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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 363/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Francesco Ciconte attrice
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Palaja di Tocco P.IVA_1
convenuta
(C.F. CP_2 C.F._2
convenuto contumace
Il Giudice scaduto il termine del 28.5.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29.5.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 363/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Francesco Ciconte attrice
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Palaja di Tocco P.IVA_1
convenuta
(C.F. CP_2 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO
Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore ha chiesto al Tribunale di
Crotone di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un infortunio occorsogli a seguito della caduta di un albero.
In fatto, ha esposto: - di essere rimasto coinvolto in un sinistro verificatosi in data 4.2.2020 alle ore 22:00/22:30 circa in località Caprarella di Cotronei (Villaggio Palumbo) nei pressi della Strada Provinciale 61; - che in tali circostanze di tempo e di luogo , quale CP_2 titolare della ditta boschiva “G.V. di Vona Oreste”, si trovava ad utilizzare con la collaborazione del nipote la propria trattrice mod. John Deere tg. Controparte_3
BL0477 al fine di rimuovere, nell'esecuzione di un contratto di appalto con la provincia di
Crotone e previa autorizzazione verbale del capo cantoniere , un albero Parte_2 di pino che, cadendo per il vento, si era adagiato sulla S.P. 61, ostruendone il transito;
- che successivamente alla rimozione di tale pianta, a distanza di circa un chilometro, il si CP_2 era avveduto della presenza di un altro albero, in procinto di adagiarsi anch'esso sul manto stradale e, di conseguenza, si apprestava autonomamente a rimuovere anche tale pianta;
- che nell'esecuzione di tale lavoro di rimozione tramite verricello, il non si era avveduto CP_2 della presenza di un ulteriore albero collegato attraverso le radici all'ontano già imbracato, che cadeva, abbattendosi nell'avvallamento sotto strada;
- di essere rimasto colpito dalla caduta di tale albero, abitando nella vicina casa cantoniera provinciale;
- di aver riportato lesioni e di essere stato trasportato presso il Pronto Soccorso del P.O. di Crotone dai Sanitari
4 del S.U.E.M. 118 intervenuti;
- che vani erano stati i tentativi di risolvere bonariamente la lite;
pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- dichiari (ndr, il Tribunale) con sentenza provvisoriamente esecutiva CP_2 responsabile esclusivo del sinistro de quo;
- condanni solidalmente i convenuti a risarcire l'attore di tutti i danni risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, anche con riguardo alle spese sostenute, conseguenti alle lesioni patite, nella misura che sarà ritenuta di giustizia in relazione della c.t.u., di cui si inoltra richiesta sin d'ora, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo”; col favore delle spese, in distrazione.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarato CP_2 contumace.
Con comparsa si costituiva, invece, la la quale: in via preliminare, Controparte_1 chiedeva dichiararsi il difetto della propria legittimazione passiva per inapplicabilità della disciplina della R.C.A., trattandosi di sinistro asseritamente occorso nell'esecuzione di lavori oggetto di appalto (rimozione di alberi imbracati con verricello) e in assenza di un nesso funzionale e logico con il rischio coperto dalla polizza assicurativa;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese.
La causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In via preliminare, si premette che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Ne segue il rigetto delle richieste istruttorie reiterate negli scritti conclusivi, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione in atti.
3.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, dovendo rammentarsi che tale eccezione non ha nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam, la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
5 Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, venga contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite (arg.
Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916 e molte altre di analogo tenore).
E' poi infondata la richiesta di estromissione formulata dalla convenuta, in quanto tale istituto integra la conseguenza del mutamento della situazione legittimante in capo all'estromittendo, dovuta ad una modificazione della domanda variamente verificatasi e realizza così l'uscita della parte dal processo in virtù di un provvedimento del Giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio dell'estromesso, previo consenso delle altre parti del giudizio (v., nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Spoleto sez. I, 11.5.2021, n.324). Affinché, allora, possa pronunciarsi l'estromissione, è necessario che le parti vi consentano, consenso non raggiunto nella fattispecie in esame.
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata, applicandosi al caso di specie il principio processuale della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., 28 maggio
2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
Il Tribunale pone qui in luce che il principio che viene in questione, in casi del genere di quello di cui si discute, è quello c.d. di autoresponsabilità, consacrato nell'art. 1227 c.c., in forza del quale, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza o disattenzione del danneggiato, il citato evento deve riferirsi esclusivamente al fatto e colpa di quest'ultimo.
In particolare, l'art. 1227 co. 2 c.c. (norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.) consacra il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza, da intendersi come
6 sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali
(v. Cass. n. 11498 del 17.5.2006).
Nel caso di specie, deve dirsi con certezza che l'attore non ha attivato quel minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso.
In primo luogo, appaiono determinanti le dichiarazioni emergenti dai verbali di sommarie informazioni, redatti dai Carabinieri di Cotronei, intervenuti sul luogo teatro del sinistro ed incaricati di svolgere le relative indagini (cfr. doc. comparsa di costituzione).
Sul punto, occorre rammentare che tali verbali rientrano nella categoria della prova atipica, con tale espressione intendendosi quella che non si trova ricompresa nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Più in particolare, va osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass.
n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/201) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010,
Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987).
Ciò posto, dai cennati verbali risulta che: - ha dichiarato che i lavori in questione CP_2 venivano da lui effettuati insieme a , operaio regolarmente assunto Controparte_3 nella ditta boschiva e che nel corso della rimozione del secondo albero, agganciato con il verricello del trattore e sradicato per il forte vento, un terzo albero -collegato al secondo dalle radici- improvvisamente cadeva, colpendo , il quale di propria Parte_1
7 iniziativa si era addentrato nell'area boschiva, senza aver ricevuto l'incarico della rimozione dei rami e dei tronchi dall'area boschiva in oggetto;
- ha riferito che Controparte_3 durante le operazioni di rimozione de quibus, nel tirare con un gancio del verricello il tronco, cadevano altre due piante collegate tra loro dalle radici e una di queste colpiva il padre
(odierno attore), il quale senza avvisare nessuno si era addentrato nella scarpata, Pt_1 entrando a piedi nel terreno a circa 10 metri sotto strada;
- , in qualità di Parte_2 capo cantoniere della Provincia di Crotone, ha riferito non soltanto di aver autorizzato il CP_2 alla rimozione dell'albero che ostruiva la strada ma anche che non era Parte_1 soggetto autorizzato ad effettuare le operazioni di sgombero della sede stradale, essendo tale autorizzazione stata concessa alla sola ditta boschiva di . CP_2
Le dichiarazioni sopra rese hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta nell'odierno giudizio.
Ed invero, il teste , carabiniere intervenuto in loco il giorno del sinistro, Testimone_1 della cui attendibilità e credibilità non v'è ragione di dubitare, ha affermato che: “dalle dichiarazioni acquisite d abbiamo capito che nessuno si aspettava la presenza CP_2 di nel punto dove è stato colpito. Abbiamo capito che lui si fosse addentrato Parte_1 per raccogliere dei rami e che nessuno si era accorto della sua presenza” (v. ud. 28.2.2024).
Inoltre, le emergenze processuali hanno consentito di appurare che: - contrariamente alla prospettazione che l'attore ha offerto nell'atto introduttivo, il sinistro “si è verificato più avanti (ndr, rispetto alla casa dello ”) (v. teste , ud. 22.3.2023); - Parte_1 Tes_2
l'albero, la cui caduta ha originato i pretesi danni, si trovava in una scarpata distante circa
10 metri dalla sede stradale provinciale (v. sopra richiamati verbali s.i.t. e dichiarazione resa sul punto dal teste all'udienza del 27.6.2023), nell'area ricompresa in un Parte_2 terreno scosceso con un dislivello di almeno due metri (cfr. deposizione del citato teste alla medesima udienza); - al momento del sinistro le condizioni meteorologiche Parte_2 erano particolarmente avverse, era buio ed il luogo teatro dell'evento era privo di illuminazione pubblica (“quella sera c'era molto vento, pioveva, c'era nebbia”, cfr. dichiarazioni rese dal teste , ud. 22.3.2023; “la zona è buia, la strada non ha Tes_2 illuminazione pubblica in quel punto…in quella zona ci sono solo alberi, non ci sono sentieri pedonali” - cfr. dichiarazioni del teste , ud. 10.1.2024; “il quel tratto di strada Tes_3 non mi pare che ci fosse illuminazione” - cfr. deposizione del teste all'udienza Testimone_4 del 27.9.2023; “ricordo che quella sera le condizioni erano avverse, c'era un vento fortissimo
8 e stava iniziando a nevicare: diciamo che c'era pioggia mista a neve…in quella zona ci sono solo alberi, non ci sono sentieri pedonali” - v. deposizione del teste , Testimone_1 carabiniere intervenuto il giorno del sinistro con , all'udienza del Testimone_5
28.2.2024).
Non vi è chi non veda, dunque, la peculiare sprovvedutezza ravvisabile nella condotta dello
, il quale, ad onta delle privative condizioni metereologiche, sfidando ogni Parte_1 rischio, si è avventato in una scarpata, distante dalla carreggiata stradale, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione a compiere le operazioni di rimozione dell'albero, dalla cui caduta accidentale sono discesi i pregiudizi di cui nell'odierna sede pretende il ristoro.
Peraltro, rafforza il convincimento rilevare che anche in sede penale il GIP presso il Tribunale di Crotone ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'odierno convenuto ex artt. 590 c.p. e 18 d.lgs. 81/2008 per i fatti de quibus (si veda, CP_2 sul punto, quanto esposto supra con riferimento alla rilevanza della prova atipica in termini di argomento di prova).
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per l'operatività, nel caso di specie, del su richiamato art. 1227 c.c., tale da elidere la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta responsabile del convenuto ed il fatto dannoso, con conseguente necessario CP_2 rigetto della domanda risarcitoria.
Deve ritenersi assorbito ogni ulteriore profilo, ricordando che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra
9 altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo il valore dichiarato della controversia ed in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, valori minimi in ragione dell'attività processuale espletata e della natura delle questioni trattate.
Nulla sulle spese in favore del convenuto contumace, che non le ha sostenute.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 3.809,00, oltre rsg 15%, cap e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 29 maggio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10
SEZIONE CIVILE
Causa n. 363/2022 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Francesco Ciconte attrice
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Palaja di Tocco P.IVA_1
convenuta
(C.F. CP_2 C.F._2
convenuto contumace
Il Giudice scaduto il termine del 28.5.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29.5.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 363/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Francesco Ciconte attrice
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Palaja di Tocco P.IVA_1
convenuta
(C.F. CP_2 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO
Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore ha chiesto al Tribunale di
Crotone di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un infortunio occorsogli a seguito della caduta di un albero.
In fatto, ha esposto: - di essere rimasto coinvolto in un sinistro verificatosi in data 4.2.2020 alle ore 22:00/22:30 circa in località Caprarella di Cotronei (Villaggio Palumbo) nei pressi della Strada Provinciale 61; - che in tali circostanze di tempo e di luogo , quale CP_2 titolare della ditta boschiva “G.V. di Vona Oreste”, si trovava ad utilizzare con la collaborazione del nipote la propria trattrice mod. John Deere tg. Controparte_3
BL0477 al fine di rimuovere, nell'esecuzione di un contratto di appalto con la provincia di
Crotone e previa autorizzazione verbale del capo cantoniere , un albero Parte_2 di pino che, cadendo per il vento, si era adagiato sulla S.P. 61, ostruendone il transito;
- che successivamente alla rimozione di tale pianta, a distanza di circa un chilometro, il si CP_2 era avveduto della presenza di un altro albero, in procinto di adagiarsi anch'esso sul manto stradale e, di conseguenza, si apprestava autonomamente a rimuovere anche tale pianta;
- che nell'esecuzione di tale lavoro di rimozione tramite verricello, il non si era avveduto CP_2 della presenza di un ulteriore albero collegato attraverso le radici all'ontano già imbracato, che cadeva, abbattendosi nell'avvallamento sotto strada;
- di essere rimasto colpito dalla caduta di tale albero, abitando nella vicina casa cantoniera provinciale;
- di aver riportato lesioni e di essere stato trasportato presso il Pronto Soccorso del P.O. di Crotone dai Sanitari
4 del S.U.E.M. 118 intervenuti;
- che vani erano stati i tentativi di risolvere bonariamente la lite;
pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- dichiari (ndr, il Tribunale) con sentenza provvisoriamente esecutiva CP_2 responsabile esclusivo del sinistro de quo;
- condanni solidalmente i convenuti a risarcire l'attore di tutti i danni risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali, anche con riguardo alle spese sostenute, conseguenti alle lesioni patite, nella misura che sarà ritenuta di giustizia in relazione della c.t.u., di cui si inoltra richiesta sin d'ora, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo”; col favore delle spese, in distrazione.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarato CP_2 contumace.
Con comparsa si costituiva, invece, la la quale: in via preliminare, Controparte_1 chiedeva dichiararsi il difetto della propria legittimazione passiva per inapplicabilità della disciplina della R.C.A., trattandosi di sinistro asseritamente occorso nell'esecuzione di lavori oggetto di appalto (rimozione di alberi imbracati con verricello) e in assenza di un nesso funzionale e logico con il rischio coperto dalla polizza assicurativa;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
vinte le spese.
La causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale e decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In via preliminare, si premette che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Ne segue il rigetto delle richieste istruttorie reiterate negli scritti conclusivi, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione in atti.
3.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, dovendo rammentarsi che tale eccezione non ha nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam, la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
5 Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, venga contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite (arg.
Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916 e molte altre di analogo tenore).
E' poi infondata la richiesta di estromissione formulata dalla convenuta, in quanto tale istituto integra la conseguenza del mutamento della situazione legittimante in capo all'estromittendo, dovuta ad una modificazione della domanda variamente verificatasi e realizza così l'uscita della parte dal processo in virtù di un provvedimento del Giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio dell'estromesso, previo consenso delle altre parti del giudizio (v., nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Spoleto sez. I, 11.5.2021, n.324). Affinché, allora, possa pronunciarsi l'estromissione, è necessario che le parti vi consentano, consenso non raggiunto nella fattispecie in esame.
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata, applicandosi al caso di specie il principio processuale della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., 28 maggio
2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
Il Tribunale pone qui in luce che il principio che viene in questione, in casi del genere di quello di cui si discute, è quello c.d. di autoresponsabilità, consacrato nell'art. 1227 c.c., in forza del quale, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza o disattenzione del danneggiato, il citato evento deve riferirsi esclusivamente al fatto e colpa di quest'ultimo.
In particolare, l'art. 1227 co. 2 c.c. (norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.) consacra il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza, da intendersi come
6 sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali
(v. Cass. n. 11498 del 17.5.2006).
Nel caso di specie, deve dirsi con certezza che l'attore non ha attivato quel minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso.
In primo luogo, appaiono determinanti le dichiarazioni emergenti dai verbali di sommarie informazioni, redatti dai Carabinieri di Cotronei, intervenuti sul luogo teatro del sinistro ed incaricati di svolgere le relative indagini (cfr. doc. comparsa di costituzione).
Sul punto, occorre rammentare che tali verbali rientrano nella categoria della prova atipica, con tale espressione intendendosi quella che non si trova ricompresa nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Più in particolare, va osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass.
n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/201) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010,
Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987).
Ciò posto, dai cennati verbali risulta che: - ha dichiarato che i lavori in questione CP_2 venivano da lui effettuati insieme a , operaio regolarmente assunto Controparte_3 nella ditta boschiva e che nel corso della rimozione del secondo albero, agganciato con il verricello del trattore e sradicato per il forte vento, un terzo albero -collegato al secondo dalle radici- improvvisamente cadeva, colpendo , il quale di propria Parte_1
7 iniziativa si era addentrato nell'area boschiva, senza aver ricevuto l'incarico della rimozione dei rami e dei tronchi dall'area boschiva in oggetto;
- ha riferito che Controparte_3 durante le operazioni di rimozione de quibus, nel tirare con un gancio del verricello il tronco, cadevano altre due piante collegate tra loro dalle radici e una di queste colpiva il padre
(odierno attore), il quale senza avvisare nessuno si era addentrato nella scarpata, Pt_1 entrando a piedi nel terreno a circa 10 metri sotto strada;
- , in qualità di Parte_2 capo cantoniere della Provincia di Crotone, ha riferito non soltanto di aver autorizzato il CP_2 alla rimozione dell'albero che ostruiva la strada ma anche che non era Parte_1 soggetto autorizzato ad effettuare le operazioni di sgombero della sede stradale, essendo tale autorizzazione stata concessa alla sola ditta boschiva di . CP_2
Le dichiarazioni sopra rese hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta nell'odierno giudizio.
Ed invero, il teste , carabiniere intervenuto in loco il giorno del sinistro, Testimone_1 della cui attendibilità e credibilità non v'è ragione di dubitare, ha affermato che: “dalle dichiarazioni acquisite d abbiamo capito che nessuno si aspettava la presenza CP_2 di nel punto dove è stato colpito. Abbiamo capito che lui si fosse addentrato Parte_1 per raccogliere dei rami e che nessuno si era accorto della sua presenza” (v. ud. 28.2.2024).
Inoltre, le emergenze processuali hanno consentito di appurare che: - contrariamente alla prospettazione che l'attore ha offerto nell'atto introduttivo, il sinistro “si è verificato più avanti (ndr, rispetto alla casa dello ”) (v. teste , ud. 22.3.2023); - Parte_1 Tes_2
l'albero, la cui caduta ha originato i pretesi danni, si trovava in una scarpata distante circa
10 metri dalla sede stradale provinciale (v. sopra richiamati verbali s.i.t. e dichiarazione resa sul punto dal teste all'udienza del 27.6.2023), nell'area ricompresa in un Parte_2 terreno scosceso con un dislivello di almeno due metri (cfr. deposizione del citato teste alla medesima udienza); - al momento del sinistro le condizioni meteorologiche Parte_2 erano particolarmente avverse, era buio ed il luogo teatro dell'evento era privo di illuminazione pubblica (“quella sera c'era molto vento, pioveva, c'era nebbia”, cfr. dichiarazioni rese dal teste , ud. 22.3.2023; “la zona è buia, la strada non ha Tes_2 illuminazione pubblica in quel punto…in quella zona ci sono solo alberi, non ci sono sentieri pedonali” - cfr. dichiarazioni del teste , ud. 10.1.2024; “il quel tratto di strada Tes_3 non mi pare che ci fosse illuminazione” - cfr. deposizione del teste all'udienza Testimone_4 del 27.9.2023; “ricordo che quella sera le condizioni erano avverse, c'era un vento fortissimo
8 e stava iniziando a nevicare: diciamo che c'era pioggia mista a neve…in quella zona ci sono solo alberi, non ci sono sentieri pedonali” - v. deposizione del teste , Testimone_1 carabiniere intervenuto il giorno del sinistro con , all'udienza del Testimone_5
28.2.2024).
Non vi è chi non veda, dunque, la peculiare sprovvedutezza ravvisabile nella condotta dello
, il quale, ad onta delle privative condizioni metereologiche, sfidando ogni Parte_1 rischio, si è avventato in una scarpata, distante dalla carreggiata stradale, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione a compiere le operazioni di rimozione dell'albero, dalla cui caduta accidentale sono discesi i pregiudizi di cui nell'odierna sede pretende il ristoro.
Peraltro, rafforza il convincimento rilevare che anche in sede penale il GIP presso il Tribunale di Crotone ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'odierno convenuto ex artt. 590 c.p. e 18 d.lgs. 81/2008 per i fatti de quibus (si veda, CP_2 sul punto, quanto esposto supra con riferimento alla rilevanza della prova atipica in termini di argomento di prova).
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per l'operatività, nel caso di specie, del su richiamato art. 1227 c.c., tale da elidere la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta responsabile del convenuto ed il fatto dannoso, con conseguente necessario CP_2 rigetto della domanda risarcitoria.
Deve ritenersi assorbito ogni ulteriore profilo, ricordando che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra
9 altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo il valore dichiarato della controversia ed in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, valori minimi in ragione dell'attività processuale espletata e della natura delle questioni trattate.
Nulla sulle spese in favore del convenuto contumace, che non le ha sostenute.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 3.809,00, oltre rsg 15%, cap e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 29 maggio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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