Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2004, n. 12788
CASS
Sentenza 9 luglio 2004

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Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.

Commentario1

  • 1L’ assorbimento del superminimo in caso di passaggio di categoria
    Prof. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 maggio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2004, n. 12788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12788
Data del deposito : 9 luglio 2004

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