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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2736/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 03.11.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza resa a seguito dell'udienza cartolare del 24.03.2025 con la quale è stata disposta la trat- tazione dell'udienza del 03.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 03.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa AR Del Prete, all'udienza del 3.11.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2736/2024 R.G., avente ad oggetto:appello - lesio- ne personale, vertente tra
1
(Cod. Fisc. P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., con sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado
n. 45, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Petrarolo (Cod. Fisc.
presso il cui è elettivamente domiciliata in Santa AR C.F._1
Capua Vetere alla Via dei Sanniti n. 4, giusta procura speciale alle liti allegata in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Giovanni DE GA (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._3 eleggono domicilio in Aversa (CE) alla Via Ruffilli n.5, in virtù di procura in atti LL nonché
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Liquidatore pro-tempore, con sede in 80058 - Torre Annunziata (NA) alla Via
Piomberia 139/141 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante compagnia come da atto introduttivo di appello Parte_1
e note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 03.11.2025 trattata con modalità cartolare.
Per l'LL: come da comparsa di costituzione e note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 03.11.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Giova premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. CP_1 ha convenuto in giudizio dinanzi all'Ufficio del giudice di pace di S. AR C.V. la e la avanzando Controparte_2 Parte_1 una richiesta di risarcimento per le lesioni che assumeva aver riportato a seguito di un sinistro asseritamente avvenuto in data 09.02.2020, alle ore 9,30/10,00 circa, in
Castel Volturno (CE) presso un capannone aziendale ubicato lungo la S.S.
2
Domitiana al km 24 + 500 mentre si trovava sul pianale di carico del cassone posteriore del Fiat Ducato di proprietà della Controparte_2
L'LL , attore in primo grado, ha dedotto genericamente di CP_1 trovarsi come trasportato a bordo del pianale del Fiat Ducato allorquando il mezzo veniva messo in moto dal conducente in maniera improvvisa così da farlo prima sobbalzare in avanti e poi cadere urtando con la schiena sulla sponda del cassone del Ducato. L'LL ha, altresì, dedotto che per effetto di tale urto alla schiena riportava lesioni per cui si recava presso il P.O. della Clinica Pineta Grande di
Castel Volturno ove i sanitari diagnosticavano “frattura a decorso orizzontale del soma D12” con prognosi di 30 gg.
Nel giudizio così incardinato in prime cure si è costituita, altresì, la
[...] la quale ha contestato in maniera puntuale e con evidenze Parte_1 documentali la narrativa dell'attore odierno LL, chiedendo il rigetto della domanda in particolare sul rilievo dell'inapplicabilità della normativa r.c.a. essendo la fattispecie dedotta dal riconducibile (anche in ragione delle CP_1 evidenze emerse dall'istruttoria testimoniale espletata in primo grado) al c.detto
“infortunio sul lavoro”; la società convenuta responsabile civile, CP_2
è rimasta invece contumace.
[...]
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata anche a mezzo CTU medico-legale, con sentenza n. 786/2024 del 20.03.2024 il giudice di pace di Santa AR Capua
Vetere, dott.ssa , ha accolto integralmente la domanda attorea con stringata Per_1 motivazione e contestuale condanna dell'appellante compagnia al pagamento delle spese di lite.
La compagnia assicurativa - odierna appellante - ha, così, proposto gravame avver- so la predetta sentenza con istanza di sospensione della stessa onde ottenerne la ri- forma integrale, deducendo in buona sostanza l'inapplicabilità della normativa r.c.a. alla fattispecie dedotta dal in prime cure oltre all'erroneità della CP_1 valutazione effettuata dal giudice di pace in merito alla prova testimoniale acquisi- ta nel corso del giudizio di primo grado oltreché delle risultanze documentali tem- pestivamente prodotte nonché il difetto di motivazione.
In particolare, l'appellante compagnia assicurativa ha censurato la sentenza impu- gnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda azionata dal ritenendo – erroneamente – sussistente nel caso de quo l'applicabilità CP_1 della normativa r.c.a. nonostante fosse emerso anche in sede di istruttoria testimo- niale (teste ) di movimentazioni sul pianale del Fiat Ducato effettuate Testimone_1
3
dall'LL durante lavorazioni di commesse domenicali e, dunque, in contrasto rispetto all'effettivo prodursi dell'eventus damni per come prospettato dallo stesso LL . CP_1
Dunque, l'appellante compagnia ha dedotto che il giudice di primo grado non ha motivato in alcun modo in ordine alle puntuali contestazioni mosse dalla stessa, fi- nanche rispetto a quelle circostanze emerse per tabulas per cui l'LL non ha efficacemente dimostrato né il verificarsi del sinistro per come descritto, né la sua dinamica, né che tutte le lesioni per le quali hanno chiesto il risarcimento fossero conseguenza di un evento risarcibile secondo la normativa prevista per la r.c.a.
Si è costituito in giudizio, così, l'LL il quale ha contestato tutta la CP_1 narrativa così come proposta in gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spe- se.
L'appellata società invece, non si è costituita in giudizio no- Controparte_2 nostante la regolarità del procedimento di notificazione restando, pertanto, contu- mace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo d'appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado devono ritenersi condivi-
4
sibili.
Infatti, le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado sono state erro- neamente valutate dal giudice di pace, nella misura in cui lo stesso ha ritenuto ri- conducibile la dinamica di sinistro per come prospettata dall'LL all'alveo della risarcibilità da r.c.a.
Anzitutto, giova osservare che il caso de quo propone la questione che ha determi- nato l'affermazione del principio di diritto per cui esulano dalle ipotesi di copertura assicurativa per r.c.a. i soli casi di utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c.
e alla disciplina posta dal D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella della strada concernente l'uso qua- le mezzo di trasporto, oltre l'ipotesi dell'utilizzazione anomala del mezzo, non con- forme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale.
Orbene, l'appellante compagnia col gravame proposto esclude la possibilità di an- noverare la domanda de qua nell'azione diretta consentita dall'art. 2054 c.c. avver- so la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile ( ), nell'esercizio CP_3 di un'attività “conforme alla sua funzione abituale”, perché ha qualificato l'acca- dimento come infortunio sul lavoro, occorso all'interno di un luogo di lavoro (rec- tius capannone industriale) appunto, non deputato alla circolazione dei mezzi, non rilevando in contrario sufficiente che esso sia stato causato attraverso un mezzo di trasporto.
Ebbene, questa conformazione dell'area privata - per come emerso a parere di que- sto giudice dall'istruttoria testimoniale (il teste escusso in primo Testimone_1 grado ha, difatti, chiaramente affermato che si trovava di domenica mattina insie- me al presso il capannone aziendale della sita in Castel CP_1 Controparte_4
Volturno per lavorare delle commesse) - non solo sottratta al transito di una collet- tività indifferenziata di utenti, ma anche deputata alle lavorazioni della ditta, resti- tuisce l'idea di come non possa residuare assolutamente spazio per l'azione diretta.
Ed invero, già con la sentenza del 29 aprile 2015, n. 8620 le Sezioni Unite nel prendere atto dell'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale, perché sia integrata la circolazione, il veicolo responsabile dell'oc- corso è indifferente che transiti o altrimenti ingombri strade di uso pubblico o pro- prietà che, quand'anche in titolarità privata, siano comunque aperte all'utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone diverse dai titolari di diritti su di essa cui sia data la possibilità - giuridicamente lecita - di accesso, hanno conferma-
5
to che il requisito dell'indeterminatezza dei soggetti sussiste anche qualora costoro appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso av- venga per particolari finalità ed in particolari condizioni.
Nel licenziare il detto principio, nondimeno, le SS.UU. hanno posto in rilievo che
“l'art. 2054 c.c. … impone uno standard comportamentale che è suscettibile di es- sere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratte- ristiche strutturali e funzionali” e che all'uopo non è sufficiente la mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata. Il si- nistro de quo occorso nei pressi del capannone aziendale sito in Castel Volturno a bordo del cassone del Fiat Ducato della (così testualmente nel- Controparte_2 la citazione di primo grado) nel corso dello svolgimento di un'attività che va quali- ficata senz'altro come lavorativa in base alle risultanze istruttorie, esclude in nuce la possibile (neppure certamente dimostrata) interazione tra veicolo e circolazione che fonda la particolare ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Già dalla narrativa attorea svolta in prime cure emerge che il veicolo individuato responsabile dell'evento non sia stato tale nella sua strutturale e funzionale caratte- ristica, ma quale mezzo di lavoro su area a tal fine individuata, neppure destinata alla circolazione.
In buona sostanza, né l'autocarro né il cassone retrostante nell'occa- CP_3 sione ha rivestito affatto le caratteristiche di mezzo di circolazione in senso concet- tuale e in relazione alle specifiche funzionalità.
Ebbene, che il sinistro di causa non sia derivato da un incidente stradale, ma da un c.detto infortunio sul lavoro, è confermato dalle dichiarazioni del teste escusso e anche dalla stessa prospettazione dell'LL/attore che ha riferi- Testimone_1 to quale luogo dell'accadimento il capannone aziendale ubicato in Castel Volturno lungo la via Domitiana al km 24,500.
Difatti il testimone ha proprio affermato che il giorno 09.02.2020, Testimone_1 alle ore 9,30/10,00 circa di domenica, si trovava all'interno del capannone della ditta sita in Castel Volturno alla Via Domitiana in quanto vi erano commesse da lavorare anche di domenica allorquando vide il sul cassone di un Fiat CP_1
Ducato che per effetto di una manovra repentina del conducente sobbalzava im- provvisamene in avanti, così determinando la rovinosa caduta dell'LL e l'urto dello stesso con la sponda del cassone.
Detta area, definita “capannone aziendale” in narrativa e così descritta e conferma- ta dal teste escusso, non solamente viene rappresentata come area privata e delimi-
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tata, ma anche non compatibile con l'ordinaria circolazione veicolare in quanto ri- servata alle lavorazioni di commesse aziendali, così escludendo la possibilità di ri- condurre l'occorso ad un fatto cadente nell'art. 2054 c.c.
E, dunque, viene in rilievo la circostanza per cui l'area in cui è occorso l'evento non sia per nulla compatibile con un fenomeno latamente circolatorio e dimostra come il giudice del primo grado abbia erroneamente ricondotto il sinistro all'alveo di applicabilità della normativa r.c.a. laddove appare corretta, invece, per quanto si
è sopra esposto, la qualificazione del fatto in termini di infortunio sul lavoro.
Pertanto, coglie nel segno la relativa censura mossa dall'appellante compagnia as- sicurativa in punto di inapplicabilità al caso de quo della disciplina della r.c.a., con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo ed accoglimento dell'appello come avanzato e riforma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della particolarità dei fatti sottesi alla domanda, nonché in ragione degli orientamenti giurisprudenziali in materia che delineano un limite sottile tra la riconducibilità della fattispecie all'infortunio sul lavoro o alla responsabilità da r.c.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 786/20024 del giudice di pace di Santa AR Capua Vetere, rigetta la domanda risarcitoria avanzata in prime cu- re da;
CP_1
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- pone le spese occorse per la CTU a carico di . CP_1
Santa AR Capua Vetere, 03.11.2025
Il Giudice
dott.ssa AR
Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 03.11.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza resa a seguito dell'udienza cartolare del 24.03.2025 con la quale è stata disposta la trat- tazione dell'udienza del 03.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 03.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa AR Del Prete, all'udienza del 3.11.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2736/2024 R.G., avente ad oggetto:appello - lesio- ne personale, vertente tra
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(Cod. Fisc. P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., con sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado
n. 45, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Petrarolo (Cod. Fisc.
presso il cui è elettivamente domiciliata in Santa AR C.F._1
Capua Vetere alla Via dei Sanniti n. 4, giusta procura speciale alle liti allegata in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Giovanni DE GA (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._3 eleggono domicilio in Aversa (CE) alla Via Ruffilli n.5, in virtù di procura in atti LL nonché
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Liquidatore pro-tempore, con sede in 80058 - Torre Annunziata (NA) alla Via
Piomberia 139/141 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante compagnia come da atto introduttivo di appello Parte_1
e note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 03.11.2025 trattata con modalità cartolare.
Per l'LL: come da comparsa di costituzione e note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 03.11.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Giova premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. CP_1 ha convenuto in giudizio dinanzi all'Ufficio del giudice di pace di S. AR C.V. la e la avanzando Controparte_2 Parte_1 una richiesta di risarcimento per le lesioni che assumeva aver riportato a seguito di un sinistro asseritamente avvenuto in data 09.02.2020, alle ore 9,30/10,00 circa, in
Castel Volturno (CE) presso un capannone aziendale ubicato lungo la S.S.
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Domitiana al km 24 + 500 mentre si trovava sul pianale di carico del cassone posteriore del Fiat Ducato di proprietà della Controparte_2
L'LL , attore in primo grado, ha dedotto genericamente di CP_1 trovarsi come trasportato a bordo del pianale del Fiat Ducato allorquando il mezzo veniva messo in moto dal conducente in maniera improvvisa così da farlo prima sobbalzare in avanti e poi cadere urtando con la schiena sulla sponda del cassone del Ducato. L'LL ha, altresì, dedotto che per effetto di tale urto alla schiena riportava lesioni per cui si recava presso il P.O. della Clinica Pineta Grande di
Castel Volturno ove i sanitari diagnosticavano “frattura a decorso orizzontale del soma D12” con prognosi di 30 gg.
Nel giudizio così incardinato in prime cure si è costituita, altresì, la
[...] la quale ha contestato in maniera puntuale e con evidenze Parte_1 documentali la narrativa dell'attore odierno LL, chiedendo il rigetto della domanda in particolare sul rilievo dell'inapplicabilità della normativa r.c.a. essendo la fattispecie dedotta dal riconducibile (anche in ragione delle CP_1 evidenze emerse dall'istruttoria testimoniale espletata in primo grado) al c.detto
“infortunio sul lavoro”; la società convenuta responsabile civile, CP_2
è rimasta invece contumace.
[...]
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata anche a mezzo CTU medico-legale, con sentenza n. 786/2024 del 20.03.2024 il giudice di pace di Santa AR Capua
Vetere, dott.ssa , ha accolto integralmente la domanda attorea con stringata Per_1 motivazione e contestuale condanna dell'appellante compagnia al pagamento delle spese di lite.
La compagnia assicurativa - odierna appellante - ha, così, proposto gravame avver- so la predetta sentenza con istanza di sospensione della stessa onde ottenerne la ri- forma integrale, deducendo in buona sostanza l'inapplicabilità della normativa r.c.a. alla fattispecie dedotta dal in prime cure oltre all'erroneità della CP_1 valutazione effettuata dal giudice di pace in merito alla prova testimoniale acquisi- ta nel corso del giudizio di primo grado oltreché delle risultanze documentali tem- pestivamente prodotte nonché il difetto di motivazione.
In particolare, l'appellante compagnia assicurativa ha censurato la sentenza impu- gnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda azionata dal ritenendo – erroneamente – sussistente nel caso de quo l'applicabilità CP_1 della normativa r.c.a. nonostante fosse emerso anche in sede di istruttoria testimo- niale (teste ) di movimentazioni sul pianale del Fiat Ducato effettuate Testimone_1
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dall'LL durante lavorazioni di commesse domenicali e, dunque, in contrasto rispetto all'effettivo prodursi dell'eventus damni per come prospettato dallo stesso LL . CP_1
Dunque, l'appellante compagnia ha dedotto che il giudice di primo grado non ha motivato in alcun modo in ordine alle puntuali contestazioni mosse dalla stessa, fi- nanche rispetto a quelle circostanze emerse per tabulas per cui l'LL non ha efficacemente dimostrato né il verificarsi del sinistro per come descritto, né la sua dinamica, né che tutte le lesioni per le quali hanno chiesto il risarcimento fossero conseguenza di un evento risarcibile secondo la normativa prevista per la r.c.a.
Si è costituito in giudizio, così, l'LL il quale ha contestato tutta la CP_1 narrativa così come proposta in gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spe- se.
L'appellata società invece, non si è costituita in giudizio no- Controparte_2 nostante la regolarità del procedimento di notificazione restando, pertanto, contu- mace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo d'appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado devono ritenersi condivi-
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sibili.
Infatti, le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado sono state erro- neamente valutate dal giudice di pace, nella misura in cui lo stesso ha ritenuto ri- conducibile la dinamica di sinistro per come prospettata dall'LL all'alveo della risarcibilità da r.c.a.
Anzitutto, giova osservare che il caso de quo propone la questione che ha determi- nato l'affermazione del principio di diritto per cui esulano dalle ipotesi di copertura assicurativa per r.c.a. i soli casi di utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c.
e alla disciplina posta dal D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella della strada concernente l'uso qua- le mezzo di trasporto, oltre l'ipotesi dell'utilizzazione anomala del mezzo, non con- forme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale.
Orbene, l'appellante compagnia col gravame proposto esclude la possibilità di an- noverare la domanda de qua nell'azione diretta consentita dall'art. 2054 c.c. avver- so la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile ( ), nell'esercizio CP_3 di un'attività “conforme alla sua funzione abituale”, perché ha qualificato l'acca- dimento come infortunio sul lavoro, occorso all'interno di un luogo di lavoro (rec- tius capannone industriale) appunto, non deputato alla circolazione dei mezzi, non rilevando in contrario sufficiente che esso sia stato causato attraverso un mezzo di trasporto.
Ebbene, questa conformazione dell'area privata - per come emerso a parere di que- sto giudice dall'istruttoria testimoniale (il teste escusso in primo Testimone_1 grado ha, difatti, chiaramente affermato che si trovava di domenica mattina insie- me al presso il capannone aziendale della sita in Castel CP_1 Controparte_4
Volturno per lavorare delle commesse) - non solo sottratta al transito di una collet- tività indifferenziata di utenti, ma anche deputata alle lavorazioni della ditta, resti- tuisce l'idea di come non possa residuare assolutamente spazio per l'azione diretta.
Ed invero, già con la sentenza del 29 aprile 2015, n. 8620 le Sezioni Unite nel prendere atto dell'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale, perché sia integrata la circolazione, il veicolo responsabile dell'oc- corso è indifferente che transiti o altrimenti ingombri strade di uso pubblico o pro- prietà che, quand'anche in titolarità privata, siano comunque aperte all'utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone diverse dai titolari di diritti su di essa cui sia data la possibilità - giuridicamente lecita - di accesso, hanno conferma-
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to che il requisito dell'indeterminatezza dei soggetti sussiste anche qualora costoro appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso av- venga per particolari finalità ed in particolari condizioni.
Nel licenziare il detto principio, nondimeno, le SS.UU. hanno posto in rilievo che
“l'art. 2054 c.c. … impone uno standard comportamentale che è suscettibile di es- sere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratte- ristiche strutturali e funzionali” e che all'uopo non è sufficiente la mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata. Il si- nistro de quo occorso nei pressi del capannone aziendale sito in Castel Volturno a bordo del cassone del Fiat Ducato della (così testualmente nel- Controparte_2 la citazione di primo grado) nel corso dello svolgimento di un'attività che va quali- ficata senz'altro come lavorativa in base alle risultanze istruttorie, esclude in nuce la possibile (neppure certamente dimostrata) interazione tra veicolo e circolazione che fonda la particolare ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Già dalla narrativa attorea svolta in prime cure emerge che il veicolo individuato responsabile dell'evento non sia stato tale nella sua strutturale e funzionale caratte- ristica, ma quale mezzo di lavoro su area a tal fine individuata, neppure destinata alla circolazione.
In buona sostanza, né l'autocarro né il cassone retrostante nell'occa- CP_3 sione ha rivestito affatto le caratteristiche di mezzo di circolazione in senso concet- tuale e in relazione alle specifiche funzionalità.
Ebbene, che il sinistro di causa non sia derivato da un incidente stradale, ma da un c.detto infortunio sul lavoro, è confermato dalle dichiarazioni del teste escusso e anche dalla stessa prospettazione dell'LL/attore che ha riferi- Testimone_1 to quale luogo dell'accadimento il capannone aziendale ubicato in Castel Volturno lungo la via Domitiana al km 24,500.
Difatti il testimone ha proprio affermato che il giorno 09.02.2020, Testimone_1 alle ore 9,30/10,00 circa di domenica, si trovava all'interno del capannone della ditta sita in Castel Volturno alla Via Domitiana in quanto vi erano commesse da lavorare anche di domenica allorquando vide il sul cassone di un Fiat CP_1
Ducato che per effetto di una manovra repentina del conducente sobbalzava im- provvisamene in avanti, così determinando la rovinosa caduta dell'LL e l'urto dello stesso con la sponda del cassone.
Detta area, definita “capannone aziendale” in narrativa e così descritta e conferma- ta dal teste escusso, non solamente viene rappresentata come area privata e delimi-
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tata, ma anche non compatibile con l'ordinaria circolazione veicolare in quanto ri- servata alle lavorazioni di commesse aziendali, così escludendo la possibilità di ri- condurre l'occorso ad un fatto cadente nell'art. 2054 c.c.
E, dunque, viene in rilievo la circostanza per cui l'area in cui è occorso l'evento non sia per nulla compatibile con un fenomeno latamente circolatorio e dimostra come il giudice del primo grado abbia erroneamente ricondotto il sinistro all'alveo di applicabilità della normativa r.c.a. laddove appare corretta, invece, per quanto si
è sopra esposto, la qualificazione del fatto in termini di infortunio sul lavoro.
Pertanto, coglie nel segno la relativa censura mossa dall'appellante compagnia as- sicurativa in punto di inapplicabilità al caso de quo della disciplina della r.c.a., con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo ed accoglimento dell'appello come avanzato e riforma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della particolarità dei fatti sottesi alla domanda, nonché in ragione degli orientamenti giurisprudenziali in materia che delineano un limite sottile tra la riconducibilità della fattispecie all'infortunio sul lavoro o alla responsabilità da r.c.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 786/20024 del giudice di pace di Santa AR Capua Vetere, rigetta la domanda risarcitoria avanzata in prime cu- re da;
CP_1
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- pone le spese occorse per la CTU a carico di . CP_1
Santa AR Capua Vetere, 03.11.2025
Il Giudice
dott.ssa AR
Del Prete
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