si rivela, dunque, infondata. 4) Il terzo motivo va accolto, dunque, solo relativamente alla mancata com- pensazione delle spese di lite nei confronti di NO IN, il primo motivo è inammissibile, il secondo è infondato. 5) La sentenza va cassata in relazione al motivo parzialmente accolto, con rin- vio alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà an- che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche alla liqui- dazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 11 novembre 2022 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
- controricorrenti -
3',-' .. 'ers::) l a senten za n . 194/2020 de lla CORTE D' APPELLO di MES :::nJt-,, jepos i t ata il 12/05/2020 ; ~ette l e conclus i oni scr i tte de l CO Mi nistero , in pe rs ona J0i .3CJsti t uto procura t ore Gi ovann i Batt ista Nardecchia, ch e s i è e e-s - r::·resso per la i narnmissibi lità dei primi due motivi di ri corso e r·,o ·c i l parziale accogl i me nto de l terzo;
udi t a l a r elazione de l Consigl i ere Ma r ilena GORGON I. FATTI DI CAUSA AT AS, NC RU e NO IN ricorrono avverso la sentenza n. 924/2020 della Corte d'Appello di Messina, notificata in data 29 maggio 2020, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso gli eredi di CE AR. CE AR lamentava lo svolgimento di un'attività di allevamento di polli e conigli, senza il rispetto delle prescrizioni del Regolamento del Comune di Camastra, a pochi metri di distanza dalla sua abitazione, e la provenienza da detto allevamento di esalazioni nauseabonde. Con ricorso ex art. 700 cod.proc.civ. chiedeva al Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, di ordinare a AT AS e NO IN, ri- tenuti autori dell'allevamento, l'eliminazione degli animali e l'inibizione dell'atti- vità di allevamento. Il giudice adito, esperita CTU, accoglieva l'istanza e disponeva finanche l'ab- battimento del fabbricato ove era svolta l'attività di allevamento, accertatane l'abusività. A seguito di reclamo, il Tribunale revocava il provvedimento reso ex art. 700 cod.proc.civ., ravvisando il difetto di legittimazione passiva di AT AS e di NO IN e la mancata partecipazione al giudizio di NC Cur- curuto, proprietaria degli animali e del fondo. 2 Nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, ove veniva citata anche NC RU, CE AR insi- steva con la richiesta di eliminazione degli animali e dell'allevamento e doman- dava il risarcimento del danno da immissioni. Il Tribunale, dopo avere, con ordinanza del 9 luglio 2016, dichiarato la cessa- zione della materia del contendere relativamente al provvedimento cautelare volto a ottenere la cessazione dell'attività di allevamento, stante l'avvenuto ac- certamento, attraverso una nuova CTU, che vi erano soltanto 5 galline e che la presenza degli animali si era ridotta del 91 °/o, con sentenza n. 1367/2017 ri- gettava la domanda attorea. Nel maggio 2008, CE AR proponeva appello, con cui denunciava la violazione dell'art. 100 cod.proc.civ., per avere il Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto che l'allevamento fosse stato eliminato, senza richiedere un accordo tra le parti, senza accertare non solo il venir meno delle ragioni sostanziali della lite, ma anche l'interesse della parti alla prosecu- zione del giudizio, senza esaminare l'art. 40, commi sette e nove, del regola- mento di polizia urbana del Comune di Motta Camastra, circa il numero degli animali da allevare e le modalità con cui pulire ed accudire la sede dell'alleva- mento;
oggetto di impugnazione era anche la statuizione di compensazione delle spese processuali del giudizio cautelare e di quello di merito: specificamente l'appellante lamentava che il giudice di prime cure avesse rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova senza accogliere la richiesta istruttoria di prova orale, senza esaminare la normativa locale e senza tener conto di quanto accer- tato dal CTU, e che lo avesse condannato al pagamento delle spese di lite del giudizio cautelare instaurato nei confronti di AT AS e di NO Inte- lisano, riconosciuti carenti di legittimazione passiva, nonostante gli stessi, ben- ché non proprietari, conducessero l'allevamento e godessero e fruissero del fondo. La Corte d'Appello, con la sentenza qui impugnata: a) rilevava che, in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale, non era stata espressamente reiterata la richiesta di prova testimoniale, non bastando a tal fine il mero e generico rinvio a quanto dedotto in atti o nei verbali 3 di causa, e concludeva che non poteva essere valutata l'ammissibilità o l'esclu- sione della prova testimoniale, ma non escludeva l'esame di altre risultanze da cui desumere elementi di prova a sostegno delle doglianze dell'appellante; in particolare: il primo responso del CTU reso nel cautelare ante causam, da con- siderare prova atipica nei confronti di NC RU, proprietaria del fondo, rimasta estranea a quel procedimento, da cui erano emerse la presenza di 55 animali, quindi, di un numero di animali superiore al limite di 10 consentito dal regolamento comunale, di 2 gabbie per conigli da riproduzione, 14 gabbie per lo svezzamento, 48 gabbie per l'ingrasso, 2 battere di gabbie per polli, l'utilizzazione del sito per una attività agricolo/produttiva non consentita ed a soli 14-15 metri di distanza dall'abitazione dell'appellante, la sussistenza di esa- lazioni nauseabonde causate, secondo l'id quod plerumque accidit, dalla concen- trazione di un numero così elevato di animali;
b )distingueva la posizione di NO IN, risultato del tutto estraneo all'attività di allevamento, rispetto a quella di AT AS che, pur non es- sendo il proprietario del terreno, era il marito della proprietaria e colui che eser- citava di fatto l'attività di allevatore, e riteneva, quindi, giustificate tanto la richiesta di cessazione dell'attività di allevamento quanto la richiesta di risarci- ·N mento dei danni rivoltegli come autore materiale e coautore, con la moglie pro- ~i~ prietaria, dell'attività illecita;
J ro c) reputava giustificata la statuizione di compensazione delle spese del caute- U l are ante causa m;
d) considerava non sufficiente la prova della persistenza dell'attività di alleva- mento, perché la seconda CTU, nel procedimento cautelare svolto all'interno del giudizio di merito, non aveva confermato la ripresa dell'attività di allevamento, ma aveva rilevato la presenza delle condizioni per una sua possibile ripresa;
e) riteneva dimostrato lo svolgimento dell'attività illecita di allevamento nel periodo compreso tra luglio 2004 - data di proposizione del ricorso cautelare ante causam - e settembre 2008 - data di espletamento della seconda CTU - che giustificava il riconoscimento di un danno, liquidato equitativamente in euro 6500,00 euro;
4 f) avendo gli istanti indicato in euro 3344,20 la somma necessaria a coprire il risarcimento del danno e l'eliminazione dell'allevamento, riduceva la condanna ad euro 1625,00; g) rideterminava le spese di lite del giudizio di prime cure e, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, del fatto che vi era stata una sola difesa tecnica dei convenuti e del rigetto della domanda riconvenzionale di liqui- dazione del danno per responsabilità processuale aggravata, le compensava per metà nei confronti di NO IN;
g) poneva le spese della CTU per metà a carico dell'appellante e per la restante metà a carico dei coniugi AS in solido;
h) regolava nello stesso modo le spese del giudizio di appello. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, come disposto con ordinanza interlocutoria n. 10710-2022, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'iintervento del Procu- ratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il CO Ministero, nella persona del Sostituto procuratore, Giovanni Battista Nardecchia, si è espresso per l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e per l'accoglimento del terzo limitatamente ad NO IntE?Iisano. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, 324 cod.proc.civ. e dell'art. 2909 cod.civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod.proc.civ. -Nullità della sentenza per avere statuito su una domanda rigettata in primo grado, non riproposta in appello e già coperta da giudicato. La domanda coperta da giudicato, secondo i ricorrenti, sarebbe quella risarci- toria, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., che, dopo essere stata rigettata in primo grado, non sarebbe stata riproposta in appello, vertendo l'appello solo sulla de- claratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla eliminazione dell'allevamento ed alla regolazione delle spese, senza alcun richiamo neppure 5 C) ~ o u generico alle richieste di risarcimento dei danni, anche nella parte finale dell'ap- pello. A conferma di ciò i ricorrenti rilevano sia che, mentre nel giudizio di prime cure era stato indicato un valore indeterminabile, nell'atto eli appello il valore era indicato in euro 3344,20 corrispondente alla somma della condanna alle spese - indice della volontà di rinunciare alla richiesta risarcitoria - sia che non era stato mai domandato l'indennizzo ex art. 844 cod.civ. La Corte d'Appello, quindi, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 346 cod.proc.civ., avendo deciso in ordine ad una domanda non espressamente ri- proposta nell'atto di appello, pur essendo stata esplicitamente e motivatamente rigettata, e dell'art. 112 cod .proc.civ., avendo pronunciato ultra peti tu m, cioè su una domanda rigettata nel merito e passata in giudicato, non essendo stata ri- prodotta. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, nel verificare se una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado sia stata o non impugnata, non è vincolata dall'interpretazione com- piuta dai giudici di appello, ma ha il potere dovere di valutare direttamente gli atti processuali, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione nel giudizio di appello, con la conseç1uente preclusione di ogni esame della stessa (Cass. 21/7/2003 n. 11322). Il passo della decisione impugnata valorizzato dalla Corte distrettuale e ripor- tato testualmente nella decisione impugnata (pag. 5) non lascia adito a dubbi di sorta circa il fatto che il giudice di primo grado abbia inteso basare la propria statuizione su due autonome rationes decidendi, ciascuna di per sé idonea a fondare il rigetto dell'opposizione. Una volta accertata l'esistenza di una duplicità di argomenti posti a base della decisione dei primi giudici era onere del ricorrente - onde suffragare adeguata- mente le proprie contestazioni sul fatto che i motivi di appello investivano en- trambi i fondamenti della sentenza di primo grado gravata ed evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo - non solo sostenere di aver ritualmente impugnato anche la prima ratio decidendi, ma anche indicare elementi e riferì- 6 menti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il conte- nuto dell'atto di appello a tale preciso proposito, sì da consentire a questa Corte di apprezzare l'effettiva portata dell'impugnazione proposta, senza compiere ge- nerali verifiche degli atti. Difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denun- ciato un errar in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, al fine di valutare la fonda- tezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, comma l 0 , n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ.; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e ca- ratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corri- spondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale. In particolare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito;
ne conseque che, ove il ricor- rente denunci la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ. (nel caso di specie per il mancato esame di un motivo di appello proposto), ·N egli deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi for- ~ mulati all'interno dell'atto di gravame. I ricorrenti si so~o limitati a richiamare, ~~ ~ in maniera indiretta, la doglianza relativa all'omessa valutazione di risultanze l U probatorie documentali: in tal modo non hanno posto questa Corte nella condi- zione di apprezzare compiutamente il fondamento della censura asseritamente svolta rispetto alla mutatio libelli constatata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. 15/03/2019, n. 7499). Deve, in aggiunta, ribadirsi che è inammissibile il motivo di gravame che non contenga alcuna allegazione e produzione (artt. 366, comma l, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod.proc.civ.) idonee a dimostrare in che modo si sarebbe for- mato il giudicato interno che si eccepisce (Cass. 24/06/2021, n. 18243). 2. Con il secondo motivo, subordinato rispetto al primo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043-844 cod .. civ ., con riferimento agli artt. 2697, 2729 cod.civ., e dell'art. 116 cod.proc.civ. -in relazione all'art. 7 360, comma l, n. 5 cod.proc.civ. Omessa motivazione circa la sussistenza di prova sulla responsabilità, sui criteri per la determinazione del danno, sull'impu- tabilità al ricorrente AS AT. La Corte territoriale avrebbe basato l'accoglimento della domanda risarcitoria sulla CTU resa in un procedimento di cui NC RU non era stata parte, cioè il cautelare ante causa m, ricorrendo al principio della prova atipica. Alla prova atipica la Corte avrebbe attribuito il medesimo valore della prova tipica, anziché il valore di presunzione semplice o quello di argomento di prova, omettendo di tener in debito conto: i) che la prova atipica era stata più volte confutata da analoghe prove tipiche correttamente acquisite - due successive CTU rese tra le parti, di cui una con accessi a sorpresa - ; ii) che non risultava corroborata da elementi idonei a confermare che tra il 2005 ed il 2008 l'alleva- mento fosse rimasto attivo producendo esalazioni nocive - considerando che se fosse stato attivo con solo 5 galline non avrebbe potuto provocare i danni la- mentati - ; iii) che gli animali non fossero stati allontanati, stante la presenza delle gabbie, non era stato provato. La Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito al convenuto l'onere di provare l'assenza di danno nel periodo 2005-2008, sovvert:endo la distribuzione dell'onere della prova, ed avrebbe fatto ricorso alla valutazione equitativa in as- senza della prova rigorosa della ricorrenza del danno. Ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata è quella relativa all'afferma- zione della corresponsabilità in capo a AT AS, giustificata solo in ra- gione del rapporto coniugale con la proprietaria del sito e dell'allevamento, senza verificare se avesse il possesso o la detenzione del fondo, senza indicare un atto o un fatto idoneo a porlo in relazione con l'allevamento, in violazione della giu- risprudenza sviluppatasi in tema di azione risarcitoria ex art. 2043 cc. per i danni derivanti da immissioni intollerabili che richiede l'individuazione dell'autore dell'illecito o l'accertamento della responsabilità del proprietario e/o del locatore. Nonostante la rubrica del motivo, l'ubi consistam delle censure mosse alla sen- tenza impugnata si sostanzia pressoché esclusivamente in una inammissibile ri- chiesta di diversa valutazione delle prove, al fine di ottenere un esito valutativo 8 delle medesime più conforme ai propri desiderata che, ove consentito, contra- sterebbe con i caratteri morfologici e funzionali dello scrutinio di legittimità. Peraltro, allo scopo di far emergere i vizi motivazionali imputati alla sentenza gravata, parte ricorrente fa riferimento ad elementi estrinseci rispetto alla moti- vazione della sentenza, contravvenendo al consolidato principio di diritto se- condo cui il vizio motivazionale deve emergere alla motivazione della sentenza in sé e per sé considerata, senza attingere, al fine di dimostrarne la ricorrenza, ad elementi estrinseci (Cass., Sez. un., 07/04/2015, n. 7503). In ordine all'errar iuris imputato alla sentenza d'appello, sembra opportuno ri- levare, come, del resto, ha fatto il giudice d'appello, che questa Corte ammette che possa proporsi azione reale volta ad ottenere l'eliminazione delle immissioni intollerabili nei confronti del proprietario del fondo da cui provengono le stesse e che detta domanda possa essere cumulata con quella aquiliana ex art. 2043 cod.civ., proponibìle verso altro convenuto, volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da essa cagionato (Cass. 14/11/2016, n. 23245 che ha applicato Cass., Sez. Un., 15/10/1998, n. 10186). AT AS è stato ritenuto dalla Corte d'Appello il so9getto che esercitava di fatto l'attività di allevamento: «ciò egli faceva anche senza un vincolo dì dì- pendenza di lavoro rispetto alla proprietaria, per cui a lui ·- quale autore mate- riale dell'illecito - legittimamente poteva chiedersi la cessazione dell'attività, sebbene non la rimozione deiiOallevamneto come struttura» (p. 11 della sen- tenza); a p. 12 la sentenza conferma che AT AS era tenuto al risarcì- mento del danno come autore materiale e coautore insieme alla proprietaria. Risulta errata, dunque, la premessa da cui muove la censura e cioè che AT AS sia stato condannato solo per essere il coniuge dell21 proprietaria del ter- reno e dell'allevamento, senza che sia stato individuato alcun titolo che lo colle- gasse all'allevamento medesimo. E quanto alla prova dell'esercizio dell'attività di allevamento, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, la Corte territoriale non è affatto incorsa in una violazione della distribuzione dell'onere probatorio, ponendo a loro carico quello di dimostrare di non aver esercitato l'attività di allevamento nel periodo 9 considerato, ma ha fatto leva su un ragionamento inferenziale (di cui ha com- piutamente individuato gli elementi) che l'ha portata a ritenere provato indiret- tamente che, per un periodo di tre anni - dal luglio 2005 al settembre 2008 - i coniugi AS-RU avessero esercitato l'attività produttiva delle immissioni intollerabili. I ricorrenti avrebbero dovuto non già lamentare la non corretta di- stribuzione dell'onere della prova, bensì denunciare che il giudice di merito aveva fondato la presunzione su circostanze non gravi, né precise né precise e concor- NT (Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 178). Il motivo, dunque, va rigettato. 3. Con il terzo nonché ultimo motivo di ricorso è imputata alla sentenza gra- vata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e art. 96 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, comma l, n. 3 e 5 cod.proc.civ., con rife- rimento all'errata regolamentazione delle spese nel giudizio, alla errata regola- mentazione delle spese in ordine alla posizione di AT AS e alla errata regolamentazione delle spese in ordine alla posizione di NO IN. Malgrado la Corte territoriale lo abbia ritenuto estraneo ai fatti di causa, Anto- NI IN non si era visto riconoscere le spese del giudizio, né del merito né dei cautelari. Riguardo al cautelare la sentenza si è limitata a giustificare la compensazione, stante l'unicità della difesa tecnica dei convenuti. Tale afferma- zione risulterebbe erronea, perché NO IN risultava difeso dall'av- vocato Brigandì, mentre i coniugi AS- RU avevano affidato la loro di- fesa all'avvocato Brianni, e comunque sarebbe irrilevante perché, quand'anche la difesa fosse stata congiunta, NO IN avrebbe comunque soste- nuto le spese relative e avrebbe dovuto considerarsi destinatario delle richieste temerarie di CE AR. Né per giustificare la compensazione nei confronti di NO IN, rima- sto estraneo al giudizio, avrebbe potuto la Corte territoriale far leva sul mancato accoglimento dell'art. 96 cod.proc.civ., perché non avrebbe dovuto essere posti sullo stesso piano il rigetto di plurime domande anche cautelari con il rigetto dell'art. 96 cod.proc.civ.; in aggiunta, la domanda ex art. 96 cod.proc.civ. non 10 era stata riproposta in grado di appello e, quindi, almeno con riferimento al giu- dizio di appello, la compensazione delle spese nei confronti di NO IN risulterebbe persino sprovvista di giustificazione. La questione merita un approfondimento, giacché il tema della dichiarazione della soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 cod.proc.civ., qualora una parte, vittoriosa rispetto alla propria domanda principale, abbia al contempo ottenuto il rigetto dell'istanza di lite temeraria avanzata nei confronti della controparte, è stata oggetto di alcune puntualizzazioni da parte di questa Corte. Nella decisione n. 20838 del 14 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha affer- mato che, nel caso in cui venga rigettata la domanda proposta, ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., da una parte processuale, nonostante sia stata accolta la do- manda principale di merito avanzata dalla medesima, si configura l'ipotesi di parziale soccombenza reciproca che giustifica la compensazione totale o parziale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 cod.proc.civ., in ragione: i) della natura autonoma della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cod.proc.civ.; ii) del c.d. principio di causalità, in base al quale gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per l'istruzione e la decisione delle varie domande proposte (o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sia risultata solo in parte fondata) sono imputabili alla parte che vi ha dato causa, per aver resistito infondatamente alle altrui pretese ovvero per avere avanzato pretese infondate (ex multis Cass. 3438/2016). La successiva pronuncia n. 9532 del 12 aprile 2017 ha statuito che, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 cod.proc.civ., a fronte dell'integrale accogli- mento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compen- sazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 cod.proc.civ. 11 Detta opzione interpretativa è stata avallata dalla sentenza n. 11792 del 15 maggio 2018 e dalla pronuncia n. 22952 del 13 settembre 2019, che ne hanno peraltro esteso la portata. Con la decisione del 2018, questa Corte ha stabilito l'insussistenza della soc- combenza reciproca e la conseguente non compensabilità delle spese di lite, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod.proc.civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui deve essere rapportata la verifica della soc- combenza, e ha sottolineato che l'accoglimento di detta domanda è sottoposta alla condizione necessaria, ma non sufficiente del riconoscimento della soccom- benza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale. Con la pronuncia del settembre 2019, la Cassazione ha completato il quadro argomentativo. In detta decisione, è stato precisato che l'impossibilità di dichiarare la soccom- benza reciproca e la compensazione ex art. 92 cod.proc.civ. si fonda non tanto sulla natura della domanda di lite temeraria, "pur indubbiamente accessoria", quanto sull'accertamento della totale soccombenza del soggetto presunto liti- gante temerario. Il ragionamento seguito dalla Corte di legittimità in queste due decisioni è stato il seguente: la domanda di condanna per responsabilità aggravata ha natura accessoria rispetto alla domanda principale di merito proposta dallo stesso istante. Il presupposto principale, ma non esclusivo, per l'esame, e quindi per la decisione, sulla domanda di lite temeraria è la soccombenza del soggetto contro cui viene proposta che di riflesso implica l'accoglimento della domanda principale del soggetto che chiede la condanna ex art. 96 cod.proc.civ. (ex multis cfr. Cass. 7409/2016). Ove il soggetto contro cui è proposta la domanda di lite temeraria venga di- chiarato soccombente rispetto alla domanda principale del giudizio, sussistono i requisiti per decidere sulla responsabilità aggravata. In caso di rigetto dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., stante la sua natura accessoria, non si possono ritenere sussistenti oneri processuali imputabili all'istante, tali da giustificare, in forza del principio di causalità, la soccombenza reciproca. 12 Gli oneri processuali eventualmente derivanti dal rigetto della domanda di re- sponsabilità aggravata, infatti, rimangono assorbiti dall'accoglimento della do- manda principale, stante la loro accessorietà. La pronuncia n. 15102 del 31/05/2021 ha condiviso la giurisprudenza più re- cente circa il fatto che l'accessorietà «colloca la domanda di condanna al risarci- mento da lite temeraria all'esterno, per così dire, della regiudicanda, venendone a costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non, quindi, compartecipando direttamente ad essa», con conseguente impos- sibilità di ravvisare nella domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., «una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in di- retta relazione/finalizzazione al quale è stato instaurato il processo», perché «il giudizio, infatti, viene instaurato a causa della necessità di decidere su un de- terminato oggetto, che ne costituisce appunto il vero obiettivo, mentre la deci- sione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'a- zione costituiscono un accessorio della pronuncia, accertatoria e/o costitutiva ejo di condanna, che viene perseguita per il reale oggetto del giudizio». Ha precisato che «nel momento in cui, invece, un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rappor- tarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al di- niego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impu- gnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà ( ... ). Conseguenza, allora, dell'introduzione della condanna o del diniego di condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione, e dunque nel devolutum in senso pieno - svincolandosi dall'accessorietà - è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disat- tesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza». Facendo applicazione di tale giurisprudenza, deve ritenersi fondata la censura di NO IN, stante che la domanda di risarcimento del danno derivato 13 dall'aver proposto un gravame nella consapevolezza della sua infondatezza non costituisce domanda riconvenzionale, ma una domanda accessoria che non de- termina una estensione del thema decidendum. Tale conclusione è in piena sintonia con la recente decisione delle Sezioni Unite, 31/10/2022, n. 30216, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, in ordine alla individuazione dei presupposti per ritenere ricorrente una reciproca ricor- renza, ha affermato il seguente principio di diritto: «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile/ di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusiva- mente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel me- desimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi 1 e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccom- bente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in pre- senza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. p roe. civ.». Applicando i suddetti principi, si ritiene che la Corte territoriale abbia erronea- mente utilizzato l'argomento della soccombenza nella richiesta di condanna di CE AR ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. per giustificare la compen- sazione delle spese di lite. Ciò assorbe ogni altra censura. Secondo i ricorrenti, anche relativamente a AT AS la Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare che in sede di reclamo il Tribunale ne aveva rico- nosciuto il difetto di legittimazione passiva e non avrebbe liquidato/ incorrendo in un ulteriore errore, le spese legali e di CTU del primo procedimento cautelare. Nel secondo giudizio cautelare non essendo emersa alcuna prova dei presupposti per invocare l'art. 700 cod.proc.civ. la Corte non avrebbe tento conto che a Sal- vatore AS spettavano le spese di lite e di CTU. Nel giudizio di merito, essendo risultato soccombente virtuale in ordine alla domanda di cessazione della mate- ria del contendere e soccombente anche sostanziale rispetto alle ulteriori do- mande, CE AR avrebbe dovuto essere condannato a corrispondere le spese di lite e di CTU a AT AS. E nel giudizio di appello essendo stato 14 riconosciuto responsabile solo per il suo rapporto di coniugio con la proprietaria del terreno le spese legali non avrebbero dovuto essere compensate. Il motivo in parte qua non merita accoglimento, perché si fonda su premesse in fatto non confermate dalla sentenza impugnata. Innanzitutto, la legittimazione passiva di AT AS è stata riconosciuta sia in ordine alla richiesta di cessazione dell'attività di allevamento sia riguardo alla responsabilità risarcitoria per immissioni intollerabili. Il difetto di legittima- zione passiva è stato ravvisato solo in ordine alla domanda reale di eliminazione dell'allevamento. Per tale ragione non state compensate le spese tra CE AR e AT AS in ordine al primo processo cautelare. Con le stesse argomentazioni i ricorrenti contestano la compensazione delle spese di lite nei confronti di NC RU;
anche questa censura si rivela, dunque, infondata. 4) Il terzo motivo va accolto, dunque, solo relativamente alla mancata com- pensazione delle spese di lite nei confronti di NO IN, il primo motivo è inammissibile, il secondo è infondato. 5) La sentenza va cassata in relazione al motivo parzialmente accolto, con rin- vio alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà an- che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche alla liqui- dazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 11 novembre 2022 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.