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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1653/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBLICHE DI FIRENZE
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ing. Lorenzo Castellani esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo il 26/09/2022 al n. 1653/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. JACOPO GHERADINI MANZONI e dell'avv. MARIA GIULIA ROVERSI
MONACO, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE- contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._1 Controparte_3
), (C.F. ), quali C.F._2 Controparte_4 C.F._3 eredi di , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Persona_1
BRANCATI CORRADO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI CONVENUTE- nonché
PROVINCIA DI FORLI' CESENA
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.10.2025 all'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025 celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice: “IN VIA PRELIMINARE, NEL RITO accertare e dichiarare
l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla Sig.ra in qualità di tutore CP_2 del Sig. in calce all'atto di costituzione e risposta con impugnazione Persona_1 incidentale e riconvenzionale depositato il 19.12.2022 e, per l'effetto, la nullità e/o
l'inammissibilità del predetto atto di costituzione;
accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dagli eredi del Sig. siccome Persona_1 tardive e comunque per tutte le ulteriori ragioni evidenziate in atti. NEL MERITO: accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento pari a complessivi € 33.700,00, determinata dai tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 con riferimento all'area di proprietà degli eredi del Sig. è illegittima e/o erronea e/o Persona_1 sproporzionata;
accertare e dichiarare e/o, comunque, determinare il giusto valore dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dell'area di proprietà degli eredi del Sig. comunque in misura non superiore agli importi - Persona_1 rispettivamente di € 1.240,80 e di € 62,40 - dell'indennità come quantificata dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata il 21.6.2024 nel presente procedimento;
rigettare le domande tutte proposte dagli eredi del Sig. siccome Persona_1 infondate per tutte le ragioni evidenziate in atti. IN VIA ISTRUTTORIA: - accertare e dichiarare la nullità parziale della CT ovvero, in subordine, adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno (parziale rinnovazione delle indagini e/o richiesta di chiarimenti), nei limiti e per le ragioni evidenziate in atti. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende”;
Per la parte convenuta + altri: “In via istruttoria: disporre rinnovazione di CP_2
Ctu - NEL MERITO: rigettarsi l'opposizione alla stima di controparte e comunque procedere anche in via incidentale e riconvenzionale alla rideterminazione della corretta indennità di occupazione e asservimento ex art. 33, 44 e 49-50 dpr 327/2001, considerando altresì la perdita di valore della porzione residua del bene, nonché i costi di ripristino e per l'effetto condannare al deposito presso la Cassa Controparte_5
Depositi e Prestiti di quanto accertato oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (per l'innanzi anche Parte_1
Cont
riassumeva davanti all'intestato Tribunale la causa avente ad oggetto la opposizione alla stima ex art. 54 DPR 327/2001 e art 29 D.L.vo 150/2011 relativa all'indennità di asservimento di un terreno sito in RG (provincia di Forlì -
Cesena) e di proprietà di (rappresentato dal tutore , Persona_1 CP_2 interessato dall'attraversamento della condotta idroelettrica della ricorrente. Cont Con ricorso depositato in data 1.02.2021 aveva infatti inizialmente impugnato davanti alla Corte di Appello di Bologna la stima definitiva dell'indennità di asservimento ed occupazione dei terreni di proprietà del per l'espletamento di opere di Persona_1 manutenzione delle infrastrutture e di consolidamento del terreno, strumentali al corretto funzionamento dell'impianto idroelettrico correlato allo sfruttamento delle acque del torrente Alfarello, in precedenza già realizzato dalla medesima società e in relazione al quale era già stata costituita una servitù coattiva a carico dei terreni del
(con determina n° 8287/2011 del Servizio tecnico del Bacino Romagna) per Parte_2 Cont la quale era stata già fissata l'indennità a carico di (di cui alla separata causa di opposizione alla stima definita dal TRAP con sentenza n° 2528/2023 con la quale è stata determinata l'indennità nella somma di euro 1463,60).
Il già interdetto e rappresentato dal tutore legale si era costituito davanti Parte_2 al Tribunale di Bologna eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito e nel merito formulando a sua volta opposizione alla stima e chiedendo in via riconvenzionale la rideterminazione dell'indennità di asservimento in misura superiore a quella liquidata dai tecnici.
Nessuno si era invece costituito per la provincia di Forlì Cesena di cui era stata dichiarata la contumacia.
La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza in data 3.05.2022, accogliendo l'eccezione proposta dalla parte resistente (già rappresentato in giudizio dal Persona_1 tutore ) ha declinato la propria competenza in favore di quella del TRAP CP_2
Toscana, stante il necessario coordinamento dell'art. 29 D.L.vo 150/2011 con la previsione di cui all'art. 140 co 1 lett. d) RD 1775/1933, a mente del quale appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali Regionali delle Acque
Pubbliche le “controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque”. Cont ha quindi tempestivamente riassunto la causa davanti all'intestato Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche spiegando opposizione alla perizia di stima con la quale i tecnici nominati ex art. 21 DPR 327/2001 avevano quantificato in complessive euro
33.700,00, l'indennità spettante a per l'asservimento di una parte di Persona_1 terreno (porzione di circa mq 5170 della part 16, foglio 8), interessata da opere di regimentazione idrica superficiale e profonda, ritenute necessarie per migliorare le condizioni di stabilità del versante già interessato dall'attraversamento della condotta dell'impianto idroelettrico.
In particolare la ricorrente ha insistito nella erroneità della stima peritale, ritenuta troppo elevata per i seguenti motivi: a) illegittima riqualificazione della servitù prediale oggetto della vicenda ablativa in termini di diritto di superficie sul terreno interessato dall'asservimento; b) erronea considerazione del terreno in questione come destinato a cava, con conseguente configurazione di un danno da mancato sfruttamento a fini estrattivi, non risultando lo stesso inserito nelle zonizzazioni estrattive perimetrate dai piani di settore (PIAE) e non avendo comunque, di fatto, alcuna apprezzabile potenzialità estrattiva;
c) mancata considerazione che l'asservimento in questione, relativo alla realizzazione di opera di messa in sicurezza del terreno attraversato dalla condotta idroelettrica interrata, doveva comunque ritenersi 'assorbito' nella fascia di rispetto di 50 mt. in cui sono vietati scavi, già sussistente e imposta dalla presenza di Cont quest'ultima; d) utilizzo di errati criteri di stima. concludeva quindi ritenendo che la corretta indennità avrebbe dovuto essere pari ad euro 775,50 e comunque non superiore ad euro 1.060,83 come da stimata effettuata in via provvisoria dalla provincia di Forlì-Cesena.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito anche nel giudizio riassunto davanti al
[...] rappresentato dal tutore legale nella persona della coniuge Controparte_6 [...]
Cont
), che contestava quanto dedotto da e riproponeva a sua volta, in via CP_2 riconvenzionale, l'opposizione alla stima già formulata nella comparsa di costituzione davanti al giudice dichiaratosi incompetente, ritenendola inadeguata per difetto rispetto al sacrificio imposto al proprietario dei terreni.
In particolare, la parte resistente evidenziava che: a) l'asservimento aveva riguardato un'area destinata ad attività di cava, come da pianificazione urbanistica comunale;
b) le opere di sistemazione del terreno più che a stabilizzare il fronte franoso, erano utili Cont per limitare le prescrizioni all'esercizio dell'impianto imposte ad dall'Unione dei
Comuni; c) l'asservimento in questione era tale da determinare una rilevantissima compressione del diritto di proprietà, precludendo l'esercizio dell'estrazione dalla cava, di talchè, applicando i corretti coefficienti di calcolo a tutto il terreno coinvolto dall'asservimento, la giusta indennità avrebbe dovuto essere pari ad euro 247.500,00;
d) nella stima effettuata non si era inoltre tenuto conto della perdita di valore della porzione residua di terreno del resistente;
e) era stata infine omessa la valutazione degli oneri di ripristino della strada di accesso al fondo e anche ad altre parti della proprietà.
Con le note dell'udienza del 16.03.2023, celebrata cartolarmente, la parte resistente rappresentata dal suo tutore legale, dava atto che, nelle more del giudizio, Persona_1 era intervenuta la morte del e che subentravano dunque i suoi eredi Persona_1
(coniuge e figli), allegando procura alle liti da questi rilasciata al difensore. Cont Con nota depositata telematicamente in data 15.03.2023 la parte ricorrente eccepiva in primo luogo l'inesistenza della procura alle liti allegata all'atto con cui il si era costituito davanti al TRAP, essendo stata rilasciata al difensore da Persona_1
in qualità di tutore dell'interdetto unitamente alla comparsa depositata CP_2 telematicamente il 19.12.2022, data in cui il risultava essere già deceduto Persona_1
(come da certificato di morte allegato, da cui risultava il decesso in data 4.08.2022).
Deduceva che la vigente formulazione dell'art. 182 c.p.c. non consentiva di sanare la procura inesistente ed aggiungeva che anche la procura successivamente rilasciata dagli eredi del defunto ed allegata alle note di udienza era da ritenersi invalida, Persona_1 non potendo la nota sostitutiva della presenza in udienza essere considerata equipollente agli atti tassativamente indicati dall'art. 83 co 3 c.p.c. Eccepiva infine l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale della stima, sia dal punto di vista processuale, stante la tardività della costituzione, sia dal punto di vista sostanziale, avendo la parte resistente dichiarato espressamente di accettare la stima dei tecnici
“ai fini e agli effetti di cui all'art. 21, 26, 27 e 28 T.U. Espropri” e non avendo conseguentemente proposto opposizione nel termine decadenziale.
Con provvedimento reso in data 17.03.2023 il consigliere designato rilevava che la procura rilasciata dagli eredi era stata allegata ad una nota di udienza, in mancanza di alcuna comparsa di costituzione degli stessi '…non potendo in tal senso essere considerata equipollente la dichiarazione inserita nelle note di udienza e ponendosi la questione della validità della procura non allegata ad uno degli atti di cui all'art. 83
c.p.c.'. Veniva quindi concesso termine ex art. 182 c.p.c. per permettere alla parte convenuta di regolarizzare la procura alle liti rilasciata dagli eredi, da allegarsi ad un formale atto di costituzione. In data 19.09.2023 gli eredi del depositavano comparsa di costituzione con Persona_1 la quale insistevano nelle conclusioni già formulate dal de cuius e per esso dal suo tutore legale, allegando procura alle liti dagli stessi rilasciata al difensore.
Nessuno si costituiva per l'ente espropriante Provincia di Forlì Cesena di cui, stante la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di CT.
La controversia è stata quindi discussa davanti al Collegio con modalità cartolare, ex artt. 127ter e 128 c.p.c., e trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.10.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inesistenza della procura alle liti originariamente rilasciata da
– Va preliminarmente esaminata l'eccezione con cui la parte ricorrente CP_2 ha rilevato l'inesistenza della procura alle liti rilasciata al difensore, per la costituzione in questo giudizio, da , nella sua qualità di tutore legale dell'interdetto CP_2
in momento in cui quest'ultimo risultava essere già deceduto. Persona_1
In proposito risulta che con comparsa depositata nel presente giudizio il 19.12.2022, si
è costituito interdetto, rappresentato dal tutore legale . Persona_1 CP_2
Al medesimo atto è stato allegato foglio separato contenente la procura alle liti rilasciata al difensore – e da quest'ultimo autenticata – da , nella sua qualità di CP_2 tutore legale del coniuge Il ricorrente ha rilevato che essendo il Persona_1 già deceduto al momento del deposito della costituzione il tutore era Persona_1 automaticamente cessato dall'incarico, con conseguente inesistenza della procura dallo stesso contestualmente rilasciata al difensore per conto dell'interdetto, ormai defunto.
L'eccezione è fondata nei termini di seguito specificati.
Va premesso che qualora, a seguito di pronuncia di incompetenza del giudice a quo, il giudizio venga riassunto nel termine davanti all'Autorità Giudiziaria indicata come competente, il processo, inteso in senso tecnico, continua davanti al nuovo giudice, come espressamente previsto dall'art. 50 c.p.c. La riassunzione del processo non determina quindi l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma assicura la prosecuzione del procedimento originario che, dunque, mantiene la sua unicità e tutti gli effetti sostanziali e processuali già prodotti davanti al giudice incompetente.
Nella fattispecie, la morte dell'interdetto, intervenuta nelle more del giudizio, considerato nella sua unicità – ovvero tra la dichiarazione di incompetenza e la riassunzione davanti al giudice indicato come competente – ha privato il tutore legale del suo potere rappresentativo ex lege, venuto automaticamente meno con il decesso del soggetto rappresentato e la conseguente chiusura della tutela. Conseguentemente
è venuta meno la validità della procura alle liti, in quanto conferita da soggetto ormai privo di potere rappresentativo della parte.
Deve dunque essere dichiarata la inesistenza della procura alle liti conferita al difensore dal tutore legale dopo la morte dell'interdetto (come tale non sanabile ex art. 182 c.p.c.)
e, quindi, la nullità della relativa costituzione del tutore ormai privo di rappresentanza sostanziale e processuale.
La questione ha tuttavia una valenza meramente formale, atteso che il si Persona_1 era già validamente costituito davanti al Tribunale dichiaratosi incompetente e nel presente giudizio di riassunzione si sono poi costituiti i suoi eredi.
2.L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da parte – A fronte dell'impugnazione della stima dell'indennità di Persona_1 Cont asservimento proposta da ai sensi dell'art. 21 TU espropri, il costituito Persona_1
a mezzo del proprio tutore legale davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente ha a sua volta proposto opposizione alla stima 'in via incidentale'.
La medesima opposizione 'incidentale' alla stima è stata riproposta, nei medesimi termini, dagli eredi del costituitisi davanti a questo TRAP. Persona_1
L'eccezione di inammissibilità della opposizione alla stima proposta da parte Persona_1
è fondata per come di seguito specificato.
La suddetta opposizione è stata infatti proposta oltre il termine previsto e nonostante che il rappresentato dal tutore legale, avesse dichiarato formalmente di Persona_1 accettare la stima dei tecnici, senza formulare rispetto alla stessa alcuna opposizione.
In tal senso, con lettera in data 11.01.2021 il procuratore del in nome e Persona_1 per conto del suo assistito, rappresentato dal tutore legale , comunicava CP_2
Cont alla Provincia di Forlì – Cesena e a di accettare la stima dell'indennità di asservimento, determinata in via definitiva, ex art. 21 TU espropri, in complessive euro
33.700,00, di cui chiedeva contestualmente il pagamento. Con la medesima missiva si faceva espressa riserva di esperire impugnazione incidentale della detta stima, richiamando in proposito l'art. 334 c.p.c. in materia di impugnazioni incidentali tardive.
Il suddetto riferimento processuale non appare tuttavia pertinente al caso di specie, atteso che, come da costante orientamento giurisprudenziale, il termine decadenziale per la proposizione dell'opposizione non può comunque essere aggirato mediante lo strumento processuale dell'appello incidentale, peraltro impropriamente invocato in giudizio di primo grado, quale è quello di fronte al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (ancorchè quest'ultimo sia costituito presso la Corte di Appello territorialmente competente).
Ai sensi dell'art. 54 TU espropri “Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. Pur avendo il termine di cui all'art 54 TU cit. pacificamente natura dilatoria, ciò che rileva per giudicare circa la tempestività o meno dell'opposizione alla stima è l'art. 29 D.lgs 150/11, a cui infatti tale norma fa integrale rinvio, il quale testualmente prevede: “Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 327, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente la Corte di Appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”.
Dalla chiara lettura della norma emerge che il termine di 30 gg. per proporre l'opposizione alla stima, perentorio perché previsto a pena di inammissibilità, decorre di regola dalla notifica del decreto di esproprio e, solo nel caso in cui la stima peritale sia successiva al decreto, decorre dalla notifica della stima peritale.
Del tutto improprio dunque il richiamo alla norma processuale relativa alla proposizione del gravame incidentale in grado di appello e, conseguentemente, inesorabilmente tardiva l'opposizione alla stima proposta da parte ampiamente oltre il Persona_1 termine di decadenza (considerato che la stima peritale, successiva all'impugnazione della quantificazione provvisoria dell'indennità era stata effettuata con provvedimento notificato in data 31.12.2020, il termine perentorio per proporre opposizione alla stessa era fino all'1.02.2021 (primo giorno feriale successivo al festivo in cui andava a scadere il termine di 30 giorni), con conseguente tardività dell'opposizione proposta da parte sotto forma di impugnazione incidentale contenuta nella comparsa di Persona_1 costituzione depositata successivamente alla scadenza del termine nella causa iniziata davanti al giudice incompetente. Cont
3.I fatti di causa – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che è titolare di un mini impianto idroelettrico sito in loc. Mazzi – nel comune di CP_7
RG (provincia di Cesena – Forlì), costituito da una piccola centrale elettrica alimentata da una condotta idrica forzata, interrata.
Per consentire la posa della condotta interrata che trasportava le acque dall'opera di presa - situata sul torrente Alferello - alla centrale di trasformazione, la Regione Emilia-
Romagna, con determina n. 8287/2011 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, aveva costituito una servitù coattiva in favore di FGF e a carico, tra gli altri, dei terreni di proprietà di (individuati come censiti al Catasto Terreni del Comune Persona_1 di RG, foglio 8, mappali 12, 13, 14, 15 e 16).
In particolare, la particella 16, ubicata in località CO, risultava interessata da fenomeni di instabilità di versante che portavano all'imposizione a FGF di una serie di prescrizioni esecutive, volte a garantire la sicurezza della condotta e a non aggravare le precarie condizioni di stabilità dei terreni, inserite nel D.G.R. n. 390/2009 di approvazione del progetto della centrale idroelettrica (cfr. all. 5 ricorrente).
A seguito delle verifiche effettuate dagli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della centrale idroelettrica, erano imposte una serie di ulteriori prescrizioni legate al monitoraggio della stabilità del versante di CO, come da determinazioni del 28.2.2019 e 1.3.2019 dell'Unione dei Comuni Valle del Savio (all 8 ricorrente). Cont
giudicate particolarmente gravose le dette prescrizioni imposte per l'esercizio dell'impianto, si attivava per realizzare un intervento di stabilizzazione del versante di
CO chiedendo in proposito una modifica all'Autorizzazione Unica e rimandando quindi l'avvio dell'esercizio della centrale idroelettrica.
In tal senso, in forza dell'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 (attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) che dispone che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti … sono Cont di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, presentava quindi un progetto di opere finalizzate alla definitiva messa in sicurezza del versante di CO di proprietà del (individuato in porzione di terreno al foglio 8 mapp 16) consistente nella Persona_1 regolarizzazione del profilo della pendice e nella realizzazione di opere di regimazione idrica, superficiale e profonda. Il progetto veniva autorizzato da con provvedimento dell'11.10.2019, che CP_8 dichiarava contestualmente (ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/03) la pubblica utilità delle opere, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dagli interventi.
La Provincia di Forlì-Cesena, con atto notificato il 5.11.2019, comunicava al Persona_1
l'avvenuta approvazione del progetto definitivo, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e avvio del procedimento di espropriazione – ovvero di asservimento – dell'area (come da determina n° 140 del 14.02.2020), calcolando contestualmente l'indennizzo provvisoria ex art. 22 DPR 327/2001 per servitù coattiva, occupazione temporanea e frutti pendenti in complessive € 1.060,83.
In data 4.06.2020 FGF, preso temporaneo possesso dei luoghi interessati dal vincolo di asservimento (per complessivi mq 5170), cui si aggiungeva un ulteriore appezzamento di terreno collocato ai margini (di mq 2080) oggetto di occupazione temporanea in funzionale della realizzazione delle opere (come da verbale di presa di possesso e stato di consistenza, prodotto come all 3), eseguiva i lavori di consolidamento del versante,
a seguito dei quali l'impianto idroelettrico, già completato nel 2017, otteneva il rilascio della conformità edilizia e agibilità con determina 21.10.2020 del Comune di RG
(all. 7 ricorrente).
Con nota in data 25.06.2020 il procuratore del comunicava alla Provincia di Persona_1
Forlì – Cesena di non accettare l'indennità provvisoria come sopra quantificata e di volersi avvalere della procedura di cui all'art.21 del D.P.R. n.327/2001 che prevede la nomina di un collegio di tecnici.
Costituita la terna peritale con determina della Provincia n° 826 del 18.08.2020, la stima dell'indennità di asservimento funzionale all'esecuzione dei lavori di consolidamento di cui sopra era determinata, a maggioranza dei suoi componenti, in complessive euro
33.700,00.
Con la suddetta perizia di stima, oggetto della opposizione per cui è causa, i tecnici consideravano interamente occupata a tempo indeterminato sia la superficie specificamente interessata dalla servitù, sia l'area oggetto dell'occupazione temporanea per l'esecuzione dell'intervento, dunque per complessivi mq 7250. Affermavano quindi trattarsi di opere tali da provocare l'irreversibile trasformazione del suolo, dovendosi pertanto equiparare l'asservimento in questione ad una vera e propria ablazione del terreno e del suo utilizzo, ivi compresa l'attività estrattiva sull' area confinante a quella interessata (ambito V8). Il collegio peritale commisurava quindi l'indennità al diritto di superficie sul terreno. Rilevava inoltre come la particella 16, oggetto di occupazione si trovava all'interno del polo estrattivo, con conseguente potenziale diritto del proprietario ad operare l'estrazione dei materiali, ritenuta preclusa dall'intervento oggetto di valutazione. Applicando quindi i coefficienti di estraibilità (0,40 e 0,20) alla superficie interessata, tenuto conto di un coefficiente di abbattimento del 60% correlato al grado di aleatorietà della possibile coltivazione del terreno in oggetto come cava, i tecnici pervenivano a quantificare il valore dell'indennità in questione in euro 33.700, pari all'80% del valore venale del diritto di superficie sul terreno, nei termini sopra specificati.
Fatta tale premessa, oggetto di controversia è unicamente l'opposizione alla stima Cont proposta dalla parte con esclusione dell'esame nel merito dell'opposizione tardivamente proposta dagli eredi dopo il decorso del termine decadenziale Parte_2
e dopo l'intervenuta accettazione della stima, per come sopra specificato.
4.L'eccezione di parziale nullità della CT – Prima di entrare nel merito della questione, appare opportuno esaminare l'eccezione di nullità della CT sollevata da parte ricorrente con riferimento alle parti dell'elaborato in cui si sostiene che il consulente dell'Ufficio sia andato oltre i quesiti posti, indicando indennità integrative ulteriori rispetto all'oggetto della causa (nello specifico con riferimento al riconoscimento di una “indennità aggiuntiva” a titolo di “costo di ripristino dello stato dei luoghi occupati in via temporanea allo stato ante operam”, ovvero una ulteriore indennità per costi di ripristino della strada di accesso al fondo).
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Con l'arresto di cui alla sentenza n. 3086/2022, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno osservato come l'attività del c.t.u., inscrivendosi “dinamicamente nell'orbita istruttoria del processo”, in funzione integrativa dell'operato del giudice, trovi il proprio limite nel principio dispositivo e nel principio della domanda, sicché, da un lato, non può valere a supplire a carenze di allegazione e prova delle parti (in tal senso si spiega il divieto della consulenza c.d. esplorativa); dall'altro, deve mantenersi entro il perimetro delle indagini che il giudice abbia concretamente demandato all'ausiliario.
Valorizzando (alla stregua dei principi ricavabili dagli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU) una concezione del processo come finalizzato a “garantire attraverso una pronuncia sul merito della contesa, l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta”, le citate Sezioni Unite hanno puntualizzato che al c.t.u.
- in una logica imperniata sulla simmetria rispetto al potere di rilevazione officiosa spettanti al giudice - è consentito acquisire fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata in giudizio, integranti le c.d. eccezioni in senso lato. D'altro canto, il c.t.u., nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 194 c.p.c., può liberamente accertare i fatti c.d. secondari, vale a dire quelli “privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”, benché questi non siano stati fatti oggetto di espressa indicazione dalle parti. Da altro (e complementare) angolo visuale, al consulente non si applicano le preclusioni processuali vigenti a carico delle parti, dal momento che egli “esercita i medesimi poteri di accertamento che competono al giudice
e che il giudice potrebbe esercitare da sé se disponesse delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche”, con la conseguenza che (nei limiti delineati, per le iniziative istruttorie officiose del giudice, dagli artt. 183, comma 8, 421, comma 2, 118, 213 c.p.c.
e 2711 c.c.) “anche il consulente potrà procedere (..) a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”. Quanto alle conseguenze del travalicamento, da parte dell'ausiliario, dai poteri assegnatigli dalla legge (sempre che egli stesso o il giudice, in sede decisoria, si siano effettivamente avvalsi degli elementi acquisiti in violazione dei limiti a tali poteri connaturati), le Sezioni unite, escluso il ricorso alla categoria dell'inammissibilità (più consono all'attività delle parti) o a quella dell'inutilizzabilità,
(dagli incerti contorni, oltre che non prevista né disciplinata dal codice di rito civile, a differenza di quello penale), concludono per la nullità relativa, in relazione soprattutto allo “snodo cruciale (..) costituito (..) dalla necessità che l'attività consulenziale si svolga nel più fedele e scrupoloso rispetto del contraddittorio delle parti”. Il mancato rispetto del contraddittorio “tecnico” lede, infatti, un interesse delle parti, di cui le stesse possono disporre, non facendone valere la violazione nelle forme e nei tempi di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. Ciò sempre che si rimanga nel perimetro dei fatti secondari, dal momento che, ove il c.t.u. finisca per indagare su fatti principali non dedotti dall'attore a fondamento della domanda (e, comunque, non accertabili d'ufficio dal giudice), la nullità non potrà che essere assoluta, “in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice” (o suscettibile di essere fatta valere quale motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente non lamenta né che il c.t.u. abbia acquisito documenti non prodotti dalle parti, né che abbia indagato su fatti principali non dedotti dalla parte ricorrente quale causa petendi della propria domanda, né che abbia violato il contraddittorio tecnico. Ciò di cui si duole la parte ricorrente è unicamente la formulazione da parte del CT di giudizi e valutazioni critiche intorno a profili del thema decidendum che la parte ritiene non involti nel quesito del giudice (o comunque appannaggio della sfera valutativa di quest'ultimo, in relazione alla natura giuridica delle relative questioni ed alla prova dei fatti sottostanti).
A tale proposito secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, una volta che le parti siano state messe nelle condizioni di interloquire, vuoi dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., vuoi dal punto di vista più squisitamente giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, il solo fatto che il c.t.u. abbia svolto considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non integra un vizio di nullità della consulenza, non essendo state in alcun modo conculcate le guarentigie fondamentali delle parti (cfr. da ultimo Cass. n° 24695/2024).
Ciò posto, nel caso in esame si osserva che, seppure nel quesito non si fosse fatto alcuno specifico riferimento alle indennità integrative indicate dal CT, al punto 2) si chiedeva di determinare il valore dell'indennità di asservimento…(…)… tra le altre cose
'accertando la fondatezza dei rilievi delle parti'. Ed è proprio ai rilievi di parte - o meglio alla richiesta in via incidentale di parte resistente di un aumento Persona_1
Cont dell'indennità opposta da tra le altre cose previo riconoscimento di ulteriori voci di indennizzo - che il CT ha fatto riferimento, dunque non esulando in detti termini dal quesito posto.
Quindi, non soltanto il mero fatto che il CT abbia esorbitato dal quesito proponendo anche valutazioni ulteriori di per sé non determina alcuna nullità della CT (come sopra specificato con riferimento ad un consolidato e convincente orientamento della giurisprudenza di legittimità), ma a ben vedere, nel caso in esame, il consulente dell'ufficio neppure ha travalicato alcun limite, analizzando come richiesto tutte le deduzioni fatte da entrambe le parti costituite ai fini della determinazione dell'indennità.
Il fatto poi che le richieste proposte dagli eredi integrino una opposizione Persona_1 tardiva alla stima e debbano pertanto essere considerate inammissibili, per come sopra specificato, è questione processuale non idonea in alcun modo a riverberare in termini di nullità parziale della CT.
4.1 La richiesta di rinnovazione della CT – Va quindi esaminata la richiesta di rinnovazione della CT proposta dalla parte resistente per le seguenti ragioni: a) valutazione del terreno in base ai VAM anziché tenendo conto del valore di mercato del bene, considerando le possibili utilizzazioni del bene e dunque nella fattispecie l'attività estrattiva;
b) errata lettura delle certificazioni di destinazione urbanistica. La Corte osserva che, conformemente al costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017); ed ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o
"in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019; in senso conforme,
Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019).
Orbene, nel caso di specie, le indagini espletate dal CT appaiono esaustive, le conclusioni adeguatamente motivate e puntuali le risposte alle osservazioni delle parti, per come di seguito specificato, di talchè non si ritiene sussistano margini per una rinnovazione della CT.
5. La natura dei beni oggetto di asservimento – Nel merito, posto che l'indennità di asservimento è liquidata sulla base delle caratteristiche del bene alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, oggetto del contendere è la determinazione del valore dei terreni dei (e della conseguente indennità), al 5.11.2019, Persona_1 previa valutazione della loro effettiva connotazione e dei loro specifici attributi, dovendosi in particolare stabilire se vada, o non, riconosciuta la loro destinazione a cava e se l'imposizione del vincolo abbia o meno inciso su tale modalità di coltivazione.
I principi cui attenersi in tale indagine sono riassumibili nei seguenti punti:
-l'indennità di esproprio (rectius, di asservimento) deve essere determinata “sulla base delle caratteristiche del bene … alla data dell'emanazione del decreto di esproprio” (art. 32, comma 1, T.U. Espropri);
-l'indennità deve essere calcolata tenuto conto dell'art. 40 TU Espropri nei termini che di seguito si andranno a specificare;
-l'indennità di asservimento, in particolare, deve essere calcolata “senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto” (art. 44, comma 2, T.U. Espropri); -la determinazione del valore venale di un terreno come “cava” richiede necessariamente che essa possa essere autorizzata (e quindi, in base alla normativa regionale, che ricada in un ambito estrattivo perimetrato dal AE comunale).
In proposito si osserva che il progetto di consolidamento del versante, autorizzato con la determina dirigenziale di cui sopra, si è esteso in una porzione del terreno del di complessivi mq 7150, mentre ulteriori mq 2080 di zone perimetrali Parte_2 rispetto alle opere poste in essere, sono stati oggetto di occupazione temporanea.
Gli effettuati lavori di consolidamento del versante sono descritti come: realizzazione di tre drenaggi sotterranei a trincea della profondità variabile da 3 ad 1 m;
realizzazione di cinque dreni di superficie, della larghezza di circa 30 cm, con telo impermeabile alla base;
opere di riprofilatura superficiale;
impermeabilizzazione delle crepe superficiali mediante asportazione di blocchi arenacei, modellatura, fresatura e ricompattazione del terreno;
realizzazione di fossi di guardia perimetrali rivestiti in geosintetico.
Dal verbale di presa di possesso e stato di consistenza, redatto in data 4.06.2020 dal geom. e da , quali incaricati della FGF alla presenza dei CP_9 Parte_3 testimoni di rito (all 3 ctu), risulta che il terreno oggetto di asservimento al momento dell'inizio dell'intervento si presentava 'sistemata a prato incolto' e recintato.
All'esito del sopralluogo il CT ha evidenziato come i lavori di consolidamento risultavano eseguiti come da previsioni e l'area si presentava come terreno a prato, incolto, senza alberi. Con particolare riferimento alle aree di occupazione temporanea il consulente dell'ufficio ha invece escluso che le stesse fossero state permanentemente modificate, evidenziando al contrario che erano state 'restituite alla funzione originaria senza gravami'.
Quanto allo sfruttamento del terreno interessato dal presente asservimento quale cava, le norme tecniche attuative del AE del Comune di RG (all 21 ricorrente) vigenti al momento della controversia, in quanto approvate il 13.11.2018 con valenza decennale, stabiliscono che “l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito esclusivamente nelle aree zonizzate dal presente piano” (art. 8, comma 1); nel caso specifico risultano individuati 22 ambiti estrattivi perimetrati dal Piano comunale “nel territorio di competenza all'interno del Polo 36 ' (art. 16, comma 1). CP_7
Il CT ha quindi ricostruito il perimetro dell'ambito estrattivo denominato V8 “Mazzi
CO 1” facente parte del Polo estrattivo 36 “ ” di superficie indicata in CP_7
32.459 mq ricadente nelle particelle 12, 13, 14, 15 e 16 foglio 8 NCT Comune di
RG: sovrapponendo tali aree alle tavole progettuali inerente l'intervento in esame ha rilevato che 'l'area di intervento oggetto di causa evidenziata in rosso è limitrofa ma non sovrapposta all'area estrattiva autorizzata nel AE Comune di
RG denominata 8V, evidenziata in celeste', come rappresentato nella seguente foto estratta dall'elaborato del CT.
Il consulente ha evidenziato come dalla documentazione in atti risultasse che l'area estrattiva 8V fosse originariamente prevista dal previgente AE con dimensioni inferiori alle attuali ed interessava le particelle catastali n. 12, 14 (in parte non significativa), 15
e 16 foglio 8 NTC RG.
Risulta dalla documentazione allegata da parte ricorrente (doc 25) che nel maggio 2009 la parte aveva richiesto al Comune di RG - che aveva accolto Persona_1
l'istanza - un ampliamento verso ovest (direzione opposta all'area di causa) della zona estrattiva autorizzata, dichiarando nell'istanza che: la porzione di 4.766 mq più ad est
(limitrofa all'area di causa) era “non coltivata perché il banco troppo profondo e comunque sistemata”; il resto del previgente ambito estrattivo 8V per una superficie di
5.866 mq era “coltivato e sistemato” e che avrebbe utilizzato porzione dell'area di “ex cava” ai fini di area di stoccaggio. Da quanto sopra emerge dunque la perdita di interesse della parte alla coltivazione, intesa come sfruttamento minerario, dei terreni della particella 16 oggetto di causa, non più sfruttati come cava.
Tale aspetto trova inoltre conferma nella destinazione del terreno di cui è controversia Cont al momento dell'immissione in possesso di come si desume dal certificato di destinazione urbanistica dell'area alla data del 14.02.2020 che con riferimento alla part
16 foglio 8 indica: '…da PSC approvato: “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico A-18e”; in parte “Deposito di versante a3 (Art.26 – 27 PTCP)”; in parte “Deposito di frana quiescente complessa a2g (Art.26 – 27 PTCP)”; “Sistema forestale e boschivo –
Formazioni boschive del piano basale submontano (Art.10 PTCP)”; “Zona di particolare interesse Paesaggistico Ambientale (Art. 19 PTCP)”…'
Con riferimento alla differente destinazione urbanistica risultante dal certificato esibito al CT da parte il consulente dell'ufficio ha osservato che quest'ultimo Persona_1
(protocollo Comune di RG n. 4392/2024 del 11/06/2024) si riferisce alla destinazione odierna dei terreni, non già a quella risultante al momento dell'esproprio e dunque rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo. In proposito il CT ha inoltre aggiunto che da tale certificazione prodotta da parte resistente risulta che '…per la particella Foglio n. 8 mappale n. 16 (oggetto di causa) riporta: “… in parte 'Piano attività estrattive Comunali 8V'…”. Dall'analisi del Piano Comunale delle attività estrattive risulta però che anche con riferimento a tale ulteriore certificazione di destinazione urbanistica, l'area specificamente interessata dall'asservimento per cui è causa è limitrofa, ma del tutto esterna all'ambito estrattivo V8, che dunque non ricomprende l'area asservita.
Considerato quindi che le aree di cui all'asservimento oggetto di causa non erano al momento dell'esproprio interessate da alcuna autorizzazione alla coltivazione mineraria dal AE (né quello vigente né quello previgente), il CT riteneva 'pertanto errata
l'interpretazione fornita nella stima del collegio peritale circa la possibilità per i terreni di causa di essere coltivati a miniera e ancora più errata l'asserzione che questi avrebbero “… mantenuto il diritto di continuare la coltivazione della cava (ambito 8V)
…” (pag. 8 Doc. 1 atti di parte appellante) qualora non fossero stati interessati dai lavori di consolidamento'.
E' vero che la giurisprudenza ha riconosciuto, dopo un primo orientamento restrittivo, che la mancanza del provvedimento autorizzativo al momento dell'ablazione del bene non è di ostacolo al riconoscimento dell'indennità per la perdita della potenzialità estrattiva (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 16.3.2010, n. 6309), ma se si può prescindere dal provvedimento autorizzativo, non si può invece prescindere dalla preesistente destinazione ad attività estrattiva, impressa dagli strumenti di pianificazione: il presupposto indefettibile per poter valorizzare le caratteristiche materiali ed economiche del terreno ai fini indennitari è che il terreno stesso sia incluso nelle zonizzazioni estrattive perimetrate dai piani di settore (nella specie, dal AE comunale).
Una ulteriore – ancorchè indiretta - conferma del detto principio si ricava dalla motivazione di Cass. 25.6.2020, n. 12618, laddove afferma che “ai fini di una corretta determinazione dell'indennità definitiva di esproprio … la valutazione del bene andrà rapportata al reale valore di mercato del medesimo in base alle concrete possibilità di utilizzo consentite dalla legge e dagli strumenti urbanistici vigenti…”.
Né può giungersi a una diversa conclusione per il fatto, invocato dalla odierna parte resistente, che i suddetti terreni erano ricompresi nel polo estrattivo denominato “ ”, CP_7 posto che i poli estrattivi sono le macroaree di rilievo sovracomunale individuate in sede di pianificazione provinciale (con il PIAE), nell'ambito dei quali lo strumento comunale
(il AE) provvede ad allocare i quantitativi di materiale estraibile assegnati e a perimetrare gli ambiti estrattivi veri e propri, all'interno dei quali soltanto è autorizzabile
(e quindi esercitabile) l'attività estrattiva (art. 11, comma 1, L.R. Emilia Romagna n.
17/91).
Il fatto che un immobile ricada in un polo estrattivo di per sé solo non vale dunque a conferire allo stesso una potenzialità estrattiva, da indennizzare in caso di esproprio
(tanto che vi rientrano beni di ogni natura, dalle abitazioni ai boschi).
Invero, la pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) e il Piano comunale delle attività estrattive
(AE) (art. 5 L.R. n. 17/1991). Il PIAE contiene, tra l'altro, la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale, nonché l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili e della quantificazione dei fabbisogni dei diversi materiali (art. 6, comma 5, lett. a) e b), L.R. n. 17/91). Il AE, sulla base delle indicazioni fornite dal piano sovraordinato, individua all'interno dei poli estrattivi le aree
(ambiti estrattivi) da destinare ad attività estrattive e le relative quantità estraibili (art. 7, comma 2, lett. a, L.R. n. 17/91).
L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del esclusivamente nelle aree (ambiti estrattivi) previste dal AE, previa stipula di CP_10 apposita convenzione (art. 11, comma 1, L.R. n. 17/91).
Ne discende che al di fuori degli ambiti estrattivi perimetrati dal AE comunale non è autorizzabile né esercitabile alcuna attività estrattiva.
Come ben chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13.10.2021, n.
27899), proprio in relazione ad un esproprio di aree site in Emilia-Romagna non incluse nel AE comunale (con disamina dunque della L.R. 17/91, rilevante anche nel presente giudizio): “in tema di determinazione dell'indennità di esproprio, allorché l'esercizio di una cava nel sottosuolo del fondo espropriato sia giuridicamente precluso non solo dall'assenza della relativa autorizzazione, ma anche dalla mancata inclusione dell'area nel Piano delle attività estrattive (AE), non è indennizzabile il pregiudizio correlato alla perdita della capacità produttiva della cava in conseguenza dell'espropriazione, in quanto mentre l'assenza di autorizzazione non impedisce il successivo suo rilascio la mancata inclusione dell'area nel Piano non consente di formulare analoga previsione”.
Deve quindi concludersi, condividendo le motivate deduzioni del CT, che la porzione di terreno oggetto dell'asservimento per cui è causa non soltanto riguardava zona agricola non oggetto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività estrattiva, ma anche al di fuori del previsto polo estrattivo;
al momento dell'esproprio non era sfruttabile a cava, ma era un terreno agricolo non coltivato.
In ogni caso, in proposito il CT ha messo in evidenza che “Le opere di consolidamento eseguite, seppur intimamente collegate al terreno, non possono essere considerate
'irreversibili'”, spiegando che “In particolare, sono opere di drenaggio (realizzazione di trincee drenanti con tubazione plastica di scarico) e di sistemazione superficiale (fossetti di captazione e controllo delle acque meteoriche e sistemazione dei versanti) che possono essere modificate con le ordinarie operazioni di scavo fatto salvo garantire la stabilità del versante, accortezza che viene attuata in ogni lavoro di scavo”.
Pertanto, a fronte di volontà/necessità da parte della proprietà di modificare lo stato dei luoghi, ovvero avviare la coltivazione mineraria dell'area nell'ipotesi che questa possa venire – in futuro – autorizzata, il CT ha affermato che questo possa senz'altro essere fatto, ferma restando: - la garanzia di mantenere la stabilità del versante;
- il rispetto delle normative sovraordinate quali le norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. 9.4.1959, n. 128.
Va quindi verificato se l'intervento in questione abbia o meno interferito in termini negativi sulle attività estrattive delle aree limitrofe di proprietà nei termini Persona_1 in cui l'esercizio di cava spettava concretamente alla parte resistente.
A tale quesito deve essere data risposta negativa, osservandosi sulla scorta dei rilievi effettuati sul punto dal CT, che “la porzione occidentale del Foglio 8 Mappale 16
Catasto terreni Comune di RG, interessata dall'ambito estrattivo autorizzato 8V
e a confine con i terreni oggetto di causa, è già stata sfruttata ai fini della coltivazione mineraria dalla proprietà e successivamente ripristinata'. Dunque non vi è stata CP_2 alcuna interferenza con le attività estrattive nei terreni limitrofi, in cui, comunque,
l'attività di cava, in passato esercitata, risultava al momento dell'esproprio già terminata e chiusa. Va in proposito rammentato, come già sopra specificato, che per ammissione dello stesso la parte di terreno di sua proprietà, ancora concretamente Persona_1 suscettibile di essere coltivata a cava, non era di fatto appetibile: nella proposta di ampliamento dell'ambito 8V, presentata al Comune nel 2009 la odierna parte resistente aveva infatti espressamente dichiarato che l'ambito estrattivo poteva “ritenersi area di ex cava in quanto la parte ovest è stata coltivata mentre la parte est è stata dismessa in quanto lo strato si immerge troppo”.
Il CT ha infine analizzato se l'intervento in esame abbia o meno determinato un
'distacco' rispetto alle restanti porzioni di terreno di proprietà così influendo Persona_1 in modo negativo anche sulla parte non direttamente interessata dalle opere, con riferimento alla verifica della possibilità di applicare estensivamente la disciplina in tema di espropriazione parziale ex art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione dell'area residua (cfr. Cass. 05/06/2020 n. 10747;
02/07/2020 n. 13589).
Anche a questa problematica il CT ha condivisibilmente dato risposta negativa osservando che “le aree di causa sono oggetto di asservimento e non di esproprio per cui, fermi i gravami imposti dalla Determina Dirigenziale della Provincia di Forlì Cesena
n.140 del 14.02.2020, restano nella disponibilità della parte appellata, si ritiene che i lavori e le servitù imposte non abbiano creato distacchi nel fondo individuato al Foglio
8 Mappale 16 del Catasto Terreni Comune di RG”.
Lo stesso è stato ribadito dal consulente dell'Ufficio anche rispetto alle altre particelle limitrofe sempre di proprietà (partt. 12,13,14, 15) che hanno mantenuto Persona_1 inalterata destinazione, funzionalità e possibilità di accesso.
5.1. Il calcolo dell'indennità - L'indennità per l'imposizione di servitù è disciplinata dall'art. 44 T.U. Espropriazioni secondo cui “è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù …”4 ; la detta norma non enuncia i criteri per procedere alla relativa stima, salvo disporre che “l'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto”.
Il CT, considerata la destinazione del terreno oggetto di asservimento, mantenuto a prato, ha ricavato il valore dell'indennità tenendo conto dei valori di cui alle tabelle redatte annualmente da una apposita Commissione Provinciale, le cosiddette V.A.M.
(valore agricolo medio) aggiornate al 2020. Dette tabelle indicano per i terreni a prato nel comune di RG un prezzo di euro 3.000 ad ettaro (ovvero 0,30 al mq), per cui tenendo conto dell'estensione della superficie oggetto dell'asservimento ex art 22 bis quinto comma e 50 primo comma DPR 327/2001 (di mq 5170) il CT ha ottenuto il valore dell'indennità di esproprio del terreno di euro 1551 (5170 x 0,30), cui ha aggiunto il valore dell'esproprio della porzione occupata temporaneamente in funzione dell'esecuzione dei lavori (ex artt. 49-50 DPR 327/2001) di euro 624,00 (2080 x 0,30).
A tali valori ha quindi applicato una percentuale di riduzione per determinare la congrua indennità di asservimento, considerando la specifica intensità dei gravami concretamente imposti, di peso sensibilmente diverso da quello imposto dall'esproprio, ossia dalla perdita della proprietà dominicale.
Il CT ha in proposito ritenuto congrua una riduzione del 20% per l'asservimento della porzione di terreno interessata dall'asservimento di cui alla determina dirigenziale n°
140 del 14.02.2020, mentre è stato ritenuto congruo un abbattimento pari al 90% per i terreni oggetto di occupazione temporanea in considerazione del fatto che, per come verificato dal CT, questi non hanno subito modifiche e sono stati solo marginalmente
– se non affatto – interessati dai lavori, che hanno avuto una durata contenuta.
Il valore dell'indennità riconosciuta dal CT è stata dunque stimata pari ad euro 1240,80 per i terreni interessati dal vero e proprio asservimento (euro 1551 ridotte del 20%) e ad euro 62,40 per i terreni interessati da sola occupazione temporanea (euro 624 ridotte del 90%), dunque per complessive euro 1303,20.
Ciò posto, si osserva come a seguito della nota sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.
5-bis, comma 4 del d.l.
11 luglio 1992, n. 333 (conv. con mod. nella legge 8 agosto 1992, n. 359) in combinato disposto con gli artt. 15 primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è derivata l'l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 327 del 2001, norme riguardanti le aree agricole non effettivamente coltivate, essendo stato espressamente precisato in motivazione “La
Corte non ritiene di estendere tale declaratoria anche al comma 1 del citato art. 40.
Detto comma concerne l'esproprio di un'area non edificabile ma coltivata”. Alla luce della detta pronuncia la quantificazione dell'indennità di esproprio deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (cfr. Cass SU n. 17868 del 2013; Cass. nn. 19936 e 21386 del
2011), considerando quindi le effettive caratteristiche del terreno e la sua potenziale utilizzazione economica. Il detto concetto è stato con chiarezza espresso anche da
Cassazione n° 6527 del 6.03.2019 che ha affermato: 'In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria
(come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative' (conforme
Cass. n° 27960 del 4.10.2023).
Il VAM può dunque continuare ad essere utilizzato come parametro, purchè ciò avvenga all'interno di un'analisi più ampia e articolata. Quello che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale è infatti la determinazione dell'indennità tramite l'automatico utilizzo del un criterio astratto dei valori agricoli medi, senza valutare le specifiche caratteristiche e senza approfondire la effettiva vocazione dei terreni.
Nel caso di specie il CT ha fondato la quantificazione dell'indennità sul VAM all'esito di una puntuale verifica delle caratteristiche dei terreni, tenuto peraltro conto che nella fattispecie non si trattava di una espropriazione, bensì di un asservimento, senza che il proprietario abbia mai perso la piena disponibilità del bene.
Dunque nella fattispecie tale valutazione può essere ritenuta complessivamente corrispondente all'effettivo valore del peso imposto sul bene che, per quanto detto sopra, neppure è risultato interessato dall'attività estrattiva invocata da parte resistente. Deve quindi ritenersi come nella fattispecie i valori individuati dal CT corrispondano al valore effettivo dei terreni in esame, oggetto di specifica analisi da parte del CT che ha escluso la possibile utilizzazione come cava dell'area (non edificabile e non coltivata), non rientrando il terreno asservito nel piano estrattivo.
Dunque nel caso in esame il valore venale del bene coincide proprio con il valore puramente agricolo dell'area, che è quello "a prato".
Quanto agli ulteriori importi quantificati dal CT in favore della proprietà si Persona_1 ritiene che gli stessi non siano da riconoscere, non solo in quanto oggetto della inammissibile opposizione alla stima proposta da parte oltre il termine di Persona_1 decadenza, ma in ogni caso non trattandosi di voci suscettibili di essere ricomprese nell'indennità di asservimento e, comunque, il quanto basate su presupposti di fatto non provati.
In proposito il CT ha rilevato che la strada campestre che attraversava il fondo interessato dall'intervento oggetto dell'asservimento non era stata ripristinata in maniera adeguata. Ciò ha desunto confrontando lo stato dei luoghi risultante dalla documentazione in atti ante operam e quanto invece rilevato in occasione del sopralluogo effettuato in occasione dell'incarico peritale e in particolare osservando: 'La strada odierna è infatti in terra con modesti riporti di sasso spezzato (Foto 4, 8 e 9 dell'Allegato 4) mentre dalle foto del verbale di immissione in possesso (Foto 3, 5, 6,
10° e 13 dell'Allegato 3) appariva una strada sistemata con adeguata rifioritura di sasso spezzato'.
In relazione a ciò, il CT ha quantificato il costo per l'adeguamento del sottofondo stradale in euro 2.412,00.
All'evidenza si tratta di una voce che non rientra nel concetto di indennità di asservimento oggetto della presente opposizione, né può qualificarsi come una delle indennità integrative previste in proposito dalla norma.
Inoltre si osserva come, a fronte delle osservazioni mosse sul punto da parte ricorrente, circa la mancanza di prova che lo stato della strada, come osservato dal CT, dipendesse dal suo non corretto ripristino, piuttosto che da eventi intervenuti successivamente, il CT specificava come in effetti la valutazione fosse stata effettuata mediante confronto del materiale fotografico relativo allo stato anteriore all'intervento
(primavera del 2020) con quello relativo allo stato esistente al momento dell'espletamento delle operazioni peritali (gennaio 2024), senza che di contro nulla risultasse circa le condizioni della strada al momento della fine dei lavori in cui si era concretato l'asservimento (estate 2020). Dunque, ad abundantiam rispetto alle precedenti argomentazioni, non sussiste la prova che lo stato della strada constatato dal CT sia stato frutto di un non corretto ripristino, piuttosto che di fattori manutentivi intervenuti nei circa quattro anni successivi alla fine dei lavori.
5.2. Interessi - Osserva la Corte che il credito relativo alla indennità, per costante giurisprudenza di legittimità, ha natura di credito di valuta, trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall' origine e quindi soggetta al principio nominalistico. A riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “le aree ablate per le quali si liquida
l'indennità d' espropriazione, sono state acquisite dall' espropriante alla data del decreto ablativo, con logico diritto agli interessi meramente compensativi del ritardo nel pagamento della somma non pagata tempestivamente. Non altrettanto può dirsi per la rivalutazione, che non è dovuta, in mancanza di espressa domanda e prova del maggior danno da svalutazione, conseguente al decorso del tempo ai sensi dell' art. 1224 c.c.”
(cfr. Cass. sez. I, 16 luglio 2008 n. 19590).
Sempre in tema di interessi la Cassazione ha rilevato come, una volta avvenuto il deposito della somma oggetto della stima amministrativa, l'espropriante sia liberato per lo specifico importo e sullo stesso maturano gli interessi compensativi secondo le norme sulla talché il giudice può riconoscere gli interessi legali solo Parte_4 sulla differenza: “Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all' espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l' espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20178 del 18/08/2017, Rv. 645212 – 01; conforme: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13456 del 20/06/2011, Rv. 618330 - 01).
Nel caso di specie è stata riconosciuta una somma inferiore a quella oggetto della perizia di stima opposta, di cui, sulla base degli atti, non risulta intervenuto il deposito. Sulla somma dovuta a titolo di indennizzo sono pertanto dovuti solo gli interessi compensativi secondo le norme sulla Parte_4
Nulla si dispone su rivalutazione e maggior danno in mancanza di domanda.
6.Le spese di lite – Le spese seguono la soccombenza della parte resistente eredi stante l'accoglimento sostanzialmente totale dell'opposizione alla stima Persona_1 spiegata da parte ricorrente.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da
€ 1.100 a € 5200) e dell'impegno difensivo prestato (medio), (in particolare: € 425 per la fase di studio, € 425 per la fase introduttiva, € 851 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisoria, per complessive euro 2552,00).
Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CT, liquidate come in atti, sono definitivamente poste a carico di parte resistente eredi Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione alla stima tardivamente proposta in via incidentale da parte resistente proseguita dai suoi eredi;
Persona_1
2)in accoglimento dell'opposizione alla stima proposta da parte ricorrente ridetermina l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea dei beni ablati nella complessiva somma di euro 1303,20 e per l'effetto ordina alla Provincia di Forlì –
Cesena il deposito di presso la Cassa Depositi e Prestiti, della differenza tra tale somma e quella già provvisoriamente depositata a tale titolo di € 1.060,83 e regolamentazione degli interessi come in parte motiva;
3) condanna parte resistente eredi a rifondere a parte ricorrente le spese Persona_1 di lite che si liquidano in euro 2552,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf.,
IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di CT, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte resistente eredi ET.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBLICHE DI FIRENZE
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ing. Lorenzo Castellani esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo il 26/09/2022 al n. 1653/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. JACOPO GHERADINI MANZONI e dell'avv. MARIA GIULIA ROVERSI
MONACO, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE- contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._1 Controparte_3
), (C.F. ), quali C.F._2 Controparte_4 C.F._3 eredi di , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Persona_1
BRANCATI CORRADO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI CONVENUTE- nonché
PROVINCIA DI FORLI' CESENA
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.10.2025 all'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025 celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice: “IN VIA PRELIMINARE, NEL RITO accertare e dichiarare
l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla Sig.ra in qualità di tutore CP_2 del Sig. in calce all'atto di costituzione e risposta con impugnazione Persona_1 incidentale e riconvenzionale depositato il 19.12.2022 e, per l'effetto, la nullità e/o
l'inammissibilità del predetto atto di costituzione;
accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dagli eredi del Sig. siccome Persona_1 tardive e comunque per tutte le ulteriori ragioni evidenziate in atti. NEL MERITO: accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento pari a complessivi € 33.700,00, determinata dai tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 con riferimento all'area di proprietà degli eredi del Sig. è illegittima e/o erronea e/o Persona_1 sproporzionata;
accertare e dichiarare e/o, comunque, determinare il giusto valore dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dell'area di proprietà degli eredi del Sig. comunque in misura non superiore agli importi - Persona_1 rispettivamente di € 1.240,80 e di € 62,40 - dell'indennità come quantificata dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata il 21.6.2024 nel presente procedimento;
rigettare le domande tutte proposte dagli eredi del Sig. siccome Persona_1 infondate per tutte le ragioni evidenziate in atti. IN VIA ISTRUTTORIA: - accertare e dichiarare la nullità parziale della CT ovvero, in subordine, adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno (parziale rinnovazione delle indagini e/o richiesta di chiarimenti), nei limiti e per le ragioni evidenziate in atti. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende”;
Per la parte convenuta + altri: “In via istruttoria: disporre rinnovazione di CP_2
Ctu - NEL MERITO: rigettarsi l'opposizione alla stima di controparte e comunque procedere anche in via incidentale e riconvenzionale alla rideterminazione della corretta indennità di occupazione e asservimento ex art. 33, 44 e 49-50 dpr 327/2001, considerando altresì la perdita di valore della porzione residua del bene, nonché i costi di ripristino e per l'effetto condannare al deposito presso la Cassa Controparte_5
Depositi e Prestiti di quanto accertato oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (per l'innanzi anche Parte_1
Cont
riassumeva davanti all'intestato Tribunale la causa avente ad oggetto la opposizione alla stima ex art. 54 DPR 327/2001 e art 29 D.L.vo 150/2011 relativa all'indennità di asservimento di un terreno sito in RG (provincia di Forlì -
Cesena) e di proprietà di (rappresentato dal tutore , Persona_1 CP_2 interessato dall'attraversamento della condotta idroelettrica della ricorrente. Cont Con ricorso depositato in data 1.02.2021 aveva infatti inizialmente impugnato davanti alla Corte di Appello di Bologna la stima definitiva dell'indennità di asservimento ed occupazione dei terreni di proprietà del per l'espletamento di opere di Persona_1 manutenzione delle infrastrutture e di consolidamento del terreno, strumentali al corretto funzionamento dell'impianto idroelettrico correlato allo sfruttamento delle acque del torrente Alfarello, in precedenza già realizzato dalla medesima società e in relazione al quale era già stata costituita una servitù coattiva a carico dei terreni del
(con determina n° 8287/2011 del Servizio tecnico del Bacino Romagna) per Parte_2 Cont la quale era stata già fissata l'indennità a carico di (di cui alla separata causa di opposizione alla stima definita dal TRAP con sentenza n° 2528/2023 con la quale è stata determinata l'indennità nella somma di euro 1463,60).
Il già interdetto e rappresentato dal tutore legale si era costituito davanti Parte_2 al Tribunale di Bologna eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito e nel merito formulando a sua volta opposizione alla stima e chiedendo in via riconvenzionale la rideterminazione dell'indennità di asservimento in misura superiore a quella liquidata dai tecnici.
Nessuno si era invece costituito per la provincia di Forlì Cesena di cui era stata dichiarata la contumacia.
La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza in data 3.05.2022, accogliendo l'eccezione proposta dalla parte resistente (già rappresentato in giudizio dal Persona_1 tutore ) ha declinato la propria competenza in favore di quella del TRAP CP_2
Toscana, stante il necessario coordinamento dell'art. 29 D.L.vo 150/2011 con la previsione di cui all'art. 140 co 1 lett. d) RD 1775/1933, a mente del quale appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali Regionali delle Acque
Pubbliche le “controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque”. Cont ha quindi tempestivamente riassunto la causa davanti all'intestato Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche spiegando opposizione alla perizia di stima con la quale i tecnici nominati ex art. 21 DPR 327/2001 avevano quantificato in complessive euro
33.700,00, l'indennità spettante a per l'asservimento di una parte di Persona_1 terreno (porzione di circa mq 5170 della part 16, foglio 8), interessata da opere di regimentazione idrica superficiale e profonda, ritenute necessarie per migliorare le condizioni di stabilità del versante già interessato dall'attraversamento della condotta dell'impianto idroelettrico.
In particolare la ricorrente ha insistito nella erroneità della stima peritale, ritenuta troppo elevata per i seguenti motivi: a) illegittima riqualificazione della servitù prediale oggetto della vicenda ablativa in termini di diritto di superficie sul terreno interessato dall'asservimento; b) erronea considerazione del terreno in questione come destinato a cava, con conseguente configurazione di un danno da mancato sfruttamento a fini estrattivi, non risultando lo stesso inserito nelle zonizzazioni estrattive perimetrate dai piani di settore (PIAE) e non avendo comunque, di fatto, alcuna apprezzabile potenzialità estrattiva;
c) mancata considerazione che l'asservimento in questione, relativo alla realizzazione di opera di messa in sicurezza del terreno attraversato dalla condotta idroelettrica interrata, doveva comunque ritenersi 'assorbito' nella fascia di rispetto di 50 mt. in cui sono vietati scavi, già sussistente e imposta dalla presenza di Cont quest'ultima; d) utilizzo di errati criteri di stima. concludeva quindi ritenendo che la corretta indennità avrebbe dovuto essere pari ad euro 775,50 e comunque non superiore ad euro 1.060,83 come da stimata effettuata in via provvisoria dalla provincia di Forlì-Cesena.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito anche nel giudizio riassunto davanti al
[...] rappresentato dal tutore legale nella persona della coniuge Controparte_6 [...]
Cont
), che contestava quanto dedotto da e riproponeva a sua volta, in via CP_2 riconvenzionale, l'opposizione alla stima già formulata nella comparsa di costituzione davanti al giudice dichiaratosi incompetente, ritenendola inadeguata per difetto rispetto al sacrificio imposto al proprietario dei terreni.
In particolare, la parte resistente evidenziava che: a) l'asservimento aveva riguardato un'area destinata ad attività di cava, come da pianificazione urbanistica comunale;
b) le opere di sistemazione del terreno più che a stabilizzare il fronte franoso, erano utili Cont per limitare le prescrizioni all'esercizio dell'impianto imposte ad dall'Unione dei
Comuni; c) l'asservimento in questione era tale da determinare una rilevantissima compressione del diritto di proprietà, precludendo l'esercizio dell'estrazione dalla cava, di talchè, applicando i corretti coefficienti di calcolo a tutto il terreno coinvolto dall'asservimento, la giusta indennità avrebbe dovuto essere pari ad euro 247.500,00;
d) nella stima effettuata non si era inoltre tenuto conto della perdita di valore della porzione residua di terreno del resistente;
e) era stata infine omessa la valutazione degli oneri di ripristino della strada di accesso al fondo e anche ad altre parti della proprietà.
Con le note dell'udienza del 16.03.2023, celebrata cartolarmente, la parte resistente rappresentata dal suo tutore legale, dava atto che, nelle more del giudizio, Persona_1 era intervenuta la morte del e che subentravano dunque i suoi eredi Persona_1
(coniuge e figli), allegando procura alle liti da questi rilasciata al difensore. Cont Con nota depositata telematicamente in data 15.03.2023 la parte ricorrente eccepiva in primo luogo l'inesistenza della procura alle liti allegata all'atto con cui il si era costituito davanti al TRAP, essendo stata rilasciata al difensore da Persona_1
in qualità di tutore dell'interdetto unitamente alla comparsa depositata CP_2 telematicamente il 19.12.2022, data in cui il risultava essere già deceduto Persona_1
(come da certificato di morte allegato, da cui risultava il decesso in data 4.08.2022).
Deduceva che la vigente formulazione dell'art. 182 c.p.c. non consentiva di sanare la procura inesistente ed aggiungeva che anche la procura successivamente rilasciata dagli eredi del defunto ed allegata alle note di udienza era da ritenersi invalida, Persona_1 non potendo la nota sostitutiva della presenza in udienza essere considerata equipollente agli atti tassativamente indicati dall'art. 83 co 3 c.p.c. Eccepiva infine l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale della stima, sia dal punto di vista processuale, stante la tardività della costituzione, sia dal punto di vista sostanziale, avendo la parte resistente dichiarato espressamente di accettare la stima dei tecnici
“ai fini e agli effetti di cui all'art. 21, 26, 27 e 28 T.U. Espropri” e non avendo conseguentemente proposto opposizione nel termine decadenziale.
Con provvedimento reso in data 17.03.2023 il consigliere designato rilevava che la procura rilasciata dagli eredi era stata allegata ad una nota di udienza, in mancanza di alcuna comparsa di costituzione degli stessi '…non potendo in tal senso essere considerata equipollente la dichiarazione inserita nelle note di udienza e ponendosi la questione della validità della procura non allegata ad uno degli atti di cui all'art. 83
c.p.c.'. Veniva quindi concesso termine ex art. 182 c.p.c. per permettere alla parte convenuta di regolarizzare la procura alle liti rilasciata dagli eredi, da allegarsi ad un formale atto di costituzione. In data 19.09.2023 gli eredi del depositavano comparsa di costituzione con Persona_1 la quale insistevano nelle conclusioni già formulate dal de cuius e per esso dal suo tutore legale, allegando procura alle liti dagli stessi rilasciata al difensore.
Nessuno si costituiva per l'ente espropriante Provincia di Forlì Cesena di cui, stante la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di CT.
La controversia è stata quindi discussa davanti al Collegio con modalità cartolare, ex artt. 127ter e 128 c.p.c., e trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.10.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inesistenza della procura alle liti originariamente rilasciata da
– Va preliminarmente esaminata l'eccezione con cui la parte ricorrente CP_2 ha rilevato l'inesistenza della procura alle liti rilasciata al difensore, per la costituzione in questo giudizio, da , nella sua qualità di tutore legale dell'interdetto CP_2
in momento in cui quest'ultimo risultava essere già deceduto. Persona_1
In proposito risulta che con comparsa depositata nel presente giudizio il 19.12.2022, si
è costituito interdetto, rappresentato dal tutore legale . Persona_1 CP_2
Al medesimo atto è stato allegato foglio separato contenente la procura alle liti rilasciata al difensore – e da quest'ultimo autenticata – da , nella sua qualità di CP_2 tutore legale del coniuge Il ricorrente ha rilevato che essendo il Persona_1 già deceduto al momento del deposito della costituzione il tutore era Persona_1 automaticamente cessato dall'incarico, con conseguente inesistenza della procura dallo stesso contestualmente rilasciata al difensore per conto dell'interdetto, ormai defunto.
L'eccezione è fondata nei termini di seguito specificati.
Va premesso che qualora, a seguito di pronuncia di incompetenza del giudice a quo, il giudizio venga riassunto nel termine davanti all'Autorità Giudiziaria indicata come competente, il processo, inteso in senso tecnico, continua davanti al nuovo giudice, come espressamente previsto dall'art. 50 c.p.c. La riassunzione del processo non determina quindi l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma assicura la prosecuzione del procedimento originario che, dunque, mantiene la sua unicità e tutti gli effetti sostanziali e processuali già prodotti davanti al giudice incompetente.
Nella fattispecie, la morte dell'interdetto, intervenuta nelle more del giudizio, considerato nella sua unicità – ovvero tra la dichiarazione di incompetenza e la riassunzione davanti al giudice indicato come competente – ha privato il tutore legale del suo potere rappresentativo ex lege, venuto automaticamente meno con il decesso del soggetto rappresentato e la conseguente chiusura della tutela. Conseguentemente
è venuta meno la validità della procura alle liti, in quanto conferita da soggetto ormai privo di potere rappresentativo della parte.
Deve dunque essere dichiarata la inesistenza della procura alle liti conferita al difensore dal tutore legale dopo la morte dell'interdetto (come tale non sanabile ex art. 182 c.p.c.)
e, quindi, la nullità della relativa costituzione del tutore ormai privo di rappresentanza sostanziale e processuale.
La questione ha tuttavia una valenza meramente formale, atteso che il si Persona_1 era già validamente costituito davanti al Tribunale dichiaratosi incompetente e nel presente giudizio di riassunzione si sono poi costituiti i suoi eredi.
2.L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da parte – A fronte dell'impugnazione della stima dell'indennità di Persona_1 Cont asservimento proposta da ai sensi dell'art. 21 TU espropri, il costituito Persona_1
a mezzo del proprio tutore legale davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente ha a sua volta proposto opposizione alla stima 'in via incidentale'.
La medesima opposizione 'incidentale' alla stima è stata riproposta, nei medesimi termini, dagli eredi del costituitisi davanti a questo TRAP. Persona_1
L'eccezione di inammissibilità della opposizione alla stima proposta da parte Persona_1
è fondata per come di seguito specificato.
La suddetta opposizione è stata infatti proposta oltre il termine previsto e nonostante che il rappresentato dal tutore legale, avesse dichiarato formalmente di Persona_1 accettare la stima dei tecnici, senza formulare rispetto alla stessa alcuna opposizione.
In tal senso, con lettera in data 11.01.2021 il procuratore del in nome e Persona_1 per conto del suo assistito, rappresentato dal tutore legale , comunicava CP_2
Cont alla Provincia di Forlì – Cesena e a di accettare la stima dell'indennità di asservimento, determinata in via definitiva, ex art. 21 TU espropri, in complessive euro
33.700,00, di cui chiedeva contestualmente il pagamento. Con la medesima missiva si faceva espressa riserva di esperire impugnazione incidentale della detta stima, richiamando in proposito l'art. 334 c.p.c. in materia di impugnazioni incidentali tardive.
Il suddetto riferimento processuale non appare tuttavia pertinente al caso di specie, atteso che, come da costante orientamento giurisprudenziale, il termine decadenziale per la proposizione dell'opposizione non può comunque essere aggirato mediante lo strumento processuale dell'appello incidentale, peraltro impropriamente invocato in giudizio di primo grado, quale è quello di fronte al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (ancorchè quest'ultimo sia costituito presso la Corte di Appello territorialmente competente).
Ai sensi dell'art. 54 TU espropri “Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. Pur avendo il termine di cui all'art 54 TU cit. pacificamente natura dilatoria, ciò che rileva per giudicare circa la tempestività o meno dell'opposizione alla stima è l'art. 29 D.lgs 150/11, a cui infatti tale norma fa integrale rinvio, il quale testualmente prevede: “Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 327, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente la Corte di Appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”.
Dalla chiara lettura della norma emerge che il termine di 30 gg. per proporre l'opposizione alla stima, perentorio perché previsto a pena di inammissibilità, decorre di regola dalla notifica del decreto di esproprio e, solo nel caso in cui la stima peritale sia successiva al decreto, decorre dalla notifica della stima peritale.
Del tutto improprio dunque il richiamo alla norma processuale relativa alla proposizione del gravame incidentale in grado di appello e, conseguentemente, inesorabilmente tardiva l'opposizione alla stima proposta da parte ampiamente oltre il Persona_1 termine di decadenza (considerato che la stima peritale, successiva all'impugnazione della quantificazione provvisoria dell'indennità era stata effettuata con provvedimento notificato in data 31.12.2020, il termine perentorio per proporre opposizione alla stessa era fino all'1.02.2021 (primo giorno feriale successivo al festivo in cui andava a scadere il termine di 30 giorni), con conseguente tardività dell'opposizione proposta da parte sotto forma di impugnazione incidentale contenuta nella comparsa di Persona_1 costituzione depositata successivamente alla scadenza del termine nella causa iniziata davanti al giudice incompetente. Cont
3.I fatti di causa – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che è titolare di un mini impianto idroelettrico sito in loc. Mazzi – nel comune di CP_7
RG (provincia di Cesena – Forlì), costituito da una piccola centrale elettrica alimentata da una condotta idrica forzata, interrata.
Per consentire la posa della condotta interrata che trasportava le acque dall'opera di presa - situata sul torrente Alferello - alla centrale di trasformazione, la Regione Emilia-
Romagna, con determina n. 8287/2011 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, aveva costituito una servitù coattiva in favore di FGF e a carico, tra gli altri, dei terreni di proprietà di (individuati come censiti al Catasto Terreni del Comune Persona_1 di RG, foglio 8, mappali 12, 13, 14, 15 e 16).
In particolare, la particella 16, ubicata in località CO, risultava interessata da fenomeni di instabilità di versante che portavano all'imposizione a FGF di una serie di prescrizioni esecutive, volte a garantire la sicurezza della condotta e a non aggravare le precarie condizioni di stabilità dei terreni, inserite nel D.G.R. n. 390/2009 di approvazione del progetto della centrale idroelettrica (cfr. all. 5 ricorrente).
A seguito delle verifiche effettuate dagli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della centrale idroelettrica, erano imposte una serie di ulteriori prescrizioni legate al monitoraggio della stabilità del versante di CO, come da determinazioni del 28.2.2019 e 1.3.2019 dell'Unione dei Comuni Valle del Savio (all 8 ricorrente). Cont
giudicate particolarmente gravose le dette prescrizioni imposte per l'esercizio dell'impianto, si attivava per realizzare un intervento di stabilizzazione del versante di
CO chiedendo in proposito una modifica all'Autorizzazione Unica e rimandando quindi l'avvio dell'esercizio della centrale idroelettrica.
In tal senso, in forza dell'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 (attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) che dispone che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti … sono Cont di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, presentava quindi un progetto di opere finalizzate alla definitiva messa in sicurezza del versante di CO di proprietà del (individuato in porzione di terreno al foglio 8 mapp 16) consistente nella Persona_1 regolarizzazione del profilo della pendice e nella realizzazione di opere di regimazione idrica, superficiale e profonda. Il progetto veniva autorizzato da con provvedimento dell'11.10.2019, che CP_8 dichiarava contestualmente (ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/03) la pubblica utilità delle opere, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dagli interventi.
La Provincia di Forlì-Cesena, con atto notificato il 5.11.2019, comunicava al Persona_1
l'avvenuta approvazione del progetto definitivo, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e avvio del procedimento di espropriazione – ovvero di asservimento – dell'area (come da determina n° 140 del 14.02.2020), calcolando contestualmente l'indennizzo provvisoria ex art. 22 DPR 327/2001 per servitù coattiva, occupazione temporanea e frutti pendenti in complessive € 1.060,83.
In data 4.06.2020 FGF, preso temporaneo possesso dei luoghi interessati dal vincolo di asservimento (per complessivi mq 5170), cui si aggiungeva un ulteriore appezzamento di terreno collocato ai margini (di mq 2080) oggetto di occupazione temporanea in funzionale della realizzazione delle opere (come da verbale di presa di possesso e stato di consistenza, prodotto come all 3), eseguiva i lavori di consolidamento del versante,
a seguito dei quali l'impianto idroelettrico, già completato nel 2017, otteneva il rilascio della conformità edilizia e agibilità con determina 21.10.2020 del Comune di RG
(all. 7 ricorrente).
Con nota in data 25.06.2020 il procuratore del comunicava alla Provincia di Persona_1
Forlì – Cesena di non accettare l'indennità provvisoria come sopra quantificata e di volersi avvalere della procedura di cui all'art.21 del D.P.R. n.327/2001 che prevede la nomina di un collegio di tecnici.
Costituita la terna peritale con determina della Provincia n° 826 del 18.08.2020, la stima dell'indennità di asservimento funzionale all'esecuzione dei lavori di consolidamento di cui sopra era determinata, a maggioranza dei suoi componenti, in complessive euro
33.700,00.
Con la suddetta perizia di stima, oggetto della opposizione per cui è causa, i tecnici consideravano interamente occupata a tempo indeterminato sia la superficie specificamente interessata dalla servitù, sia l'area oggetto dell'occupazione temporanea per l'esecuzione dell'intervento, dunque per complessivi mq 7250. Affermavano quindi trattarsi di opere tali da provocare l'irreversibile trasformazione del suolo, dovendosi pertanto equiparare l'asservimento in questione ad una vera e propria ablazione del terreno e del suo utilizzo, ivi compresa l'attività estrattiva sull' area confinante a quella interessata (ambito V8). Il collegio peritale commisurava quindi l'indennità al diritto di superficie sul terreno. Rilevava inoltre come la particella 16, oggetto di occupazione si trovava all'interno del polo estrattivo, con conseguente potenziale diritto del proprietario ad operare l'estrazione dei materiali, ritenuta preclusa dall'intervento oggetto di valutazione. Applicando quindi i coefficienti di estraibilità (0,40 e 0,20) alla superficie interessata, tenuto conto di un coefficiente di abbattimento del 60% correlato al grado di aleatorietà della possibile coltivazione del terreno in oggetto come cava, i tecnici pervenivano a quantificare il valore dell'indennità in questione in euro 33.700, pari all'80% del valore venale del diritto di superficie sul terreno, nei termini sopra specificati.
Fatta tale premessa, oggetto di controversia è unicamente l'opposizione alla stima Cont proposta dalla parte con esclusione dell'esame nel merito dell'opposizione tardivamente proposta dagli eredi dopo il decorso del termine decadenziale Parte_2
e dopo l'intervenuta accettazione della stima, per come sopra specificato.
4.L'eccezione di parziale nullità della CT – Prima di entrare nel merito della questione, appare opportuno esaminare l'eccezione di nullità della CT sollevata da parte ricorrente con riferimento alle parti dell'elaborato in cui si sostiene che il consulente dell'Ufficio sia andato oltre i quesiti posti, indicando indennità integrative ulteriori rispetto all'oggetto della causa (nello specifico con riferimento al riconoscimento di una “indennità aggiuntiva” a titolo di “costo di ripristino dello stato dei luoghi occupati in via temporanea allo stato ante operam”, ovvero una ulteriore indennità per costi di ripristino della strada di accesso al fondo).
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Con l'arresto di cui alla sentenza n. 3086/2022, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno osservato come l'attività del c.t.u., inscrivendosi “dinamicamente nell'orbita istruttoria del processo”, in funzione integrativa dell'operato del giudice, trovi il proprio limite nel principio dispositivo e nel principio della domanda, sicché, da un lato, non può valere a supplire a carenze di allegazione e prova delle parti (in tal senso si spiega il divieto della consulenza c.d. esplorativa); dall'altro, deve mantenersi entro il perimetro delle indagini che il giudice abbia concretamente demandato all'ausiliario.
Valorizzando (alla stregua dei principi ricavabili dagli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU) una concezione del processo come finalizzato a “garantire attraverso una pronuncia sul merito della contesa, l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta”, le citate Sezioni Unite hanno puntualizzato che al c.t.u.
- in una logica imperniata sulla simmetria rispetto al potere di rilevazione officiosa spettanti al giudice - è consentito acquisire fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata in giudizio, integranti le c.d. eccezioni in senso lato. D'altro canto, il c.t.u., nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 194 c.p.c., può liberamente accertare i fatti c.d. secondari, vale a dire quelli “privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali”, benché questi non siano stati fatti oggetto di espressa indicazione dalle parti. Da altro (e complementare) angolo visuale, al consulente non si applicano le preclusioni processuali vigenti a carico delle parti, dal momento che egli “esercita i medesimi poteri di accertamento che competono al giudice
e che il giudice potrebbe esercitare da sé se disponesse delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche”, con la conseguenza che (nei limiti delineati, per le iniziative istruttorie officiose del giudice, dagli artt. 183, comma 8, 421, comma 2, 118, 213 c.p.c.
e 2711 c.c.) “anche il consulente potrà procedere (..) a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”. Quanto alle conseguenze del travalicamento, da parte dell'ausiliario, dai poteri assegnatigli dalla legge (sempre che egli stesso o il giudice, in sede decisoria, si siano effettivamente avvalsi degli elementi acquisiti in violazione dei limiti a tali poteri connaturati), le Sezioni unite, escluso il ricorso alla categoria dell'inammissibilità (più consono all'attività delle parti) o a quella dell'inutilizzabilità,
(dagli incerti contorni, oltre che non prevista né disciplinata dal codice di rito civile, a differenza di quello penale), concludono per la nullità relativa, in relazione soprattutto allo “snodo cruciale (..) costituito (..) dalla necessità che l'attività consulenziale si svolga nel più fedele e scrupoloso rispetto del contraddittorio delle parti”. Il mancato rispetto del contraddittorio “tecnico” lede, infatti, un interesse delle parti, di cui le stesse possono disporre, non facendone valere la violazione nelle forme e nei tempi di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. Ciò sempre che si rimanga nel perimetro dei fatti secondari, dal momento che, ove il c.t.u. finisca per indagare su fatti principali non dedotti dall'attore a fondamento della domanda (e, comunque, non accertabili d'ufficio dal giudice), la nullità non potrà che essere assoluta, “in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice” (o suscettibile di essere fatta valere quale motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.).
Orbene, nel caso di specie il ricorrente non lamenta né che il c.t.u. abbia acquisito documenti non prodotti dalle parti, né che abbia indagato su fatti principali non dedotti dalla parte ricorrente quale causa petendi della propria domanda, né che abbia violato il contraddittorio tecnico. Ciò di cui si duole la parte ricorrente è unicamente la formulazione da parte del CT di giudizi e valutazioni critiche intorno a profili del thema decidendum che la parte ritiene non involti nel quesito del giudice (o comunque appannaggio della sfera valutativa di quest'ultimo, in relazione alla natura giuridica delle relative questioni ed alla prova dei fatti sottostanti).
A tale proposito secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, una volta che le parti siano state messe nelle condizioni di interloquire, vuoi dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., vuoi dal punto di vista più squisitamente giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, il solo fatto che il c.t.u. abbia svolto considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non integra un vizio di nullità della consulenza, non essendo state in alcun modo conculcate le guarentigie fondamentali delle parti (cfr. da ultimo Cass. n° 24695/2024).
Ciò posto, nel caso in esame si osserva che, seppure nel quesito non si fosse fatto alcuno specifico riferimento alle indennità integrative indicate dal CT, al punto 2) si chiedeva di determinare il valore dell'indennità di asservimento…(…)… tra le altre cose
'accertando la fondatezza dei rilievi delle parti'. Ed è proprio ai rilievi di parte - o meglio alla richiesta in via incidentale di parte resistente di un aumento Persona_1
Cont dell'indennità opposta da tra le altre cose previo riconoscimento di ulteriori voci di indennizzo - che il CT ha fatto riferimento, dunque non esulando in detti termini dal quesito posto.
Quindi, non soltanto il mero fatto che il CT abbia esorbitato dal quesito proponendo anche valutazioni ulteriori di per sé non determina alcuna nullità della CT (come sopra specificato con riferimento ad un consolidato e convincente orientamento della giurisprudenza di legittimità), ma a ben vedere, nel caso in esame, il consulente dell'ufficio neppure ha travalicato alcun limite, analizzando come richiesto tutte le deduzioni fatte da entrambe le parti costituite ai fini della determinazione dell'indennità.
Il fatto poi che le richieste proposte dagli eredi integrino una opposizione Persona_1 tardiva alla stima e debbano pertanto essere considerate inammissibili, per come sopra specificato, è questione processuale non idonea in alcun modo a riverberare in termini di nullità parziale della CT.
4.1 La richiesta di rinnovazione della CT – Va quindi esaminata la richiesta di rinnovazione della CT proposta dalla parte resistente per le seguenti ragioni: a) valutazione del terreno in base ai VAM anziché tenendo conto del valore di mercato del bene, considerando le possibili utilizzazioni del bene e dunque nella fattispecie l'attività estrattiva;
b) errata lettura delle certificazioni di destinazione urbanistica. La Corte osserva che, conformemente al costante indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017); ed ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o
"in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019; in senso conforme,
Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019).
Orbene, nel caso di specie, le indagini espletate dal CT appaiono esaustive, le conclusioni adeguatamente motivate e puntuali le risposte alle osservazioni delle parti, per come di seguito specificato, di talchè non si ritiene sussistano margini per una rinnovazione della CT.
5. La natura dei beni oggetto di asservimento – Nel merito, posto che l'indennità di asservimento è liquidata sulla base delle caratteristiche del bene alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, oggetto del contendere è la determinazione del valore dei terreni dei (e della conseguente indennità), al 5.11.2019, Persona_1 previa valutazione della loro effettiva connotazione e dei loro specifici attributi, dovendosi in particolare stabilire se vada, o non, riconosciuta la loro destinazione a cava e se l'imposizione del vincolo abbia o meno inciso su tale modalità di coltivazione.
I principi cui attenersi in tale indagine sono riassumibili nei seguenti punti:
-l'indennità di esproprio (rectius, di asservimento) deve essere determinata “sulla base delle caratteristiche del bene … alla data dell'emanazione del decreto di esproprio” (art. 32, comma 1, T.U. Espropri);
-l'indennità deve essere calcolata tenuto conto dell'art. 40 TU Espropri nei termini che di seguito si andranno a specificare;
-l'indennità di asservimento, in particolare, deve essere calcolata “senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto” (art. 44, comma 2, T.U. Espropri); -la determinazione del valore venale di un terreno come “cava” richiede necessariamente che essa possa essere autorizzata (e quindi, in base alla normativa regionale, che ricada in un ambito estrattivo perimetrato dal AE comunale).
In proposito si osserva che il progetto di consolidamento del versante, autorizzato con la determina dirigenziale di cui sopra, si è esteso in una porzione del terreno del di complessivi mq 7150, mentre ulteriori mq 2080 di zone perimetrali Parte_2 rispetto alle opere poste in essere, sono stati oggetto di occupazione temporanea.
Gli effettuati lavori di consolidamento del versante sono descritti come: realizzazione di tre drenaggi sotterranei a trincea della profondità variabile da 3 ad 1 m;
realizzazione di cinque dreni di superficie, della larghezza di circa 30 cm, con telo impermeabile alla base;
opere di riprofilatura superficiale;
impermeabilizzazione delle crepe superficiali mediante asportazione di blocchi arenacei, modellatura, fresatura e ricompattazione del terreno;
realizzazione di fossi di guardia perimetrali rivestiti in geosintetico.
Dal verbale di presa di possesso e stato di consistenza, redatto in data 4.06.2020 dal geom. e da , quali incaricati della FGF alla presenza dei CP_9 Parte_3 testimoni di rito (all 3 ctu), risulta che il terreno oggetto di asservimento al momento dell'inizio dell'intervento si presentava 'sistemata a prato incolto' e recintato.
All'esito del sopralluogo il CT ha evidenziato come i lavori di consolidamento risultavano eseguiti come da previsioni e l'area si presentava come terreno a prato, incolto, senza alberi. Con particolare riferimento alle aree di occupazione temporanea il consulente dell'ufficio ha invece escluso che le stesse fossero state permanentemente modificate, evidenziando al contrario che erano state 'restituite alla funzione originaria senza gravami'.
Quanto allo sfruttamento del terreno interessato dal presente asservimento quale cava, le norme tecniche attuative del AE del Comune di RG (all 21 ricorrente) vigenti al momento della controversia, in quanto approvate il 13.11.2018 con valenza decennale, stabiliscono che “l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito esclusivamente nelle aree zonizzate dal presente piano” (art. 8, comma 1); nel caso specifico risultano individuati 22 ambiti estrattivi perimetrati dal Piano comunale “nel territorio di competenza all'interno del Polo 36 ' (art. 16, comma 1). CP_7
Il CT ha quindi ricostruito il perimetro dell'ambito estrattivo denominato V8 “Mazzi
CO 1” facente parte del Polo estrattivo 36 “ ” di superficie indicata in CP_7
32.459 mq ricadente nelle particelle 12, 13, 14, 15 e 16 foglio 8 NCT Comune di
RG: sovrapponendo tali aree alle tavole progettuali inerente l'intervento in esame ha rilevato che 'l'area di intervento oggetto di causa evidenziata in rosso è limitrofa ma non sovrapposta all'area estrattiva autorizzata nel AE Comune di
RG denominata 8V, evidenziata in celeste', come rappresentato nella seguente foto estratta dall'elaborato del CT.
Il consulente ha evidenziato come dalla documentazione in atti risultasse che l'area estrattiva 8V fosse originariamente prevista dal previgente AE con dimensioni inferiori alle attuali ed interessava le particelle catastali n. 12, 14 (in parte non significativa), 15
e 16 foglio 8 NTC RG.
Risulta dalla documentazione allegata da parte ricorrente (doc 25) che nel maggio 2009 la parte aveva richiesto al Comune di RG - che aveva accolto Persona_1
l'istanza - un ampliamento verso ovest (direzione opposta all'area di causa) della zona estrattiva autorizzata, dichiarando nell'istanza che: la porzione di 4.766 mq più ad est
(limitrofa all'area di causa) era “non coltivata perché il banco troppo profondo e comunque sistemata”; il resto del previgente ambito estrattivo 8V per una superficie di
5.866 mq era “coltivato e sistemato” e che avrebbe utilizzato porzione dell'area di “ex cava” ai fini di area di stoccaggio. Da quanto sopra emerge dunque la perdita di interesse della parte alla coltivazione, intesa come sfruttamento minerario, dei terreni della particella 16 oggetto di causa, non più sfruttati come cava.
Tale aspetto trova inoltre conferma nella destinazione del terreno di cui è controversia Cont al momento dell'immissione in possesso di come si desume dal certificato di destinazione urbanistica dell'area alla data del 14.02.2020 che con riferimento alla part
16 foglio 8 indica: '…da PSC approvato: “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico A-18e”; in parte “Deposito di versante a3 (Art.26 – 27 PTCP)”; in parte “Deposito di frana quiescente complessa a2g (Art.26 – 27 PTCP)”; “Sistema forestale e boschivo –
Formazioni boschive del piano basale submontano (Art.10 PTCP)”; “Zona di particolare interesse Paesaggistico Ambientale (Art. 19 PTCP)”…'
Con riferimento alla differente destinazione urbanistica risultante dal certificato esibito al CT da parte il consulente dell'ufficio ha osservato che quest'ultimo Persona_1
(protocollo Comune di RG n. 4392/2024 del 11/06/2024) si riferisce alla destinazione odierna dei terreni, non già a quella risultante al momento dell'esproprio e dunque rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo. In proposito il CT ha inoltre aggiunto che da tale certificazione prodotta da parte resistente risulta che '…per la particella Foglio n. 8 mappale n. 16 (oggetto di causa) riporta: “… in parte 'Piano attività estrattive Comunali 8V'…”. Dall'analisi del Piano Comunale delle attività estrattive risulta però che anche con riferimento a tale ulteriore certificazione di destinazione urbanistica, l'area specificamente interessata dall'asservimento per cui è causa è limitrofa, ma del tutto esterna all'ambito estrattivo V8, che dunque non ricomprende l'area asservita.
Considerato quindi che le aree di cui all'asservimento oggetto di causa non erano al momento dell'esproprio interessate da alcuna autorizzazione alla coltivazione mineraria dal AE (né quello vigente né quello previgente), il CT riteneva 'pertanto errata
l'interpretazione fornita nella stima del collegio peritale circa la possibilità per i terreni di causa di essere coltivati a miniera e ancora più errata l'asserzione che questi avrebbero “… mantenuto il diritto di continuare la coltivazione della cava (ambito 8V)
…” (pag. 8 Doc. 1 atti di parte appellante) qualora non fossero stati interessati dai lavori di consolidamento'.
E' vero che la giurisprudenza ha riconosciuto, dopo un primo orientamento restrittivo, che la mancanza del provvedimento autorizzativo al momento dell'ablazione del bene non è di ostacolo al riconoscimento dell'indennità per la perdita della potenzialità estrattiva (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 16.3.2010, n. 6309), ma se si può prescindere dal provvedimento autorizzativo, non si può invece prescindere dalla preesistente destinazione ad attività estrattiva, impressa dagli strumenti di pianificazione: il presupposto indefettibile per poter valorizzare le caratteristiche materiali ed economiche del terreno ai fini indennitari è che il terreno stesso sia incluso nelle zonizzazioni estrattive perimetrate dai piani di settore (nella specie, dal AE comunale).
Una ulteriore – ancorchè indiretta - conferma del detto principio si ricava dalla motivazione di Cass. 25.6.2020, n. 12618, laddove afferma che “ai fini di una corretta determinazione dell'indennità definitiva di esproprio … la valutazione del bene andrà rapportata al reale valore di mercato del medesimo in base alle concrete possibilità di utilizzo consentite dalla legge e dagli strumenti urbanistici vigenti…”.
Né può giungersi a una diversa conclusione per il fatto, invocato dalla odierna parte resistente, che i suddetti terreni erano ricompresi nel polo estrattivo denominato “ ”, CP_7 posto che i poli estrattivi sono le macroaree di rilievo sovracomunale individuate in sede di pianificazione provinciale (con il PIAE), nell'ambito dei quali lo strumento comunale
(il AE) provvede ad allocare i quantitativi di materiale estraibile assegnati e a perimetrare gli ambiti estrattivi veri e propri, all'interno dei quali soltanto è autorizzabile
(e quindi esercitabile) l'attività estrattiva (art. 11, comma 1, L.R. Emilia Romagna n.
17/91).
Il fatto che un immobile ricada in un polo estrattivo di per sé solo non vale dunque a conferire allo stesso una potenzialità estrattiva, da indennizzare in caso di esproprio
(tanto che vi rientrano beni di ogni natura, dalle abitazioni ai boschi).
Invero, la pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) e il Piano comunale delle attività estrattive
(AE) (art. 5 L.R. n. 17/1991). Il PIAE contiene, tra l'altro, la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale, nonché l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili e della quantificazione dei fabbisogni dei diversi materiali (art. 6, comma 5, lett. a) e b), L.R. n. 17/91). Il AE, sulla base delle indicazioni fornite dal piano sovraordinato, individua all'interno dei poli estrattivi le aree
(ambiti estrattivi) da destinare ad attività estrattive e le relative quantità estraibili (art. 7, comma 2, lett. a, L.R. n. 17/91).
L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del esclusivamente nelle aree (ambiti estrattivi) previste dal AE, previa stipula di CP_10 apposita convenzione (art. 11, comma 1, L.R. n. 17/91).
Ne discende che al di fuori degli ambiti estrattivi perimetrati dal AE comunale non è autorizzabile né esercitabile alcuna attività estrattiva.
Come ben chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13.10.2021, n.
27899), proprio in relazione ad un esproprio di aree site in Emilia-Romagna non incluse nel AE comunale (con disamina dunque della L.R. 17/91, rilevante anche nel presente giudizio): “in tema di determinazione dell'indennità di esproprio, allorché l'esercizio di una cava nel sottosuolo del fondo espropriato sia giuridicamente precluso non solo dall'assenza della relativa autorizzazione, ma anche dalla mancata inclusione dell'area nel Piano delle attività estrattive (AE), non è indennizzabile il pregiudizio correlato alla perdita della capacità produttiva della cava in conseguenza dell'espropriazione, in quanto mentre l'assenza di autorizzazione non impedisce il successivo suo rilascio la mancata inclusione dell'area nel Piano non consente di formulare analoga previsione”.
Deve quindi concludersi, condividendo le motivate deduzioni del CT, che la porzione di terreno oggetto dell'asservimento per cui è causa non soltanto riguardava zona agricola non oggetto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività estrattiva, ma anche al di fuori del previsto polo estrattivo;
al momento dell'esproprio non era sfruttabile a cava, ma era un terreno agricolo non coltivato.
In ogni caso, in proposito il CT ha messo in evidenza che “Le opere di consolidamento eseguite, seppur intimamente collegate al terreno, non possono essere considerate
'irreversibili'”, spiegando che “In particolare, sono opere di drenaggio (realizzazione di trincee drenanti con tubazione plastica di scarico) e di sistemazione superficiale (fossetti di captazione e controllo delle acque meteoriche e sistemazione dei versanti) che possono essere modificate con le ordinarie operazioni di scavo fatto salvo garantire la stabilità del versante, accortezza che viene attuata in ogni lavoro di scavo”.
Pertanto, a fronte di volontà/necessità da parte della proprietà di modificare lo stato dei luoghi, ovvero avviare la coltivazione mineraria dell'area nell'ipotesi che questa possa venire – in futuro – autorizzata, il CT ha affermato che questo possa senz'altro essere fatto, ferma restando: - la garanzia di mantenere la stabilità del versante;
- il rispetto delle normative sovraordinate quali le norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. 9.4.1959, n. 128.
Va quindi verificato se l'intervento in questione abbia o meno interferito in termini negativi sulle attività estrattive delle aree limitrofe di proprietà nei termini Persona_1 in cui l'esercizio di cava spettava concretamente alla parte resistente.
A tale quesito deve essere data risposta negativa, osservandosi sulla scorta dei rilievi effettuati sul punto dal CT, che “la porzione occidentale del Foglio 8 Mappale 16
Catasto terreni Comune di RG, interessata dall'ambito estrattivo autorizzato 8V
e a confine con i terreni oggetto di causa, è già stata sfruttata ai fini della coltivazione mineraria dalla proprietà e successivamente ripristinata'. Dunque non vi è stata CP_2 alcuna interferenza con le attività estrattive nei terreni limitrofi, in cui, comunque,
l'attività di cava, in passato esercitata, risultava al momento dell'esproprio già terminata e chiusa. Va in proposito rammentato, come già sopra specificato, che per ammissione dello stesso la parte di terreno di sua proprietà, ancora concretamente Persona_1 suscettibile di essere coltivata a cava, non era di fatto appetibile: nella proposta di ampliamento dell'ambito 8V, presentata al Comune nel 2009 la odierna parte resistente aveva infatti espressamente dichiarato che l'ambito estrattivo poteva “ritenersi area di ex cava in quanto la parte ovest è stata coltivata mentre la parte est è stata dismessa in quanto lo strato si immerge troppo”.
Il CT ha infine analizzato se l'intervento in esame abbia o meno determinato un
'distacco' rispetto alle restanti porzioni di terreno di proprietà così influendo Persona_1 in modo negativo anche sulla parte non direttamente interessata dalle opere, con riferimento alla verifica della possibilità di applicare estensivamente la disciplina in tema di espropriazione parziale ex art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione dell'area residua (cfr. Cass. 05/06/2020 n. 10747;
02/07/2020 n. 13589).
Anche a questa problematica il CT ha condivisibilmente dato risposta negativa osservando che “le aree di causa sono oggetto di asservimento e non di esproprio per cui, fermi i gravami imposti dalla Determina Dirigenziale della Provincia di Forlì Cesena
n.140 del 14.02.2020, restano nella disponibilità della parte appellata, si ritiene che i lavori e le servitù imposte non abbiano creato distacchi nel fondo individuato al Foglio
8 Mappale 16 del Catasto Terreni Comune di RG”.
Lo stesso è stato ribadito dal consulente dell'Ufficio anche rispetto alle altre particelle limitrofe sempre di proprietà (partt. 12,13,14, 15) che hanno mantenuto Persona_1 inalterata destinazione, funzionalità e possibilità di accesso.
5.1. Il calcolo dell'indennità - L'indennità per l'imposizione di servitù è disciplinata dall'art. 44 T.U. Espropriazioni secondo cui “è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù …”4 ; la detta norma non enuncia i criteri per procedere alla relativa stima, salvo disporre che “l'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto”.
Il CT, considerata la destinazione del terreno oggetto di asservimento, mantenuto a prato, ha ricavato il valore dell'indennità tenendo conto dei valori di cui alle tabelle redatte annualmente da una apposita Commissione Provinciale, le cosiddette V.A.M.
(valore agricolo medio) aggiornate al 2020. Dette tabelle indicano per i terreni a prato nel comune di RG un prezzo di euro 3.000 ad ettaro (ovvero 0,30 al mq), per cui tenendo conto dell'estensione della superficie oggetto dell'asservimento ex art 22 bis quinto comma e 50 primo comma DPR 327/2001 (di mq 5170) il CT ha ottenuto il valore dell'indennità di esproprio del terreno di euro 1551 (5170 x 0,30), cui ha aggiunto il valore dell'esproprio della porzione occupata temporaneamente in funzione dell'esecuzione dei lavori (ex artt. 49-50 DPR 327/2001) di euro 624,00 (2080 x 0,30).
A tali valori ha quindi applicato una percentuale di riduzione per determinare la congrua indennità di asservimento, considerando la specifica intensità dei gravami concretamente imposti, di peso sensibilmente diverso da quello imposto dall'esproprio, ossia dalla perdita della proprietà dominicale.
Il CT ha in proposito ritenuto congrua una riduzione del 20% per l'asservimento della porzione di terreno interessata dall'asservimento di cui alla determina dirigenziale n°
140 del 14.02.2020, mentre è stato ritenuto congruo un abbattimento pari al 90% per i terreni oggetto di occupazione temporanea in considerazione del fatto che, per come verificato dal CT, questi non hanno subito modifiche e sono stati solo marginalmente
– se non affatto – interessati dai lavori, che hanno avuto una durata contenuta.
Il valore dell'indennità riconosciuta dal CT è stata dunque stimata pari ad euro 1240,80 per i terreni interessati dal vero e proprio asservimento (euro 1551 ridotte del 20%) e ad euro 62,40 per i terreni interessati da sola occupazione temporanea (euro 624 ridotte del 90%), dunque per complessive euro 1303,20.
Ciò posto, si osserva come a seguito della nota sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.
5-bis, comma 4 del d.l.
11 luglio 1992, n. 333 (conv. con mod. nella legge 8 agosto 1992, n. 359) in combinato disposto con gli artt. 15 primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è derivata l'l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 327 del 2001, norme riguardanti le aree agricole non effettivamente coltivate, essendo stato espressamente precisato in motivazione “La
Corte non ritiene di estendere tale declaratoria anche al comma 1 del citato art. 40.
Detto comma concerne l'esproprio di un'area non edificabile ma coltivata”. Alla luce della detta pronuncia la quantificazione dell'indennità di esproprio deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (cfr. Cass SU n. 17868 del 2013; Cass. nn. 19936 e 21386 del
2011), considerando quindi le effettive caratteristiche del terreno e la sua potenziale utilizzazione economica. Il detto concetto è stato con chiarezza espresso anche da
Cassazione n° 6527 del 6.03.2019 che ha affermato: 'In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria
(come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative' (conforme
Cass. n° 27960 del 4.10.2023).
Il VAM può dunque continuare ad essere utilizzato come parametro, purchè ciò avvenga all'interno di un'analisi più ampia e articolata. Quello che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale è infatti la determinazione dell'indennità tramite l'automatico utilizzo del un criterio astratto dei valori agricoli medi, senza valutare le specifiche caratteristiche e senza approfondire la effettiva vocazione dei terreni.
Nel caso di specie il CT ha fondato la quantificazione dell'indennità sul VAM all'esito di una puntuale verifica delle caratteristiche dei terreni, tenuto peraltro conto che nella fattispecie non si trattava di una espropriazione, bensì di un asservimento, senza che il proprietario abbia mai perso la piena disponibilità del bene.
Dunque nella fattispecie tale valutazione può essere ritenuta complessivamente corrispondente all'effettivo valore del peso imposto sul bene che, per quanto detto sopra, neppure è risultato interessato dall'attività estrattiva invocata da parte resistente. Deve quindi ritenersi come nella fattispecie i valori individuati dal CT corrispondano al valore effettivo dei terreni in esame, oggetto di specifica analisi da parte del CT che ha escluso la possibile utilizzazione come cava dell'area (non edificabile e non coltivata), non rientrando il terreno asservito nel piano estrattivo.
Dunque nel caso in esame il valore venale del bene coincide proprio con il valore puramente agricolo dell'area, che è quello "a prato".
Quanto agli ulteriori importi quantificati dal CT in favore della proprietà si Persona_1 ritiene che gli stessi non siano da riconoscere, non solo in quanto oggetto della inammissibile opposizione alla stima proposta da parte oltre il termine di Persona_1 decadenza, ma in ogni caso non trattandosi di voci suscettibili di essere ricomprese nell'indennità di asservimento e, comunque, il quanto basate su presupposti di fatto non provati.
In proposito il CT ha rilevato che la strada campestre che attraversava il fondo interessato dall'intervento oggetto dell'asservimento non era stata ripristinata in maniera adeguata. Ciò ha desunto confrontando lo stato dei luoghi risultante dalla documentazione in atti ante operam e quanto invece rilevato in occasione del sopralluogo effettuato in occasione dell'incarico peritale e in particolare osservando: 'La strada odierna è infatti in terra con modesti riporti di sasso spezzato (Foto 4, 8 e 9 dell'Allegato 4) mentre dalle foto del verbale di immissione in possesso (Foto 3, 5, 6,
10° e 13 dell'Allegato 3) appariva una strada sistemata con adeguata rifioritura di sasso spezzato'.
In relazione a ciò, il CT ha quantificato il costo per l'adeguamento del sottofondo stradale in euro 2.412,00.
All'evidenza si tratta di una voce che non rientra nel concetto di indennità di asservimento oggetto della presente opposizione, né può qualificarsi come una delle indennità integrative previste in proposito dalla norma.
Inoltre si osserva come, a fronte delle osservazioni mosse sul punto da parte ricorrente, circa la mancanza di prova che lo stato della strada, come osservato dal CT, dipendesse dal suo non corretto ripristino, piuttosto che da eventi intervenuti successivamente, il CT specificava come in effetti la valutazione fosse stata effettuata mediante confronto del materiale fotografico relativo allo stato anteriore all'intervento
(primavera del 2020) con quello relativo allo stato esistente al momento dell'espletamento delle operazioni peritali (gennaio 2024), senza che di contro nulla risultasse circa le condizioni della strada al momento della fine dei lavori in cui si era concretato l'asservimento (estate 2020). Dunque, ad abundantiam rispetto alle precedenti argomentazioni, non sussiste la prova che lo stato della strada constatato dal CT sia stato frutto di un non corretto ripristino, piuttosto che di fattori manutentivi intervenuti nei circa quattro anni successivi alla fine dei lavori.
5.2. Interessi - Osserva la Corte che il credito relativo alla indennità, per costante giurisprudenza di legittimità, ha natura di credito di valuta, trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall' origine e quindi soggetta al principio nominalistico. A riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “le aree ablate per le quali si liquida
l'indennità d' espropriazione, sono state acquisite dall' espropriante alla data del decreto ablativo, con logico diritto agli interessi meramente compensativi del ritardo nel pagamento della somma non pagata tempestivamente. Non altrettanto può dirsi per la rivalutazione, che non è dovuta, in mancanza di espressa domanda e prova del maggior danno da svalutazione, conseguente al decorso del tempo ai sensi dell' art. 1224 c.c.”
(cfr. Cass. sez. I, 16 luglio 2008 n. 19590).
Sempre in tema di interessi la Cassazione ha rilevato come, una volta avvenuto il deposito della somma oggetto della stima amministrativa, l'espropriante sia liberato per lo specifico importo e sullo stesso maturano gli interessi compensativi secondo le norme sulla talché il giudice può riconoscere gli interessi legali solo Parte_4 sulla differenza: “Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all' espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l' espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20178 del 18/08/2017, Rv. 645212 – 01; conforme: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13456 del 20/06/2011, Rv. 618330 - 01).
Nel caso di specie è stata riconosciuta una somma inferiore a quella oggetto della perizia di stima opposta, di cui, sulla base degli atti, non risulta intervenuto il deposito. Sulla somma dovuta a titolo di indennizzo sono pertanto dovuti solo gli interessi compensativi secondo le norme sulla Parte_4
Nulla si dispone su rivalutazione e maggior danno in mancanza di domanda.
6.Le spese di lite – Le spese seguono la soccombenza della parte resistente eredi stante l'accoglimento sostanzialmente totale dell'opposizione alla stima Persona_1 spiegata da parte ricorrente.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da
€ 1.100 a € 5200) e dell'impegno difensivo prestato (medio), (in particolare: € 425 per la fase di studio, € 425 per la fase introduttiva, € 851 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisoria, per complessive euro 2552,00).
Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CT, liquidate come in atti, sono definitivamente poste a carico di parte resistente eredi Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione alla stima tardivamente proposta in via incidentale da parte resistente proseguita dai suoi eredi;
Persona_1
2)in accoglimento dell'opposizione alla stima proposta da parte ricorrente ridetermina l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea dei beni ablati nella complessiva somma di euro 1303,20 e per l'effetto ordina alla Provincia di Forlì –
Cesena il deposito di presso la Cassa Depositi e Prestiti, della differenza tra tale somma e quella già provvisoriamente depositata a tale titolo di € 1.060,83 e regolamentazione degli interessi come in parte motiva;
3) condanna parte resistente eredi a rifondere a parte ricorrente le spese Persona_1 di lite che si liquidano in euro 2552,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf.,
IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di CT, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte resistente eredi ET.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni