Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati
Dott. Gianluca Falco Presidente
Dott. Marcello Cozzolino Giudice relatore
Dott. Francesco Grassi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 4.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 111-1/2024 r.g. promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], quale Parte_1 C.F._1
titolare della impresa individuale NF ROSA SILVANA, con sede in Tollo, via Vaccareccia n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Valente del Foro di Chieti che ha chiesto di essere posta in liquidazione giudiziale
letto il ricorso introduttivo, che è stato comunicato dalla cancelleria al Registro delle Imprese, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa esercitata dalla sig.ra ha la sede in Tollo Pt_1
considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, poiché svolge un'attività commerciale di confezionamento
1
considerato altresì che è stata la stessa debitrice a dare dimostrazione del superamento da parte sua dei limiti stabiliti dall'art. 2 comma 1 lettera d) del d.lgs.
n. 14/2019, mediante la produzione della documentazione indicata dall'art. 39 d. lgs. predetto, da cui risulta che l'impresa da ella esercitata non ha i requisiti per essere definita un'impresa minore nei termini stabiliti dall'art. 2 comma 1 lettera d) d. lgs. n. 14/2019, atteso che i ricavi conseguiti negli anni di imposta 2022 e
2023 sono stati pari, rispettivamente, ad € 393.006,51 ed € 418.481,65, e che la sua esposizione debitoria è attualmente superiore ad € 1.100.000,00, ritenuto che la debitrice si trovi in una situazione di insolvenza, come può desumersi:
✓ dall'entità della sua esposizione debitoria (per T.F.R. e contributi previdenziali per € 245.527,00; nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione per € 838.677,52; nei confronti del locatore dei locali aziendali per € 17.400,00; nei confronti dell'Intesa San Paolo per € 108.756,19, nei confronti dei fornitori per € 24.100,37);
✓ dal fatto che non svolge più la sua attività, e non ha quindi alcuna possibilità di conseguire redditi adeguati a pagare gli ingenti debiti accumulati, fatta eccezione per il canone di € 140,00 mensili per cui ha concesso in locazione le sue attrezzature, peraltro sino alla scadenza del 30.9.2025;
✓ dal fatto che il valore dell'azienda è stato stimato in circa € 20.000,00, come risulta dalla relazione allegata all'atto introduttivo;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
d. lgs. n. 14/2019;
pag. 2 di 5 tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della sig.ra
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], quale Pt_1 C.F._1
titolare della impresa individuale NF , con sede Parte_1
in Tollo, via Vaccareccia n. 31 nomina il dott. Marcello Cozzolino Giudice Delegato per la procedura nomina curatore la dott.ssa , con studio in Chieti, con invito ad accettare Persona_1
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 3 di 5 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla sig.ra , sottoposta a liquidazione giudiziale, di depositare entro Parte_1
tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10.7.2025 ore 9.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di pag. 4 di 5 posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Chieti nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Marcello Cozzolino Gianluca Falco
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