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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1383/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 4 febbraio 2025 a elettivamente domiciliato in Torino, Via Palmieri, 14, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Mortara, che lo rappresenta e difende, per procura allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Diaz, 5, presso lo studio dell'Avv. Prof. Marco Marazza, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Pt_2
, per procura in calce alla memoria di costituzione;
[...] convenuto OGGETTO: superminimo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) dichiarare non assorbibile l'incremento al superminimo riconosciuto dalla convenuta al ricorrente con lettera del 06.08.2001 e, per l'effetto, condannare la S.p..a. TIM, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, all'immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.498,22= (di cui € 310,22 a titolo di incidenza sul t.f.r.) come specificata dal conteggio allegato al presente ricorso, e che attiene alla corretta applicazione del CCNL per i dipendenti da Telecomunicazioni e che, in ogni caso, viene indicato come parametro per l'adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 36 Costituzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
1 2) con vittoria di compensi e di spese di causa e rimborso forfettario delle spese.
PER Controparte_1
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dai ricorrenti per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dai ricorrenti essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 febbraio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava il ricorrente di aver prestato dal 1° marzo 1991 attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, con sede in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, con la qualifica di impiegato 6° liv. CCNL delle Telecomunicazioni. In data 30 giugno 2024 a seguito del conferimento del ramo di azienda di
[...] in FIBER COP S.p.a., il rapporto di lavoro del ricorrente era stato trasferito, CP_2 senza soluzione di continuità, in FIBER COP S.p.a. con il mantenimento delle stesse condizioni lavorative.
Con lettera datata 6 agosto 2001 a era stato riconosciuto Parte_1 con decorrenza dal 1° agosto 2001 un incremento retributivo mensile di Lire 200.000, pari ad € 103,29 al lordo delle ritenute di legge a titolo di sovraminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi o passaggi di livello. Contrariamente a quanto indicato nella lettera di riconoscimento del superminimo, in occasione degli aumenti contrattuali avvenuti in data 01.01.2002 – 01.07.2003 – 01.07.2004 – 01.01.2006 – 01.10.2007 – 01.06.2008 – 01.01.2010 – 01.06.2010 - 01.06.2011 - 01.04.2013 – 01-10-2013 – 01.04.2014 – 01.10.2014, il superminimo non era mai stato assorbito. Anche in relazione all'aumento contrattuale del gennaio 2018, la convenuta in un primo momento non aveva decurtato il superminimo per la mensilità di gennaio 2018. Solo a decorrere dal mese di febbraio 2018 la convenuta aveva iniziato a decurtare il superminimo del ricorrente. Anche gli aumenti contrattuali del luglio 2018, aprile 2021, dicembre 2021, aprile 2022, ottobre 2022, erano stati decurtati dal superminimo. peraltro, sino al mese di febbraio 2018, in occasione dei Controparte_1 precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, non aveva mai assorbito i superminimi ad alcuno dei lavoratori destinatario di un trattamento retributivo ad personam
2 creando così un uso aziendale che era perdurato per molti anni e che era stato unilateralmente interrotto solo a decorrere dal mese di febbraio 2018. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. In via preliminare, la società eccepiva l'inammissibilità delle domande di controparte per il mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio. Nel merito, sosteneva la piena assorbibilità del superminimo anche con atto unilaterale della parte datoriale. All'udienza del 9 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Non pare fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, sollevata da Controparte_1
La società sostiene che su incombeva il rigoroso onere Parte_1 della prova della sussistenza delle circostanze idonee ad attestare la volontà delle parti di sancire la non assorbibilità del superminimo, anche rispetto ai successivi aumenti tabellari. Il ricorrente, secondo avrebbe dovuto Controparte_1 non solo allegare le tabelle della contrattazione collettiva di riferimento, ma anche fornire le prove dei comportamenti tenuti dalle parti prima o dopo la conclusione del contratto, dai quali assume si debba ricavare l'interpretazione del patto nel senso del non assorbimento del trattamento personale. Invero, il ricorso pare sufficientemente chiaro nell'affermare i fatti fondanti la pretesa attorea, e del resto la stessa nella sua ampia Controparte_1 memoria difensiva, ricostruisce nel dettaglio le circostanze che formano l'ossatura dell'attuale thema decidendum.
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate da in memoria a p. 4: App. Milano 12 aprile 2023, n. 434, Controparte_1
11 dicembre 2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 45, 50 e 51 fasc.
). CP_1
Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. sent. n. 2330 del 13 Per_1 ottobre 2022, est. ) poi confermato da altrettanto autorevoli pronunzie della Per_2 locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo 2024, che a sua volta ripercorre la
3 motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024. Tale indirizzo ha trovato poi conferma presso il giudice di legittimità, con le recentissime sentenze nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025, la seconda delle quali cassa il precedente favorevole a sopra indicato (App. Milano, 11 CP_1 dicembre 2023, n. 1136). Le pronunzie di merito (e poi di legittimità) qui valorizzate hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che il ricorrente abbia fruito del trattamento economico denominato superminimo. Egli, fin dall'assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando il ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Parte l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, il ricorrente ha constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Parte somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
3. Risultano prodotte in causa le buste paga, documenti da cui si evince, per la titolarità del superminimo (docc. sub 3 fasc. ric.). Parte_1
Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa
4 questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale.
Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.; in tal senso Cass., sez. lav., nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sul ricorrente la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
4. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204; Cass., sez. lav., nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025). E' pacifico che la convenuta negli anni dedotti in causa, Controparte_1 ossia dal 2001 fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia mai disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, pur a seguito di una valutazione in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi e consentire il cumulo con gli aumenti sopravvenuti.
5 Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, il singolo rapporto di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori.
Per quanto emerge dagli atti di causa, il superminimo, pur qualificato formalmente come “assorbibile”, non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria a quella precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre da lei reiterata (pur in considerazione della natura formalmente assorbibile del superminimo: memoria p. Controparte_1
4), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, il codice civile prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici relativi al contratto, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto negoziale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società datrice in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Dunque, una volta qualificato quel fascio di precetti derivanti dalla condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la datrice decida sic et simpliciter di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti. Al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296).
6 Sul tema, su cui ha insistito nella sua memoria, pare Controparte_1 sufficiente riportarsi a quanto affermato da Cass., 11 maggio 2025, n. 12473: “(…) Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di
"disdettare" l'uso aziendale.
7.10. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di "recedere" dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.” Di questa “dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori” non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può valorizzare la sola introduzione dell'ERS (v. § succ.), circostanza questa certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
5. Quanto all per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è Pt_3 stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun lavoratore. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dalle buste paga del ricorrente, con la busta paga di luglio 2018 (v. sub doc. 3 fasc. ric.) la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo Parte di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è
7 riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può Parte essere vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è Pt_3 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
6. Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il Controparte_1 superminimo individuale da febbraio 2018. Va quindi sancito il diritto di al pagamento delle Parte_1 differenze retributive maturate da febbraio 2018 sino alla cessione del ramo a
FIBER COP s.p.a. (30 giugno 2024), pari alla differenza tra l'importo effettivamente percepito e quello dovuto. Va anche dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze retributive derivanti dall'incidenza del superminimo sulle altre voci della retribuzione diretta ed indiretta (tredicesima, ferie, permessi straordinario). I calcoli sono stati indicati dal doc. 1 fasc. ric. e non sono stati contestati.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
8
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.498,22 (di cui € 310,22 a titolo di incidenza sul t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione in Controparte_1 solido delle spese processuali a vantaggio di liquidate in Parte_1 complessivi € 2.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 9 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 4 febbraio 2025 a elettivamente domiciliato in Torino, Via Palmieri, 14, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Mortara, che lo rappresenta e difende, per procura allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Diaz, 5, presso lo studio dell'Avv. Prof. Marco Marazza, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Pt_2
, per procura in calce alla memoria di costituzione;
[...] convenuto OGGETTO: superminimo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) dichiarare non assorbibile l'incremento al superminimo riconosciuto dalla convenuta al ricorrente con lettera del 06.08.2001 e, per l'effetto, condannare la S.p..a. TIM, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, all'immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.498,22= (di cui € 310,22 a titolo di incidenza sul t.f.r.) come specificata dal conteggio allegato al presente ricorso, e che attiene alla corretta applicazione del CCNL per i dipendenti da Telecomunicazioni e che, in ogni caso, viene indicato come parametro per l'adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 36 Costituzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
1 2) con vittoria di compensi e di spese di causa e rimborso forfettario delle spese.
PER Controparte_1
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dai ricorrenti per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dai ricorrenti essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 febbraio 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevava il ricorrente di aver prestato dal 1° marzo 1991 attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, con sede in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, con la qualifica di impiegato 6° liv. CCNL delle Telecomunicazioni. In data 30 giugno 2024 a seguito del conferimento del ramo di azienda di
[...] in FIBER COP S.p.a., il rapporto di lavoro del ricorrente era stato trasferito, CP_2 senza soluzione di continuità, in FIBER COP S.p.a. con il mantenimento delle stesse condizioni lavorative.
Con lettera datata 6 agosto 2001 a era stato riconosciuto Parte_1 con decorrenza dal 1° agosto 2001 un incremento retributivo mensile di Lire 200.000, pari ad € 103,29 al lordo delle ritenute di legge a titolo di sovraminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi o passaggi di livello. Contrariamente a quanto indicato nella lettera di riconoscimento del superminimo, in occasione degli aumenti contrattuali avvenuti in data 01.01.2002 – 01.07.2003 – 01.07.2004 – 01.01.2006 – 01.10.2007 – 01.06.2008 – 01.01.2010 – 01.06.2010 - 01.06.2011 - 01.04.2013 – 01-10-2013 – 01.04.2014 – 01.10.2014, il superminimo non era mai stato assorbito. Anche in relazione all'aumento contrattuale del gennaio 2018, la convenuta in un primo momento non aveva decurtato il superminimo per la mensilità di gennaio 2018. Solo a decorrere dal mese di febbraio 2018 la convenuta aveva iniziato a decurtare il superminimo del ricorrente. Anche gli aumenti contrattuali del luglio 2018, aprile 2021, dicembre 2021, aprile 2022, ottobre 2022, erano stati decurtati dal superminimo. peraltro, sino al mese di febbraio 2018, in occasione dei Controparte_1 precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, non aveva mai assorbito i superminimi ad alcuno dei lavoratori destinatario di un trattamento retributivo ad personam
2 creando così un uso aziendale che era perdurato per molti anni e che era stato unilateralmente interrotto solo a decorrere dal mese di febbraio 2018. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. In via preliminare, la società eccepiva l'inammissibilità delle domande di controparte per il mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio. Nel merito, sosteneva la piena assorbibilità del superminimo anche con atto unilaterale della parte datoriale. All'udienza del 9 giugno 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva immediatamente discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Non pare fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, sollevata da Controparte_1
La società sostiene che su incombeva il rigoroso onere Parte_1 della prova della sussistenza delle circostanze idonee ad attestare la volontà delle parti di sancire la non assorbibilità del superminimo, anche rispetto ai successivi aumenti tabellari. Il ricorrente, secondo avrebbe dovuto Controparte_1 non solo allegare le tabelle della contrattazione collettiva di riferimento, ma anche fornire le prove dei comportamenti tenuti dalle parti prima o dopo la conclusione del contratto, dai quali assume si debba ricavare l'interpretazione del patto nel senso del non assorbimento del trattamento personale. Invero, il ricorso pare sufficientemente chiaro nell'affermare i fatti fondanti la pretesa attorea, e del resto la stessa nella sua ampia Controparte_1 memoria difensiva, ricostruisce nel dettaglio le circostanze che formano l'ossatura dell'attuale thema decidendum.
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate da in memoria a p. 4: App. Milano 12 aprile 2023, n. 434, Controparte_1
11 dicembre 2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 45, 50 e 51 fasc.
). CP_1
Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. sent. n. 2330 del 13 Per_1 ottobre 2022, est. ) poi confermato da altrettanto autorevoli pronunzie della Per_2 locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo 2024, che a sua volta ripercorre la
3 motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024. Tale indirizzo ha trovato poi conferma presso il giudice di legittimità, con le recentissime sentenze nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025, la seconda delle quali cassa il precedente favorevole a sopra indicato (App. Milano, 11 CP_1 dicembre 2023, n. 1136). Le pronunzie di merito (e poi di legittimità) qui valorizzate hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che il ricorrente abbia fruito del trattamento economico denominato superminimo. Egli, fin dall'assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando il ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Parte l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, il ricorrente ha constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Parte somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
3. Risultano prodotte in causa le buste paga, documenti da cui si evince, per la titolarità del superminimo (docc. sub 3 fasc. ric.). Parte_1
Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa
4 questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale.
Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.; in tal senso Cass., sez. lav., nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sul ricorrente la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
4. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204; Cass., sez. lav., nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025). E' pacifico che la convenuta negli anni dedotti in causa, Controparte_1 ossia dal 2001 fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia mai disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, pur a seguito di una valutazione in ordine all'opportunità di assorbire i superminimi e consentire il cumulo con gli aumenti sopravvenuti.
5 Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, il singolo rapporto di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori.
Per quanto emerge dagli atti di causa, il superminimo, pur qualificato formalmente come “assorbibile”, non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria a quella precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre da lei reiterata (pur in considerazione della natura formalmente assorbibile del superminimo: memoria p. Controparte_1
4), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, il codice civile prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici relativi al contratto, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto negoziale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società datrice in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Dunque, una volta qualificato quel fascio di precetti derivanti dalla condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la datrice decida sic et simpliciter di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti. Al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296).
6 Sul tema, su cui ha insistito nella sua memoria, pare Controparte_1 sufficiente riportarsi a quanto affermato da Cass., 11 maggio 2025, n. 12473: “(…) Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di
"disdettare" l'uso aziendale.
7.10. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di "recedere" dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.” Di questa “dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori” non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può valorizzare la sola introduzione dell'ERS (v. § succ.), circostanza questa certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
5. Quanto all per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è Pt_3 stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun lavoratore. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dalle buste paga del ricorrente, con la busta paga di luglio 2018 (v. sub doc. 3 fasc. ric.) la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo Parte di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è
7 riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può Parte essere vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è Pt_3 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
6. Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il Controparte_1 superminimo individuale da febbraio 2018. Va quindi sancito il diritto di al pagamento delle Parte_1 differenze retributive maturate da febbraio 2018 sino alla cessione del ramo a
FIBER COP s.p.a. (30 giugno 2024), pari alla differenza tra l'importo effettivamente percepito e quello dovuto. Va anche dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze retributive derivanti dall'incidenza del superminimo sulle altre voci della retribuzione diretta ed indiretta (tredicesima, ferie, permessi straordinario). I calcoli sono stati indicati dal doc. 1 fasc. ric. e non sono stati contestati.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.498,22 (di cui € 310,22 a titolo di incidenza sul t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione in Controparte_1 solido delle spese processuali a vantaggio di liquidate in Parte_1 complessivi € 2.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 9 giugno 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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