Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 7028/2024 promossa da:
ass. avv. FAVALI SABRINA e avv. TABACCO MONICA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. ZECCHINI SILVIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., la ricorrente ha chiesto all'adito
Tribunale, previa rinnovazione della CTU già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti medico-legali stabiliti dall'articolo 13 della legge 118/1971 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
CP_ l ha richiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
la c.t.u. nominata nella precedente fase di ATP aveva ritenuto sussistente in capo alla ricorrente un'invalidità civile del 67%; sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti e che pertanto la scrivente Giudice ritiene di poter fare proprie, la c.t.u. nominata nel presente giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “alla data della domanda di aggravamento del
09.02.2023, così come alla data odierna, nel caso della la signora , Parte_1 sussistono le condizioni mediche di cui all'art. 13 Legge 188/71: riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%.”; la c.t.u. ha osservato che: " , di anni 50, non occupata da molti Parte_1
anni, è un soggetto ancora giovane, ad elevata disfunzionalità, con scarse risorse in quadro polipatologico su cui prevalgono gli aspetti psichiatrici in paziente affetta da
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Al quadro disfunzionale concorrono disturbi di natura ortopedica interessanti il rachide e plurime articolazioni, cefalea cronica, in ricorrente che non ha alcuna rete familiare;
vi è una sola amica che la sostiene. Già Invalida Civile nella misura del
67% nel 2020, a seguito di domanda di aggravamento del 09.02.2023, previa visita collegiale 20.06.2023, venne confermata la valutazione del 67%.
Venne quindi promossa istanza per ATP con nomina del CTU dr.ssa che, Per_1 visitata la signora l'11.4.2024, ha ulteriormente confermato un grado di Pt_1
invalidità civile pari al 67%.[...] Si ritiene che tale valutazione abbia sottostimato
l'importanza del quadro psichiatrico, che incide in misura rilevante sulla vita sociale e di relazione, con impossibilità concreta a svolgere un'attività professionale remunerata. Si ritiene pertanto, che sin dalla data della domanda di aggravamento
09.02.2023, la signora , sia da ritenersi soggetto Invalido Civile, con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%, ai sensi dell'art. 13
Legge 188/71.”; in conclusione, sulla base delle sopra riportate risultanze della c.t.u. medico-legale della presente fase di giudizio, si accerta e dichiara che la ricorrente dal 9 febbraio
2023 presenta i requisiti medico-legali previsti dall'articolo dall'articolo 13 della legge
118/1981 per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile;
l , in ragione della sua integrale soccombenza, deve essere tenuto a rimborsare CP_1
alla ricorrente le spese di lite, tanto quelle del presente giudizio quanto quelle della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da dispositivo in calce;
le spese di ctu, liquidate separatamente, vanno altresì poste a carico dell' in CP_1
ragione della sua parziale soccombenza;
i difensori di parte ricorrente hanno avanzato legittima domanda di distrazione di onorari e spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
2 accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 118/1981 dal 9 febbraio 2023 ;
condanna l alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate per intero nella misura di € 6000 oltre 15% per rimborso spese forfettario,
IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone le spese delle due c.t.u. a carico dell' . CP_1
Torino, 4.3.2024
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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