Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2024, proposto da
SO.RI.CAL. S.p.A. – Società Risorse Idriche Calabresi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santo Stefano in Aspromonte, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 94/2023, emesso in favore della ricorrente e contro il Comune di Santo Stefano in Aspromonte in data 19 febbraio 2023 dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 5045/2022, munito di esecutorietà con decreto n. 2879/2023 in data 23 aprile 2023, notificato in data 16 maggio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 19 febbraio 2023, n. 94, il Tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune di Santo Stefano in Aspromonte al pagamento, in favore di SO.RI.CAL. S.p.A., della somma di euro 218.956,79, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 406,50, per esborsi, ed euro 2.242,00, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell’avv. Davide Perrotta;
- il decreto è stato notificato in data 3 marzo 2023, non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da documentazione prodotta in atti, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 16 maggio 2023;
- a seguito alla notifica del titolo esecutivo, in data 7 agosto 2023, il Comune ha eseguito il pagamento parziale dell’importo dovuto, pari ad euro 79.649,38;
- con atto di precetto notificato in data 5 ottobre 2023, la società ricorrente ha intimato al Comune di Santo Stefano in Aspromonte di pagare, nel termine di 10 giorni, le somme ancora dovute;
- in data 19 ottobre 2023, il Comune ha effettuato un ulteriore parziale pagamento di euro 42.619,80, che è stato imputato prima agli interessi (pari ad euro 31.639,53, al 19 ottobre 2023) e, quindi, alla sorte capitale;
- con ricorso notificato in data 7 febbraio 2024, depositato nella Segreteria in data 21 febbraio 2024, la società creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme residue dopo gli adempimenti parziali sopra citati (pari ad euro 79.649,38 e ad euro 42.619,80);
- parte ricorrente ha avanzato, altresì, richiesta di rivalutazione ed interessi, nonché di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- il Comune di Santo Stefano in Aspromonte non si è costituito in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato completa esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., limitatamente a quanto statuito nel decreto ingiuntivo in favore della società ricorrente e con esclusione delle spese processuali liquidate al difensore distrattario, non costituitosi quale ricorrente nel presente giudizio di ottemperanza;
- non può, invece, trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo TAR sul punto (cfr., inter alia , TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 7 gennaio 2025) la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., risultando iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2002;
- non può neanche darsi seguito alla domanda di rivalutazione, non essendo stata data prova del maggior danno subito rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, già riconosciuti dal giudice civile; inoltre, essendo il credito riconosciuto al valore nominale (oltre interessi), questo giudice dell’ottemperanza non può interferire sul chiaro tenore della statuizione del giudice civile;
- in ordine alla domanda sugli interessi, essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, limitatamente, come detto, a quanto statuito nel decreto ingiuntivo in favore della società ricorrente e detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il segretario generale del Comune di Villa San Giovanni, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),
a) dichiara l’obbligo del Comune di Santo Stefano in Aspromonte di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il segretario generale del Comune di Villa San Giovanni, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Santo Stefano in Aspromonte al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO