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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1497 / 2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. SILVIA BURLI, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. SIBILLA SANTONI, presso il Parte_2 C.F._2 cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03.11.2025, ed hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata fuori dal matrimonio, e del di lei Per_1 affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto: (1) che dalla relazione more uxorio tra le parti, è nata la figlia in data 03.03.2016; (2) che hanno stabilito la propria residenza Per_1
pagina 1 di 7 familiare, unitamente alla figlia, in Prato, Via di Garigliano n. 105; (3) che la convivenza tra le parti è divenuta da tempo intollerabile tanto che il padre ha trasferito altrove la propria residenza;
(4) che entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti;
(5) che sono pervenuti ad un accordo in ordine all'affidamento condiviso della figlia ed alla Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nel suo interesse.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che l'intestato Tribunale Voglia disciplinare i rapporti tra i medesimi e la minore alle seguenti condizioni: “
1. La figlia minore Per_1 Per_2 verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento
[...] prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare in
Prato, Via Garigliano n. 105. Per effetto di ciò le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascun genitore separatamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La casa familiare ubicata in Prato, Via Garigliano n. 105 sarà assegnata a con i Parte_2 relativi arredi e corredi;
3. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia saranno regolati come segue: il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia il mercoledì, verso le ore 16.30 ca., fino al giovedì mattina verso le ore 8.30 ca., e il fine settimana dal venerdì pomeriggio, verso le 16.30 ca, fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà dalla madre a casa in Via Garigliano n. 105 (PO) alle ore 21 ca. La settimana successiva il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia il mercoledì dalle 16.30 ca. fino al venerdì mattina alle ore 8.30 ca. Resta inteso che nel periodo scolastico il padre, nei giorni indicati, prenderà in consegna la figlia dall'uscita della scuola e, dopo il pernotto, la accompagnerà
a scuola. Nei periodi in cui non è prevista la frequenza scolastica, nella settimana in cui Per_
trascorrerà il week – end con la madre, il padre accompagnerà la figlia a casa dalla sig.ra il venerdì alle ore 16,30. Ove la madre o il padre decidessero di trascorrere Pt_2 con la figlia il week-end di propria appartenenza fuori Prato, gli stessi si accorderanno affinchè la figlia si trovi a casa del genitore con cui trascorrerà il fine settimana il giovedì sera antecedente, non più tardi delle ore 21, ovvero il venerdì mattina non più tardi delle ore
8.30 Le feste dedicate (festa della mamma, festa del papà) sia infrasettimanali che nei fine settimana, ed i compleanni saranno trascorsi dalla bambina con il genitore di riferimento.
pagina 2 di 7 Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia. Le festività Per_ di Natale, Primo dell'Anno e Pasqua saranno trascorse da in maniera alternata con Per_ ciascun genitore, precisando che nelle vacanze nata lizie trascorrerà con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia almeno quindici giorni anche non consecutivi da concordare preventivamente entro il 15 maggio. Ciascun genitore si impegna Per_ a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto di 4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il pagamento della somma di € 250,00
(duecentocinquantaeuro/00) mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a . La somma sarà soggetta a Parte_2 rivalutazione monetaria.
5. Il padre acconsente che la madre possa beneficiare, in via esclusiva, dell'assegno unico e universale ovvero di ogni altra misura di sostegno prevista da disposizioni normative per i figli a carico 6. Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Prato.
7. Pt_2
provvederà ad intestarsi, a proprie spese, tutte le utenze e la Tari entro dieci giorni
[...] dalla sottoscrizione del presente ricorso, con impegno del sig. di provvedere all'invio Pt_1 delle copie delle bollette alla sig. non appena gli pervengono fino alla effettiva Pt_2 voltura;
8. sempre entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1 avvierà le pratiche per trasferire altrove la propria residenza.
9. e Parte_1 Pt_2
continueranno a provvedere al pagamento delle rate di mutuo nella misura del 50%
[...] ciascuno, secondo le modalità ad oggi in uso. 10. continuerà, in via esclusiva, Parte_1
a portare in detrazione nella misura consentita dalla legge, le spese di ristrutturazione della casa di abitazione da lui sostenute;
11. Il sig. CA riconosce di dovere a a Parte_2
Per_ titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario di maturato fino al dì del deposito del presente ricorso € 1.000,00; lo stesso si impegna a saldare detta somma, si ripete, di € 1.000,00 in due rate di € 500,00 cadauna da versare, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente di quanto ad € 500,00, al dì del deposito della Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso e quanto all'ulteriore somma di € 500,00 al dì del deposito dell'emanando provvedimento che il Tribunale emetterà in accoglimento del presente ricorso. 12. accetta la somma di € 1.000,00 quale contributo al mantenimento Parte_2
pagina 3 di 7 Per_ ordinario e straordinario di maturato fino al dì del deposito del presente ricorso e accetta altresì la rateizzazione proposta da per il relativo pagamento.” Parte_1
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter
c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione genitori/figlia pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta avanzata dai ricorrenti di affidamento condiviso della figlia , sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto Per_1 del fatto che questa costituisce la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c., derogabile soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale del minore. Lo stesso può dirsi in ordine alla domanda di assegnazione della casa familiare alla madre, presso la quale la bambina rimarrà a vivere. Anche in relazione al mantenimento della figlia , Per_1 il Collegio ritiene che le modalità stabilite siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo in relazione all'età della bambina, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori, nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia, senza procedere all'ascolto della minore che appare manifestamente superfluo e non necessario.
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1. La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare in Prato, Via Garigliano n. 105. Per effetto di ciò le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni pagina 4 di 7 naturali e delle aspirazioni. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascun genitore separatamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La casa familiare ubicata in Prato, Via Garigliano n. 105 sarà assegnata a Parte_2 con i relativi arredi e corredi;
3. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia saranno regolati come segue: il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia il mercoledì, verso le ore 16.30 ca., fino al giovedì mattina verso le ore 8.30 ca., e il fine settimana dal venerdì pomeriggio, verso le
16.30 ca, fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà dalla madre a casa in Via
Garigliano n. 105 (PO) alle ore 21 ca. La settimana successiva il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia il mercoledì dalle 16.30 ca. fino al venerdì mattina alle ore 8.30 ca. Resta inteso che nel periodo scolastico il padre, nei giorni indicati, prenderà in consegna la figlia dall'uscita della scuola e, dopo il pernotto, la accompagnerà a scuola. Nei periodi in cui non
è prevista la frequenza scolastica, nella settimana in cui trascorrerà il week – end con Per_1 la madre, il padre accompagnerà la figlia a casa dalla sig.ra il venerdì alle ore 16,30. Pt_2
Ove la madre o il padre decidessero di trascorrere con la figlia il week-end di propria appartenenza fuori Prato, gli stessi si accorderanno affinché la figlia si trovi a casa del genitore con cui trascorrerà il fine settimana il giovedì sera antecedente, non più tardi delle ore 21, ovvero il venerdì mattina non più tardi delle ore 8.30 Le feste dedicate (festa della mamma, festa del papà) sia infrasettimanali che nei fine settimana, ed i compleanni saranno trascorsi dalla bambina con il genitore di riferimento. Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia. Le festività di Natale, Primo dell'Anno e Pasqua saranno trascorse da in maniera alternata con ciascun genitore, precisando che nelle vacanze Per_1 natalizie trascorrerà con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal Per_1
31 dicembre al 6 gennaio. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia almeno quindici giorni anche non consecutivi da concordare preventivamente entro il 15 maggio.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto di . Per_1
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il pagamento della somma di
€ 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a pagina 5 di 7 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a . La somma sarà Parte_2 soggetta a rivalutazione monetaria.
5. Il padre acconsente che la madre possa beneficiare, in via esclusiva, dell'assegno unico e universale ovvero di ogni altra misura di sostegno prevista da disposizioni normative per i figli a carico.
6. Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste dal
Protocollo del Tribunale di Prato;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
7. provvederà ad intestarsi, a proprie spese, tutte le utenze e la Tari entro Parte_2 dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, con impegno del sig. di Pt_1 provvedere all'invio delle copie delle bollette alla sig. non appena gli pervengono fino Pt_2 alla effettiva voltura;
8. sempre entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1 avvierà le pratiche per trasferire altrove la propria residenza.
9. e continueranno a provvedere al pagamento delle rate di Parte_1 Parte_2 mutuo nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità ad oggi in uso.
10. continuerà, in via esclusiva, a portare in detrazione nella misura Parte_1 consentita dalla legge, le spese di ristrutturazione della casa di abitazione da lui sostenute;
11. Il sig. CA riconosce di dovere a a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento ordinario e straordinario di maturato fino al dì del deposito del presente Per_1 ricorso € 1.000,00; lo stesso si impegna a saldare detta somma, si ripete, di € 1.000,00 in due rate di € 500,00 cadauna da versare, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente di Pt_2 quanto ad € 500,00, al dì del deposito della sottoscrizione del presente ricorso e
[...] quanto all'ulteriore somma di € 500,00 al dì del deposito dell'emanando provvedimento che il Tribunale emetterà in accoglimento del presente ricorso.
12. accetta la somma di € 1.000,00 quale contributo al mantenimento Parte_2 ordinario e straordinario di maturato fino al dì del deposito del presente ricorso e accetta Per_1 altresì la rateizzazione proposta da per il relativo pagamento. Parte_1
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente
pagina 6 di 7 dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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