Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 1
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.
Commentario • 1
- 1. L’ assorbimento del superminimo in caso di passaggio di categoriaProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2004, n. 12788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12788 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL OS AN, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICCOLÒ PICCINNI 31, presso lo studio dell'avvocato CARLO PENNA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA ELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente contro
CAPO NASTI S.R.L.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 06647/02 proposto da:
NASTI CAPO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. RICCI CURBASTRO 34/A4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA CARELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CAMPESE, EUGENIO CAMPESE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
EL OS AN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 685/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/02/01 R.G.N. 46895/1996;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/04 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato EUGENIO CAMPESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi (principale ed incidentale).
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con sentenza 4 dicembre 2000-21 febbraio 2001 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello principale di AN DE GR avverso la decisione del locale ET che aveva condannato la s.r.l. Capo TI al pagamento di lire 33.424.196 (in luogo delle lire 84.958.519 richieste dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio) a titolo di differenze retributive per il periodo lavorato dal gennaio 1981 all'aprile 1991. L'appellante principale aveva censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva negato il diritto a ricevere il pagamento delle festività soppresse, il superminimo, il premio di produzione, il compenso per i riposi lavorati e l'indennità di maneggio danaro. Aveva anche rilevato, la DE GR, la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui aveva valutato equitativamente i compensi per ferie ed il trattamento di fine rapporto (osservando che poiché trattavasi, in entrambi i casi, di retribuzioni indirette le stesse potevano essere determinate con un semplice calcolo sulla retribuzione diretta). I giudici di appello - in ordine alle prime censure - osservavano che la DE GR non aveva indicato in quali giorni delle festività soppresse ricomprese nel periodo 1981-1981 vi sarebbe stata prestazione di attività lavorativa: sicché in mancanza di qualsiasi prova non poteva riconoscersi alcuna differenza economica a suo favore. Analogamente doveva dirsi per i riposi non goduti e lavorati.
Quanto al superminimo, correttamente il primo giudice ne aveva stabilito l'assorbimento per effetto delle maggiorazioni di retribuzione via via ricevute, secondo le indicazioni della contrattazione collettiva.
Nulla spettava poi alla lavoratrice a titolo di premio di produzione, non previsto (come del resto la indennità di maneggio di denaro) per l'attività svolta dalla DE GR nel corso del decennio. Quanto al secondo ordine di censure, i giudici di appello rilevavano che correttamente il ET aveva dato una sua valutazione equitativa dei compensi per ferie e trattamento di fine rapporto, esercitando il proprio potere discrezionale, ma spiegando i criteri assunti a base del procedimento di valutazione.
Il Tribunale rigettava anche l'appello incidentale proposto dalla società, riguardante la riduzione di compensi dovuta ad una prestazione lavorativa più ridotta rispetto a quella prevista dal contratto collettivo in via generale (part-time) ed un livello di inquadramento inferiore a quello riconosciuto dal ET (1^ livello CCNL turismo).
La DE GR aveva svolto attività varie, tutte connesse alla gestione del complesso turistico Conca Azzurra di Massa Lubrense. Aveva avuto rapporti con le banche, enti pubblici e liberi professionisti, curando tutta l'amministrazione della società. Tali mansioni rientravano, a pieno titolo, nel livello di inquadramento sopra indicato. In più, non vi era alcuna prova di una prestazione lavorativa con orario più ridotto. I testimoni che avevano riferito tale circostanza non erano credibili in quanto contraddetti da una serie di testimonianze secondo le quali la DE GR nel corso dell'intero periodo - con la sola sospensione da metà giugno a settembre di ogni anno - si recava presso l'abitazione della OF dove lavorava dalla mattina fino a tardo pomeriggio. Avverso tale decisione la DE GR ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due distinti motivi.
Resiste la società Capo TI con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione.
Per ragioni di ordine logico, deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale, riguarda la esistenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, anziché di uno a tempo pieno, e l'inquadramento della DE GR in un livello inferiore a quello già riconosciuto dal ET e dal Tribunale.
Con il primo motivo, la ricorrente incidentale denuncia omessa e insufficiente motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile, nonché violazione dell'art. 2697 codice civile in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile. La s.r.l. Capo TI aveva sempre dedotto, sin dal primo grado, che la DE GR aveva lavorato solo 3-4 ore al giorno. Le prove raccolte avevano confermato tale circostanza, precisando che la stessa si era occupata della gestione amministrativa invernale del complesso turistico Conca Azzurra di Massa Lubrense (con esclusione del periodo dal 15 giugno a fine settembre di ciascun anno). Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. La società, attraverso la denuncia di vizi di motivazione e di violazione di legge, tende in buona sostanza ad ottenere una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, inammissibile in questa sede.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione del risultato delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, fra le varie circostanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di trarre il proprio giudizio da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee a dimostrare la pretesa o l'eccezione.
Ne consegue che il controllo di legittimità da parte di questa Corte non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la congruenza del giudizio, dal punto di vista dei principi di diritto che regola la prova (Cass. 16 giugno 1998 n. 5980). Il giudizio espresso dal Tribunale napoletano è allineato a questi fondamenti, atteso che, dopo aver dettagliatamente riferito e riportato le prove raccolte, ricordando anche le dichiarazioni rese da un compagno di studi del figlio della OF e quelle di una collaboratrice familiare, ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno per tutta la durata del rapporto, confermato da numerose concordi dichiarazioni testimoniali.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile, violazione dell'art. 2099 e dell'art. 2033 codice civile, dell'art. 36 della Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile.
La società Capo TI rileva che sin dalle prime difese aveva proposto eccezione riconvenzionale per tutto quanto pagato in più alla DE GR, in particolare contestando l'inquadramento nel 1^ livello del contratto collettivo nazionale di lavoro. La DE GR era l'unica dipendente in Napoli: la stessa non aveva mai svolto compiti di direzione o di concetto.
I giudici di appello avevano confermato sul punto la decisione del ET senza fornire alcuna giustificazione della loro decisione. Le disposizioni del contratto collettivo prevedono l'appartenenza a tale livello di quei lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale (come capo settore o vice direttore). Tra l'altro, al termine del proprio elaborato, lo stesso consulente tecnico nominato dall'ufficio aveva espresso il motivato convincimento che le mansioni della DE GR rientrassero a pieno titolo nella declaratoria del secondo livello.
Anche questo motivo è infondato.
Già il primo giudice aveva osservato che se le parti avevano deciso, di comune accordo, di supervalutare la prestazione della DE GR, non era possibile successivamente operare una sorta di retrocessione sul piano dell'inquadramento contrattuale e del conseguente livello retribuivo.
I giudici di appello hanno confermato tale conclusione, sottolineando che questo era, di fatto, l'inquadramento praticato dalla società, sin da quando a capo di essa vi era il marito della OF, poi deceduto.
Poiché tale inquadramento era stato voluto espressamente dalle parti, ogni doglianza della società in merito doveva considerarsi priva di fondamento ed al limite poteva profilarsi un successivo demansionamento della lavoratrice. Tali conclusioni sfuggono a qualsiasi censura.
È ora possibile esaminare il contenuto del ricorso principale proposto dalla DE GR. Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 codice civile, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile. La DE GR censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto l'assorbibilità del superminino retribuivo individuale nei successivi miglioramenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva. Il contratto collettivo nazionale prevede che ciò non possa avvenire a meno che non vi sia un espresso accordo delle parti. DE resto, anche la circostanza che il superminimo fosse rimasto costante in tutto il periodo di lavoro prestato per oltre un decennio costituiva un ulteriore conferma di una comune volontà di non procedere ad assorbimenti di sorta.
Ad avviso della DE GR, in buona sostanza, l'assorbimento realizzato dal ET e condiviso dal Tribunale era consistito in un assorbimento con la retribuzione tabellare relativa alla prestazione ad orario pieno e non in un assorbimento tra superminimo e adeguamenti economici introdotti dalla contrattazione collettiva. Il motivo non è fondato.
I giudici di appello, dopo aver ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e l'applicabilità del l'livello retributivo previsto dal contratto collettivo, hanno confermato la decisione del pretore il quale aveva escluso che l'erogazione dello stesso trovasse la sua base nella contrattazione collettiva concludendo per la piena assorbibilità dello stesso nelle maggiori somme dovute, sulla base dei principi contenuti nella decisione di questa Corte n. 11139 del 21 ottobre 1991. Secondo tale orientamento, condiviso dal Collegio, il cosiddetto superminimo, ovvero l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale, strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.
Nessuna prova al riguardo è stata, non solo fornita, ma neppure dedotta dalla DE GR. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale sfugge, pertanto, a qualsiasi censura, essendo in linea con il costante insegnamento di questa Corte.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione ed errata applicazione della legge n. 54 del 1977, dell'art. 2120 codice civile, come modificato dalla legge n. 297 del 1982 nonché dell'art. 2109 codice civile, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. La DE GR osserva che l'indicazione delle festività soppresse per la quale la stesa richiedeva il pagamento delle relative indennità è chiaramente contenuta nella legge sopra richiamata e nelle disposizioni del contratto collettivo. DE tutto errata, pertanto, doveva considerarsi l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale la stessa ricorrente sarebbe incorsa in una omessa precisazione in fatto circa i giorni di lavoro riferiti alle festività soppresse.
Anche questo secondo motivo appare inammissibile ancor prima che infondato.
I giudici di appello hanno osservato che la DE GR non aveva specificato, come pure sarebbe stato suo onere, le festività soppresse per le quali la stessa richiedeva il pagamento della relativa indennità.
La ricorrente principale richiama le disposizioni del contratto collettivo che regolano la materia ma non indica in quale atto avrebbe indicato le circostanze di fatto che avrebbero consentito di accogliere le richieste di pagamento delle cosiddette festività soppresse, alle quali fa solo un generico richiamo.
I due ricorsi pertanto devono essere respinti, con la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2004