Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ex art.281sexies cpc,
dandone lettura all'udienza del 19 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.3578 del Ruolo Generale per l'anno 2023
promosso da
(PI , quale procuratrice speciale di 4 Parte_1 P.IVA_1
(PI , elettivamente domiciliata in Parte_2 P.IVA_2
Pescara presso lo studio dell'avv. Pierluigi Maria Tenaglia, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso ex art.281decies cpc depositato il 15.5.2023
ricorrente contro
(CF ) CP_1 C.F._1
convenuta, contumace
***
Con ricorso ex art.702bis cpc depositato il 15.5.2023 la (da qui Parte_3
anche 4M) ha chiesto che questo Tribunale, I) (a) accertato che in data 20 febbraio
1977 si è aperta la successione del sig. nato a [...]ò il 28 Persona_1
marzo 1900 e deceduto a Cagliari il 20 febbraio 1977 e che in data 29/11/1977 si si è
pagina 1 di 7
gennaio 1898 e deceduta a Cagliari il 29 novembre 1977, (b) voglia dichiarare la intervenuta accettazione tacita dell'eredità di entrambi i genitori deceduti da parte della figlia sig.ra nata a [...] il [...] (CF CP_1
), e la qualità di erede di entrambi i soggetti defunti in capo alla C.F._1
medesima; II) ordinare al Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Provinciale di Cagliari-Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di trascrivere l'accettazione pura e semplice dell'eredità in morte di: 1) Persona_1
come sopra generalizzato, in favore della figlia erede , come sopra CP_1
generalizzata, e contro il de cuius per quanto di spettanza giusto Persona_1
testamento pubblico ricevuto dal notaio in data 28 ottobre 1975 Persona_4
(n.29 atti di ultima volontà), pubblicato con verbale dell'Archivio Notarile distrettuale di Cagliari in data 14 giugno 1977, n.2444 di rep., trascritto a Cagliari il 20 luglio
1977 ai nn.9746/11540; 2) (o ), come sopra Persona_2 Per_3 Per_1
generalizzata, in favore della figlia erede , come sopra generalizzata, e CP_1
contro la de cuius (o ), per quanto di spettanza giusto Persona_2 Per_3
testamento olografo pubblicato con verbale a rogito notaio di Persona_5
Santadi in data 4 maggio 1978 n.4533/2552 di repertorio, trascritto a Cagliari il 23
maggio 1978 ai nn.6818/8195; III) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre iva, CPA e 15% Rimb. Forf., come per legge.
A sostegno di dette conclusioni la ricorrente ha dedotto (tra l'altro) che:
Part il 7.6.2018 CO di DE PA (da qui ha concluso con l'esponente il contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione,
come risulta dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 14/06/2018
(doc.4);
pagina 2 di 7 tra i crediti oggetto della precitata cessione è incluso quello derivante dal saldo passivo del c/c n.20106, da mutuo non ipotecario consorzio fidi n.9306377 e da 3
cambiali, per le quali prestavano garanzia fino alla concorrenza di euro 360.000,00
e tale;
CP_1 Persona_6
Part in relazione a tali rapporti otteneva dal Tribunale di Cagliari il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.169/2011 del 19/01/2011, notificato unitamente all'atto di precetto in data 10-16/02/2011, con il quale veniva ingiunto alla ed al il pagamento con vincolo solidale della somma di € 265.277,69, CP_1 Per_6
oltre interessi;
in forza del citato decreto ingiuntivo veniva iscritta il 28.1.2011 l'ipoteca giudiziale nn.2546 RG e 326 RP sui seguenti immobili in Cagliari, di proprietà di : CP_1
1) intera proprietà dell'immobile in via Legnano 31, distinto al CF alla sezione urbana
B, foglio 5, p.lla 143, sub.3, A/2; 2) quota pari a 1/12 del diritto di proprietà del fabbricato in via Fratelli Bandiera distinto al Catasto Fabbricati alla Sezione B, foglio
5, p.lla 756;
BdS procedeva al recupero del credito con notifica di atto di pignoramento del 25
giugno 2015, con il quale veniva iscritta a ruolo la PEI 344/2015, dipoi estinta con provvedimento dl GE del 28/07/2020, che dichiarava la procedura improseguibile:
pertanto, in data 4-20/05/2022 veniva notificato alla atto di precetto intimante il CP_1
pagamento di euro 292.098,50, oltre interessi, rimasto anche questo infruttuoso;
Co con successivo pignoramento dava avvio alla procedura esecutiva immobiliare n.275/2022 del Tribunale di Cagliari, iscrivendo a ruolo l'esecuzione (doc.7);
nell'ambito del suddetto procedimento esecutivo il GE, con ordinanza del 15.3.2023
(doc.8), ha rilevato la mancanza di continuità delle trascrizioni relative agli immobili pignorati - già appartenenti ai genitori deceduti di - ed ha quindi invitato CP_1
pagina 3 di 7 il creditore procedente “…ad instaurare un giudizio volto ad accertare la qualità di erede del debitore esecutato”, ovvero la qualità di erede della debitrice CP_1
rispettivamente del padre e della madre (o ); Persona_1 Persona_2 Per_3
affinchè l'odierna resistente sia considerata erede dei genitori è necessario, ex art.474 cc, che vi sia accettazione dell'eredità espressa o tacita, non essendo sufficiente la sola dichiarazione di successione;
nella specie ha compiuto un atto che implica l'accettazione tacita CP_1
dell'eredità di entrambi i genitori, costituito dall'atto di divisione a rogito notaio di Cagliari in data 13 gennaio 1988 (numero 36236 di repertorio, Persona_7
trascritto a Cagliari il 26 gennaio 1988 ai numeri 1216/1999), con cui le veniva assegnato in proprietà esclusiva l'immobile caduto in successione di entrambi i genitori censito al NCEU del Comune di Cagliari al foglio 5, p.lla 143, sub 3, ciò che risulta dalla documentazione ipocatastale-relazione notarile in atti della procedura esecutiva n.257/2022 RGE (doc.8);
la debitrice si trova inoltre nel pieno possesso dell'eredità, essendo residente presso l'immobile caduto in successione sito in Cagliari alla via Legnano 31, come si evince dagli atti di notifica del precetto e del pignoramento (docc.6 e 7);
la convenuta risulta aver accettato tacitamente le eredità in esame anche in virtù
dell'intervenuta voltura catastale in proprio favore degli immobili caduti in successione (doc.9);
secondo la Cassazione, da ultimo con ordinanza 30 aprile 2021 n.11478, “costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità…, ma anche atti che siano al contempo fiscali e pagina 4 di 7 civili, come la voltura catastale”, la quale “rileva non solo dal punto di vista tributario,
per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento,
legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso
(Cass. n.7075/1999; n.5226/2002; n.10796/2009)”;
è dunque necessario accertare quanto richiesto, essendo pacifico il principio di diritto secondo cui “in materia di espropriazione immobiliare, quando sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore eecutato,
il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art.2650 cc, comma 2,…Se invece il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile,
perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata,
ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt.485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri,…la qualità di erede del debitore esecutato va accertata con sentenza” (Cass.
Civ. n.11638 del 26 maggio 2014).
La convenuta, ritualmente citato mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione nei termini ivi indicati, non si è costituita ed è
stata quindi dichiarata contumace.
pagina 5 di 7 La causa è stata istruita con documenti.
***
La domanda volta all'accertamento e declaratoria dell'intervenuta accettazione tacita,
da parte della convenuta, delle eredità relitte dal padre e dalla madre (oltre che la
Co legittimazione attiva e l'interesse ad agire della ) è fondata per le medesime ragioni indicate dalla ricorrente e sopra esposte, che sono confermate in fatto dalla documentazione in atti e sono in linea, in diritto, con la corretta applicazione ed interpretazione delle norme sostanziali e processuali che disciplinano la materia: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificare l'accoglimento di detta domanda.
Sinteticamente concordando con la ricorrente (e con la giurisprudenza da essa citata)
può in particolare osservarsi che la partecipazione all'atto di divisione indicato, la voltura in proprio favore dei beni facenti parte di tali eredità, unitamente alla complessiva condotta della (che risulta essere nell'ininterrotto possesso dei CP_1
medesimi beni) sono sicuramente atti che esprimono in modo non equivoco la volontà
della convenuta di accettare l'eredità dei genitori, essendo del tutto incompatibili con l'intento contrario.
Deve essere invece rigettata la domanda sub II): nulla, infatti, deve e può qui essere specificamente ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari, dato che la presente sentenza costituisce di diritto titolo idoneo alla trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc),
che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro pagina 6 di 7 procedere alla trascrizione, indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini giudiziali).
Deve essere altresì rigettata la richiesta di condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, che devono essere invece dichiarate non ripetibili alla luce del parziale rigetto delle domande proposte, della mancata costituzione della convenuta e della natura della domanda accolta, che impedisce di ritenerla processualmente soccombente in relazione alla stessa (non potendosi ritenere a tal fine sufficiente nemmeno la condotta meramente omissiva consistita nella mancata accettazione espressa dell'eredità, che è stata accertata in questa sede nell'esclusivo interesse della ricorrente).
PQM
Il Tribunale, ogni diversa domanda rigettata:
dichiara che ha accettato tacitamente le eredità relitta dal padre CP_1
nato a [...]ò il 28 marzo 1900 e deceduto a Cagliari Persona_1
il 20 febbraio 1977, e dalla madre (o , nata a [...] il 28 Persona_2 Per_3
gennaio 1898 e deceduta a Cagliari il 29 novembre 1977, e che la stessa è quindi erede dei suddetti genitori;
dichiara le spese di lite non ripetibili.
Cagliari, 19 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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