Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1271 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Malavenda, con il quale è elettivamente domiciliato in
Gioiosa Ionica (RC) via Madama Lena n. 37
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti Ilario Antonio Sorace ed Amalia Manuela Nucera, con i quali è elettivamente domiciliato in Cosenza, via Isonzo n. 48 resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Correnti, con la quale è elettivamente
domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via S. Giovanni n. 72 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/04/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001666000, notificata in data 08/03/2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09420140017782491000 e n. 09420150010345209000, relative a premi e sanzioni per gli anni 2014 e 2015, ente creditore CP_1
A tal fine, ha esposto:
- che gli atti impugnati non sono mai stati notificati;
- che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento, anche in data successiva alla presunta notifica delle medesime.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto: 1) accogliere il ricorso e dichiarare illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001666000 limitatamente al carico opposto. 2) Conseguentemente, annullare le cartelle di pagamento come indicate in epigrafe n. 09420140017782491000, n.
09420150010345209000, per prescrizione dei crediti da essa portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica della stessa cartella, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione. 3)
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere 3
anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la rituale notifica delle cartelle di pagamento, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione proposta, nonché
l'annullamento delle cartelle presupposte, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con memoria depositata in data 16/02/2024, si è costituita
[...]
, eccependo la notifica delle cartelle di pagamento e Controparte_3
di atti interruttivi della prescrizione e concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per Controparte_3
.
[...]
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva dell' in quanto ente titolare del credito. CP_1
Con riferimento all'opposizione proposta, va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. 4
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed 5
intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve necessariamente assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;). 6
Nel caso di specie, è venuta meno la materia del contendere, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 197/2022.
Infatti, l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Orbene, le cartelle di pagamento n. 09420140017782491000 e n.
09420150010345209000, presupposte all'intimazione di pagamento per cui è causa, rientrano nelle ipotesi descritte dal summenzionato articolo.
Del resto, l' ha allegato di aver provveduto al discarico delle CP_1
somme residue iscritte a ruolo ed oggetto del presente giudizio, che risulta acquisito dal cessionario
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti, che hanno insistito nelle conclusioni formulate, un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. n.
4884/1996 ; Cass. n. 2937/1999).
In applicazione a tale principio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle novità legislative sopravvenute che hanno determinato il venir meno della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1271/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Locri, 05/06/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci