CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2238 R.G. 2018, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 2454/2021, resa dal Tribunale di Bari il 23 giugno 2021, notificata il 25 giugno 2021, avente ad oggetto: ripetizione indebito da illegittimi addebiti su c/c bancario
[...]
(quale società incorporante il in Controparte_1 Controparte_2 ppresentante pro-tempore, ua procuratrice in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentat v. Giorgio Costantino, per mandato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante= ale Controparte_3
e CP_4 Controparte_5 rappresent per Controparte_6 atto di costituzione di nuovo difensore del 24.10.2016, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Bari
=Appellata= All'udienza collegiale del 23 giugno 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte, in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la
1 decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – ione notificato il 6/02/2015 la Parte_2 in ligato princ
[...] Controparte_6 in qualità di fideiu Controparte_5 CP_4 ttendo che la prima aveva intrattenuto con Controparte_2
l'Istituto c conto corrente affidato n. 0028028/78, garantito, quali fideiussori, dagli altri tre attori, aperto nel febbraio 1997 e chiuso il 30.04.2013 con un saldo a debito della correntista di €. 9.669,62, sul quale erano stati addebitati interessi debitori mai pattuiti, ultra soglia, fittizi in ragione dei giorni valuta, oggetto di indebita capitalizzazione trimestrale e frutto dell'indebito esercizio dello jus variandi nonché cms ed altre spese e commissioni non pattuite laddove gli interessi creditori erano stati accreditati in misura inferiore a quella legale, chiesero che - previa declaratoria di nullità parziale del contratto con riferimento alle clausole sulla misura degli interessi, anche per violazione del tasso soglia, sulla loro capitalizzazione trimestrale, sulle cms e postergazione delle valute, anche per effetto di illegittima applicazione dello jus variandi, nonché della non debenza delle ulteriori spese e commissioni non pattuite- fosse rideterminato il saldo del conto alla iusura con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi e con condanna della al pagamento delle somme risultanti a credito della correntista all'esito di detta CP_7 ione, accertandosi, altresì, l'insussistenza degli obblighi di garanzia assunti dai fideiussori. Chiesero, infine, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo contegno dalla stessa tenuto. Il Tribunale adito, la con sentenza in epigrafe indicata, nel contraddittorio della convenuta -che, costituendosi ritualmente aveva contestato estensivamente gli avversi assunti, eccependo, altresì, la prescrizione del diritto a ripetere gli addebiti effettuati nel periodo precedente il decennio dalla chiusura del conto- acquisita la documentazione in atti e disposta CTU contabile e successiva integrazione, ha accolto in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore della società correntista, della somma di € 68.694/92 oltre interessi al tasso legale dal 30 aprile 2013, a titolo di saldo creditorio del rapporto di conto corrente oggetto di causa. Ha, altresì, accertato la non debenza di alcuna somma da parte dei fideiussori e regolato le spese, comprese quelle per la espletata CTU, a carico della parte soccombente. In sintesi, il Tribunale ha:
-accertato la sussistenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza tra le parti nel periodo dedotto in giudizio, riguardo al quale era stata prevista per iscritto la misura degli interessi applicati. Tale previsione non era stata però rinvenuta riguardo all'apertura di credito in quanto, pur risultando il conto affidato già dal 31 dicembre
2 1997, le relative condizioni erano state pattuite solo con la modifica del febbraio 2005. Sicché, correttamente, il CTU aveva rielaborato il conto sino a tale data secondo l'art. 117 TUB, mancando specifiche pattuizioni, e non potendo trovare applicazione gl si passivi pattuiti in relazione allo scoperto del conto corrente;
-ritenuto che la non avesse dato prova del legittimo esercizio dello jus variandi, CP_7 pure previsto i ratto. Correttamente, pertanto, l'ausiliare aveva applicato gli interessi nella misura originariamente pattuita o in quella di fatto applicata, ma solo ove più favorevole al correntista in ossequio al disposto dell'art. 118 TUB;
-rilevato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata sino al 22.04.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000) perché in contrasto con il divieto posto dall'art. 1283 c.c. mentre per il periodo successivo non era stata data prova che fosse intervenuta espressa pattuizione scritta della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi;
-ha ritenuto non dovute le cms addebitate sino alla data di adeguamento ex lege del contratto all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008 convertito con l. n. 2/2009 mentre le valute risultavano applicate con decorrenza diversa dalla data dell'operazione pure per operazioni in cui non vi era stata espressa pattuizione;
correttamente, pertanto, il consulente aveva provveduto alla rettifica del dato
-accertato che non vi era stata violazione della normativa anti
-ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento CP_7 alle rimesse aventi natura solutoria secondo i criteri fis Cass. S.U. n. 24418/2010, calcolate sul c.d. saldo rettificato non anche sul saldo banca come preteso dall'Istituto di credito;
-rigettato le domande risarcitorie proposte dagli attori;
-rilevato l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria a carico dei fideiussori per essere risultato a credito della correntista il saldo di chiusura ricalcolato con espunzione degli addebiti illegittimi. La sente banca (succeduta, Controparte_1 che, pe mandataria, Controparte_2 nsione dell'efficacia esecutiva ed eventuale Parte_1 lla CTU disposta in prime cure, la parziale riforma con la rideterminazione del saldo del conto dedotto in giudizio in misura più favorevole per essa appellante. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi: 1)-il primo deduce l'errata individuazione delle rimesse solutorie. Secondo l'appellante, le rimesse solutorie prescritte, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, andavano individuate sul c.d. saldo banca non su quello ricalcolato (o
“rettificato”); vale a dire senza operare la preventiva espunzione degli addebiti illegittimi, tempo per tempo annotati sul conto;
2)-il secondo motivo deduce l'errata valutazione in ordine all'esistenza di un fido di fatto.
3 Ai fini della individuazione delle rimesse prescritte, il Tribunale aveva escluso che fossero tali gli addebiti operati sul conto per interessi passivi nel periodo compreso tra la data in cui il conto era stato aperto e quella della modifica contrattuale intervenuta nel febbraio 2005, dovendosi il detto conto considerare affidato di fatto sin dalla data della sua accensione. Ad avviso degli appellanti, invece, agli atti non vi era alcuna prova dell'esistenza di aperture di credito accordate dalla banca alla correntista per il periodo antecedente a febbraio 2005, per cui tutte le rimesse ivi annotate per interessi passivi avrebbero dovuto considerarsi effettuate su conto “scoperto” e, come tali, integranti dei veri e propri pagamenti;
3)-il terzo motivo deduce l'errata decisione in ordine ai tassi di interesse da applicare fino al 14 febbraio 2005. Ad avviso del Tribunale, gli interessi risultavano determinati sia nel contratto di conto corrente del 16 gennaio 1997 sia nel successivo accordo di modifica del 14 febbraio 2005; tuttavia, quanto alle competenze applicate sull'apertura di credito, pur risultando il conto affidato già dal 31 dicembre 1997, le relative condizioni risultavano pattuite solo con la modifica del 2005. Correttamente, pertanto, il CTU aveva rielaborato il calcolo sino a tale data secondo l'art. 117 TUB mancando specifiche pattuizioni e non potendo trovare applicazione gli interessi passivi pattuiti in relazione allo scoperto del conto corrente. Secondo l'appellante, al contrario, non essendo stata provata la concessione di un affidamento per il periodo in questione, il CTU avrebbe dovuto applicare gli interessi convenuti nel contratto di apertura del conto del febbraio 1997, ove la misura degli interessi passivi sullo scoperto di conto era stata espressamente determinata, ovvero quelli di fatto applicati, ove più favorevoli alla correntista. Peraltro, il Tribunale, immotivatamente, pur in mancanza di prova di un fido di fatto, aveva provveduto a sostituire con i tassi BOT, dal 1997 fino al 2005, anche gli interessi passivi applicati sul solo scoperto del conto, certamente legittimi in quanto convenuti in contratto, senza limitarsi a decidere in ordine ai medesimi con le stesse modalità di quelli contabilizzati in epoca successiva al 14 febbraio 2005. Da ultimo, non era dato comprendere perché il primo Giudice, fatta propria la CTU in atti, pur accertando solo a decorrere dal 31.12.1997 l'esistenza di un fido (di fatto), avesse applicato i tassi sostitutivi non già da tale data (e fino al 23.2.2005), ma dall'apertura del rapporto bancario (id est: 16.1.1997), posto che nel contratto i tassi debitori sullo sconfinamento erano stati convenuti. Con comparsa depositata il 10.01.2022 si sono costituiti gli appellati, i quali hanno preliminarmente eccepito la tardività dell'appello in quanto non notificato entro il termine decadenziale di cui all'art. 325 c.p.c.; nel merito, ne hanno chiesto il rigetto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese. Accolta l'istanza di inibitoria per la somma eccedente € 50.000,00 ed acquisita la documentazione in atti, la causa, all'udienza del 23/06/2023, sulle conclusioni di
4 cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
=Motivi della decisione= L' eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata. Risulta dagli atti ed è incontestato tra le parti che la sentenza impugnata fu notificata all'odierna appellante il 25 giugno 2021 mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dall'indirizzo pec del difensore degli originari attori a quello del difensore di essa appellante, costituito in prime cure (cfr. messaggio pec notifica sentenza prodotto in formato .msg dalla stessa appellante). L'ultimo giorno utile per proporre l'appello, a norma del disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, veniva quindi a scadere il 26 luglio 2021, cadendo di domenica il trentesimo giorno successivo alla notifica della sentenza. In tale data, l'odierna appellante, per il tramite del suo difensore, avv. Giorgio Costantino, propose appello mediante invio del relativo atto, unitamente alla procura oprio indirizzo di posta elettronica certificata ( llo dell'avv. Giuseppe Baldassarre Email_1
( difensore degli appellati, costituito Email_2
i dalla ricezione, in pari data, della ricevuta di accettazione (RdA) e dall'avviso di mancata consegna, per essere stato il messaggio rifiutato dal sistema in quanto presente un "errore 5.2.2 - Info Cert Spa
- casella piena" (cfr. messaggi pec notifica appello, RdA e avviso mancata consegna, in formato .msg, pure prodotti dall'appellante). Sulla scorta di tali messaggi, l'appellante ha provveduto ad iscrivere a ruolo l'appello, ma gli appellati, costituendosi in giudizio, ne hanno eccepito l'inammissibilità in quanto, non essendosi perfezionata la sua notifica nel termine previsto dall'art. 325 c.p.c., la sentenza impugnata era passata in giudicato: in particolare, l'appellante, ricevuto l'avviso di mancata notifica, seppur dovuta alla casella piena del destinatario, onde evitare la decadenza dall'impugnazione ex art. 326 c.p.c., avrebbe dovuto rinnovarla al domicilio fisico del destinatario, così come pure statuito dalla Suprema Corte con sentenza del 20.12.2021 n. 40758. L'appellata ha contrastato l'eccezione deducendo: (a) innanzitutto, che gli appellati, costituendosi, avevano sanato ogni vizio relativo alla dedotta nullità della notifica;
(b) in secondo luogo, che la statuizione della Suprema Corte dagli stessi invocata, si poneva in contrasto con il principio deducibile dall'art. 149, comma 3, c.p.c., emanato in adempimento delle indicazioni di Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, per il quale il notificante ha adempiuto al suo compito nel momento nel quale ha avviato il procedimento notificatorio e non gli può essere comminata alcuna decadenza. Tanto senza considerare che la stessa Suprema Corte con altre pronunce di poco precedenti a quella ex adverso invocata, aveva affermato l'opposto principio
5 secondo cui il procedimento notificatorio doveva ritenersi perfezionato anche allorché era stato generato l'avviso di mancata consegna per casella piena del destinatario;
(c) in terzo luogo, che l'estensione degli effetti del principio di scissione soggettiva degli effetti delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 3 bis l. n. 53/1994 assumeva rilievo in ordine alla disciplina dei termini processuali, dovendosi fare riferimento, per la verifica del rispetto di un termine fissato dalla legge per il compimento di un'attività notificatoria o per l'esercizio di un potere processuale, alla data, al giorno e all'orario della ricevuta di avvenuta accettazione. Nemmeno si imponeva, nella specie, la necessità di rinnovare la notifica tenuto conto che gli appellati si erano costituiti in giudizio sanando ogni vizio con conseguente efficacia della notifica del 26 luglio 2021; (d) da ultimo, che non si poteva non tener conto, ai fini di un bilanciamento degli interessi tra la parte negligente e quella diligente, della circostanza che con nota mail immediatamente successiva alla ricezione dell'avviso di mancata consegna, un collaboratore di studio del difensore dell'appellante dapprima aveva contattato telefonicamente lo studio del difensore degli appellati, segnalando il problema della casella incapiente, dopodiché aveva inoltrato allo stesso studio una mail ordinaria con allegati i messaggi pec di inoltro della notifica, della ricevuta di avvenuta ricezione e dell'avviso di mancata consegna unitamente ai file contenuti nel messaggio di notifica. Con la citata mail era stato altresì richiesto al difensore degli appellati di svuotare la casella pec onde consentire la rinnovazione della notifica. Sta di fatto, che il difensore degli appellati, pur senza riscontrare espressamente la citata mail, in data 29 settembre 2021, aveva richiesto allo studio di quello dell'appellante di comunicare il numero di ruolo del giudizio di appello, ottenendolo sollecitamente. Le richiamate deduzioni, sollevate nelle note di trattazioni scritta depositate il 7 gennaio 2021, sono state ulteriormente argomentate nella comparsa conclusionale ed in quella di replica. Gli appellati le hanno contrastate estensivamente, insistendo nella declaratoria di inammissibilità dell'appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ciò posto, rileva la Corte che la questione in esame (vale a dire, se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di "casella piena”) è stata negli ultimi tempi oggetto di contrastanti pronunce della Suprema Corte che hanno richiesto, per comporlo, l'intervento delle Sezioni Unite. Queste, con la recente sentenza n. 28452 del 05/11/2024 hanno affermato il seguente principio di diritto “La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per
6 saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria”. A tale approdo le Sezioni Unite sono giunte dopo aver partitamente analizzati i difformi orientamenti espressi dalle Sezioni Semplici: (a) un primo, secondo il quale la notifica a mezzo PEC in caso di ricevuta attestante la "casella piena" della posta elettronica del destinatario, era da ritenersi perfezionata in quanto da equipararsi alla avvenuta consegna del messaggio di PEC per essere la "saturazione della capienza... un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi" (così Cass. n. 3164/2020; prima ancora, Cass., 22 maggio 2018, n. 12541 e poi confermato da Cass., 7 settembre 2021, n. 24110); (b) un secondo, originato da Cass., 20 dicembre 2021, n. 40758 e confermato da Cass. n. 2193/2023, che escludeva che la notificazione potesse reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine a motivo della "casella piena" e dunque per causa imputabile al destinatario, ove, anche in eventuale associazione con il domicilio digitale, "concorra una specifica elezione di domicilio fisico", per cui "il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto". L'esito della disamina dei richiamati precedenti, ha portato le Sezioni Unite a dare continuità al secondo orientamento, in favore del quale militavano anche le precedenti Cass. 20/07/2018 n. 19397, 18/11/2019 n. 29851 e 30/122019, n. 34736, e ad esporre le ragioni poste a fondamento dell'enunciato principio di diritto -con la precisazione che il compendio normativo di riferimento era quello rilevante ratione temporis per la decisione e, dunque, sostanziato dalle disposizioni precedenti alla riforma processuale di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022 e successive modificazioni, nonché alla novellazione del D.M. n. 44/2011 recata dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217- da rinvenirsi, in sintesi e con espresso riferimento alle notificazioni in ambito civilistico ad istanza di parte:
-nel disposto dell'art.
3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, a norma del quale: "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68", richiamato dall'art. 18, comma 6, del D.M. 44/2011 -che ribadiva la necessità della "RdAC", precisando che doveva essere "quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”- e non contraddetto dall'art. 20 dello stesso D.M. -il quale imponeva sì al "soggetto
7 abilitato esterno" (tra cui, in particolare, l'avvocato) di dotarsi di una casella di PEC conforme agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 68/2005 e, in particolare, di "verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione" (comma 5) e, dunque, di vigilare diligentemente sulla possibile saturazione della casella di PEC, ma non disciplinava affatto gli effetti dell'inadempimento di tale obbligo, né, a tal fine, disponeva, pur afferendo all'ambito delle notifiche eseguite (anche) dagli avvocati, una fictio iuris del perfezionamento della notificazione che immutasse proprio la previsione legale di cui all'art.
3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994;
- nel disposto dell'art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, a norma del quale "... quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia", così imponendo espressamente di procedere ad una nuova notificazione, nel caso specifico da effettuarsi in cancelleria, ove la notificazione a mezzo PEC, da doversi necessariamente utilizzare nei confronti del difensore, non si fosse perfezionata proprio per causa imputabile al destinatario. Sempre a conferma dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha richiamato le ulteriori disposizioni ordinamentali dettate per le notifiche a mezzo pec da parte della cancelleria e/o per quelle in materia fallimentare, rilevando, riguardo ad esse, la previsione di meccanismi ulteriori di notificazione atti ad assicurare la oggettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario anche nell'ipotesi di impossibilità della notifica a mezzo pec per cause allo stesso imputabili, laddove, non essendo previste analoghi meccanismi per le notificazioni in materia civile e ad istanza di parte, per le stesse, doveva trovare applicazione il disposto di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., con conseguente onere per l'avvocato di notificare l'atto nelle forme ordinarie previste dalle citate disposizioni codicistiche. Tanto, in linea con l'enunciato del comma terzo dell'art. 149-bis c.p.c., secondo il quale il perfezionamento della notifica si ha nel "momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario". La previsione della RdAC quale esclusivo parametro di perfezionamento della notifica nel sistema previgente alla c.d. riforma Cartabia è stata, altresì, ricondotta anche alla nuova disciplina introdotta con la stessa, con la previsione dell'ulteriore procedimento notificatorio da utilizzarsi per l'ipotesi di impossibilità del perfezionamento della notifica a mezzo pec (notifica nelle forme ordinare ove il destinatario sia un soggetto non tenuto a munirsi di una casella pec ovvero pubblicazione, per i soggetti obbligati, mediante inserimento dell'atto a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
8 Infine, la Suprema Corte, con la pronuncia in disamina, ha precisato che il mancato assolvimento all'onere di diligenza nella tenuta e nel controllo della casella di PEC da parte del soggetto abilitato esterno, imposto dall'art. 20 del D.M. n. 44/2011, non è senza effetti, non potendo ridondare in danno del notificante.
“Trova, infatti, applicazione il principio ribadito da questa Sezioni Unite con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Pertanto, ove la notificazione telematica ad istanza di parte, effettuata dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, non si sia perfezionata per una causa imputabile al destinatario (ipotesi che annovera quella della casella di PEC del destinatario "piena") e ciò abbia comportato la scadenza di un termine processuale stabilito a pena di decadenza, il notificante potrà attivare nuovamente, e tempestivamente, il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile al notificatario. Alla luce del principio di diritto enunciato nella pronuncia testé richiamata, l'appello deve dichiararsi inammissibile, atteso che, come risulta pacificamente in atti, l'appellante ha provveduto unicamente alla notificazione a mezzo PEC dell'atto di appello in data 26 luglio 2021, eseguita ai sensi della legge n. 53/1994 e non andata a buon fine per causa imputabile al difensore degli appellati ma, a seguito della ricezione dell'avviso di mancata consegna, non ha immediatamente riattivato il procedimento notificatorio provvedendo alla notifica dell'atto nelle forme ordinarie al domicilio fisico del difensore del destinatario come indicato nel mandato rilasciato in prime cure, così da beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio dall'art. 325 c.p.c., del momento in cui era stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC. L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (cfr. Cass. 09/03/2022, n. 7634; conf.: Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666). L'appellante, peraltro, nemmeno può invocare la sanatoria riveniente dalla costituzione dell'appellato per l'ipotesi di nullità della notifica, vertendosi, nella fattispecie de qua, in un ipotesi di mancato perfezionamento della notifica, non anche di mera nullità del procedimento notificatorio, comunque perfezionatosi, precisandosi inoltre che, essendo l'osservanza dei termini di decadenza dall'impugnazione fissati a tutela di interessi generali, nemmeno può avere rilievo la circostanza che il
9 destinatario della notifica possa averne avuto conoscenza aliunde. In definitiva, per le esposte ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto non proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte che ricorrono nella specie le eccezionali ragioni (da ravvisarsi nei richiamati contrasti giurisprudenziali, composti dalle Sezioni Unite della Cassazione solo dopo che la causa era stata introitata a sentenza) che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ne giustificano l'integrale compensazione. Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in person le Controparte_1 rappresentante pro-tempore rocuratrice Parte_1 pro tempore, nei confronti d
[...] el Controparte_3
e avverso la CP_4 Controparte_5 Controparte_6 sentenza l icata il 25 giugno 2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
1)- dichiara inammissibile l'appello;
2)-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228). Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 25 marzo 2025 Il Presidente Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
10
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2238 R.G. 2018, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 2454/2021, resa dal Tribunale di Bari il 23 giugno 2021, notificata il 25 giugno 2021, avente ad oggetto: ripetizione indebito da illegittimi addebiti su c/c bancario
[...]
(quale società incorporante il in Controparte_1 Controparte_2 ppresentante pro-tempore, ua procuratrice in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentat v. Giorgio Costantino, per mandato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante= ale Controparte_3
e CP_4 Controparte_5 rappresent per Controparte_6 atto di costituzione di nuovo difensore del 24.10.2016, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Bari
=Appellata= All'udienza collegiale del 23 giugno 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte, in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la
1 decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – ione notificato il 6/02/2015 la Parte_2 in ligato princ
[...] Controparte_6 in qualità di fideiu Controparte_5 CP_4 ttendo che la prima aveva intrattenuto con Controparte_2
l'Istituto c conto corrente affidato n. 0028028/78, garantito, quali fideiussori, dagli altri tre attori, aperto nel febbraio 1997 e chiuso il 30.04.2013 con un saldo a debito della correntista di €. 9.669,62, sul quale erano stati addebitati interessi debitori mai pattuiti, ultra soglia, fittizi in ragione dei giorni valuta, oggetto di indebita capitalizzazione trimestrale e frutto dell'indebito esercizio dello jus variandi nonché cms ed altre spese e commissioni non pattuite laddove gli interessi creditori erano stati accreditati in misura inferiore a quella legale, chiesero che - previa declaratoria di nullità parziale del contratto con riferimento alle clausole sulla misura degli interessi, anche per violazione del tasso soglia, sulla loro capitalizzazione trimestrale, sulle cms e postergazione delle valute, anche per effetto di illegittima applicazione dello jus variandi, nonché della non debenza delle ulteriori spese e commissioni non pattuite- fosse rideterminato il saldo del conto alla iusura con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi e con condanna della al pagamento delle somme risultanti a credito della correntista all'esito di detta CP_7 ione, accertandosi, altresì, l'insussistenza degli obblighi di garanzia assunti dai fideiussori. Chiesero, infine, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo contegno dalla stessa tenuto. Il Tribunale adito, la con sentenza in epigrafe indicata, nel contraddittorio della convenuta -che, costituendosi ritualmente aveva contestato estensivamente gli avversi assunti, eccependo, altresì, la prescrizione del diritto a ripetere gli addebiti effettuati nel periodo precedente il decennio dalla chiusura del conto- acquisita la documentazione in atti e disposta CTU contabile e successiva integrazione, ha accolto in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore della società correntista, della somma di € 68.694/92 oltre interessi al tasso legale dal 30 aprile 2013, a titolo di saldo creditorio del rapporto di conto corrente oggetto di causa. Ha, altresì, accertato la non debenza di alcuna somma da parte dei fideiussori e regolato le spese, comprese quelle per la espletata CTU, a carico della parte soccombente. In sintesi, il Tribunale ha:
-accertato la sussistenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza tra le parti nel periodo dedotto in giudizio, riguardo al quale era stata prevista per iscritto la misura degli interessi applicati. Tale previsione non era stata però rinvenuta riguardo all'apertura di credito in quanto, pur risultando il conto affidato già dal 31 dicembre
2 1997, le relative condizioni erano state pattuite solo con la modifica del febbraio 2005. Sicché, correttamente, il CTU aveva rielaborato il conto sino a tale data secondo l'art. 117 TUB, mancando specifiche pattuizioni, e non potendo trovare applicazione gl si passivi pattuiti in relazione allo scoperto del conto corrente;
-ritenuto che la non avesse dato prova del legittimo esercizio dello jus variandi, CP_7 pure previsto i ratto. Correttamente, pertanto, l'ausiliare aveva applicato gli interessi nella misura originariamente pattuita o in quella di fatto applicata, ma solo ove più favorevole al correntista in ossequio al disposto dell'art. 118 TUB;
-rilevato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata sino al 22.04.2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000) perché in contrasto con il divieto posto dall'art. 1283 c.c. mentre per il periodo successivo non era stata data prova che fosse intervenuta espressa pattuizione scritta della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi;
-ha ritenuto non dovute le cms addebitate sino alla data di adeguamento ex lege del contratto all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008 convertito con l. n. 2/2009 mentre le valute risultavano applicate con decorrenza diversa dalla data dell'operazione pure per operazioni in cui non vi era stata espressa pattuizione;
correttamente, pertanto, il consulente aveva provveduto alla rettifica del dato
-accertato che non vi era stata violazione della normativa anti
-ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento CP_7 alle rimesse aventi natura solutoria secondo i criteri fis Cass. S.U. n. 24418/2010, calcolate sul c.d. saldo rettificato non anche sul saldo banca come preteso dall'Istituto di credito;
-rigettato le domande risarcitorie proposte dagli attori;
-rilevato l'insussistenza di qualsivoglia obbligazione debitoria a carico dei fideiussori per essere risultato a credito della correntista il saldo di chiusura ricalcolato con espunzione degli addebiti illegittimi. La sente banca (succeduta, Controparte_1 che, pe mandataria, Controparte_2 nsione dell'efficacia esecutiva ed eventuale Parte_1 lla CTU disposta in prime cure, la parziale riforma con la rideterminazione del saldo del conto dedotto in giudizio in misura più favorevole per essa appellante. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi: 1)-il primo deduce l'errata individuazione delle rimesse solutorie. Secondo l'appellante, le rimesse solutorie prescritte, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, andavano individuate sul c.d. saldo banca non su quello ricalcolato (o
“rettificato”); vale a dire senza operare la preventiva espunzione degli addebiti illegittimi, tempo per tempo annotati sul conto;
2)-il secondo motivo deduce l'errata valutazione in ordine all'esistenza di un fido di fatto.
3 Ai fini della individuazione delle rimesse prescritte, il Tribunale aveva escluso che fossero tali gli addebiti operati sul conto per interessi passivi nel periodo compreso tra la data in cui il conto era stato aperto e quella della modifica contrattuale intervenuta nel febbraio 2005, dovendosi il detto conto considerare affidato di fatto sin dalla data della sua accensione. Ad avviso degli appellanti, invece, agli atti non vi era alcuna prova dell'esistenza di aperture di credito accordate dalla banca alla correntista per il periodo antecedente a febbraio 2005, per cui tutte le rimesse ivi annotate per interessi passivi avrebbero dovuto considerarsi effettuate su conto “scoperto” e, come tali, integranti dei veri e propri pagamenti;
3)-il terzo motivo deduce l'errata decisione in ordine ai tassi di interesse da applicare fino al 14 febbraio 2005. Ad avviso del Tribunale, gli interessi risultavano determinati sia nel contratto di conto corrente del 16 gennaio 1997 sia nel successivo accordo di modifica del 14 febbraio 2005; tuttavia, quanto alle competenze applicate sull'apertura di credito, pur risultando il conto affidato già dal 31 dicembre 1997, le relative condizioni risultavano pattuite solo con la modifica del 2005. Correttamente, pertanto, il CTU aveva rielaborato il calcolo sino a tale data secondo l'art. 117 TUB mancando specifiche pattuizioni e non potendo trovare applicazione gli interessi passivi pattuiti in relazione allo scoperto del conto corrente. Secondo l'appellante, al contrario, non essendo stata provata la concessione di un affidamento per il periodo in questione, il CTU avrebbe dovuto applicare gli interessi convenuti nel contratto di apertura del conto del febbraio 1997, ove la misura degli interessi passivi sullo scoperto di conto era stata espressamente determinata, ovvero quelli di fatto applicati, ove più favorevoli alla correntista. Peraltro, il Tribunale, immotivatamente, pur in mancanza di prova di un fido di fatto, aveva provveduto a sostituire con i tassi BOT, dal 1997 fino al 2005, anche gli interessi passivi applicati sul solo scoperto del conto, certamente legittimi in quanto convenuti in contratto, senza limitarsi a decidere in ordine ai medesimi con le stesse modalità di quelli contabilizzati in epoca successiva al 14 febbraio 2005. Da ultimo, non era dato comprendere perché il primo Giudice, fatta propria la CTU in atti, pur accertando solo a decorrere dal 31.12.1997 l'esistenza di un fido (di fatto), avesse applicato i tassi sostitutivi non già da tale data (e fino al 23.2.2005), ma dall'apertura del rapporto bancario (id est: 16.1.1997), posto che nel contratto i tassi debitori sullo sconfinamento erano stati convenuti. Con comparsa depositata il 10.01.2022 si sono costituiti gli appellati, i quali hanno preliminarmente eccepito la tardività dell'appello in quanto non notificato entro il termine decadenziale di cui all'art. 325 c.p.c.; nel merito, ne hanno chiesto il rigetto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese. Accolta l'istanza di inibitoria per la somma eccedente € 50.000,00 ed acquisita la documentazione in atti, la causa, all'udienza del 23/06/2023, sulle conclusioni di
4 cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
=Motivi della decisione= L' eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata. Risulta dagli atti ed è incontestato tra le parti che la sentenza impugnata fu notificata all'odierna appellante il 25 giugno 2021 mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dall'indirizzo pec del difensore degli originari attori a quello del difensore di essa appellante, costituito in prime cure (cfr. messaggio pec notifica sentenza prodotto in formato .msg dalla stessa appellante). L'ultimo giorno utile per proporre l'appello, a norma del disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, veniva quindi a scadere il 26 luglio 2021, cadendo di domenica il trentesimo giorno successivo alla notifica della sentenza. In tale data, l'odierna appellante, per il tramite del suo difensore, avv. Giorgio Costantino, propose appello mediante invio del relativo atto, unitamente alla procura oprio indirizzo di posta elettronica certificata ( llo dell'avv. Giuseppe Baldassarre Email_1
( difensore degli appellati, costituito Email_2
i dalla ricezione, in pari data, della ricevuta di accettazione (RdA) e dall'avviso di mancata consegna, per essere stato il messaggio rifiutato dal sistema in quanto presente un "errore 5.2.2 - Info Cert Spa
- casella piena" (cfr. messaggi pec notifica appello, RdA e avviso mancata consegna, in formato .msg, pure prodotti dall'appellante). Sulla scorta di tali messaggi, l'appellante ha provveduto ad iscrivere a ruolo l'appello, ma gli appellati, costituendosi in giudizio, ne hanno eccepito l'inammissibilità in quanto, non essendosi perfezionata la sua notifica nel termine previsto dall'art. 325 c.p.c., la sentenza impugnata era passata in giudicato: in particolare, l'appellante, ricevuto l'avviso di mancata notifica, seppur dovuta alla casella piena del destinatario, onde evitare la decadenza dall'impugnazione ex art. 326 c.p.c., avrebbe dovuto rinnovarla al domicilio fisico del destinatario, così come pure statuito dalla Suprema Corte con sentenza del 20.12.2021 n. 40758. L'appellata ha contrastato l'eccezione deducendo: (a) innanzitutto, che gli appellati, costituendosi, avevano sanato ogni vizio relativo alla dedotta nullità della notifica;
(b) in secondo luogo, che la statuizione della Suprema Corte dagli stessi invocata, si poneva in contrasto con il principio deducibile dall'art. 149, comma 3, c.p.c., emanato in adempimento delle indicazioni di Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, per il quale il notificante ha adempiuto al suo compito nel momento nel quale ha avviato il procedimento notificatorio e non gli può essere comminata alcuna decadenza. Tanto senza considerare che la stessa Suprema Corte con altre pronunce di poco precedenti a quella ex adverso invocata, aveva affermato l'opposto principio
5 secondo cui il procedimento notificatorio doveva ritenersi perfezionato anche allorché era stato generato l'avviso di mancata consegna per casella piena del destinatario;
(c) in terzo luogo, che l'estensione degli effetti del principio di scissione soggettiva degli effetti delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 3 bis l. n. 53/1994 assumeva rilievo in ordine alla disciplina dei termini processuali, dovendosi fare riferimento, per la verifica del rispetto di un termine fissato dalla legge per il compimento di un'attività notificatoria o per l'esercizio di un potere processuale, alla data, al giorno e all'orario della ricevuta di avvenuta accettazione. Nemmeno si imponeva, nella specie, la necessità di rinnovare la notifica tenuto conto che gli appellati si erano costituiti in giudizio sanando ogni vizio con conseguente efficacia della notifica del 26 luglio 2021; (d) da ultimo, che non si poteva non tener conto, ai fini di un bilanciamento degli interessi tra la parte negligente e quella diligente, della circostanza che con nota mail immediatamente successiva alla ricezione dell'avviso di mancata consegna, un collaboratore di studio del difensore dell'appellante dapprima aveva contattato telefonicamente lo studio del difensore degli appellati, segnalando il problema della casella incapiente, dopodiché aveva inoltrato allo stesso studio una mail ordinaria con allegati i messaggi pec di inoltro della notifica, della ricevuta di avvenuta ricezione e dell'avviso di mancata consegna unitamente ai file contenuti nel messaggio di notifica. Con la citata mail era stato altresì richiesto al difensore degli appellati di svuotare la casella pec onde consentire la rinnovazione della notifica. Sta di fatto, che il difensore degli appellati, pur senza riscontrare espressamente la citata mail, in data 29 settembre 2021, aveva richiesto allo studio di quello dell'appellante di comunicare il numero di ruolo del giudizio di appello, ottenendolo sollecitamente. Le richiamate deduzioni, sollevate nelle note di trattazioni scritta depositate il 7 gennaio 2021, sono state ulteriormente argomentate nella comparsa conclusionale ed in quella di replica. Gli appellati le hanno contrastate estensivamente, insistendo nella declaratoria di inammissibilità dell'appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ciò posto, rileva la Corte che la questione in esame (vale a dire, se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di "casella piena”) è stata negli ultimi tempi oggetto di contrastanti pronunce della Suprema Corte che hanno richiesto, per comporlo, l'intervento delle Sezioni Unite. Queste, con la recente sentenza n. 28452 del 05/11/2024 hanno affermato il seguente principio di diritto “La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per
6 saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria”. A tale approdo le Sezioni Unite sono giunte dopo aver partitamente analizzati i difformi orientamenti espressi dalle Sezioni Semplici: (a) un primo, secondo il quale la notifica a mezzo PEC in caso di ricevuta attestante la "casella piena" della posta elettronica del destinatario, era da ritenersi perfezionata in quanto da equipararsi alla avvenuta consegna del messaggio di PEC per essere la "saturazione della capienza... un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi" (così Cass. n. 3164/2020; prima ancora, Cass., 22 maggio 2018, n. 12541 e poi confermato da Cass., 7 settembre 2021, n. 24110); (b) un secondo, originato da Cass., 20 dicembre 2021, n. 40758 e confermato da Cass. n. 2193/2023, che escludeva che la notificazione potesse reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine a motivo della "casella piena" e dunque per causa imputabile al destinatario, ove, anche in eventuale associazione con il domicilio digitale, "concorra una specifica elezione di domicilio fisico", per cui "il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto". L'esito della disamina dei richiamati precedenti, ha portato le Sezioni Unite a dare continuità al secondo orientamento, in favore del quale militavano anche le precedenti Cass. 20/07/2018 n. 19397, 18/11/2019 n. 29851 e 30/122019, n. 34736, e ad esporre le ragioni poste a fondamento dell'enunciato principio di diritto -con la precisazione che il compendio normativo di riferimento era quello rilevante ratione temporis per la decisione e, dunque, sostanziato dalle disposizioni precedenti alla riforma processuale di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022 e successive modificazioni, nonché alla novellazione del D.M. n. 44/2011 recata dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217- da rinvenirsi, in sintesi e con espresso riferimento alle notificazioni in ambito civilistico ad istanza di parte:
-nel disposto dell'art.
3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, a norma del quale: "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68", richiamato dall'art. 18, comma 6, del D.M. 44/2011 -che ribadiva la necessità della "RdAC", precisando che doveva essere "quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”- e non contraddetto dall'art. 20 dello stesso D.M. -il quale imponeva sì al "soggetto
7 abilitato esterno" (tra cui, in particolare, l'avvocato) di dotarsi di una casella di PEC conforme agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 68/2005 e, in particolare, di "verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione" (comma 5) e, dunque, di vigilare diligentemente sulla possibile saturazione della casella di PEC, ma non disciplinava affatto gli effetti dell'inadempimento di tale obbligo, né, a tal fine, disponeva, pur afferendo all'ambito delle notifiche eseguite (anche) dagli avvocati, una fictio iuris del perfezionamento della notificazione che immutasse proprio la previsione legale di cui all'art.
3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994;
- nel disposto dell'art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, a norma del quale "... quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia", così imponendo espressamente di procedere ad una nuova notificazione, nel caso specifico da effettuarsi in cancelleria, ove la notificazione a mezzo PEC, da doversi necessariamente utilizzare nei confronti del difensore, non si fosse perfezionata proprio per causa imputabile al destinatario. Sempre a conferma dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha richiamato le ulteriori disposizioni ordinamentali dettate per le notifiche a mezzo pec da parte della cancelleria e/o per quelle in materia fallimentare, rilevando, riguardo ad esse, la previsione di meccanismi ulteriori di notificazione atti ad assicurare la oggettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario anche nell'ipotesi di impossibilità della notifica a mezzo pec per cause allo stesso imputabili, laddove, non essendo previste analoghi meccanismi per le notificazioni in materia civile e ad istanza di parte, per le stesse, doveva trovare applicazione il disposto di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., con conseguente onere per l'avvocato di notificare l'atto nelle forme ordinarie previste dalle citate disposizioni codicistiche. Tanto, in linea con l'enunciato del comma terzo dell'art. 149-bis c.p.c., secondo il quale il perfezionamento della notifica si ha nel "momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario". La previsione della RdAC quale esclusivo parametro di perfezionamento della notifica nel sistema previgente alla c.d. riforma Cartabia è stata, altresì, ricondotta anche alla nuova disciplina introdotta con la stessa, con la previsione dell'ulteriore procedimento notificatorio da utilizzarsi per l'ipotesi di impossibilità del perfezionamento della notifica a mezzo pec (notifica nelle forme ordinare ove il destinatario sia un soggetto non tenuto a munirsi di una casella pec ovvero pubblicazione, per i soggetti obbligati, mediante inserimento dell'atto a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
8 Infine, la Suprema Corte, con la pronuncia in disamina, ha precisato che il mancato assolvimento all'onere di diligenza nella tenuta e nel controllo della casella di PEC da parte del soggetto abilitato esterno, imposto dall'art. 20 del D.M. n. 44/2011, non è senza effetti, non potendo ridondare in danno del notificante.
“Trova, infatti, applicazione il principio ribadito da questa Sezioni Unite con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Pertanto, ove la notificazione telematica ad istanza di parte, effettuata dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, non si sia perfezionata per una causa imputabile al destinatario (ipotesi che annovera quella della casella di PEC del destinatario "piena") e ciò abbia comportato la scadenza di un termine processuale stabilito a pena di decadenza, il notificante potrà attivare nuovamente, e tempestivamente, il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile al notificatario. Alla luce del principio di diritto enunciato nella pronuncia testé richiamata, l'appello deve dichiararsi inammissibile, atteso che, come risulta pacificamente in atti, l'appellante ha provveduto unicamente alla notificazione a mezzo PEC dell'atto di appello in data 26 luglio 2021, eseguita ai sensi della legge n. 53/1994 e non andata a buon fine per causa imputabile al difensore degli appellati ma, a seguito della ricezione dell'avviso di mancata consegna, non ha immediatamente riattivato il procedimento notificatorio provvedendo alla notifica dell'atto nelle forme ordinarie al domicilio fisico del difensore del destinatario come indicato nel mandato rilasciato in prime cure, così da beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio dall'art. 325 c.p.c., del momento in cui era stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC. L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (cfr. Cass. 09/03/2022, n. 7634; conf.: Cass., sez. un., 5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666). L'appellante, peraltro, nemmeno può invocare la sanatoria riveniente dalla costituzione dell'appellato per l'ipotesi di nullità della notifica, vertendosi, nella fattispecie de qua, in un ipotesi di mancato perfezionamento della notifica, non anche di mera nullità del procedimento notificatorio, comunque perfezionatosi, precisandosi inoltre che, essendo l'osservanza dei termini di decadenza dall'impugnazione fissati a tutela di interessi generali, nemmeno può avere rilievo la circostanza che il
9 destinatario della notifica possa averne avuto conoscenza aliunde. In definitiva, per le esposte ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile in quanto non proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte che ricorrono nella specie le eccezionali ragioni (da ravvisarsi nei richiamati contrasti giurisprudenziali, composti dalle Sezioni Unite della Cassazione solo dopo che la causa era stata introitata a sentenza) che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ne giustificano l'integrale compensazione. Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in person le Controparte_1 rappresentante pro-tempore rocuratrice Parte_1 pro tempore, nei confronti d
[...] el Controparte_3
e avverso la CP_4 Controparte_5 Controparte_6 sentenza l icata il 25 giugno 2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
1)- dichiara inammissibile l'appello;
2)-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228). Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 25 marzo 2025 Il Presidente Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
10