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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1199 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. , con sede in Sabaudia (LT), via Grecia 4/B, (C.F. – Parte_1
P.IVA. e , in proprio, nato a [...] il [...] e P.IVA_1 Parte_1
residente in [...], (C.F.: ), C.F._1
rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Pecorilli (C.F.: – pec: C.F._2
ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Latina, Via Bramante 28, Email_1 come da procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(P.IVA: con sede in Fondi (LT), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Letizia Bortone P.IVA_2
(C.F. – pec: ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2 presso il suo studio in via San Bartolomeo n. 43, giusta procura in atti;
CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c.,
pagina1 di 4 mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L' nonchè , in Parte_1 Parte_1
proprio, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 21.2.24 con il quale la ha ingiunto loro il pagamento della somma di euro 53.575,33 Controparte_1
in virtù del decreto ingiuntivo n. 1186/23; hanno eccepito la nullità dell'atto di precetto per erronea indicazione della data del provvedimento di concessione dell'esecutorietà del titolo e per omessa menzione della data di notifica del D.I., nonché, nel merito, l'insufficienza della documentazione probatoria allegata al ricorso monitorio.
Si è costituita in giudizio la banca opposta contestando l'avversa opposizione e i motivi spiegati da controparte, in quanto infondati o comunque inidonei a determinare una nullità dell'atto di precetto.
Respinta l'istanza cautelare la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviato all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, i rilievi di nullità dell'atto di precetto integrano un'opposizione ex art. 617, I comma, c.p.c. in quanto attengono il quomodo dell'esecuzione, ovvero il suo legittimo svolgimento attraverso il processo;
quanto, invece, alla contestazione sollevata sull'ammontare precettato essa è riconducibile all'art. 615, I comma, c.p.c., traducendosi nella negazione della sussistenza stessa del diritto della banca di agire in executivis in forza del titolo azionato.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Essa di fonda, in primo luogo, sull'asserita nullità dell'atto di precetto in violazione dell'art. 654, comma 2, c.p.c, attesa l'erronea indicazione della data del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del titolo.
Sul punto va rilevato che, nell'ipotesi in cui il creditore che promuove l'esecuzione forzata si avvalga di un decreto ingiuntivo, munito di esecutività, egli nell'atto di precetto può limitarsi alla sola menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, posto che tale atto in realtà è già stato notificato al debitore ai fini della decorrenza dei termini per l'opposizione; la declaratoria di nullità del precetto che non indichi il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà è tuttavia subordinata alla verifica che l'esigenza di individuazione del titolo non risulti comunque soddisfatta attraverso gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo.
pagina2 di 4 Ebbene nella fattispecie in esame risulta apposta la data del 20.2.23 anziché quella corretta del
20.2.24 sicchè risulta di palese evidenza che trattasi di un mero errore materiale non comportante alcuna lesione del diritto di difesa dell'intimato, posto che questi ha comunque potuto individuare il titolo azionato e l'obbligazione da adempiere ivi contenuta e, opponendosi, ha impedito la dichiarazione di invalidità del precetto (Cass., 28 gennaio 2020, n. 1928).
Va considerata del pari infondata l'asserita nullità dell'atto di precetto ex art. 480 c.p.c. per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo. Benchè, infatti, tale articolo prescriva la necessità di specificare nel precetto la data di notificazione del titolo, l'omissione di tale indicazione, secondo l'orientamento pressochè univoco della giurisprudenza, di regola, non produce l'illegittimità dell'atto di intimazione ad adempiere semprechè dal contenuto generale dell'atto sia dato evincere in modo inequivoco quale sia il titolo in forza del quale si è richiesto l'adempimento e il debitore sia messo, perciò, nelle condizioni di adempiere spontaneamente in tempo utile per scongiurare l'instaurazione del processo di esecuzione forzata.
Nel caso di specie è chiaramente individuabile dall'atto di precetto il titolo azionato costituito dal D.I. n. 1186/23, gli estremi del giudizio di opposizione instaurato avverso il predetto D.I., del provvedimento del G.I. di concessione della provvisoria esecuzione nonché l'intimazione da adempiere.
Deve, perciò, ritenersi che, in presenza delle anzidette condizioni, l'ipotetica nullità del precetto, connessa alla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, benchè dedotta con la tempestiva proposizione della presente opposizione, resti sanata in quanto l'atto di precetto si rivela comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. (Cass. n. 700/71; Cass. n.
3907/68); la mera contestazione formale della mancata menzione in precetto della data di notifica del titolo esecutivo non è, tra l'altro, sufficiente a legittimare il debitore a proporre opposizione agli atti esecutivi, essendo necessaria, altresì, la deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, pena, altrimenti, l'irrilevanza.
Vanno infine esaminate le contestazioni afferenti, nel merito, la pretesa creditoria azionata dalla Banca.
Richiamando una giurisprudenza costante e uniforme sul punto, l'ambito del sindacato del giudice dell'opposizione a precetto che si fonda su un titolo esecutivo giudiziale, è molto limitato.
Ed infatti, in tal caso, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione posto che tali rimostranze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, ove ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina3 di 4 A tal riguardo, viene in considerazione il noto principio di diritto secondo cui “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011, Rv. 619969 – 01,
Cassazione 3277/2015; Cassazione 3667/2013)
In conclusione, ogni domanda di parte opponente deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti, in solido, alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 4.217,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a..
Così deciso in Latina, 27 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1199 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. , con sede in Sabaudia (LT), via Grecia 4/B, (C.F. – Parte_1
P.IVA. e , in proprio, nato a [...] il [...] e P.IVA_1 Parte_1
residente in [...], (C.F.: ), C.F._1
rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Pecorilli (C.F.: – pec: C.F._2
ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Latina, Via Bramante 28, Email_1 come da procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(P.IVA: con sede in Fondi (LT), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Letizia Bortone P.IVA_2
(C.F. – pec: ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2 presso il suo studio in via San Bartolomeo n. 43, giusta procura in atti;
CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c.,
pagina1 di 4 mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L' nonchè , in Parte_1 Parte_1
proprio, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 21.2.24 con il quale la ha ingiunto loro il pagamento della somma di euro 53.575,33 Controparte_1
in virtù del decreto ingiuntivo n. 1186/23; hanno eccepito la nullità dell'atto di precetto per erronea indicazione della data del provvedimento di concessione dell'esecutorietà del titolo e per omessa menzione della data di notifica del D.I., nonché, nel merito, l'insufficienza della documentazione probatoria allegata al ricorso monitorio.
Si è costituita in giudizio la banca opposta contestando l'avversa opposizione e i motivi spiegati da controparte, in quanto infondati o comunque inidonei a determinare una nullità dell'atto di precetto.
Respinta l'istanza cautelare la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviato all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, i rilievi di nullità dell'atto di precetto integrano un'opposizione ex art. 617, I comma, c.p.c. in quanto attengono il quomodo dell'esecuzione, ovvero il suo legittimo svolgimento attraverso il processo;
quanto, invece, alla contestazione sollevata sull'ammontare precettato essa è riconducibile all'art. 615, I comma, c.p.c., traducendosi nella negazione della sussistenza stessa del diritto della banca di agire in executivis in forza del titolo azionato.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Essa di fonda, in primo luogo, sull'asserita nullità dell'atto di precetto in violazione dell'art. 654, comma 2, c.p.c, attesa l'erronea indicazione della data del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del titolo.
Sul punto va rilevato che, nell'ipotesi in cui il creditore che promuove l'esecuzione forzata si avvalga di un decreto ingiuntivo, munito di esecutività, egli nell'atto di precetto può limitarsi alla sola menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, posto che tale atto in realtà è già stato notificato al debitore ai fini della decorrenza dei termini per l'opposizione; la declaratoria di nullità del precetto che non indichi il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà è tuttavia subordinata alla verifica che l'esigenza di individuazione del titolo non risulti comunque soddisfatta attraverso gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo.
pagina2 di 4 Ebbene nella fattispecie in esame risulta apposta la data del 20.2.23 anziché quella corretta del
20.2.24 sicchè risulta di palese evidenza che trattasi di un mero errore materiale non comportante alcuna lesione del diritto di difesa dell'intimato, posto che questi ha comunque potuto individuare il titolo azionato e l'obbligazione da adempiere ivi contenuta e, opponendosi, ha impedito la dichiarazione di invalidità del precetto (Cass., 28 gennaio 2020, n. 1928).
Va considerata del pari infondata l'asserita nullità dell'atto di precetto ex art. 480 c.p.c. per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo. Benchè, infatti, tale articolo prescriva la necessità di specificare nel precetto la data di notificazione del titolo, l'omissione di tale indicazione, secondo l'orientamento pressochè univoco della giurisprudenza, di regola, non produce l'illegittimità dell'atto di intimazione ad adempiere semprechè dal contenuto generale dell'atto sia dato evincere in modo inequivoco quale sia il titolo in forza del quale si è richiesto l'adempimento e il debitore sia messo, perciò, nelle condizioni di adempiere spontaneamente in tempo utile per scongiurare l'instaurazione del processo di esecuzione forzata.
Nel caso di specie è chiaramente individuabile dall'atto di precetto il titolo azionato costituito dal D.I. n. 1186/23, gli estremi del giudizio di opposizione instaurato avverso il predetto D.I., del provvedimento del G.I. di concessione della provvisoria esecuzione nonché l'intimazione da adempiere.
Deve, perciò, ritenersi che, in presenza delle anzidette condizioni, l'ipotetica nullità del precetto, connessa alla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, benchè dedotta con la tempestiva proposizione della presente opposizione, resti sanata in quanto l'atto di precetto si rivela comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. (Cass. n. 700/71; Cass. n.
3907/68); la mera contestazione formale della mancata menzione in precetto della data di notifica del titolo esecutivo non è, tra l'altro, sufficiente a legittimare il debitore a proporre opposizione agli atti esecutivi, essendo necessaria, altresì, la deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, pena, altrimenti, l'irrilevanza.
Vanno infine esaminate le contestazioni afferenti, nel merito, la pretesa creditoria azionata dalla Banca.
Richiamando una giurisprudenza costante e uniforme sul punto, l'ambito del sindacato del giudice dell'opposizione a precetto che si fonda su un titolo esecutivo giudiziale, è molto limitato.
Ed infatti, in tal caso, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione posto che tali rimostranze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, ove ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina3 di 4 A tal riguardo, viene in considerazione il noto principio di diritto secondo cui “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011, Rv. 619969 – 01,
Cassazione 3277/2015; Cassazione 3667/2013)
In conclusione, ogni domanda di parte opponente deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti, in solido, alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 4.217,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a..
Così deciso in Latina, 27 maggio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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