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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.1286/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 Dalmazzo l'8.9.1966, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso (C.F.
[...]
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in C.F._2 Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_3 Ufficio in Via Massimo d'Azeglio n. 4, CP_3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...]
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Pag. 1 a 5 “-previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
-Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione Controparte_1 integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
-Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate e seguito Controparte_1 della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
-
Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
…
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati ex art. 2948, numero 4), c.c., relativamente alle somme eventualmente maturate anteriormente al quinquennio che precede l'atto introduttivo del giudizio;
- nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto formulata genericamente (cfr. Controparte_1 al riguardo Tribunale Bari sez. II, 26.9.2024, n.3984, secondo cui “Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il 'dies da quo', né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro.”; ancora, Tribunale Roma sez. XVII, 2.3.2020, n.4541, secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale.”.).
Da tali considerazioni si evince l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Nel merito, l'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, " Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
Pag. 2 a 5
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, matemita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che : “la relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di
Pag. 3 a 5 meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Ne consegue che il servizio prestato dai ricorrenti nell'anno 2013 andrà considerato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per la comparazione della ricostruzione della carriera e per l'accertamento della denunciata discriminazione.
La questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata da ultimo affrontata dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza n.66/2024, cui questo Giudice aderisce e, anzi, ne condivide le motivazioni ai sensi di quanto previsto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Secondo la Corte di appello di Firenze, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dalla parte ricorrente sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
Pag. 4 a 5
Con riferimento alle differenze retributive conseguenti alla differente ricostruzione della carriera – come verranno successivamente quantificate in via spontanea o in separato giudizio – spettano alla parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente
- in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; condanna la parte resistente a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre agli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
condanna inoltre la parte resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 21.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.1286/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 Dalmazzo l'8.9.1966, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso (C.F.
[...]
), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in C.F._2 Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° CP_2 comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_3 Ufficio in Via Massimo d'Azeglio n. 4, CP_3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il
[...]
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Pag. 1 a 5 “-previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto;
-Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione Controparte_1 integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
-Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate e seguito Controparte_1 della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
-
Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.
…
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati ex art. 2948, numero 4), c.c., relativamente alle somme eventualmente maturate anteriormente al quinquennio che precede l'atto introduttivo del giudizio;
- nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto formulata genericamente (cfr. Controparte_1 al riguardo Tribunale Bari sez. II, 26.9.2024, n.3984, secondo cui “Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il 'dies da quo', né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro.”; ancora, Tribunale Roma sez. XVII, 2.3.2020, n.4541, secondo cui “E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale.”.).
Da tali considerazioni si evince l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Nel merito, l'art. 9 del D.L. 78/2010 conv in L. 122/2010, " Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
Pag. 2 a 5
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, matemita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 così dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Sul punto, la S.C., con sentenza n. 6264/2019, ha precisato che : “la relativa previsione limitativa riguarda il "trattamento economico complessivo" dei singoli dipendenti (… ), stabilendo un divieto di superamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010", che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere ai singoli dipendenti nel triennio successivo, riferita a tutte le componenti del trattamento economico previsto in via ordinaria e al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Tale previsione include ogni variazione economica, incluse quelle derivanti da automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi, che possano indurre un incremento del trattamento economico complessivo oltre il tetto costituito dal trattamento ordinario percepito nell'anno 2010; questo costituisce un vincolo previsto in via generale e, significativamente, in apertura della norma.”, ulteriormente precisando che: “8.1. Il computo del tetto deve avvenire al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Per le progressioni di carriera è dettata una disciplina espressa, che prevede la sterilizzazione degli effetti economici, ma la conservazione degli effetti giuridici, cui allude l'inciso " fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate", che riguarda appunto, in entrambi i commi, la conservazione degli effetti giuridici delle progressioni di carriera”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che la previsione limitativa di cui all'art 9 cit. riguardi esclusivamente il trattamento economico del dipendente, escludendo i meccanismi di adeguamento retributivo anche nel caso di
Pag. 3 a 5 meccanismi basati su progressione automatica degli stipendi, mentre restano intatti gli effetti giuridici del servizio prestato così come le progressioni di carriera, anche tenuto conto della espressa finalità della norma, volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.
Ne consegue che il servizio prestato dai ricorrenti nell'anno 2013 andrà considerato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per la comparazione della ricostruzione della carriera e per l'accertamento della denunciata discriminazione.
La questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata da ultimo affrontata dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza n.66/2024, cui questo Giudice aderisce e, anzi, ne condivide le motivazioni ai sensi di quanto previsto al riguardo dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Secondo la Corte di appello di Firenze, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dalla parte ricorrente sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
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Con riferimento alle differenze retributive conseguenti alla differente ricostruzione della carriera – come verranno successivamente quantificate in via spontanea o in separato giudizio – spettano alla parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente
- in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; condanna la parte resistente a collocare la parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, e a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, oltre agli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
condanna inoltre la parte resistente ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 21.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5