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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 827/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2957/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Altavilla Milicia - Via Loreto 60 90010 Altavilla Milicia PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962025002111356000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
2962025002111356000, relativa a TARI – anno 2016 deducendone l'illegittimità per plurimi vizi, tra cui l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli atti di causa risulta che la cartella di pagamento impugnata concerne TARI – anno d'imposta 2016 e che la sua notifica è avvenuta in epoca successiva al decorso del termine di prescrizione quinquennale, applicabile ai tributi locali aventi natura periodica.
In particolare, non risulta provata in giudizio la notifica di atti interruttivi della prescrizione idonei a impedire il decorso del termine previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., applicabile alla fattispecie.
Infatti, i crediti relativi ai tributi locali, quali la TARI, sono soggetti a prescrizione quinquennale, non operando la conversione del termine in quello decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
Pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata, il diritto di credito dell'ente impositore deve ritenersi estinto per prescrizione, con conseguente illegittimità dell'atto.
L'accoglimento del motivo di prescrizione, avente carattere assorbente e preliminare, consente di definire il giudizio senza necessità di esaminare le ulteriori censure di merito dedotte dal ricorrente.
Tenuto conto che la decisione interviene per una ragione preliminare di estinzione del credito per prescrizione, senza valutazione della fondatezza della pretesa tributaria nel merito, si compensano le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 2962025002111356000.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice
MI UV
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2957/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Altavilla Milicia - Via Loreto 60 90010 Altavilla Milicia PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962025002111356000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
2962025002111356000, relativa a TARI – anno 2016 deducendone l'illegittimità per plurimi vizi, tra cui l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli atti di causa risulta che la cartella di pagamento impugnata concerne TARI – anno d'imposta 2016 e che la sua notifica è avvenuta in epoca successiva al decorso del termine di prescrizione quinquennale, applicabile ai tributi locali aventi natura periodica.
In particolare, non risulta provata in giudizio la notifica di atti interruttivi della prescrizione idonei a impedire il decorso del termine previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., applicabile alla fattispecie.
Infatti, i crediti relativi ai tributi locali, quali la TARI, sono soggetti a prescrizione quinquennale, non operando la conversione del termine in quello decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
Pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento impugnata, il diritto di credito dell'ente impositore deve ritenersi estinto per prescrizione, con conseguente illegittimità dell'atto.
L'accoglimento del motivo di prescrizione, avente carattere assorbente e preliminare, consente di definire il giudizio senza necessità di esaminare le ulteriori censure di merito dedotte dal ricorrente.
Tenuto conto che la decisione interviene per una ragione preliminare di estinzione del credito per prescrizione, senza valutazione della fondatezza della pretesa tributaria nel merito, si compensano le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 2962025002111356000.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice
MI UV