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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2024, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4708/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BROFFERIO, 1 10121 TORINO presso lo studio degli avv.ti VINCENTI SALVATORE e
ARIANNA VALERIA ZAMBURLIN che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE Controparte_1 C.F._2
8 PINEROLO presso lo studio dell'avv. BIANCO PAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da istanza del 22/5/2024 presentata congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1 Con ricorso depositato il 13/03/2024 ha chiesto al Tribunale, anzitutto, Parte_1
l'adozione di un provvedimento ex art 473 bis 15 cpc e nel merito l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento condiviso del figlio minore, alla sua collocazione presso la madre, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento pari ad euro 250 oltre le spese straordinarie .
Il Presidente rigettava la richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 15 cpc e ha fissato udienza di comparizione delle parti al 19/6/2024.
Con comparsa di costituzione del 20/5/2024 ha rappresentato la volontà di Controparte_1
addivenire ad un accordo di regolamentazione;
difatti, con istanza congiunta del 22/5/2024 le parti hanno chiesto che l'udienza di comparizione si svolgesse a trattazione scritta concedendo loro termine per il deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Data la tenera età, l'ascolto della prole minorenne è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, possa tenere il figlio con sé liberamente, previo accordo con la madre, ed in caso di disaccordo con le seguenti modalità:
a settimane alterne - due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo il lunedì ed il giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, di cui uno seguito dal pernottamento nella settimana successiva al fine settimana in cui il padre non vede il figlio, con onere del padre di accompagnare a scuola il minore;
- due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo il lunedì ed il mercoledì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, la settimana in cui vede il figlio nel week-end;
- il sabato dalle ore 12,00 sino alle ore 20,00 della domenica;
festività: ad anni alterni
- il primo anno, a partire dal momento del deposito delle presenti condizioni nell'ambito del procedimento pendente avanti il Tribunale di Torino (RG n. 4708/24), il figlio resterà con il padre il 1° novembre;
con la madre l'8 dicembre;
con il padre il 24 ed il 25 dicembre (con pernottamento presso di lui); con la madre il 26 e 27 dicembre;
con il padre il 28, 29 e 30 dicembre (con pernottamento presso di lui); con la madre il 31 dicembre ed il primo gennaio;
con il padre il 2 e
3 gennaio (con pernottamento presso di lui); con la madre il 4 e 5 gennaio;
con il padre il 6 gennaio;
con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
con il padre il 25 aprile;
con la madre il 1° maggio;
con il padre il 2 giugno;
- il secondo anno il figlio resterà con la madre il 1° novembre;
con il padre l'8 dicembre;
con la madre il 24 ed il 25 dicembre;
con il padre il 26 e 27 dicembre
(con pernottamento presso di lui); con la madre il 28, 29 e 30 dicembre;
con il padre il 31 dicembre ed il primo gennaio (con pernottamento presso di lui); con la madre il 2 e 3 gennaio;
con il padre il 4 e 5 gennaio (con pernottamento presso di lui); con la madre il 6 gennaio;
con il padre il giorno di Pasqua e Pasquetta (con pernottamento presso di lui); con la madre il 25 aprile;
con il padre il
1° maggio;
con la madre il 2 giugno;
- il giorno della Festa del Papà il figlio starà con il padre, il giorno della festa della mamma con la madre, il giorno del compleanno di ciascun genitore i figli resteranno con lo stesso, mentre nel giorno del compleanno del figlio, questi resterà con ciascun genitore ad anni alterni (primo anno con la madre, secondo con il padre); vacanze estive:
i genitori concorderanno tra loro le turnazioni, ma in caso di disaccordo il figlio rimarrà per il primo anno, ovvero a partire dal momento del deposito delle presenti condizioni nell'ambito del procedimento pendente davanti il Tribunale di Torino (RG n. 4708/24), con ognuno dei genitori una settimana;
per il secondo anno il figlio rimarrà con il padre due settimane non consecutive, altrettanto con la madre;
a decorrere dal terzo anno il figlio rimarrà con il padre due settimane consecutive o no a sua scelta, altrettanto con la madre. La scelta del periodo verrà effettuata dalla madre o dal padre, ad anni alterni, mediante comunicazione scritta entro il 30/05 di ciascun anno all'altro genitore;
in difetto di accordo, il primo anno la scelta spetterà al padre che dovrà renderla nota alla madre entro il 15/06 ed in quello successivo alla madre, che dovrà renderla nota al padre sempre entro il 15/06.
Nel periodo prescelto da un genitore per le vacanze estive, rimangono sospese le visite dell'altro.
I genitori reciprocamente si impegnano a rendersi reperibili telefonicamente quando il figlio è con l'uno o con l'altro, onde consentire facilmente i contatti tra di loro.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio in via diretta quando lo tiene con sé e versando mensilmente alla madre l'importo di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno cinque di ogni mese.
4) Per quanto concerne le spese straordinarie, così come individuate e concordate in base al protocollo avvocati e magistrati del tribunale di Torino del 15 marzo 2016, verranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, ivi compresa la spesa di baby sitter, con rimborso da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna della ricevuta di ciascuna spesa.
DÀ ATTO che:
5) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre, in quanto genitore collocatario della prole.
6) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, ed esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/06/2024.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4708/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BROFFERIO, 1 10121 TORINO presso lo studio degli avv.ti VINCENTI SALVATORE e
ARIANNA VALERIA ZAMBURLIN che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE Controparte_1 C.F._2
8 PINEROLO presso lo studio dell'avv. BIANCO PAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da istanza del 22/5/2024 presentata congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1 Con ricorso depositato il 13/03/2024 ha chiesto al Tribunale, anzitutto, Parte_1
l'adozione di un provvedimento ex art 473 bis 15 cpc e nel merito l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento condiviso del figlio minore, alla sua collocazione presso la madre, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento pari ad euro 250 oltre le spese straordinarie .
Il Presidente rigettava la richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 15 cpc e ha fissato udienza di comparizione delle parti al 19/6/2024.
Con comparsa di costituzione del 20/5/2024 ha rappresentato la volontà di Controparte_1
addivenire ad un accordo di regolamentazione;
difatti, con istanza congiunta del 22/5/2024 le parti hanno chiesto che l'udienza di comparizione si svolgesse a trattazione scritta concedendo loro termine per il deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Data la tenera età, l'ascolto della prole minorenne è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione Per_1
e residenza anagrafica presso la madre;
2) il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, possa tenere il figlio con sé liberamente, previo accordo con la madre, ed in caso di disaccordo con le seguenti modalità:
a settimane alterne - due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo il lunedì ed il giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, di cui uno seguito dal pernottamento nella settimana successiva al fine settimana in cui il padre non vede il figlio, con onere del padre di accompagnare a scuola il minore;
- due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo il lunedì ed il mercoledì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, la settimana in cui vede il figlio nel week-end;
- il sabato dalle ore 12,00 sino alle ore 20,00 della domenica;
festività: ad anni alterni
- il primo anno, a partire dal momento del deposito delle presenti condizioni nell'ambito del procedimento pendente avanti il Tribunale di Torino (RG n. 4708/24), il figlio resterà con il padre il 1° novembre;
con la madre l'8 dicembre;
con il padre il 24 ed il 25 dicembre (con pernottamento presso di lui); con la madre il 26 e 27 dicembre;
con il padre il 28, 29 e 30 dicembre (con pernottamento presso di lui); con la madre il 31 dicembre ed il primo gennaio;
con il padre il 2 e
3 gennaio (con pernottamento presso di lui); con la madre il 4 e 5 gennaio;
con il padre il 6 gennaio;
con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
con il padre il 25 aprile;
con la madre il 1° maggio;
con il padre il 2 giugno;
- il secondo anno il figlio resterà con la madre il 1° novembre;
con il padre l'8 dicembre;
con la madre il 24 ed il 25 dicembre;
con il padre il 26 e 27 dicembre
(con pernottamento presso di lui); con la madre il 28, 29 e 30 dicembre;
con il padre il 31 dicembre ed il primo gennaio (con pernottamento presso di lui); con la madre il 2 e 3 gennaio;
con il padre il 4 e 5 gennaio (con pernottamento presso di lui); con la madre il 6 gennaio;
con il padre il giorno di Pasqua e Pasquetta (con pernottamento presso di lui); con la madre il 25 aprile;
con il padre il
1° maggio;
con la madre il 2 giugno;
- il giorno della Festa del Papà il figlio starà con il padre, il giorno della festa della mamma con la madre, il giorno del compleanno di ciascun genitore i figli resteranno con lo stesso, mentre nel giorno del compleanno del figlio, questi resterà con ciascun genitore ad anni alterni (primo anno con la madre, secondo con il padre); vacanze estive:
i genitori concorderanno tra loro le turnazioni, ma in caso di disaccordo il figlio rimarrà per il primo anno, ovvero a partire dal momento del deposito delle presenti condizioni nell'ambito del procedimento pendente davanti il Tribunale di Torino (RG n. 4708/24), con ognuno dei genitori una settimana;
per il secondo anno il figlio rimarrà con il padre due settimane non consecutive, altrettanto con la madre;
a decorrere dal terzo anno il figlio rimarrà con il padre due settimane consecutive o no a sua scelta, altrettanto con la madre. La scelta del periodo verrà effettuata dalla madre o dal padre, ad anni alterni, mediante comunicazione scritta entro il 30/05 di ciascun anno all'altro genitore;
in difetto di accordo, il primo anno la scelta spetterà al padre che dovrà renderla nota alla madre entro il 15/06 ed in quello successivo alla madre, che dovrà renderla nota al padre sempre entro il 15/06.
Nel periodo prescelto da un genitore per le vacanze estive, rimangono sospese le visite dell'altro.
I genitori reciprocamente si impegnano a rendersi reperibili telefonicamente quando il figlio è con l'uno o con l'altro, onde consentire facilmente i contatti tra di loro.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio in via diretta quando lo tiene con sé e versando mensilmente alla madre l'importo di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno cinque di ogni mese.
4) Per quanto concerne le spese straordinarie, così come individuate e concordate in base al protocollo avvocati e magistrati del tribunale di Torino del 15 marzo 2016, verranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, ivi compresa la spesa di baby sitter, con rimborso da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna della ricevuta di ciascuna spesa.
DÀ ATTO che:
5) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre, in quanto genitore collocatario della prole.
6) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, ed esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/06/2024.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.