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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3854/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 01/08/2023; proposto da (difeso dall'avv. Carmine Pirrottina); Parte_1
nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t. (contumace); viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5, Area Impianto e Laboratori, CCNL Cisambiente, a far data dal 01.01.2023 e condanna parte resistente al detto inquadramento nonché a corrispondergli le differenze retributive correlate con decorrenza dal 01.01.2023, oltre la rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo”.
Condanna parte resistente al pagamento al ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute , con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso il ricorrente in epigrafe chiedeva di:
1. “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, su disposizione della società resistente, mansioni superiori a quelle per cui è stato assunto, e specificamente di livello 5, Area Impianto e Laboratori, CCNL Cisambiente, a far data dal 01.09.2022, in maniera continuativa, esclusiva, con piena autonomia ed assunzione di responsabilità, senza sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ed in una situazione di strutturale carenza di organico”;
2. “per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come livello 5, Area Impianto e Laboratori, CCNL Cisambiente, a far data dal 01.01.2023 (ossia dopo 4 mesi ai sensi dell'art. 16
1 CCNL di categoria) o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, il tutto ai sensi e per effetto dell'art. 2103 cc e 16 del CCNL di categoria”;
3. “condannare la società resistente ad inquadrare il ricorrente come livello 5, Area Impianto e Laboratori, CCNL Cisambiente, a far data dal 01.01.2023 (ossia dopo 4 mesi ai sensi dell'art. 16 CCNL di categoria) o da altra data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, nonché a corrispondergli il relativo trattamento economico con decorrenza dalla detta data, oltre rivalutazione ed interessi”.
Parti ricorrente deduceva:
- di essere stato dipendente, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di CP_2 dal 01.06.2023 al 02.11.2020, presso l'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani ubicato
[...] in località Sambatello del Comune di Reggio Calabria, ciò in ragione del contratto di appalto stipulato tra e la Regione Calabria;
CP_2
- di essere stato assunto successivamente, in seguito alla cessazione del contratto di appalto tra e la Regione Calabria, unitamente a tutti i colleghi di lavoro addetti allo Controparte_2 specifico appalto, dalla società resistente risulta aggiudicatrice dell'appalto de quo;
- di essere, pertanto, dipendente della a responsabilità limitata Controparte_1 dal 03.11.2020 col seguente inquadramento professionalmente: livello 4 A – Area Impianti e Laboratori - con le mansioni di Meccanico / Capo squadra - CCNL dei Servizi Ambientali Cisambiente del 10.07.2016 (stipulato in data 18.06.2018), sempre in località Sambatello del Comune di Reggio Calabria, precisando, altresì, che presso l'impianto ubicato in località Sambatello sono ubicati anche gli uffici amministrativi destinati sia alla gestione amministrativa del personale (presenza di un computer per il rilevamento delle presenze – segnalazione assenza per malattia – ecc.);
- che di fatto, sin dal mese di settembre del 2022, ha sempre svolto mansioni superiori al suo formale inquadramento, riconducibili al livello 5, Area Impianti e Laboratori, CCNL dei Servizi Ambientali Cisambiente, nel quale rientrano, secondo la previsione contrattuale in esame (art. 15), gli “Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”.
- di svolgere in maniera continuativa le seguenti mansioni: Interventi di modifiche sull'intera linea di lavorazione in coordinamento con ditte esterne e operai interni per migliorare il ciclo produttivo;
Risoluzione di guasti sia di carattere meccanico, sia elettrico ed oleodinamico;
Posa in opera di nuovi macchinari, aggiunti o sostituiti al ciclo produttivo, coordinando ditte esterne e operai interni;
Programmazione, ove possibile, di interventi di manutenzione preventiva in collaborazione con ditte specializzate e concordati con il capo impianto;
Valutazione delle caratteristiche dei ricambi da adattare ad un impianto ormai obsoleto, al fine di garantire la continuità del ciclo lavorativo;
Assegnazione di ferie e permessi agli operai in turnazione;
- di dirigere, coordinare e controllare gli operai della sua squadra di lavoro (di cui ne è responsabile) nonché di concorrere nell'esecuzione dei lavori in ragione della sua esperienza e professionalità nella risoluzione dei problemi manutentivi (anche le eventuali assenze per malattia e/o permessi sono
2 comunicati al da parte degli operai facenti parte della squadra di lavoro a lui affidata, che _1 provvede a trasmetterli al Capo Impianto).
- di coordinare anche le squadre manutentive esterne, dando loro le direttive sui tempi e sulle modalità di intervento da svolgere nell'impianto ed è responsabile delle lavorazioni eseguite;
- che la prestazione lavorativa è così articolata: da lunedì al sabato e su tre turni rotativi: Mattino, dalle ore 06.00 alle 12.20, Pomeriggio, dalle ore 12.20 alle 18.40, Sera: dalle 18.40 alle 01.00;
Tanto premesso, nel merito, rivendicava il diritto all'inquadramento superiore per esercizio di attività di qualifica superiore nonché al pagamento delle differenze retributive rispetto a quanto percepito in base al livello di appartenenza.
La società resistente, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e restava contumace .
***
Istruita la causa tramite prova testimoniale e rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato
1. MANSIONI SUPERIORI – DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE
In primo luogo, occorre circoscrivere il thema decidendum dell'odierno giudizio all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente rispetto a quelle proprie del livello formale di assunzione, con conseguente diritto al relativo trattamento economico differenziale.
Pacifica la applicazione al rapporto di lavoro in questione, in quanto rapporto di natura privatistica, dell'art. 2103 c.c., che importa il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad essere inquadrato nell'ambito del livello superiore, provata la sussistenza dei presupposti legali e posti dalla contrattazione collettiva.
In materia di prestazioni di lavoro privato, dunque, la disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2103 c.c., che nel testo, poi riformato, così recitava: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
La norma in parola è stata interamente innovata dall'art. 3 co. 1 D. Lgs. 81/2015, che, oltre ad aver sostituito la nozione soggettiva e dinamica di equivalenza delle mansioni con quella oggettiva e statica della riconducibilità al livello ed alla categoria legale di inquadramento, ha innalzato il termine già menzionato da 3 a 6 mesi (“[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (…omissis…) [VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo 3 diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”).
Opportuno richiamare altresì il consolidato orientamento della Corte Suprema che afferma che nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 c.c., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria.
Tanto premesso, prima di entrare nel merito della causa, occorre avere riguardo ai criteri di valutazione che devono orientare la decisione nonché alla distribuzione tra le parti degli oneri allegatori e probatori.
Sul punto è il caso di ricordare che al fine di rilevare l'acquisito diritto a rivestire una qualifica superiore l'indagine giudiziale deve procedere secondo il ripetuto e consolidato operare di un sillogismo aristotelico: la premessa maggiore (normativa contrattuale e ordinamentale) e premessa minore (complesso di fatti in concreto rilevati) per giungere ad una deduzione dell'esistenza o inesistenza del diritto.
In altri termini, un procedimento logico giuridico diretto “alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato in taluna, ovvero in altra categoria, come previsto dalle declaratorie contrattuali, non puo' prescindersi da tre fasi progressive, e cioe' dall'accertamento in fatto dell'attivita' lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi delineati dal contratto collettivo di categoria, e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il contenuto specifico della normativa di riferimento” (cosi già ex multis Cass. n. 7941/2000; 3528/1999).
Sotto questo profilo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito della questione, deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., n. 12039/2020)
“[…] il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”
In quanto termini di comparazione essenziale, dunque, ai fini del suesposto giudizio trifasico, si riportano le declaratorie contrattuali che hanno riguardo, da un lato, alle mansioni corrispondenti al livello formale di assunzione e, dall'altro, a quelle che ineriscono a livello superiore rivendicato.
4 Per quanto concerne il livello 4 della sezione relativa all'Area Impianti e Laboratori, corrispondente a quello formalmente assegnato al ricorrente, questo viene riconosciuto agli “Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.”
Profili esemplificativi:“- operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado.
Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10 T.; - operaio addetto alla manovra ed alla manutenzione di carroponte/gru che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;
- operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore;
- operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione dell'impianto; ecc).
Diversamente il 5 livello rivendicato viene attribuito dal CCNL agli “Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento”, tra i quali sono contemplate le seguenti tipologie di operaio: “- operaio che negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse che, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. E' in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione; (…)”
5 Il termine per il conseguimento del livello superiore è invece previsto, in deroga alla disciplina ex art. 2103 c.c., contemplato dall'art. 16 dello stesso CCNL, rubricato “Mutamento di mansioni”, che, dopo aver previsto dopo aver previsto, al comma 2, “il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a svolgere mansioni appartenenti ad un superiore livello di inquadramento”, al successivo comma 3 dispone:
“L'assegnazione nel livello di inquadramento superiore diviene definitiva dopo un periodo di 4 mesi continuativi di effettivo servizio, fatto salvo quanto previsto dalla norma relativa ai lavoratori con la qualifica di quadro”. Il comma 4 stabilisce, quindi, che: “L'assegnazione di mansioni superiori non dà diritto al riconoscimento del corrispondente livello di inquadramento, ove la stessa abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (a titolo d'esempio, assenze per permesso o congedo, malattia, infortunio, gravidanza, aspettativa, servizio militare, ferie, svolgimento di attività sindacale, ecc.)”.
Per il conseguimento del livello di inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, la disciplina de qua richiede, in ultima istanza, la sussistenza di presupposti essenziali: 1) il concreto adempimento di compiti riconducibili ad un livello superiore;
2) l'espletamento di tali mansioni per un periodo continuato non inferiore a quattro mesi;
3) lo svolgimento del servizio non in sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onus probandi, di cui all'art. 2697 c.c., la prova di siffatte circostanze è a carico del lavoratore.
Precisata la disciplina rilevante nel caso in esame, è possibile procedere al raffronto tra il quadro fattuale ricostruibile sulla scorta delle prove raccolte e le declaratorie contrattuali sopra riportate.
A tal fine, questo Giudice ritiene raggiunto l'adeguato standard probatorio utile alla sussunzione tra le attività lavorative svolte e il livello di inquadramento contrattuale rivendicato da parte del lavoratore ricorrente.
Sul punto, occorre ricordare che il livello 5 del CCNL applicabile al rapporto contempla “mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà […]” svolte “individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali” gli operai che le svolgono “possono avere il coordinamento”; il profilo esemplificativo del livello 5 richiama, inoltre, a differenza del livello 4, proprio come tratto caratteristico il fatto che “[…] fornisce le necessarie istruzioni operative agli addetti alla conduzione dell'impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con responsabilità di guida e controllo degli addetti, ecc.”.
Orbene, le dettagliate mansioni descritte in ricorso e le risultanze istruttorie, rilevano un elevato e prevalente grado di autonomia decisionale da parte del ricorrente nonché di guida e coordinamento della propria squadra di lavoro
Inoltre, i testimoni escussi hanno rappresentato in modo analitico mansioni svolte dal lavoratore ricorrente, di complessità, difficoltà e coordinamento di personale , da rendere evidente la diversità di mansioni rispetto a quelle sussumibili nel 4 livello di inquadramento.
6 E' emerso l'affidamento della responsabilità della manutenzione degli impianti definendo anche le azioni da assumere con piena responsabilità della manutenzione , il che lascia intendere la valutazione anche delle situazioni più complesse .
Sul punto, nello specifico, il teste -escusso all'udienza del 4 dicembre 2024- che, all'epoca dei Tes_1 fatti e fino ad agosto 2023 era dipendente di ha affermato “[…] Il sig. ha un CP_1 _1 contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed è inquadrato come Meccanico/Capo squadra. Ai tempi di Recosamb sia io che il eravamo capi squadra e lavoravamo presso lo stabilimento _1 di Sambatello in virtù dell'appalto con la Regione Calabria. Ognuno di noi aveva una squadra, la mia era la squadra di produzione ossia trattavamo i rifiuti, mentre il ricorrente aveva la squadra di manutenzione degli impianti e dei macchinari, egli si occupava anche di coordinare gli interventi delle ditte esterne, oltre che di tutti i componenti della sua squadra. Sia io che il ricorrente, in quanto capi squadra dovevamo autorizzare le ferie su un rapportino che ci consegnavano e, quando noi davamo l'ok, andavano poi in direzione. In caso di guasto di un macchinario che richiedeva l'intervento di ditte esterne accadeva che il ricorrente contattasse direttamente le ditte oppure che si rivolgesse al responsabile, era lui a valutare se il guasto potesse essere risolto in autonomia oppure se fosse necessario l'intervento di ditte esterne. La manutenzione degli impianti invece è svolta in autonomia dal ricorrente, con la sua squadra. Anche per i permessi per malattia o ferie, i dipendenti della nostra squadra si interfacciano con noi, ad esempio in caso di malattia ci chiamano e poi mandano il certificato. Per interventi straordinari, il oltre a coordinarli, interviene _1 direttamente se ce n'è bisogno. Ai tempi lavoravamo mattina e pomeriggio;
la mattina dalle 6:00 alle 12:20 e dalle 12:20 alle 18:40, la sera mai perché c'era il presidio. Le mansioni che ho descritto erano affidate al ricorrente, non le svolgeva in sostituzione di altri.”.
Nello stesso senso, il teste sig. ha dichiarato: “[…] invece svolgeva le mansioni di Tes_2 _1 capo squadra/meccanico e coadiuvava tutta la squadra di manutenzione. In caso di problemi o guasti il si interfacciava con noi responsabili e poi entrambi contattavamo le ditte esterne, spesso
_1 gli dicevamo di contattarle lui stesso avendone le competenze tecniche. Le ferie venivano chieste in modo gerarchico, cioè prima al capo squadra e poi in direzione, questo anche per malattia e permessi. In caso di guasti non troppo complicati il in genere interveniva autonomamente, e
_1 in caso di intervento esterno era lui a coordinarne il lavoro sul campo;
oltre a coordinarlo poteva effettuare anche un intervento congiunto, nel rispetto delle normative di sicurezza. Il piano di manutenzione dei macchinari è fisso ed è stato stabilito oltre vent'anni fa ed il ricorrente seguiva quello. Preciso che il piano è molto complesso e specifico e il aveva autonomia poi nella
_1 programmazione dei vari interventi. ADR: in caso di guasto improvviso era il a decidere cosa
_1 fare ed eventualmente chi chiamare, cioè lui suggeriva anche la ditta esterna da contattare.
Ad avviso del decidente pertanto la corposa e protratta attività specializzata descritta e di direzione dei lavori sia con la squadra interna, che con quelle esterne, svolta in autonomia per un periodo ben oltre superiore ai quattro mesi (su posto senza diritto di conservazione del posto) e per una durata già raggiunta al 01.01.2023, ha realizzato una fattispecie idonea a far ritenere sorto il diritto all'inquadramento superiore di livello 5, Area Impianto e Laboratori, CCNL Cisambiente.
Non è emersa la sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto.
7 Quanto alla decorrenza del diritto alle differenze retributive conseguenti al parametro dell'inquadramento superiore, rispetto al trattamento percepito, essa va fissata al 01.01.2023 accogliendo quanto richiesto.
Quanto, invece, alla quantificazione, può emettersi solo una condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, in quanto le conclusioni del ricorrente sul piano delle differenze retributive non sono corredate da conteggi specifici né da quantificazione degli importi maturati.
La domanda va, dunque, accolta.
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 7.5.2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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