Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10881 del 2025, proposto da
VI CO, rappresentata e difesa dagli avvocati AN Giglioni e Simone Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
SS UI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. A00494 del 23 luglio 2025, pubblicata sul sito istituzionale in pari data, con cui il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la graduatoria finale di merito della procedura riservata per la copertura di n. 7 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, profilo “Funzionario economico-finanziario” (Cod. 02-Eco), nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile per la nomina;
dei verbali della Commissione esaminatrice, ivi compresi i verbali delle prove orali e quello di valutazione dei titoli, presupposti dalla determina impugnata, e in particolare del verbale n. 9 del 15 luglio 2025, nella parte relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente (individuata con codice “FE20”);
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la determinazione n. A00338 del 15 maggio 2025, recante l’avviso di selezione, ove interpretata in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
nonché per l’annullamento, per invalidità derivata, del contratto individuale di lavoro già stipulato con il controinteressato, Sig. SS UI, ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 19 settembre 2025 veniva impugnata la determinazione del 23 luglio 2025, pubblicata sul sito istituzionale in pari data, con cui il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la graduatoria finale di merito della procedura riservata per la copertura di n. 7 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, profilo “Funzionario economico-finanziario”.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del bando di concorso (determina n. A00338/2025) - eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà manifesta; II. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza (art. 97 Cost.) - violazione dell'art. 6 della l. 241/1990 - eccesso di potere per omesso esercizio del soccorso istruttorio ”.
Con atto depositato in data 25 settembre 2025 si costituiva in giudizio la Regione Lazio, instando per la reiezione del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso viene censurato l’eccesso di potere, nella figura sintomatica del difetto di istruttoria, in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione regionale per aver omesso di valutare i titoli dichiarati dalla ricorrente nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione relativi agli incarichi di specifica responsabilità a ella conferiti dalla medesima amministrazione.
In particolare, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, i ridetti titoli, inclusi nel novero dei titoli valutabili ex art. 6 del bando, dovevano essere considerati ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio in conformità alla lex specialis in quanto dettagliati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione.
La censura è meritevole di positivo apprezzamento giacché il bando si è limitato a prevedere che la domanda dovesse essere redatta utilizzando il modello di cui all’allegato n. 1 senza prescrivere che sarebbero stati valutati unicamente i titoli dichiarati nel contesto del relativo modello.
Ebbene, in assenza di una norma chiara formulata nei termini sopra indicati, in forza del principio meritocratico che informa le procedure concorsuali, indirizzando le medesime alla selezione dei candidati migliori, deve ritenersi che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare tutti i titoli posseduti dai candidati e dai medesimi dichiarati nell’ambito della domanda (formulata a mezzo del prescritto modello) ovvero del curriculum vitae , debitamente firmato e sottoscritto, allegato alla medesima, tanto più che lo stesso art. 6 dell’avviso ha previsto, benché nella parte relativa alla valutazione del colloquio, che le peculiarità personali e professionali e le conoscenze specifiche rispetto alle competenze richieste siano “ anche desumibili da quanto dichiarato dal candidato nel Curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione ”, dal che si deduce che ad ogni modo la Commissione esaminatrice sia tenuta all’esame del curriculum vitae dei candidati allegato alla domanda di partecipazione.
La positiva valutazione del primo motivo determina l’assorbimento del secondo dall’esame del quale, parte ricorrente non potrebbe, invero, trarre ulteriore utilità.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato, dovendo conseguentemente l’Amministrazione, in forza del vincolo conformativo derivante dalla presente sentenza, valutare tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione e nel curriculum ad essa allegato ai fini della corretta collocazione in graduatoria della medesima.
La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AV, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
AN AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AI | CA AV |
IL SEGRETARIO