Sentenza 29 agosto 2012
Massime • 1
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali).
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Sommario: 1. Circolare INPS 6 febbraio 2014 n. 20; 2. Rassegna giurisprudenziale 1. Circolare INPS 6 febbraio 2014 n. 20 Con la circolare del 6 febbraio 2014 n. 20 l'INPS ha comunicato la determinazione, per quanto concerne l'anno di riferimento 2014, del limite minimo di retribuzione giornaliera nonché l'aggiornamento degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di assistenza e previdenza sociale. La sopra menzionata circolare n. 20/2014 è diretta ai seguenti soggetti, ovvero: – datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica Uniemens – Lista Pos Pa (1); – datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2012, n. 14689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14689 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2012 |
Testo completo
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12681/2007 proposto da:
S.L.I. - SOCIETÀ INTERNAZIONE LUBRIFICANTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato SALAFIA Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL NEVO CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZO SA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO Antonino, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRATTAROLA MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1640/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/12/2006 R.G.N. 864/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l'Avvocato SALAFIA ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Alessandria ha dichiarato il diritto di ZZ AN, dipendente della SL - ET AZ TI PA, ad essere inquadrata nella categoria A2 del c.c.n.l. industria chimica a decorrere dal 15.8.1996, respingendo la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da demansionamento sul rilievo che le maggiori somme dovute alla lavoratrice dovevano ritenersi assorbite nel superminimo individuale attribuitole dal datore di lavoro e che non era stata fornita prova del danno da demansionamento.
La Corte d'appello di Torino, riformando sul punto la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, respingendo le eccezioni proposte dalla società in ordine alla nullità del ricorso in appello per mancata specificazione del quantum e per mancata specificazione dei motivi di gravame e ritenendo che il superminimo non potesse essere assorbito nelle suddette differenze retributive in quanto lo stesso era stato sempre erogato in misura rimasta inalterata nel tempo, nonostante i progressivi adeguamenti ed incrementi contrattuali, sicché doveva ritenersi che le parti, attraverso tale comportamento, avessero dimostrato di non voler fare ricorso al criterio dell'assorbimento. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la SL - ET AZ TI PA affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso AN ZZ, che ha depositato anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 414 c.p.c. e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se "un ricorso in appello in materia di diritto del lavoro, qualora privo dell'indicazione numerica del quantum richiesto, quantum non rilevabile e calcolabile neppure da una attenta lettura del complessivo atto di appello e di tutti gli atti di causa, debba essere dichiarato affetto da nullità insanabile dalla costituzione in giudizio dell'appellata, o piuttosto, se debba, in siffatto caso, essere nullo il motivo di ricorso portato da tale, specifico, capo della domanda di appello".
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 434 c.p.c. e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se "un ricorso in appello in materia di diritto del lavoro, qualora l'appellante chieda la riforma parziale della sentenza di primo grado senza indicare chiaramente e precisamente quali punti della stessa intende impugnare, non potendosi desumere l'acquiescenza di alcuni di essi dal tenore complessivamente contraddittorio dell'atto di appello, quest'ultimo risulti sprovvisto del requisito della specificità dei motivi di gravame ... e debba essere, pertanto, dichiarato nullo nella sua interezza o piuttosto nullo riguardo quei motivi di gravame che risultano incerti nella determinazione e nell'esposizione".
3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione concernente la questione dell'assorbibilità del superminimo, chiedendo a questa Corte di stabilire se "in presenza di un accertamento di demansionamento della lavoratrice, in mancanza di inconfutabili ed incontrovertibili elementi fattuali che possano far presumere il contrario, in sede di accertamento giudiziale delle differenze retributive richieste, il superminimo corrisposto alla lavoratrice vada considerato assorbibile da tali differenze retributive oppure vada, ad esse, cumulato".
4.- I primi due motivi, che attengono entrambi alla validità del ricorso in appello, sono palesemente infondati. Questa Corte ha già precisato che nelle cause relative a crediti retributivi l'esigenza di determinazione del petitum è soddisfatta quando l'attore, nel richiederne il pagamento, indichi i relativi titoli, essendo irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria (cfr. ex plurimis
"Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 cod. proc, civ., comma 1, n. 6 e art. 369 cod. proc, civ., comma 2,
n. 4)".
Con tale sentenza le Sezioni Unite hanno così composto il contrasto denunciato dalla 1^ sezione civile con le ordinanze interlocutorie n. 20146 e n. 22513 del 2011.
Tali ordinanze avevano, invero, sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte al fine di chiarire se il sindacato di legittimità sulla nullità della citazione, conseguente alla mancata determinazione dell'oggetto della domanda o alla mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda, debba investire direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che su di essa sia stata eventualmente adottata dal giudice di merito, indipendentemente dalle motivazioni spiegate al riguardo, con l'inevitabile effetto di attivare il potere-dovere della Corte di procedere al diretto esame degli atti per acquisire gli elementi di giudizio necessari alla relativa pronunzia. All'eventualità di tale esame diretto degli atti ad opera del giudice di legittimità, si opponeva, invero, la soluzione alternativa, secondo cui una siffatta valutazione, in quanto tipico accertamento di fatto, sarebbe rimasta comunque riservata per legge al giudice di merito, rientrando nell'attività di interpretazione della domanda, consistente nella ricognizione del suo contenuto e nell'apprezzamento della sua ampiezza, sicché alla Suprema Corte non sarebbe restato da compiere altro che il controllo della motivazione sul punto adottata dalla pronunzia impugnata.
Le Sezioni Unite hanno così chiarito che, quando il ricorso per cassazione denunci un vizio di attività rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, quale, in specie, quello afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza del petitum o della causa petendi, la Corte è investita del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso stesso si fonda, non dovendo affatto limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione.
D'altro canto, come chiariscono le Sezioni Unite, la censura del ricorrente dovrà pur sempre essere proposta in ossequio al requisito di specificità dei motivi di gravame, sicché l'esame diretto degli atti, che pur si impone, come detto, quando sia denunciato il compimento di un'attività difforme da una disciplina processuale vincolante, va subordinato al rispetto delle prescrizioni oggi fissate dall'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, risultando circoscritto, quindi, da quanto analiticamente indicato ed allegato col ricorso.
7.- Nella specie, deve escludersi, per le ragioni già dette, che possa ravvisarsi un'ipotesi di nullità del ricorso in appello per la sola mancata quantificazione dell'importo richiesto, importo che era ben possibile calcolare sulla base delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio ed era stato effettivamente calcolato dal c.t.u. di primo grado all'esito degli accertamenti ai quali ha fatto riferimento la sentenza impugnata (pag. 10). Analogamente, deve escludersi la nullità del ricorso in appello ex art. 434 c.p.c., avendo la ricorrente in appello ampiamente argomentato in ordine alla erroneità delle statuizioni del giudice di primo grado con le quali le somme dovute in conseguenza del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento erano state dichiarate "assorbite" nel superminimo individuale ed era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da demansionamento. Tale essendo l'ambito del giudizio devoluto al giudice d'appello, non potevano, dunque, sorgere dubbi in ordine alla individuazione dei capi della sentenza oggetto della impugnazione ed all'ambito della cognizione nel giudizio di gravame, dubbi che, del resto, la società ricorrente ricollega sempre, nella sostanza, al rilievo della mancata (e, per quanto detto, solo formale) determinazione del quantum nelle conclusioni del ricorso in appello.
8.- La sentenza impugnata non merita, dunque, le censure che le sono state mosse con il primo e con il secondo motivo di ricorso. 9.- Anche il terzo motivo è infondato.
In tema di c.d. superminimo (consistente nella eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stata individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore) questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a categoria superiore, ove le parti non abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva non disponga altrimenti, l'emolumento in questione è di norma soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore (cfr. ex plurimis
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012