Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 285 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA (c.f: ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1 C.F._1 li, c arco n. 35 – 87040 – Marano M.to (CS), che lo rappresenta e difende in forza del mandato in calce al ricorso in appello appellante e (C.F. Controparte_1 te pro- P.IVA_1 P.IVA_2 resenta agli avv. ti Umberto Ferrato, Carnovale Marcello e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di repertorio ed Persona_1 elettiv to, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell'Istituto appellato E in persona del Legale Controparte_2
rappresentata e difesa, P.IVA_3 giusta procura in calce alla memoria di appello, dall'avv. Mario De Tommasi, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Castello n. 1, è elettivamente domiciliata appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo contributivo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, sospendere preliminarmente l'efficacia esecutiva della procedura di riscossione opposta ovvero della comunicazione d'iscrizione d'ipoteca impugnata, ricorrendo gravi motivi, ed, a totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'opposizione proposta dal Sig. e per l'effetto annullare la Parte_1 comunicazione d'iscrizione ipot ero 03476202200001149000
1
Con amento di spese, competenze ed onorari di causa>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio l e parte_1 cp_1>l o di aver ricevuto i a Controparte_2 one preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 03476202200001149000) relativa, anche, a crediti azionati con diciassette avvisi di addebito notificati tra la data del 07.10.2014 e la data del 17.10.2021. Il ricorrente eccepiva in via preliminare l'inesistenza della notifica della
2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché eseguita da un indirizzo pec dell non risultante da pubblici registri. Controparte_2
Sollevav procedura di riscossione” non essendo stata indicato il bene oggetto della minacciata iscrizione ipotecaria. Sul presupposto del decorso di un termine superiore ai cinque anni tra la notifica dei titoli e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sollevava, altresì, eccezione di prescrizione dei crediti portati nei seguenti avvisi di addebito: n. 33420140002316730000, notificato il 07.10.2014; n. 33420140003703238000, notificato il 12.11.2014; n. 33420150000477636000, notificato 13.07.2015; n. 33420160003424911000, notificato il 25.10.2016; n. 33420160004853770000, notificato il 18.11.2016. Contestava, infine, nel merito la fondatezza delle pretese. Chiedeva, quindi, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200001149000. Si costituivano l e l , chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 Controparte_2
i ate
§2.1 Il Tribunale “Dichiara che l e l non hanno CP_1 Controparte_2 titolo per procedere ad iscri ipo sulla base dei crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420140002316730000, notificato il 07.10.2014 e n. 33420140003703238000, notificato il 12.11.2014. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite”. A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni: <rileva preliminarmente il tribunale che secondo l ormai costante della suprema corte al pari del fermo amministrativo di beni mobili registrati non ha natura atto espropriazione forzata ma procedura a questa alternativa trattandosi misura puramente afflittiva volta ad indurre debitore all conseguenza qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell comma primo o cod. proc. civ. la contestazione faccia regolarit formale pertanto relativa azione soggetta alcun termine decadenziale da ultimo sez. vi n. possono quindi essere esaminate le doglianze relative alla denunciata illegittimit nulla rilevando domanda sia stata proposta oltre venti giorni previsto dall c.p.c. quanto sollevata eccezione inesistenza notifica degli oggetto giudizio richiama recente pronuncia sesta sezione civile cassazione escluso denunciato vizio possa dar luogo notificazione: motivo impugnazione in relazione parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione d.p.r. d.lgs. per cartella pagamento spedita utilizzando telematico corrispondente domicilio digitale presente nei pubblici registri cp_2 uno diverso email_1>( t ). Il motivo di impugnazione Email_3
3 è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli Cont avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 20 he, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022”). Applicando il citato orientamento al caso di specie è, allora, evidente che il dedotto vizio della notifica non ha impedito la conoscenza dell'atto e la sua opposizione in giudizio, con conseguente sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo. E' infondata anche l'eccezione di nullità “della procedura di riscossione”, sollevata per la mancata indicazione del bene oggetto della minacciata iscrizione ipotecaria, posto che nessuna norma prevede che la comunicazione preventiva debba contenere tale indicazione.
E' parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Si premette che nell'atto introduttivo del giudizio non si contesta l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito relativi ai crediti che si assumono prescritti, tant'è che l'eccezione è sollevata in ragione del decorso di un termine superiore a cinque anni tra la notifica dei titoli e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Su queste premesse, rileva in primo luogo il Tribunale che non sono esaminabili le censure relative alla fondatezza delle pretese, che il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto articolare in sede di opposizione agli avvisi di addebito. Ciò posto, devono ritenersi prescritti i soli crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420140002316730000, notificato il 07.10.2014 e n. 33420140003703238000, notificato il 12.11.2014. Il primo atto interruttivo documentato (intimazione di pagamento n. 03420199015419532000) è stato notificato al ricorrente in data 03.12.2019, quando, cioè, era decorso un termine superiore a cinque anni rispetto alla notifica dei suddetti titoli. Con riferimento, invece, agli avvisi di addebito n. 33420150000477636000, notificato 13.07.2015, n. 33420160003424911000, notificato il 25.10.2016 e n. 33420160004853770000, notificato il 18.11.2016, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199015419532000 in data 03.12.2019 ha interrotto il termine di prescrizione. All'atto della notifica in data 10.11.2022 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200001149000, pertanto, i relativi crediti non erano estinti. Le spese di lite vengono compensate atteso l'esito complessivo del giudizio>>.
§3
4 La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato il 18 marzo Parte_1
2024. Costituitisi in giudizio, e hanno formulato le CP_1 Controparte_2 conclusioni sopra ripor La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 Con il primo motivo di gravame, il sig. lamenta: VIOLAZIONE DELL'ART. Pt_1
112 CPC. E DELL'ART. 2697 C.C. O ESAME DELLE CONTESTAZIONI MOSSE DAL RICORRENTE A CONFUTAZIONE DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA DALL' <il primo giudice ha completamente omesso di rilevare cp_1 che al punto c del ricorso introduttivo pag. doc il ricorrente aveva eccepito sia la motivazione giacch nella comunicazione impugnata non veniva indicato bene con provvedimento opposto e della procedura riscossione contestando corretta notifica degli avvisi presupposti eccependo testualmente : spetta all>l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva (ex multis Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 23038/19; depositata il 16 settembre), si contesta la corretta notifica degli avvisi di addebito presupposti alle pretese azionate con la comunicazione impugnata, indi, controparte dovrà dimostrare l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi sopra riportati dal n.1 al n. 17, dappoiché, per costante giurisprudenza, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta, inevitabilmente, dell'atto conseguenziale notificato ed impugnato ( Cass. 12832/2022 – Cass. S.U. 10012/2021)” (cfr. ultime 6 righe pag.
3 - Ricorso introduttivo – doc. 6). L'errore commesso dal primo giudice, dunque, è rilevabile ictu oculi giacché non ha rilevato l'espressa contestazione contenuta nel ricorso relativamente alla errata notifica degli avvisi azionati con la comunicazione opposta (per come correttamente esposto dal ricorrente sotto il motivo di “Nullità della procedura di riscossione” - cfr. ultime 6 righe pag.
3 - Ricorso introduttivo – doc. 6)…>>. Orbene, osserva il Collegio, con riferimento alla deduzione attinente alla mancata indicazione del bene impugnato, che il giudicante ha interloquito in modo specifico sul punto, affermandone l'irrilevanza, non essendo tale indicazione contemplata da alcun precetto normativo;
su tale motivazione non v'è alcuna censura, sicché, in parte qua, il motivo d'appello è inammissibile. Quanto alla mancata notifica degli avvisi di addebito, la doglianza è fondata perché il Tribunale afferma che non è stata contestata dal ricorrente l'avvenuta notifica dei suddetti, mentre c'è la specifica contestazione nell'atto introduttivo. Ne discende che occorre procedere alla disamina della documentazione in atti, per vagliare l'eccezione suddetta.
§4.1 Prima di effettuare tale riscontro, va detto che con il secondo motivo di appello, si denuncia la VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2943 C.C. - CARENZA DI MOTIVAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DI PROVE
5 DOCUMENTALI - VIOLAZIONE DELL'ART 112 CPC. - VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 82/2005 ART. 23 COMMA 2 E DELL'ART. 2712 CC. <dando atto che l ha cp_1 prodotto le notifiche di solo dei avvisi addebito per come esp el primo motivo d delle intimazioni n. cont e prodotte degli rodotti dall vanno considerate prive valore probatorio giacch copie anal predetti risultano sprovvisti della specifica attestazione conformit agli originali il ricorrente tempestivamente disconosciuto ai sensi del d.lg. art. secondo comma dell cc civile sez. lav.>>.
§4.2 ORA, nella comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca da cui è scaturito il giudizio, i titoli sono rappresentati, oltre che da debiti di natura tributaria, da debiti contributivi nei confronti dell' CP_1
Dal raffronto tra gli avvisi di rice nto prodotti dall'ente in allegato alla memoria di costituzione di primo grado e l'elencazione contenuta nell'elenco annesso alla citata comunicazione, emerge che l' non ha provato la notifica CP_1 relativamente ai seguenti atti:
Avviso di addebito33420150000477636000
Avviso di addebito33420160003424911000
Avviso di addebito33420160004853770000
Avviso di addebito33420170004375312000
Avviso di addebito33420170004413522000
Avviso di addebito33420180004618610000
Avviso di addebito33420180004653176000
Avviso di addebito33420190006300572000
Avviso di addebito33420190006334035000
Avviso di addebito33420210000316792000
Avviso di addebito33420210000346114000 Sennonché, produce, in allegato alla memoria Controparte_2 costitutiva d i pagamento indirizzata al sig. Pt_1 via pec il 19.7.22, relativamente ad alcuni degli avvisi sopra riportati (ossi tranne i due in grassetto):
Avviso di addebito33420150000477636000
Avviso di addebito33420160003424911000
Avviso di addebito33420170004375312000
Avviso di addebito33420170004413522000
Avviso di addebito33420180004618610000
Avviso di addebito33420180004653176000
Avviso di addebito33420160004853770000
Avviso di addebito33420190006300572000
Avviso di addebito33420190006334035000. Pertanto, rispetto ai suddetti, l'azione recuperatoria dell'opposizione in mancanza di notifica dell'avviso di addebito doveva essere esperita nel termine
6 di cui all'art. 24 d. l.vo 46/99, ossia entro 40 giorni dalla pec del 19.7.22; in mancanza, tutte le questioni inerenti il merito (compresa la prescrizione maturata a quella data), sono diventati irretrattabili;
possono farsi valere solo le cause sopravvenute di estinzione, ma la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca da cui è scaturito il presente giudizio, intervenuta nel quinquennio dal 19.7.22. Rimangono fuori soltanto i due avvisi di pagamento sopra riportati in grassetto, i quali, come si evince dall'estratto di ruolo allegato alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, si riferiscono a contributi per l'anno 2019, quindi l'opposizione presente vale come azione recuperatoria, ma l'eccepita prescrizione non è maturata, perché, nel termine decorrente dall'epoca di scadenza dei versamenti, è stata interrotta dalla notifica dell'atto da cui è scaturito il presente giudizio, contenente sollecito di pagamento. Le considerazioni che precedono rendono superflua la disamina del secondo motivo di gravame.
§5 In terza battuta, l'appellante denuncia VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 615 E 617 C.P.C. - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C - OMESSO ESAME DELL'ECCEZIONE DI INESISTENZA ED INFONDATEZZA DELLE PRETESE AZIONATE - CARENZA ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE – MANCATO RILIEVO DI GIUDICATO ESTERNO e DUPLICAZIONE DI IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA: <… il , che ha puntualmente contestato Pt_1 la fondatezza degli addebiti portati dall unicazione d'ipoteca opposta, ha dimostrato l'assenza del presupposto impositivo mediante la produzione del verbale ispettivo del 29/2/2016 e della sentenza numero 1722 del 2022 della CP_1
CGT grado di Cosenza passata in giudicato per mancata impugnazione. Cosicché, le argomentazioni poste a sostegno dell'infondatezza del provvedimento opposto, per mancanza del presupposto impositivo e per duplicazione dell'imposizione contributiva, sono state correttamente evidenziate a pag. 4 e ss. del ricorso CP_ introduttivo (v. Doc. n. 6) ove si legge: La stessa di Cosenza, a seguito di accertamento ispettivo concluso con verbale n.250 637390 del 29.02.2016 ( doc. n. 7 ) ha escluso che l'azienda individuale del ricorrente abbia validamente instaurato rapporti di lavoro dal 2011 al 2016, con i lavoratori dichiarati dall'azienda agricola (Sig.ri , , Persona_2 Persona_3 [...]
e ), atteso che, per come si legge a pag. 6 del predetto Per_4 Persona_5
a accertamenti espletati, l'attività lavorativa prestata nell'ambito dell'azienda dai familiari , , Persona_2 Persona_3
e p Parte_2 Persona_4 fattispecie del lavoro subordinato. Al riguardo rileva quanto dichiarato dagli stessi in odine alle modalità ed ai tempi di svolgimento della prestazione lavorativa, da loro stessi ricondotta ad una collaborazione resa da parenti e/o affini nell'ambito dell'impesa familiare” ... Si osserva, più in particolare, che a seguito del predetto accertamento, eseguito in data 29/02/2016 presso l'azienda agrituristica che del Sig. (a nome del quale risultava aperta presso Parte_1 CP_ l di Cosenza una p datore di lavoro agricolo - assuntore di
7 manodopera avventizia nei fondi ubicati in agro del Comune di Carolei e CP_ Domanico - CS), gli ispettori dell e , hanno Parte_3 Persona_6 disconosciuto la natura subordin ra ll'anno 2011 all'anno 2016 dai Sig.ri , , Persona_2 Persona_3 Persona_5 CP_ e . Difatti, i funzionari ispettivi dell di Cosenza nelle conclusioni Parte_4
c g. 8 e 9 del predetto verbale isp (doc. n. 4), affermano che:
“Per quanto di competenza e per quanto decritto nel verbale si provvede a disconoscere tutti i rapporti di lavoro (e relative giornate agricole) denunciati all a seguito di presentazioni di diverse denunce trimestrali (Mod.DMAG anni CP_1
20 12-2013 2014-2015 da parte dell'azienda agricola per i Parte_1 lavoratori e per le giornate indicate nella tabella che si le ia del presente verbale viene trasmessa all'Area “ Anagrafica e Flussi” settore agricoltura e all'unità operativa “Prestazioni a sostegno del reddito” della Sede CP_ di Cosenza, che provvedano agli adempimenti di competenze, in particolare:
Annullare in capo ai soggetti (OTD) tutte le giornate loro attribuite per gli anni 2011-2012-2013-2014 e 2015 come da tabella sopra esposta;
2) a Recuperare quanto già eventualmente erogato a titolo di prestazioni previdenziali, nei confronti dei soggetti sopra indicati;
3) non inserire (cautelativamente) i medesimi negli elenchi anagrafici delle giornate eventualmente dichiarate per l'anno 2016. Pertanto, esaminando la documentazione prodotta dal ricorrente ed in conformità del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (Cass. civile sez. lav. - 19/04/2021, n. 10272), il Tribunale doveva rilevare l'incontestabile mancanza del presupposto impositivo relativamente alle posizioni previdenziali dei Sig.ri Per_2
, , e , per co
[...] Persona_3 Persona_5 Parte_4 dichiarato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con le Sentenze n. 5745/2021 e n. 1722/2022, con le quali sono state annullate le cartelle n. 03420180002975145000 e n. 03420190010901657000 (pure indicate nel
“dettaglio delle somme da pagare” della comunicazione impugnata – relative all'Irpef, anno 2014 – 2015, su trattenute previdenziali non dovute ). Altro motivo d'incontestabilità dell'assenza del presupposto impositivo andava ravvisato nel giudicato formatosi sulla predetta Sentenza n. 1722/2022 (depositata in data 28.03.2022), per mancata impugnazione - con attestazione di passaggio in CP_ giudicato ( Doc. 8) … Dal 2011 ad oggi, l continua ad addebitare d'ufficio al il pagamento di contributi a titolo di coltivatori diretti ( Avviso di Parte_1
20180004653176000, notificato il 06/12/2018 – anno 2017; Avviso di addebito 33420190006334035000, notificato il 17/01/2020 – 2018; Avviso di addebito 33420210000346114000, notificato il 17/10/2021 - anno 2019 ) relativamente alle posizioni previdenziali non ascrivibili alla collaborazione aziendale (coltivatore diretto), incurante delle dichiarazioni Modd.DMAG inviate dal , tempestivamente prodotte dinanzi al Tribunale, contenenti l'esatta Pt_1 indi e del nominativo del lavoratore e delle giornate e/o ore di lavoro effettivamente svolte (operaio a tempo determinato).>>
§5.1
8 Si tratta di deduzioni concernenti il merito della pretesa contributiva, che, per quanto esposto sub §4.2, possono essere esaminate solo con riferimento agli avvisi di pagamento riportati in grassetto, ossia per i contributi relativi agli anni 2019. Le censure non colgono nel segno. Invero, l nella memoria di costituzione di primo grado deduce, sul punto, CP_1 che “Il ente è iscritto alla gestione agricoltura quale datore di lavoro assuntore di manodopera agricola subordinata ( iscritto d'ufficio Persona_2 dall'01.01.2011 a tutt'oggi, iscritta d'ufficio Persona_3 dall'01.01.2012 a tutt'oggi). Al ri si di addebito per la posizione del nucleo coltivatori diretti per come sopra indicati: 1) 2) 3) 4) Avviso di addebito n.334201700004413522000—contributi anni 2011/2016; Avviso di addebito n.33420180004653176000----anno 2017; Avviso di addebito n.33420190006334035000---anno 2018; Avviso di addebito n.33420210000346114000----anno 2019------------------ Quanto alla qualità di Imprenditore Agricolo gli avvisi di addebito sono i seguenti: 1) Avviso di addebito n.33420140002316730000------contributi anno 2013; 3 2) 3) 4) 5) 6) 7) Avviso di addebito n.3342015000047777636000 anno 2014; Avviso di addebito n.33420160003424911000 anno 2015; Avviso di addebito n.33420170004375312000 anno 2016; Avviso di addebito n.33420180004618610000 anno 2017; Avviso di addebito n.33420190006300572000 anno 2018; Avviso di addebito n.33420210000316792000 anno 2019”. In definitiva, i due avvisi, come si evince dall'estratto di ruolo, sono riferiti ai contributi dovuti da come IATP, nonché dal medesimo per la Parte_1 coadiutrice , iscritta nella gestione coltivatore diretti. Persona_3
Con il ver riferimento l'appellante, l disconosce i CP_1 rapporti di lavoro subordinato in virtù della presunzione di g à che assiste i rapporti di lavoro costituiti tra familiari, come nel caso di specie. Le due pronunce della Commissione Tributaria (in giudizi in cui, peraltro, l' non CP_1 era costituito) riguardano le connesse obbligazioni tributarie, sen é la Commissione Tributaria non nega le conclusioni cui sono giunti gli ispettori, anzi rileva che proprio sulla base delle stesse vanno annullate le cartelle opposte. Pertanto, non giova l'argomento difensivo dell'appellante, secondo cui l CP_1 non terrebbe conto dei modelli d.m.agr. che egli invia periodicamente, i sono indicati i nominativi degli operai a tempo determinato e il relativo monte ore, perché – come si è detto - la pretesa azionata non attiene alla sua posizione di datore di lavoro agricolo.
§6 Infine, l'appellante lamenta VIOLAZIONE DELL'ART. 132 – NULLITÀ DELLA SENTENZA. << … considerato che oggetto di accertamento giudiziale, in base al petitum ed alla causa petendi fatti valere dagli appellati è rappresentato dal riconoscimento, contestato dall'appellante, di un titolo ad iscrivere ipoteca giudiziale nei confronti del per l'importo di un credito di euro 113.091.80, Pt_1
9 non può revocarsi in dubbio che il Giudice di primo grado doveva procedere alla determinazione dell'importo del credito per il quale poteva essere riconosciuto il diritto alla iscrizione ipotecaria, non potendosi limitare ad emettere un comando giudiziale indeterminato e senza riferimento all'importo per il quale l e CP_1
l potevano procedere ad iscrizione ipotecaria. Controparte_5 ta la nullità della sentenza appellata ai sensi dell'art.132 cpc. >>. Al fine di respingere la doglianza è sufficiente richiamare le conclusioni del ricorso di primo grado: <dichiarare preliminarmente la nullit e inesistenza della notifica del provvedimento impugnato in subordine accoglimento dei motivi di opposizione ed considerazione documentazione atti accertare procedura riscossione ovvero l illegittimit erroneit credito previdenziale azionato civile sez. lav. n. portato dagli avvisi addebito sopra indicati risultati infondati erronei prescritti annullando toto comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria>- fascicolo n. 2022/17235 - documento n. 03476202200001149000 (atteso che la non debenza di una o più avvisi di addebito comporta l'invalidità dell'intero atto cautelare - che va considerato unitariamente)>> In sostanza, il ricorrente si era limitato a chiedere l'annullamento totale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sul presupposto che la non debenza di una parte dei crediti comportasse l'invalidità dell'intero atto. Dunque, non ha formulato quella richiesta di rideterminazione che, fatta per la prima volta in appello, è da reputare per ciò stesso inammissibile. D'altro canto, la richiesta di annullamento totale della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca neppure avrebbe potuto essere accolta, poiché l'atto non era suscettibile di annullamento in toto, essendo riferito anche a crediti che, in quanto al di fuori della giurisdizione del G.O., non sono stati impugnati.
§7 In virtù delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 18 marzo 2024, avverso la sentenza di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1495/2023, resa in data 2 ottobre 2023, così provvede: rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 7160,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.
10 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
11