Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2012, n. 14689
CASS
Sentenza 29 agosto 2012

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Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2012, n. 14689
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14689
Data del deposito : 29 agosto 2012

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