Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01761/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2021, proposto da
Egle Calò, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 24.9.2021, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune in data 4.10.2021, con la quale è stato approvato il Piano Comunale delle Coste del Comune di Lecce;
- dell'art. 18 delle NTA del PCC, nonché, ove occorra, degli elaborati grafici ad essa allegati;
- ove occorra, della nota prot. n. 155711 del 28.12.2020, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce ha concesso una proroga tecnica al 31.12.2023 della concessione demaniale, nella parte in cui ha fatto salve e impregiudicate “le eventuali diverse esigenze di pubblica utilità derivanti dall'approvazione del redigendo Piano Comunale delle Coste”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. IO CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la ricorrente, titolare di concessione demaniale per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare denominata “Lido Bacino Idume” in località Spiaggia Bella, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
In particolare impugna la delibera CC del Comune di Lecce n. 157/2021 di approvazione del Piano comunale delle coste di Lecce, e l’art. 118 delle relative NTA e gli allegati grafici, nonché la nota dirigenziale prot. 155711 del 28.12.2020, nella parte in cui ha fatto salve “le eventuali diverse esigenze di pubblica utilità” connesse alla redazione del redigendo PCC.
La ricorrente con istanza del 13.8.2019 ha chiesto al Comune di Lecce di prendere atto della intervenuta proroga del titolo concessorio fino al 31.12.2033 ai sensi dell’art. 1 commi 682 e 683 della L. 145/2018.
La ricorrente, a fronte della alternativa di cui alla delibera GM 342/2020, dichiarava di optare per una proroga tecnica fino al 31.12.2023 con riserva tuttavia di impugnazione, impugnazione poi effettivamente proposta con il ricorso n. 147/2021, definito con sentenza di questo Tribunale n. 452/2026 del 19.3.2026.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Violazione dell’art 21 quinquies L. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili;
Eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa e violazione dell’art. 41 Cost. e art. 6 CEDU, con riferimento alla unificazione del lotto di interesse della ricorrente con altro relativo alla concessione demaniale dello stabilimento Lido Kalu, limitrofo a quello di titolarità della ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi il ricorso improcedibile, inammissibile e, comunque infondato.
In vista dell’udienza di trattazione il Comune di Lecce ha prodotto memoria difensiva eccependo l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso, in relazione alla omessa impugnazione della successiva delibera CC n. 68 dell’11.7.2022 con cui si è proceduto alla definitiva approvazione del PCC.
Il Comune di Lecce ha altresì eccepito l’improcedibilità e inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto il lotto demaniale in questione non risulta previsto dal nuovo PCC come concedibile, senza peraltro considerare che la normativa regolamentare impugnata non potrebbe arrecare alcuna lesione alla sfera giuridica della ricorrente in relazione alla intervenuta scadenza del titolo concessorio (31.12.2020).
Il Comune evidenza inoltre l’infondatezza del ricorso anche nel merito.
All’udienza del 12 marzo 2026, tenuta in modalità da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che - come eccepito dal Comune resistente – l’atto di definitiva approvazione del PCC è costituito non già dalla impugnata delibera CC 157/2021, bensì dalla successiva delibera CC n. 68 dell.11.7.2022, che ha fatto seguito alla delibera G.R. Puglia n. 179 del 21.2.2022 di verifica; tali atti non stati oggetto di impugnazione da parte della ricorrente determinando in tal modo l’improcedibilità del ricorso.
Peraltro il ricorso 147/2021 proposto dalla ricorrente, con richiesta di declaratoria del diritto alla proroga fino al 31.12.2033 è stato definito con declaratoria di improcedibilità con la citata sentenza di questo Tribunale n. 452/2026: “ deve infatti rilevarsi che la materia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è stata disciplinata nel tempo da parte del legislatore, con particolare attenzione alla relativa durata, mediante l’adozione di successive leggi provvedimento (tra cui anche l’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018), ossia a mezzo di atti normativi volti a conformare direttamente i rapporti concessori in essere, senza richiedere l’intermediazione dell’attività amministrativa, con la conseguenza che agli atti adottati in materia dagli enti locali deve riconoscersi natura meramente ricognitiva.
Ciò premesso, la pretesa della ricorrente di conseguire la proroga del titolo concessorio in base all’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018 risulta allo stato superata per effetto delle sopravvenienze normative. Ed invero la disciplina derivante dalla proroga di cui all’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018 (ossia la norma posta dalla ricorrente a fondamento della domanda di accertamento del diritto al conseguimento della proroga al 2033) è stata superata dai successivi interventi del legislatore, il quale, con ulteriori leggi provvedimento, è intervenuto sulla durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative”.
Anche a prescindere da ogni valutazione in ordine a diversi profili di inammissibilità del ricorso, non può non evidenziarsi che ulteriore elemento che depone per l’improcedibilità e inammissibilità del gravame è costituito dalla evidenziata circostanza che il lotto di interesse della ricorrente non risulterebbe più individuato come concedibile nel nuovo PCC approvato.
In tal senso assorbiti i restanti profili, deve dunque provvedersi.
Ricorrono evidenti ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO CA |
IL SEGRETARIO