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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 413/2021
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bigoni, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, elettivamente domiciliato CP_1
in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Michele Costa, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, elettivamente domiciliato in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Massimo CP_2
Gerace, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Stefano CP_3
Borghi, elettivamente domiciliata in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Marco Festelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 575/2020 del Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in riforma integrale EL sentenza n. 575/20 resa dall'Ill.mo Tribunale di Grosseto, Dott. Bilisari, nel giudizio Rg. 230/13, così giudicare: In via preliminare - dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, il difetto di legittimazione attiva del IG. e del IG. . - con CP_1 CP_2
integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via principale - rigettare le domande tutte proposte dai IG.ri ed nel giudizio di CP_1 CP_2
primo grado nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via preliminare e/o principale, accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro-tempore, unica CP_3 responsabile sia dell'eventuale mancato rispetto, nell'effettuazione dei lavori, di quanto autorizzato dal Comune di TI EL ES che degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione dei lavori nonché degli asseriti eventuali danni per omessa rimozione del manufatto e, conseguentemente, condannare direttamente in persona del legale CP_3
rappresentante pro-tempore, o chi per essa alla rimozione del manufatto oggetto di causa ed al pagamento di qualsiasi somma dovuta a parte attrice per le predetti causali ovvero, in mancanza, a manlevare in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, dalla rimozione del manufatto oggetto di causa e dal pagamento di qualsiasi somma dovuta a parte attrice per le predetti causali;
in ogni caso: - ordinare la ripetizione di quanto eventualmente pagato da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, in ottemperanza alla sentenza appellata, oltre interessi dal
2 pagamento alla data EL restituzione;
- con integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Ci si riporta a tutto quanto versato in atti”.
Per la parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, CP_1
contrariis reiectis, a) in via preliminare, rigettare la richiesta EL in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, di dichiarazione del difetto di legittimazione attiva del IG. e del IG. perché assolutamente CP_1 CP_2
infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi tutti sopra esposti e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
575/2020. b) in via principale nel merito rigettare l'appello proposto dalla Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, perché assolutamente infondato
[...]
in fatto e in diritto e non provato, per i motivi tutti sopra esposti e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 575/2020. c) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CAP ed I.V.A..”. d) Per mero scrupolo difensivo, si insiste, altresì, per
l'ammissione EL CTU e degli altri mezzi di prova non ammessi (residue prove testimoniali, ordini di esibizione) - vedi punto n. 4) di cui sopra - rimettendosi all'Ecc.mo
Corte adita circa l'opportunità di detta ammissione”
Per la parte appellata “Con il presente atto si costituisce, nel presente CP_2
grado di giudizio, - intervenuto volontariamente in primo grado alla udienza CP_2
del 29/10/2013 anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio – come sopra rappresentato e difeso, al fine di sostenere le ragioni del fratello attore, ratificando ed autorizzando la di lui azione, facendo proprie le di lui deduzioni, istanze, anche istruttorie, argomentazioni, produzioni e conclusioni cui si riporta. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% e CAP.”.
Per la parte appellata “chiede che la causa venga trattenuta in decisione, CP_3 concludendo per l'accoglimento delle conclusioni contenute in comparsa di risposta anche per appello incidentale” e quindi “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza disattesa, respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti EL conchiudente da dichiarando inammissibili le deduzioni e domande Parte_1 nuove contenute nell'atto d'appello e comunque, in via subordinata, dichiarare decaduta CP e prescritta l'azione proposta da in relazione a . In via riconvenzionale Pt_1 voglia la Corte d'appello, in parziale riforma EL sentenza impugnata n. 575/2020, CP condannare al pagamento in favore di delle spese legali di primo grado di Pt_1
giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado. Ai fini del contributo unificato il valore del presente atto ammonta ad euro 2.500,00”.
3 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito: ) Parte_1 Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 575/2020 del Tribunale di Grosseto, con la quale la stessa era stata condannata alla rimozione di un manufatto edificato su Pt_1
un terreno di proprietà di ed . CP_1 CP_2
1.1) La causa era stata instaurata da , adducendosi: CP_1
• di essere comproprietario (in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola), assieme al fratello di un terreno sito in Tirli (GR); CP_2
• che , senza alcuna autorizzazione, aveva realizzato un manufatto su tale Pt_1
terreno, nel dicembre 2009;
• che inutili si erano rivelati i solleciti rivolti a al fine EL rimozione di tale Pt_1
manufatto, oltre che per il risarcimento del danno, pur avendo la stessa Pt_1 riconosciuto l'illegittimità dell'opera.
1.1.1) Su tali basi, il predetto attore aveva chiesto: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, riconoscere e dichiarare che gli interventi edilizi posti in essere dalla sono illeciti e, conseguentemente, a) condannare la medesima alla Parte_1
rimozione a proprie cure e spese del manufatto da essa realizzato illegittimamente nella proprietà privata dell'attore ed al ripristino dello stato dei luoghi;
b) condannare la medesima al risarcimento dei danni che si quantificano nella orientativa somma di €
20.000,00, salvo il più o il meno di giustizia all'esito dell'istruttoria o, in difetto, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali dalla data EL costituzione in mora
(09/03/2012) fino alla data di effettivo pagamento”.
1.2) Si era costituita , contestando le allegazioni di controparte ed in Pt_1
particolare esponendo che:
o difettava EL legittimazione attiva, non avendo in alcun modo CP_1
dimostrato la titolarità del bene su cui sarebbe stato costruito il manufatto;
o lo stesso attore, peraltro, aveva addotto di essere meramente comproprietario del bene in questione, non constando tuttavia l'autorizzazione ad agire in giudizio da parte dei comproprietari;
o era legittimata all'installazione EL rete di comunicazione per la Pt_1
prestazione dei servizi di telefonia sul territorio nazionale, con possibilità di installazione delle proprie infrastrutture anche sulle proprietà dei privati, in base alla normativa di settore;
o era stata autorizzata all'installazione del manufatto in questione Pt_1
(un'infrastruttura per la rete in fibra ottica, per conto del Ministero EL Difesa) e
4 nessuno aveva fatto presente che la zona in questione fosse di proprietà del sig.
, neppure durante gli accertamenti specificamente svolti da sul CP_2 Pt_1
punto;
o nessun danno era stato comunque arrecato;
o in ogni caso, eventuali responsabilità avrebbero dovuto gravare sulla ditta esecutrice dei lavori, CP_3
o nessuna indennità spettava al sig. che, peraltro, si era dimostrato sempre CP_2
scarsamente collaborativo (anche al fine di procedere alla rimozione del manufatto), limitandosi unicamente ad avanzare richieste risarcitorie.
1.2.1) aveva dunque chiesto la reiezione delle domande attoree, Pt_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di (di seguito: Site), quale unica CP_3 responsabile degli eventuali danni ritenuti sussistenti a carico dell'attore o per essere tenuta alla manleva nei confronti di , con condanna infine del ai sensi Pt_1 CP_2 dell'art. 96 c.p.c.
1.3) Site si era costituita associandosi alle deduzioni di in ordine Pt_1 all'infondatezza EL domanda del sig. , ma contestando altresì la fondatezza delle CP_2
domande avanzate nei propri confronti dalla stessa , chiedendo quindi la reiezione Pt_1
sia di tali domande che di quelle del . CP_2
1.4) Aveva poi effettuato atto di intervento volontario in causa, anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il sig. esponendo di essere CP_2
comproprietario del terreno indicato dal fratello e che tale assetto dominicale era CP_1 riscontrato dalla documentazione già dimessa dall'attore, alle cui domande il predetto interveniente dichiarava espressamente di aderire.
1.5) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Grosseto aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da , Pt_1
rilevando che:
▪ “L'attore è comproprietario unitamente al fratello, terzo intervenuto, del terreno di cui si discute;
va precisato che, nella presente causa, non è necessario fornire la prova rigorosa richiesta dalla Suprema Corte in tema di azione di rivendicazione, ma è sufficiente dimostrare di possedere il bene in forza di un valido titolo di acquisto (tra le tante, Sez. 1 - , Sentenza
n. 18841 del 26/09/2016, Rv. 641827 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 472 del
11/01/2017, Rv. 642212 – 01).”;
▪ “L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta è infondata non solo perché è comunque intervenuto in giudizio il comproprietario, proprio per
5 risolvere alla radice ogni questione, ma soprattutto perché al singolo comproprietario è pacificamente riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela EL cosa nei confronti dei terzi, anche senza il consenso degli altri partecipanti (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015, Rv. 634034 - 01).”;
− aveva riconosciuto di aver costruito il manufatto in questione, dovendosi Pt_1
evidenziare come la normativa di settore richiamata dalla predetta convenuta non fosse pertinente al caso di specie e che le difese svolte in ordine all'assenza di riscontri circa la proprietà in capo a terzi, dell'area in questione, erano infondate;
− doveva essere condannata alla rimozione del manufatto;
Pt_1
− il manufatto stesso (“un tombino in cemento armato di modeste dimensioni (m.
1,60 x m. 1,50 con altezza cm 70 parzialmente interrato)”) aveva cagionato un danno risarcibile e tale danno era da liquidarsi equitativamente nella misura di €
10.000,00;
CP_
− non era fondata la domanda di manleva avanzata da nei confronti di , Pt_1
“...poiché non è emerso che la società terza chiamata abbia eseguito l'intervento in difformità rispetto alle direttive (in particolare quelle riguardanti l'ubicazione dell'opera) impartite dalla committente”;
− era tenuta alla rifusione delle spese nei confronti di tutte le controparti. Pt_1
1.5.1) Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale di Grosseto aveva reso la seguente statuizione: “1) condanna la società convenuta alla rimessione in pristino, a propria cura
e spese, dello stato dei luoghi, mediante eliminazione del manufatto realizzato nella proprietà ; 2) condanna la società convenuta al pagamento, in favore di CP_2 CP_1
e , EL somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla
[...] CP_2
pronuncia al saldo effettivo;
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in € 2.417,50, a titolo di compenso CP_1
professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge, in favore di che liquida in € 2.177,50, a titolo di compenso professionale, oltre CP_2
rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge, in entrambi i casi compensi già decurtati EL metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, da corrispondersi in favore dello
Stato; condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore EL società terza chiamata in causa, che liquida in € 2.417,50, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello , Pt_1
dando peraltro atto di aver proceduto alla rimozione del manufatto oggetto di causa.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
6 1°. “Erroneità, ingiustizia, contraddittorietà, manifesta illogicità EL motivazione EL sentenza impugnata in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori”, contestando la decisione assunta dal giudice di prime cure in ordine all'eccezione in questione, sia in considerazione EL tipologia di onere probatorio incombente sul sig. , sia per CP_1
l'inidoneità a fornire dimostrazione EL proprietà in capo a quest'ultimo da parte EL documentazione dimessa in atti;
2°. “Erroneità, ingiustizia, contraddittorietà, manifesta illogicità EL motivazione EL sentenza impugnata in punto di accoglimento EL domanda attorea di rimozione del manufatto”, rilevando come la normativa richiamata dalla convenuta in prime cure fornisse adeguato sostegno alla deduzione concernente la facoltà di di procedere alla realizzazione del manufatto in questione, a prescindere Pt_1
dal consenso dei proprietari;
3°. “Erroneità, ingiustizia, contraddittorietà, manifesta illogicità EL motivazione EL sentenza impugnata in punto di rigetto EL domanda di manleva sollevata da nei confronti di , rilevando di non aver fornito indicazioni a Pt_1 CP_3
CP_
su come procedere all'esecuzione dei lavori e che l'autorizzazione ottenuta dal concerneva la realizzazione dell'impianto lungo il sedime Controparte_4
demaniale delle arterie stradali indicate nell'autorizzazione stessa, e non sui fondi
CP_ limitrofi, come invece aveva fatto agendo in piena autonomia;
4°. “Erroneità, ingiustizia, contraddittorietà, manifesta illogicità EL motivazione EL sentenza impugnata in punto di accoglimento EL domanda attorea di risarcimento del danno e di liquidazione dello stesso”, contestando sia l'esistenza dei danni lamentati dall'attore in prime cure (che non potevano ritenersi in re ipsa, come invece ritenuto dal Tribunale di Grosseto), sia la quantificazione degli stessi.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma EL impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione di tutti gli appellati, che hanno poi concluso nei termini rispettivamente indicati in epigrafe.
2.2.1) Il sig. ha contestato in radice tutti i rilievi mossi CP_1 dall'appellante a sostegno del gravame, evidenziando anzitutto l'idoneità EL documentazione dimessa in atti a fornire adeguata dimostrazione del diritto di comproprietà dedotto dall'attore in prime cure e rilevando come la stessa avesse Pt_1 riconosciuto l'esistenza dell'abuso, mentre la normativa richiamata dall'appellante non aveva alcuna attinenza con il caso di specie.
7 2.2.2) Il sig. ha fatto espresso rinvio alle argomentazioni difensive ed CP_2
alle domande del fratello . CP_1
CP_ 2.2.3) ha parimenti contestato la fondatezza del gravame nella parte concernente la specifica posizione EL predetta appellata, con riferimento dunque alla reiezione EL domanda di manleva, rilevando poi “in via riconvenzionale” che “Il
Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta EL condanna
CP alla spese rivolta nei confronti di da . Per l'effetto si impone che adesso il Pt_1
Giudice d'appello nel confermare la precedente statuizione la emendi parzialmente condannando al pagamento delle spese processuali di primo grado”, Pt_1
concludendo quindi nei termini già supra ricordati.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha contestato la reiezione Pt_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al sig. , sollevata in CP_1
prime cure.
3.1.1) A fondamento di tale censura, l'appellante ha esposto che:
a) la sentenza impugnata è tacciabile di contraddittorietà “...nella parte in cui, da un lato, considera l'azione incardinata dai IG.ri quale rivendicazione ai CP_2 sensi dell'art. 948 c.c. -circostanza anche desumibile dal fatto che il giudizio è stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso ex art. 703 c.p.c., che il giudizio non ha seguito il rito speciale di cui agli art.i 669bis e seg. c.p.c. e che il provvedimento di definizione ha assunto la forma EL sentenza e non dell'ordinanza- e, dall'altro, non onera gli attori EL prova del titolo di proprietà richiesta per l'azione prescelta -bensì di quella EL diversa azione possessoria-.
Poiché la domanda di rivendicazione è concessa non al possessore, ma a colui che si afferma proprietario del bene e mira ad accertare l'effettiva sussistenza del diritto vantato, quest'ultimo, in conformità EL regola generale di cui all'art.
2697 c.c., ha l'onere di dimostrare il diritto azionato, mediante prova del titolo di acquisto e di quelli dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario ovvero, ad evitare una probatio diabolica, mediante prova che il possesso proprio e dei precedenti dante causa sia perdurato in modo continuativo per il tempo -venti anni- necessario all'usucapione del bene, ai sensi dell'art. 1158
c.c. (Cass. 21940/18). Dunque, se la prova del titolo di acquisto originario non è necessaria -ma casomai solo ad colorandam possessionem-, ciò vale, tuttavia, nelle azioni ex art.i 1168 e 1170 c.c. Nel caso di specie, invece, controparte avrebbe dovuto fornire idonea prova EL proprietà: ciò che non ha fatto!
8 Insufficiente allo scopo è la produzione da parte dei IG.ri delle note di CP_2
trascrizione e delle visure catastali (cfr. doc.i 3, 4 e 5, fasc. attoreo) e EL restante documentazione -che, peraltro, l'odierna appellante ha tempestivamente disconosciuto-, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale (cfr. Cass. 25793/16)”;
b) “...l'eccezione di difetto di legittimazione tempestivamente sollevata da Pt_1
nel giudizio di prime cure non è meramente defatigatoria, ove si ponga mente al fatto, desumibile dalle ulteriori difese spiegate in giudizio, che l'operatore di telefonia era convinto che il manufatto fosse realizzato su bene demaniale e non su una proprietà privata. Insomma, la rigorosa prova richiesta non può trovare attenuazione in una mancata contestazione del diritto da parte del convenuto, che, per l'appunto, non vi è stata. Alla luce di tutto quanto esposto, in assenza di un elemento imprescindibile per la legittimazione attiva dei IG.ri , la CP_2
domanda avrebbe dovuto essere rigettata dal Tribunale adito ed in tal senso
l'impugnata sentenza dovrà essere riformata”.
3.1.2) Il motivo è infondato.
3.1.2.1) In proposito va in primo luogo rilevato come il giudice di prime cure non abbia, in alcuna parte EL sentenza impugnata, qualificato la domanda del sig. CP_1
nei termini di un'azione di rivendica.
[...]
Si osserva come il Tribunale di Grosseto abbia al contrario espressamente escluso che il caso in esame fosse sussumibile nell'alveo di una domanda di rivendica, esponendo che “...va precisato che, nella presente causa, non è necessario fornire la prova rigorosa richiesta dalla Suprema Corte in tema di azione di rivendicazione...”.
Tutte le considerazioni esposte dall'appellante, nei termini ricordati al punto a) del pregresso paragrafo, non possono dunque in radice trovare accoglimento.
3.1.2.2) In secondo luogo, deve evidenziarsi come sia irrilevante il fatto che era convinta “...che il manufatto fosse realizzato su bene demaniale e non su una Pt_1 proprietà privata”, trattandosi di aspetto che in alcun modo incide sull'assetto dominicale relativo al terreno in questione e sul relativo onere EL prova.
3.1.2.3) Infine, parimenti insuscettibile di essere condivisa è l'argomentazione dell'appellante per cui “Insomma, la rigorosa prova richiesta non può trovare attenuazione in una mancata contestazione del diritto da parte del convenuto, che, per
l'appunto, non vi è stata”, in quanto anche la contestazione del diritto non vale a rendere applicabile nella presente causa il rigoroso regime probatorio proprio dell'azione di rivendicazione.
9 3.2) Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto che la normativa di Pt_1 settore consentiva comunque alla stessa odierna appellante l'esecuzione dell'intervento in oggetto, a prescindere anche dal consenso del proprietario.
3.2.1) A sostegno di tale assunto, l'appellante ha richiamato varia normativa (L.
249/1997, DPR 318/1997, DPR 156/1973, D.Lgs 259/03, D.lgs 198/02) e, in particolare, il disposto dell'art. 91, D.Lgs 259/03, argomentando in proposito che “In virtù di tale disposizione non v'è alcuna necessità che il proprietario presti il proprio consenso al passaggio nel proprio immobile dell'impianto di una rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico” e dunque concludendo che “Per l'effetto ed a prescindere da qualsivoglia autorizzazione del proprietario, l'odierna appellante ha il diritto normativamente conferito di installare e mantenere sull'altrui proprietà l'infrastruttura (tubazione interrata per il passaggio di cavi in fibra ottica e pozzetto di accesso) strumentale all'erogazione di servizi di telecomunicazioni”.
3.2.2) Anche il motivo in esame è infondato.
3.2.2.1) Il Tribunale di Grosseto ha ritenuto che tale impianto normativo non fosse pertinente rispetto al caso di specie, e tale conclusione appare meritevole di essere confermata nel presente grado di giudizio.
Premessa infatti la generale irrilevanza, rispetto alla fattispecie in analisi, dei richiami normativi alle previsioni di cui alla L. 249/1997, al DPR 318/1997, al DPR
156/1973 ed al D.lgs 198/02, deve invece essere preso in specifica considerazione il disposto dell'art. 91 D.Lgs 259/03 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”).
Tale norma prevede infatti che “Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso EL cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra”, ed è su tale base che l'odierna appellante ha raggiunto le conclusioni esposte nel sotto-paragrafo 3.2.1.
Gli assunti di non sono tuttavia condivisibili, in quanto il predetto art. 91 Pt_1
risulta prendere in considerazione, al primo comma, il caso del passaggio di cavi “senza
10 appoggio”, mentre il secondo comma risulta attenere specificamente all'ipotesi di impianto (antenne, sostegni, passaggio di condutture e/o fili) allocato sulla proprietà esclusiva di un determinato soggetto ma finalizzato alla soddisfazione delle esigenze di altri utenti che siano condomini o inquilini del fabbricato in cui si trova anche la proprietà esclusiva predetta.
Dunque, nell'irrilevanza (rispetto al caso di specie) delle previsioni di cui al terzo e quarto comma EL previsione in questione, deve rilevarsi come l'art. 91 D.lgs 259/2003 non presenti addentellati di sorta con la fattispecie in esame, non vertendosi in ipotesi di cavi “senza appoggio” (trattandosi peraltro dell'apposizione di un tombino per il passaggio di cavi in fibra ottica interrati) e tantomeno in ipotesi di edificio condominiale.
3.2.2.2) In proposito si ricorda altresì come la Suprema Corte (nel valutare una vicenda diversa da quella in oggetto, ma delineando principi suscettibili di estensione generalizzata) abbia ritenuto che “Il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita EL costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione EL procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003” (cfr da ultimo da Cass. 788 del 12.1.2022).
A) Nella motivazione di tale sentenza è poi contenuta la condivisibile sequenza argomentativa secondo cui:
− “L'art. 90, comma primo, D.LGS. 259/2003, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti EL normativa in materia di pubblica espropriazione”;
− “Il successivo art. 91 - nel testo vigente ratione temporis (solo recentemente modificato - dall'art. 40, comma quinto bis, D.L. 77/201, convertito con L.
108/2021), dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma terzo) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma quarto)”;
11 − “La disciplina distingue - dunque - le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione EL proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario - in mancanza del consenso del proprietario - il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto
o al di sopra EL proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass. 15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra".”;
− “E' invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass.
s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998;
Cass. 12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass.
2505/1998; Cass. 4517/2021)”;
− “Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie
a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico EL rete volti al miglioramento EL connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che
l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988)”;
− “E' con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefonica di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito EL predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma "un diritto reale di uso" rientrante "tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni". Di conseguenza, la circostanza che - nel caso concreto - l'impianto servisse non solo
l'immobile del ricorrente (già in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale”;
12 − “In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo del ricorrente e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non poteva considerarsi - nella situazione considerata - affatto legittima”.
B) La coerenza strutturale delle argomentazioni esposte dalla Suprema Corte e la loro riferibilità anche al caso concreto (nella misura in cui l'installazione di impianti serventi rispetto al passaggio di cavi non può essere imposta tout court a carico di un determinato soggetto) induce il Collegio a dare piena aderenza all'orientamento in questione, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in oggetto
3.3) Il terzo motivo d'appello concerne poi le contestazioni mosse da alla Pt_1
reiezione, da parte del Tribunale di Grosseto, EL domanda di manleva avanzata da CP_
stessa nei confronti di e motivata dal giudice di prime cure sulla base del Pt_1 rilievo per cui “Non può essere accolta la domanda subordinata di manleva, poiché non è emerso che la società terza chiamata abbia eseguito l'intervento in difformità rispetto alle direttive (in particolare quelle riguardanti l'ubicazione dell'opera) impartite dalla committente”
3.3.1) A censura di tale valutazione, l'odierna appellante ha dedotto che:
− non si era mai occupata dell'installazione delle infrastrutture per le Pt_1
comunicazioni elettroniche da essa gestite, provvedendo a stipulare a tal fine
CP_ contratto di appalto che, nel caso di specie, era intervenuta con;
− Inoltre, “...non si occupa di indicare all'appaltatore le modalità concrete Pt_1
di esecuzione dei lavori, né assegna al cantiere un proprio referente in qualità di direttore dei lavori o soggetto controllore, limitandosi a presentare all'impresa prescelta la documentazione di progetto quale autorizzata dall'Ente competente, in qualità di proprietario dei luoghi interessati dall'infrastruttura”;
− “Nel caso di specie, risulta documentalmente che abbia ottenuto dal Pt_1
Comune di TI EL ES (GR) autorizzazione per la posa di impianto in “fibra ottica” (cavi, condutture, pozzetti di accesso, etc.) lungo la S.P. 43, S.P.
3, S.P. 23, S.P. 105 e la strada comunale di GI AL (cfr. doc.i 2 e 3, fasc.
). Ne consegue che in qualità di appaltatrice, avrebbe dovuto CP_2 CP_3
eseguire i lavori in conformità al progetto autorizzato e, dunque, lungo il sedime demaniale delle indicate arterie stradali”;
− “Risulta, invece, che l'appaltatore abbia provveduto alla realizzazione dell'opera sul fondo asseritamente dei IG.ri , con ciò discostandosi dai limiti CP_2 dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di TI EL ES (GR) e dalle indicazioni generali di -che alla predetta autorizzazione facevano Pt_1
riferimento-. dunque, ha agito non in esecuzione di specifiche direttive CP_3
13 EL committente concernenti, in particolare, l'ubicazione del manufatto in questione, ma, semmai, in dispregio di esse. Con ciò che l'appaltatore dimostra di aver agito in piena autonomia e assumendo tutti i rischi connessi all'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1655 e seg. c.c.”; CP_
− trattandosi di responsabilità contrattuale, incombeva su l'onere probatorio di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni;
− “Vi è, dunque, estraneità dell'odierna appellante rispetto agli eventi lamentati e il difetto di legittimazione passiva EL stessa rispetto alle domande per cui è causa.
In subordine, dovrà essere manlevata dall'appaltatore delle conseguenze Pt_1 di una condotta a quest'ultima esclusivamente imputabile”.
3.3.2) Il motivo è infondato.
3.3.2.1) In primo luogo occorre rilevare come, in prime cure, abbia (con Pt_1
una certa contraddizione con quanto dedotto nel presente grado di giudizio) addotto – alle pp.gg. 5 e 6 EL comparsa di costituzione e risposta – che:
- “I lavori sono stati correttamente eseguiti in conformità con quanto previsto nella predetta autorizzazione”;
- “Dagli accertamenti posti in essere prima dell'inizio dei lavori non è emerso alcun diritto di proprietà in capo all'attore dei luoghi ove sono stati effettuati”;
- nell'autorizzazione concessa dal Comune di TI EL ES per l'esecuzione dei lavori in questione non era contenuto alcun riferimento ad alcun diritto di proprietà in capo al;
CP_2
- l'area su cui sono stati eseguiti i lavori non risultava delimitata o segnalata come di proprietà privata;
- nessuno aveva mai contestato alcunché durante i lavori;
- “Alla risulta che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e senza ledere Pt_1
l'altrui diritto di proprietà”.
All'esito di tali allegazioni, poi, ha (senza ulteriori allegazioni di sorta, Pt_1
neppure nel contesto EL prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c.)
CP_ argomentato in termini generali che, avendo appaltato l'esecuzione dei lavori a , quest'ultima avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile di ogni danno cagionato al
. CP_2
3.3.2.2) In quest'ottica deve quindi rilevarsi come il contratto di appalto intercorso
CP_ tra e (doc. 3 prodotto in prime cure da ) non contenga specificazioni Pt_1 Pt_1
di sorta in ordine alle modalità di esecuzione delle opere in questione, essendo ivi indicato unicamente che tali opere comprendevano:
- la realizzazione di una mini-trincea per un tubo da 50 mm;
14 - la posa in opera di un pozzetto 90x70 D400;
- la posa, giunzione e collaudo di un cavo “12 fo”.
A tali dati, contenuti nella prima pagina del documento prodotto, fanno seguito 13 pagine di condizioni generali, non contenenti alcuna specifica indicazione delle modalità di esecuzione dei lavori in questione.
L'art. 2 di tali previsioni (intitolato “Ordinazione delle opere”) prevede del resto che “L'Appaltatore consegnerà al Fornitore la documentazione preliminare e i permessi degli Enti proprietari dei sedimi che riporta le indicazioni delle opere da realizzare. Le indicazioni delle opere contenute nel progetto ed in ogni altro documento consegnato al
Fornitore, devono ritenersi modificabili esclusivamente dall'appaltatore, perciò le successive integrazioni o modifiche, qualitativamente e quantitativamente riduttive o estensive delle opere stesse o di parte di essere, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Appaltatore”. CP_
Dunque, nell'accordo intercorso tra e e prodotto in atti (l'unico Pt_1
documento – dei due comunque in totale prodotti dalla convenuta in prime cure – avente attinenza al punto in oggetto) non è contenuta alcuna specificazione dei lavori da eseguire.
Nessuna specificazione, parimenti, è operata in tale atto con riferimento al contenuto dei permessi rilasciati dagli enti territoriali.
Per espressa indicazione contrattuale, invece, tali indicazioni avrebbero dovuto essere fornite con separata produzione documentale, contenente anche i permessi degli enti “proprietari dei sedimi che riporta le indicazioni delle opere da realizzare”: il tutto, peraltro, con l'espressa ed inderogabile previsione che nessuna modifica avrebbe potuto CP_ essere attuata da e che ogni modifica, invece, avrebbe dovuto essere approvata per iscritto da . Pt_1
CP_
3.3.2.3) L'assetto degli accordi intercorsi tra e , per come documentati Pt_1
CP_ dal contratto in questione, esclude in radice di ritenere che fosse stata (solo in base a tale documento) informata delle modalità con cui eseguire i lavori in oggetto e dovendosi quindi ritenere che le concrete modalità di esecuzione siano state fornite in un successivo momento, da parte di . Pt_1
Nessun riscontro istruttorio esiste poi, agli atti, in ordine alla produzione documentale prevista dal menzionato art. 2 e diretta a specificare le modalità attuative dei lavori in oggetto.
Parimenti, nessuna istanza istruttoria e nessuna allegazione risulta effettuata da con riferimento a quando, come, in quali termini e con quale contenuto fossero Pt_1
CP_ state fornite a le specifiche tecniche concernenti le modalità esecutive dei lavori in oggetto.
15 In tal senso, in effetti, sono irrilevanti i capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., dimessa da in prime cure (in tutto tre, Pt_1
attinenti: 1) alla conferma del contenuto del documento predetto, 2) al fatto che i lavori commissionati dovevano eseguirsi sulla base delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del Comune di TI EL ES, e 3) all'accettazione dell'incarico in questione). Quanto al capitolo 2), in particolare, si ribadisce come nella convenzione in oggetto non sia contenuta alcuna specificazione e che non ha Pt_1
neppure allegato quando e come tali specificazioni sarebbero state fornite.
Ciò, infine, al netto del fatto che nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di
TI EL ES sono contenute specificazioni tecniche concernenti solo alcuni precipui e limitati aspetti dell'intervento in questione, mentre nulla, in particolare, risulta previsto con riferimento al pozzetto seminterrato in questione.
3.3.2.4) Dunque, se pur è vero che, trattandosi di responsabilità contrattuale,
CP_ incombe su l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito le proprie obbligazioni, nondimeno risulta incombere (a monte) su l'onere di dimostrare Pt_1
quali fossero, in concreto, tali obbligazioni.
CP_
Nello specifico, dal momento che la contestazione mossa da a Pt_1
consiste nel fatto che il pozzetto in questione sarebbe stato erroneamente allocato su un terreno di proprietà altrui, in contrasto con le prescrizioni progettuali, incombeva su dimostrare quantomeno quali fossero tali prescrizioni progettuali, sì da consentire Pt_1
CP_ di individuare quale fosse in concreto il contenuto dell'obbligazione gravante su .
Nulla di ciò risulta tuttavia dimostrato e, come detto, neppure allegato.
Peraltro, proprio l'impostazione delle allegazioni operate in prime cure da Pt_1
CP_ (e sopra ricordate) induce a ritenere che ebbe effettivamente ad eseguire i lavori in questione adeguandosi alle indicazioni fornite.
Ciò emerge dal fatto che ha espressamente ammesso che i lavori erano Pt_1 stati fatti a regola d'arte, senza contestazioni di sorta (e, peraltro correttamente eseguiti “in conformità con quanto previsto nella predetta autorizzazione”) il che mal si concilia con una realizzazione del pozzetto in questione (che, pur esiguo, misura pur sempre m 1,60 x m 1,50, con altezza di 70 cm) eseguita in zona non corrispondente a quella prevista in progetto.
Anzi, proprio il fatto che abbia espressamente allegato che – prima di Pt_1 eseguire i lavori – erano stati fatti accertamenti (dalla stessa ) in base ai quali “non Pt_1
è emerso alcun diritto di proprietà in capo all'attore dei luoghi ove sono stati effettuati” induce a ritenere che il pozzetto sia stato allocato esattamente nel luogo ove Pt_1
16 aveva ritenuto che dovesse andare, non essendoci altrimenti alcun bisogno di appurare se tale area fosse o meno di proprietà di terzi.
CP_
Né, del resto, avrebbe potuto modificare senza il permesso di le Pt_1 modalità di esecuzione dell'incarico, ricordando come fosse stato espressamente previsto che “Le indicazioni delle opere contenute nel progetto ed in ogni altro documento consegnato al Fornitore, devono ritenersi modificabili esclusivamente dall'appaltatore”, per iscritto, peraltro. CP_ 3.3.2.5) Le considerazioni che precedono portano a concludere che non abbia posto in essere alcun inadempimento alle proprie obbligazioni ed abbia invece eseguito il lavoro appaltatogli esattamente nei termini richiesti da , sì che anche il motivo di Pt_1
gravame in oggetto non risulta suscettibile di accoglimento.
3.4) Infine, con il quarto motivo di appello, ha sollevato contestazioni sia Pt_1
con riferimento all'esistenza del danno sia in relazione alla quantificazione dello stesso da parte del giudice di prime cure.
3.4.1) Quanto al primo aspetto, si osserva come il Tribunale di Grosseto abbia ritenuto che “...i danni risarcibili devono essere limitati esclusivamente al disagio comunque patito per la presenza, non autorizzata, per un lungo tempo, di un manufatto altrui, che costituisce, a prescindere da ogni eventuale sfruttamento dell'area, una limitazione del godimento e del valore del proprio bene;
trattasi di danno in re ipsa (Sez.
2, Sentenza n. 2576 del 03/10/1974, Rv. 371008 - 01), da liquidarsi necessariamente in via equitativa”.
3.4.1.1) L'appellante ha contestato tale valutazione esponendo che il pregiudizio in oggetto non avrebbe potuto essere considerato in re ipsa, come invece ritenuto dal giudice di prime cure.
Premesso che non viene in alcun modo in rilievo in questa sede la tematica del
“danno esistenziale” (pure oggetto di un'articolata dissertazione ad opera dell'appellante) deve rilevarsi come nel caso di specie non si verta neppure in tema di risarcimento del danno da occupazione sine titulo e/o da spoglio, molestia o turbativa del diritto.
In proposito va infatti rilevato come, nel caso di specie, si tratti di esecuzione di una costruzione su fondo altrui eseguita da un terzo con materiali propri, prevista e disciplinata dall'art. 936 c.c.
Rilevato che la qualificazione giuridica EL fattispecie incombe sempre sull'organo giudicante, sulla base del principio jura novit curia, deve quindi rilevarsi come ricorrano i dati di struttura EL norma predetta, trattandosi:
a) di costruzione eseguita da un soggetto su fondo altrui, con materiali propri;
b) senza la volontà del proprietario del fondo di ritenere l'opera realizzata;
17 c) con manifestazione EL volontà del proprietario di eliminare l'opera stessa.
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione l'art. 936, 3° comma, secondo periodo, c.c., nella parte in cui prevede che l'esecutore delle opere, oltre ad essere tenuto alla loro rimozione a proprie spese, “...può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni”.
La condizione normativamente prevista per l'astratta insorgenza di tale obbligo risarcitorio è la previa domanda del proprietario volta ad ottenere la rimozione delle opere realizzate (c.d. “jus tollendi”), dato che, altrimenti (e cioè nel caso in cui le opere non siano state oggetto di domanda di rimozione o quando tale domanda non possa essere avanzata – ad es., nelle ipotesi di cui all'art. 936, 4° e 5° comma, c.c. –), non solo non vi è diritto al risarcimento del danno ma si assiste all'insorgenza di un credito per indennizzo in capo al soggetto che ha eseguito le opere stesse.
Sul punto si ricorda come la Suprema Corte abbia in effetti indicato che “...in tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, il diritto al risarcimento del danno è dall'art. 936, terzo comma, cod. civ. espressamente riconosciuto in favore del proprietario del suolo nel solo caso in cui il medesimo sia altresì legittimato
a chiedere la rimozione dell'opera; quando invece al proprietario non è o non è più consentito proporre quest'ultima domanda, è il terzo ad avere viceversa diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione od opera derivato al proprietario del fondo, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria. In altri termini, soltanto nel caso in cui sia legittimato a chiedere la rimozione dell'opera, il proprietario ha garantito, altresì, il risarcimento del danno, consistente nel ristoro del pregiudizio arrecatogli con l'occupazione temporanea del fondo, nonché del danno materiale causato al fondo stesso (escavazioni, fondazioni, perdita di colture);” (così
Cass. 26595 del 30.9.2021, in motivazione).
Avendo dunque l'attore in prime cure chiesto, ed ottenuto, la rimozione delle opere
(con statuizione già eseguita da ), risulta sussistere in capo al proprietario il diritto Pt_1
al risarcimento del danno.
3.4.1.2) La censura in esame è dunque insuscettibile di accoglimento.
3.4.2) Con riferimento invece alla quantificazione del danno in oggetto, come operata dal Tribunale di Grosseto, l'appellante ha dedotto che “Infine e per mero tuziorismo, si segnala la contraddittorietà in cui è incorso il provvedimento odiernamente impugnato ove, pur evidenziando la modestia del manufatto, ha ritenuto di rilevare una lesione del diritto di godimento del fondo così significativa da quantificarne il risarcimento in € 10.000,00”.
18 3.4.2.1) Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile nella parte qui considerata.
non risulta infatti aver mai avanzato, nell'atto di appello in oggetto, Pt_1
alcuna richiesta volta ad ottenere una diversa quantificazione del danno in questione.
L'appellante, in effetti, si è limitata a chiedere la reiezione delle domande già avanzate da parte attrice in prime cure e, in denegata ipotesi di loro confermato
CP_ accoglimento, la condanna di a pagare direttamente gli importi oggetto di condanna o a tenere indenne in ordine agli importi stessi. Pt_1
Va del resto osservato come l'inciso sopra ricordato non appaia specificamente formulato (per stessa prospettazione dell'appellante: “per mero tuziorismo” e non dunque quale argomentazione a supporto di una censura dedotta come motivo di appello) ad ottenere una revisione EL sentenza in punto di quantificazione del danno, apparendo piuttosto integrare una valutazione rafforzativa EL richiesta di revoca EL condanna al risarcimento.
3.4.2.2) Appare comunque opportuno rilevare che il Tribunale di Grosseto non ha valorizzato la modestia del fabbricato al fine di statuire in punto di quantificazione del danno arrecato al proprietario, ritenendo invece che non potessero essere stati arrecati particolari disagi alla coltivazione del fondo in quanto il pozzetto in questione era allocato in modo particolarmente vicino al guard-rail.
La quantificazione del danno per la lesione delle prerogative del proprietario, invece, è stata operata avendo a riferimento (come detto supra) il “disagio comunque patito per la presenza, non autorizzata, per un lungo tempo, di un manufatto altrui” e con valorizzazione altresì EL “entità del disagio sofferto e tenuto conto altresì del ritardo con cui viene liquidata tale somma”, con rilievi nei cui confronti non risultano peraltro mosse contestazioni specifiche da parte dell'appellante.
3.4.3) Anche il quarto motivo di gravame deve quindi, nel suo complesso, essere respinto.
4) Passando a prendere in considerazione la domanda “riconvenzionale” avanzata CP_ da parte di e volta ad ottenere la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, si ricorda come la stessa risulti avanzata sulla scorta del seguente rilievo: “Il
Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta EL condanna CP alla spese rivolta nei confronti di da . Per l'effetto si impone che adesso il Pt_1
Giudice d'appello nel confermare la precedente statuizione la emendi parzialmente condannando al pagamento delle spese processuali di primo grado”. Pt_1
4.1) La domanda è insuscettibile di accoglimento e, prima ancora, inammissibile.
19 4.1.1.) Anzitutto, una siffatta istanza avrebbe dovuto essere avanzata non mediante la proposizione di una “domanda riconvenzionale”, ma attraverso la proposizione formale di appello incidentale, ciò che rende appunto inammissibile la domanda stessa.
4.1.2) In secondo luogo, anche ritenendo che tale domanda “riconvenzionale” vada riqualificata nei termini di un “appello incidentale”, occorre evidenziare come non sia dato individuare il referente EL domanda in questione, dal momento che nella sentenza impugnata è presente:
→ nella parte motiva (a pg. 8 EL sentenza) l'inciso per cui “la convenuta deve essere condannata anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata che si liquidano, in mancanza di nota spese, d'ufficio secondo i valori minimi, corrispondenti allo scaglione in oggetto, in considerazione dell'attività difensiva prestata” (cioè, dunque, la constatazione dei presupposti per la condanna CP_ di alla refusione delle spese di lite nei confronti di ); Pt_1
→ nel dispositivo, al punto 3) (a pg. 9 EL sentenza) l'espressa condanna di Pt_1
CP_ alla refusione delle spese di lite nei confronti di , nei seguenti termini:
“condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore EL società terza chiamata in causa, che liquida in € 2.417,50, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge”. CP_ Sconoscendosi i motivi per cui abbia ritenuto che, nella sentenza in questione, fosse stata omessa la statuizione di condanna in oggetto, il motivo in analisi è (rectius, sarebbe) in radice privo di fondamento.
5) Per quanto concerne le spese di lite del presente grado di giudizio occorre procedere ad alcune distinzioni.
5.1) In applicazione del principio EL soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio sostenute da parte dei sigg.ri ed devono CP_1 CP_2
essere poste a carico EL parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (in considerazione del valore EL causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
La relativa condanna, peraltro, deve essere disposta a favore dello Stato, essendo i predetti sigg.ri ammessi al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
CP_ 5.2) Per quanto concerne invece i rapporti tra e si osserva come Pt_1
sussistano i presupposti per ravvisare una soccombenza reciproca tra tali parti, atteso che,
a fronte EL reiezione dell'appello principale, si pone la declaratoria di inammissibilità
20 CP_ EL domanda “riconvenzionale” avanzata da e, comunque, l'infondatezza radicale EL stessa ove intesa nei termini di un appello incidentale.
Tale soccombenza reciproca legittima la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti stesse.
5.3) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - EL sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 575/2020 del Tribunale di Grosseto, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Parte_1 CP_1
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge, disponendo il pagamento a favore dello Stato, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Parte_1 CP_2
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge, disponendo il pagamento a favore dello Stato, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, EL legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto EL sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per
[...]
il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
21 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi EL normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 413/2021
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bigoni, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, elettivamente domiciliato CP_1
in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Michele Costa, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, elettivamente domiciliato in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Massimo CP_2
Gerace, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Stefano CP_3
Borghi, elettivamente domiciliata in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Marco Festelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 575/2020 del Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in riforma integrale EL sentenza n. 575/20 resa dall'Ill.mo Tribunale di Grosseto, Dott. Bilisari, nel giudizio Rg. 230/13, così giudicare: In via preliminare - dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, il difetto di legittimazione attiva del IG. e del IG. . - con CP_1 CP_2
integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via principale - rigettare le domande tutte proposte dai IG.ri ed nel giudizio di CP_1 CP_2
primo grado nei confronti di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via preliminare e/o principale, accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro-tempore, unica CP_3 responsabile sia dell'eventuale mancato rispetto, nell'effettuazione dei lavori, di quanto autorizzato dal Comune di TI EL ES che degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione dei lavori nonché degli asseriti eventuali danni per omessa rimozione del manufatto e, conseguentemente, condannare direttamente in persona del legale CP_3
rappresentante pro-tempore, o chi per essa alla rimozione del manufatto oggetto di causa ed al pagamento di qualsiasi somma dovuta a parte attrice per le predetti causali ovvero, in mancanza, a manlevare in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, dalla rimozione del manufatto oggetto di causa e dal pagamento di qualsiasi somma dovuta a parte attrice per le predetti causali;
in ogni caso: - ordinare la ripetizione di quanto eventualmente pagato da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, in ottemperanza alla sentenza appellata, oltre interessi dal
2 pagamento alla data EL restituzione;
- con integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Ci si riporta a tutto quanto versato in atti”.
Per la parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, CP_1
contrariis reiectis, a) in via preliminare, rigettare la richiesta EL in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, di dichiarazione del difetto di legittimazione attiva del IG. e del IG. perché assolutamente CP_1 CP_2
infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi tutti sopra esposti e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
575/2020. b) in via principale nel merito rigettare l'appello proposto dalla Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, perché assolutamente infondato
[...]
in fatto e in diritto e non provato, per i motivi tutti sopra esposti e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 575/2020. c) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CAP ed I.V.A..”. d) Per mero scrupolo difensivo, si insiste, altresì, per
l'ammissione EL CTU e degli altri mezzi di prova non ammessi (residue prove testimoniali, ordini di esibizione) - vedi punto n. 4) di cui sopra - rimettendosi all'Ecc.mo
Corte adita circa l'opportunità di detta ammissione”
Per la parte appellata “Con il presente atto si costituisce, nel presente CP_2
grado di giudizio, - intervenuto volontariamente in primo grado alla udienza CP_2
del 29/10/2013 anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio – come sopra rappresentato e difeso, al fine di sostenere le ragioni del fratello attore, ratificando ed autorizzando la di lui azione, facendo proprie le di lui deduzioni, istanze, anche istruttorie, argomentazioni, produzioni e conclusioni cui si riporta. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% e CAP.”.
Per la parte appellata “chiede che la causa venga trattenuta in decisione, CP_3 concludendo per l'accoglimento delle conclusioni contenute in comparsa di risposta anche per appello incidentale” e quindi “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa istanza disattesa, respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti EL conchiudente da dichiarando inammissibili le deduzioni e domande Parte_1 nuove contenute nell'atto d'appello e comunque, in via subordinata, dichiarare decaduta CP e prescritta l'azione proposta da in relazione a . In via riconvenzionale Pt_1 voglia la Corte d'appello, in parziale riforma EL sentenza impugnata n. 575/2020, CP condannare al pagamento in favore di delle spese legali di primo grado di Pt_1
giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado. Ai fini del contributo unificato il valore del presente atto ammonta ad euro 2.500,00”.
3 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito: ) Parte_1 Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 575/2020 del Tribunale di Grosseto, con la quale la stessa era stata condannata alla rimozione di un manufatto edificato su Pt_1
un terreno di proprietà di ed . CP_1 CP_2
1.1) La causa era stata instaurata da , adducendosi: CP_1
• di essere comproprietario (in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola), assieme al fratello di un terreno sito in Tirli (GR); CP_2
• che , senza alcuna autorizzazione, aveva realizzato un manufatto su tale Pt_1
terreno, nel dicembre 2009;
• che inutili si erano rivelati i solleciti rivolti a al fine EL rimozione di tale Pt_1
manufatto, oltre che per il risarcimento del danno, pur avendo la stessa Pt_1 riconosciuto l'illegittimità dell'opera.
1.1.1) Su tali basi, il predetto attore aveva chiesto: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, riconoscere e dichiarare che gli interventi edilizi posti in essere dalla sono illeciti e, conseguentemente, a) condannare la medesima alla Parte_1
rimozione a proprie cure e spese del manufatto da essa realizzato illegittimamente nella proprietà privata dell'attore ed al ripristino dello stato dei luoghi;
b) condannare la medesima al risarcimento dei danni che si quantificano nella orientativa somma di €
20.000,00, salvo il più o il meno di giustizia all'esito dell'istruttoria o, in difetto, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali dalla data EL costituzione in mora
(09/03/2012) fino alla data di effettivo pagamento”.
1.2) Si era costituita , contestando le allegazioni di controparte ed in Pt_1
particolare esponendo che:
o difettava EL legittimazione attiva, non avendo in alcun modo CP_1
dimostrato la titolarità del bene su cui sarebbe stato costruito il manufatto;
o lo stesso attore, peraltro, aveva addotto di essere meramente comproprietario del bene in questione, non constando tuttavia l'autorizzazione ad agire in giudizio da parte dei comproprietari;
o era legittimata all'installazione EL rete di comunicazione per la Pt_1
prestazione dei servizi di telefonia sul territorio nazionale, con possibilità di installazione delle proprie infrastrutture anche sulle proprietà dei privati, in base alla normativa di settore;
o era stata autorizzata all'installazione del manufatto in questione Pt_1
(un'infrastruttura per la rete in fibra ottica, per conto del Ministero EL Difesa) e
4 nessuno aveva fatto presente che la zona in questione fosse di proprietà del sig.
, neppure durante gli accertamenti specificamente svolti da sul CP_2 Pt_1
punto;
o nessun danno era stato comunque arrecato;
o in ogni caso, eventuali responsabilità avrebbero dovuto gravare sulla ditta esecutrice dei lavori, CP_3
o nessuna indennità spettava al sig. che, peraltro, si era dimostrato sempre CP_2
scarsamente collaborativo (anche al fine di procedere alla rimozione del manufatto), limitandosi unicamente ad avanzare richieste risarcitorie.
1.2.1) aveva dunque chiesto la reiezione delle domande attoree, Pt_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di (di seguito: Site), quale unica CP_3 responsabile degli eventuali danni ritenuti sussistenti a carico dell'attore o per essere tenuta alla manleva nei confronti di , con condanna infine del ai sensi Pt_1 CP_2 dell'art. 96 c.p.c.
1.3) Site si era costituita associandosi alle deduzioni di in ordine Pt_1 all'infondatezza EL domanda del sig. , ma contestando altresì la fondatezza delle CP_2
domande avanzate nei propri confronti dalla stessa , chiedendo quindi la reiezione Pt_1
sia di tali domande che di quelle del . CP_2
1.4) Aveva poi effettuato atto di intervento volontario in causa, anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il sig. esponendo di essere CP_2
comproprietario del terreno indicato dal fratello e che tale assetto dominicale era CP_1 riscontrato dalla documentazione già dimessa dall'attore, alle cui domande il predetto interveniente dichiarava espressamente di aderire.
1.5) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Grosseto aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da , Pt_1
rilevando che:
▪ “L'attore è comproprietario unitamente al fratello, terzo intervenuto, del terreno di cui si discute;
va precisato che, nella presente causa, non è necessario fornire la prova rigorosa richiesta dalla Suprema Corte in tema di azione di rivendicazione, ma è sufficiente dimostrare di possedere il bene in forza di un valido titolo di acquisto (tra le tante, Sez. 1 - , Sentenza
n. 18841 del 26/09/2016, Rv. 641827 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 472 del
11/01/2017, Rv. 642212 – 01).”;
▪ “L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta è infondata non solo perché è comunque intervenuto in giudizio il comproprietario, proprio per
5 risolvere alla radice ogni questione, ma soprattutto perché al singolo comproprietario è pacificamente riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela EL cosa nei confronti dei terzi, anche senza il consenso degli altri partecipanti (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del 28/01/2015, Rv. 634034 - 01).”;
− aveva riconosciuto di aver costruito il manufatto in questione, dovendosi Pt_1
evidenziare come la normativa di settore richiamata dalla predetta convenuta non fosse pertinente al caso di specie e che le difese svolte in ordine all'assenza di riscontri circa la proprietà in capo a terzi, dell'area in questione, erano infondate;
− doveva essere condannata alla rimozione del manufatto;
Pt_1
− il manufatto stesso (“un tombino in cemento armato di modeste dimensioni (m.
1,60 x m. 1,50 con altezza cm 70 parzialmente interrato)”) aveva cagionato un danno risarcibile e tale danno era da liquidarsi equitativamente nella misura di €
10.000,00;
CP_
− non era fondata la domanda di manleva avanzata da nei confronti di , Pt_1
“...poiché non è emerso che la società terza chiamata abbia eseguito l'intervento in difformità rispetto alle direttive (in particolare quelle riguardanti l'ubicazione dell'opera) impartite dalla committente”;
− era tenuta alla rifusione delle spese nei confronti di tutte le controparti. Pt_1
1.5.1) Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale di Grosseto aveva reso la seguente statuizione: “1) condanna la società convenuta alla rimessione in pristino, a propria cura
e spese, dello stato dei luoghi, mediante eliminazione del manufatto realizzato nella proprietà ; 2) condanna la società convenuta al pagamento, in favore di CP_2 CP_1
e , EL somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla
[...] CP_2
pronuncia al saldo effettivo;
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in € 2.417,50, a titolo di compenso CP_1
professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge, in favore di che liquida in € 2.177,50, a titolo di compenso professionale, oltre CP_2
rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge, in entrambi i casi compensi già decurtati EL metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, da corrispondersi in favore dello
Stato; condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore EL società terza chiamata in causa, che liquida in € 2.417,50, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello , Pt_1
dando peraltro atto di aver proceduto alla rimozione del manufatto oggetto di causa.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
6 1°. “Erroneità, ingiustizia, contraddittorietà, manifesta illogicità EL motivazione EL sentenza impugnata in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori”, contestando la decisione assunta dal giudice di prime cure in ordine all'eccezione in questione, sia in considerazione EL tipologia di onere probatorio incombente sul sig. , sia per CP_1
l'inidoneità a fornire dimostrazione EL proprietà in capo a quest'ultimo da parte EL documentazione dimessa in atti;
2°. “Erroneità, ingiustizia, contraddittorietà, manifesta illogicità EL motivazione EL sentenza impugnata in punto di accoglimento EL domanda attorea di rimozione del manufatto”, rilevando come la normativa richiamata dalla convenuta in prime cure fornisse adeguato sostegno alla deduzione concernente la facoltà di di procedere alla realizzazione del manufatto in questione, a prescindere Pt_1
dal consenso dei proprietari;
3°. “Erroneità, ingiustizia, contraddittorietà, manifesta illogicità EL motivazione EL sentenza impugnata in punto di rigetto EL domanda di manleva sollevata da nei confronti di , rilevando di non aver fornito indicazioni a Pt_1 CP_3
CP_
su come procedere all'esecuzione dei lavori e che l'autorizzazione ottenuta dal concerneva la realizzazione dell'impianto lungo il sedime Controparte_4
demaniale delle arterie stradali indicate nell'autorizzazione stessa, e non sui fondi
CP_ limitrofi, come invece aveva fatto agendo in piena autonomia;
4°. “Erroneità, ingiustizia, contraddittorietà, manifesta illogicità EL motivazione EL sentenza impugnata in punto di accoglimento EL domanda attorea di risarcimento del danno e di liquidazione dello stesso”, contestando sia l'esistenza dei danni lamentati dall'attore in prime cure (che non potevano ritenersi in re ipsa, come invece ritenuto dal Tribunale di Grosseto), sia la quantificazione degli stessi.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma EL impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Il contraddittorio si è radicato con la costituzione di tutti gli appellati, che hanno poi concluso nei termini rispettivamente indicati in epigrafe.
2.2.1) Il sig. ha contestato in radice tutti i rilievi mossi CP_1 dall'appellante a sostegno del gravame, evidenziando anzitutto l'idoneità EL documentazione dimessa in atti a fornire adeguata dimostrazione del diritto di comproprietà dedotto dall'attore in prime cure e rilevando come la stessa avesse Pt_1 riconosciuto l'esistenza dell'abuso, mentre la normativa richiamata dall'appellante non aveva alcuna attinenza con il caso di specie.
7 2.2.2) Il sig. ha fatto espresso rinvio alle argomentazioni difensive ed CP_2
alle domande del fratello . CP_1
CP_ 2.2.3) ha parimenti contestato la fondatezza del gravame nella parte concernente la specifica posizione EL predetta appellata, con riferimento dunque alla reiezione EL domanda di manleva, rilevando poi “in via riconvenzionale” che “Il
Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta EL condanna
CP alla spese rivolta nei confronti di da . Per l'effetto si impone che adesso il Pt_1
Giudice d'appello nel confermare la precedente statuizione la emendi parzialmente condannando al pagamento delle spese processuali di primo grado”, Pt_1
concludendo quindi nei termini già supra ricordati.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha contestato la reiezione Pt_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al sig. , sollevata in CP_1
prime cure.
3.1.1) A fondamento di tale censura, l'appellante ha esposto che:
a) la sentenza impugnata è tacciabile di contraddittorietà “...nella parte in cui, da un lato, considera l'azione incardinata dai IG.ri quale rivendicazione ai CP_2 sensi dell'art. 948 c.c. -circostanza anche desumibile dal fatto che il giudizio è stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso ex art. 703 c.p.c., che il giudizio non ha seguito il rito speciale di cui agli art.i 669bis e seg. c.p.c. e che il provvedimento di definizione ha assunto la forma EL sentenza e non dell'ordinanza- e, dall'altro, non onera gli attori EL prova del titolo di proprietà richiesta per l'azione prescelta -bensì di quella EL diversa azione possessoria-.
Poiché la domanda di rivendicazione è concessa non al possessore, ma a colui che si afferma proprietario del bene e mira ad accertare l'effettiva sussistenza del diritto vantato, quest'ultimo, in conformità EL regola generale di cui all'art.
2697 c.c., ha l'onere di dimostrare il diritto azionato, mediante prova del titolo di acquisto e di quelli dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario ovvero, ad evitare una probatio diabolica, mediante prova che il possesso proprio e dei precedenti dante causa sia perdurato in modo continuativo per il tempo -venti anni- necessario all'usucapione del bene, ai sensi dell'art. 1158
c.c. (Cass. 21940/18). Dunque, se la prova del titolo di acquisto originario non è necessaria -ma casomai solo ad colorandam possessionem-, ciò vale, tuttavia, nelle azioni ex art.i 1168 e 1170 c.c. Nel caso di specie, invece, controparte avrebbe dovuto fornire idonea prova EL proprietà: ciò che non ha fatto!
8 Insufficiente allo scopo è la produzione da parte dei IG.ri delle note di CP_2
trascrizione e delle visure catastali (cfr. doc.i 3, 4 e 5, fasc. attoreo) e EL restante documentazione -che, peraltro, l'odierna appellante ha tempestivamente disconosciuto-, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale (cfr. Cass. 25793/16)”;
b) “...l'eccezione di difetto di legittimazione tempestivamente sollevata da Pt_1
nel giudizio di prime cure non è meramente defatigatoria, ove si ponga mente al fatto, desumibile dalle ulteriori difese spiegate in giudizio, che l'operatore di telefonia era convinto che il manufatto fosse realizzato su bene demaniale e non su una proprietà privata. Insomma, la rigorosa prova richiesta non può trovare attenuazione in una mancata contestazione del diritto da parte del convenuto, che, per l'appunto, non vi è stata. Alla luce di tutto quanto esposto, in assenza di un elemento imprescindibile per la legittimazione attiva dei IG.ri , la CP_2
domanda avrebbe dovuto essere rigettata dal Tribunale adito ed in tal senso
l'impugnata sentenza dovrà essere riformata”.
3.1.2) Il motivo è infondato.
3.1.2.1) In proposito va in primo luogo rilevato come il giudice di prime cure non abbia, in alcuna parte EL sentenza impugnata, qualificato la domanda del sig. CP_1
nei termini di un'azione di rivendica.
[...]
Si osserva come il Tribunale di Grosseto abbia al contrario espressamente escluso che il caso in esame fosse sussumibile nell'alveo di una domanda di rivendica, esponendo che “...va precisato che, nella presente causa, non è necessario fornire la prova rigorosa richiesta dalla Suprema Corte in tema di azione di rivendicazione...”.
Tutte le considerazioni esposte dall'appellante, nei termini ricordati al punto a) del pregresso paragrafo, non possono dunque in radice trovare accoglimento.
3.1.2.2) In secondo luogo, deve evidenziarsi come sia irrilevante il fatto che era convinta “...che il manufatto fosse realizzato su bene demaniale e non su una Pt_1 proprietà privata”, trattandosi di aspetto che in alcun modo incide sull'assetto dominicale relativo al terreno in questione e sul relativo onere EL prova.
3.1.2.3) Infine, parimenti insuscettibile di essere condivisa è l'argomentazione dell'appellante per cui “Insomma, la rigorosa prova richiesta non può trovare attenuazione in una mancata contestazione del diritto da parte del convenuto, che, per
l'appunto, non vi è stata”, in quanto anche la contestazione del diritto non vale a rendere applicabile nella presente causa il rigoroso regime probatorio proprio dell'azione di rivendicazione.
9 3.2) Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto che la normativa di Pt_1 settore consentiva comunque alla stessa odierna appellante l'esecuzione dell'intervento in oggetto, a prescindere anche dal consenso del proprietario.
3.2.1) A sostegno di tale assunto, l'appellante ha richiamato varia normativa (L.
249/1997, DPR 318/1997, DPR 156/1973, D.Lgs 259/03, D.lgs 198/02) e, in particolare, il disposto dell'art. 91, D.Lgs 259/03, argomentando in proposito che “In virtù di tale disposizione non v'è alcuna necessità che il proprietario presti il proprio consenso al passaggio nel proprio immobile dell'impianto di una rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico” e dunque concludendo che “Per l'effetto ed a prescindere da qualsivoglia autorizzazione del proprietario, l'odierna appellante ha il diritto normativamente conferito di installare e mantenere sull'altrui proprietà l'infrastruttura (tubazione interrata per il passaggio di cavi in fibra ottica e pozzetto di accesso) strumentale all'erogazione di servizi di telecomunicazioni”.
3.2.2) Anche il motivo in esame è infondato.
3.2.2.1) Il Tribunale di Grosseto ha ritenuto che tale impianto normativo non fosse pertinente rispetto al caso di specie, e tale conclusione appare meritevole di essere confermata nel presente grado di giudizio.
Premessa infatti la generale irrilevanza, rispetto alla fattispecie in analisi, dei richiami normativi alle previsioni di cui alla L. 249/1997, al DPR 318/1997, al DPR
156/1973 ed al D.lgs 198/02, deve invece essere preso in specifica considerazione il disposto dell'art. 91 D.Lgs 259/03 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”).
Tale norma prevede infatti che “Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso EL cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra”, ed è su tale base che l'odierna appellante ha raggiunto le conclusioni esposte nel sotto-paragrafo 3.2.1.
Gli assunti di non sono tuttavia condivisibili, in quanto il predetto art. 91 Pt_1
risulta prendere in considerazione, al primo comma, il caso del passaggio di cavi “senza
10 appoggio”, mentre il secondo comma risulta attenere specificamente all'ipotesi di impianto (antenne, sostegni, passaggio di condutture e/o fili) allocato sulla proprietà esclusiva di un determinato soggetto ma finalizzato alla soddisfazione delle esigenze di altri utenti che siano condomini o inquilini del fabbricato in cui si trova anche la proprietà esclusiva predetta.
Dunque, nell'irrilevanza (rispetto al caso di specie) delle previsioni di cui al terzo e quarto comma EL previsione in questione, deve rilevarsi come l'art. 91 D.lgs 259/2003 non presenti addentellati di sorta con la fattispecie in esame, non vertendosi in ipotesi di cavi “senza appoggio” (trattandosi peraltro dell'apposizione di un tombino per il passaggio di cavi in fibra ottica interrati) e tantomeno in ipotesi di edificio condominiale.
3.2.2.2) In proposito si ricorda altresì come la Suprema Corte (nel valutare una vicenda diversa da quella in oggetto, ma delineando principi suscettibili di estensione generalizzata) abbia ritenuto che “Il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita EL costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l'attivazione EL procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003” (cfr da ultimo da Cass. 788 del 12.1.2022).
A) Nella motivazione di tale sentenza è poi contenuta la condivisibile sequenza argomentativa secondo cui:
− “L'art. 90, comma primo, D.LGS. 259/2003, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti EL normativa in materia di pubblica espropriazione”;
− “Il successivo art. 91 - nel testo vigente ratione temporis (solo recentemente modificato - dall'art. 40, comma quinto bis, D.L. 77/201, convertito con L.
108/2021), dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma terzo) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma quarto)”;
11 − “La disciplina distingue - dunque - le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione EL proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario - in mancanza del consenso del proprietario - il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto
o al di sopra EL proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass. 15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra".”;
− “E' invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass.
s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998;
Cass. 12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass.
2505/1998; Cass. 4517/2021)”;
− “Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie
a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico EL rete volti al miglioramento EL connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che
l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988)”;
− “E' con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cd. servitù telefonica di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito EL predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma "un diritto reale di uso" rientrante "tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni". Di conseguenza, la circostanza che - nel caso concreto - l'impianto servisse non solo
l'immobile del ricorrente (già in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale”;
12 − “In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo del ricorrente e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non poteva considerarsi - nella situazione considerata - affatto legittima”.
B) La coerenza strutturale delle argomentazioni esposte dalla Suprema Corte e la loro riferibilità anche al caso concreto (nella misura in cui l'installazione di impianti serventi rispetto al passaggio di cavi non può essere imposta tout court a carico di un determinato soggetto) induce il Collegio a dare piena aderenza all'orientamento in questione, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in oggetto
3.3) Il terzo motivo d'appello concerne poi le contestazioni mosse da alla Pt_1
reiezione, da parte del Tribunale di Grosseto, EL domanda di manleva avanzata da CP_
stessa nei confronti di e motivata dal giudice di prime cure sulla base del Pt_1 rilievo per cui “Non può essere accolta la domanda subordinata di manleva, poiché non è emerso che la società terza chiamata abbia eseguito l'intervento in difformità rispetto alle direttive (in particolare quelle riguardanti l'ubicazione dell'opera) impartite dalla committente”
3.3.1) A censura di tale valutazione, l'odierna appellante ha dedotto che:
− non si era mai occupata dell'installazione delle infrastrutture per le Pt_1
comunicazioni elettroniche da essa gestite, provvedendo a stipulare a tal fine
CP_ contratto di appalto che, nel caso di specie, era intervenuta con;
− Inoltre, “...non si occupa di indicare all'appaltatore le modalità concrete Pt_1
di esecuzione dei lavori, né assegna al cantiere un proprio referente in qualità di direttore dei lavori o soggetto controllore, limitandosi a presentare all'impresa prescelta la documentazione di progetto quale autorizzata dall'Ente competente, in qualità di proprietario dei luoghi interessati dall'infrastruttura”;
− “Nel caso di specie, risulta documentalmente che abbia ottenuto dal Pt_1
Comune di TI EL ES (GR) autorizzazione per la posa di impianto in “fibra ottica” (cavi, condutture, pozzetti di accesso, etc.) lungo la S.P. 43, S.P.
3, S.P. 23, S.P. 105 e la strada comunale di GI AL (cfr. doc.i 2 e 3, fasc.
). Ne consegue che in qualità di appaltatrice, avrebbe dovuto CP_2 CP_3
eseguire i lavori in conformità al progetto autorizzato e, dunque, lungo il sedime demaniale delle indicate arterie stradali”;
− “Risulta, invece, che l'appaltatore abbia provveduto alla realizzazione dell'opera sul fondo asseritamente dei IG.ri , con ciò discostandosi dai limiti CP_2 dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di TI EL ES (GR) e dalle indicazioni generali di -che alla predetta autorizzazione facevano Pt_1
riferimento-. dunque, ha agito non in esecuzione di specifiche direttive CP_3
13 EL committente concernenti, in particolare, l'ubicazione del manufatto in questione, ma, semmai, in dispregio di esse. Con ciò che l'appaltatore dimostra di aver agito in piena autonomia e assumendo tutti i rischi connessi all'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1655 e seg. c.c.”; CP_
− trattandosi di responsabilità contrattuale, incombeva su l'onere probatorio di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni;
− “Vi è, dunque, estraneità dell'odierna appellante rispetto agli eventi lamentati e il difetto di legittimazione passiva EL stessa rispetto alle domande per cui è causa.
In subordine, dovrà essere manlevata dall'appaltatore delle conseguenze Pt_1 di una condotta a quest'ultima esclusivamente imputabile”.
3.3.2) Il motivo è infondato.
3.3.2.1) In primo luogo occorre rilevare come, in prime cure, abbia (con Pt_1
una certa contraddizione con quanto dedotto nel presente grado di giudizio) addotto – alle pp.gg. 5 e 6 EL comparsa di costituzione e risposta – che:
- “I lavori sono stati correttamente eseguiti in conformità con quanto previsto nella predetta autorizzazione”;
- “Dagli accertamenti posti in essere prima dell'inizio dei lavori non è emerso alcun diritto di proprietà in capo all'attore dei luoghi ove sono stati effettuati”;
- nell'autorizzazione concessa dal Comune di TI EL ES per l'esecuzione dei lavori in questione non era contenuto alcun riferimento ad alcun diritto di proprietà in capo al;
CP_2
- l'area su cui sono stati eseguiti i lavori non risultava delimitata o segnalata come di proprietà privata;
- nessuno aveva mai contestato alcunché durante i lavori;
- “Alla risulta che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e senza ledere Pt_1
l'altrui diritto di proprietà”.
All'esito di tali allegazioni, poi, ha (senza ulteriori allegazioni di sorta, Pt_1
neppure nel contesto EL prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c.)
CP_ argomentato in termini generali che, avendo appaltato l'esecuzione dei lavori a , quest'ultima avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile di ogni danno cagionato al
. CP_2
3.3.2.2) In quest'ottica deve quindi rilevarsi come il contratto di appalto intercorso
CP_ tra e (doc. 3 prodotto in prime cure da ) non contenga specificazioni Pt_1 Pt_1
di sorta in ordine alle modalità di esecuzione delle opere in questione, essendo ivi indicato unicamente che tali opere comprendevano:
- la realizzazione di una mini-trincea per un tubo da 50 mm;
14 - la posa in opera di un pozzetto 90x70 D400;
- la posa, giunzione e collaudo di un cavo “12 fo”.
A tali dati, contenuti nella prima pagina del documento prodotto, fanno seguito 13 pagine di condizioni generali, non contenenti alcuna specifica indicazione delle modalità di esecuzione dei lavori in questione.
L'art. 2 di tali previsioni (intitolato “Ordinazione delle opere”) prevede del resto che “L'Appaltatore consegnerà al Fornitore la documentazione preliminare e i permessi degli Enti proprietari dei sedimi che riporta le indicazioni delle opere da realizzare. Le indicazioni delle opere contenute nel progetto ed in ogni altro documento consegnato al
Fornitore, devono ritenersi modificabili esclusivamente dall'appaltatore, perciò le successive integrazioni o modifiche, qualitativamente e quantitativamente riduttive o estensive delle opere stesse o di parte di essere, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Appaltatore”. CP_
Dunque, nell'accordo intercorso tra e e prodotto in atti (l'unico Pt_1
documento – dei due comunque in totale prodotti dalla convenuta in prime cure – avente attinenza al punto in oggetto) non è contenuta alcuna specificazione dei lavori da eseguire.
Nessuna specificazione, parimenti, è operata in tale atto con riferimento al contenuto dei permessi rilasciati dagli enti territoriali.
Per espressa indicazione contrattuale, invece, tali indicazioni avrebbero dovuto essere fornite con separata produzione documentale, contenente anche i permessi degli enti “proprietari dei sedimi che riporta le indicazioni delle opere da realizzare”: il tutto, peraltro, con l'espressa ed inderogabile previsione che nessuna modifica avrebbe potuto CP_ essere attuata da e che ogni modifica, invece, avrebbe dovuto essere approvata per iscritto da . Pt_1
CP_
3.3.2.3) L'assetto degli accordi intercorsi tra e , per come documentati Pt_1
CP_ dal contratto in questione, esclude in radice di ritenere che fosse stata (solo in base a tale documento) informata delle modalità con cui eseguire i lavori in oggetto e dovendosi quindi ritenere che le concrete modalità di esecuzione siano state fornite in un successivo momento, da parte di . Pt_1
Nessun riscontro istruttorio esiste poi, agli atti, in ordine alla produzione documentale prevista dal menzionato art. 2 e diretta a specificare le modalità attuative dei lavori in oggetto.
Parimenti, nessuna istanza istruttoria e nessuna allegazione risulta effettuata da con riferimento a quando, come, in quali termini e con quale contenuto fossero Pt_1
CP_ state fornite a le specifiche tecniche concernenti le modalità esecutive dei lavori in oggetto.
15 In tal senso, in effetti, sono irrilevanti i capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., dimessa da in prime cure (in tutto tre, Pt_1
attinenti: 1) alla conferma del contenuto del documento predetto, 2) al fatto che i lavori commissionati dovevano eseguirsi sulla base delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del Comune di TI EL ES, e 3) all'accettazione dell'incarico in questione). Quanto al capitolo 2), in particolare, si ribadisce come nella convenzione in oggetto non sia contenuta alcuna specificazione e che non ha Pt_1
neppure allegato quando e come tali specificazioni sarebbero state fornite.
Ciò, infine, al netto del fatto che nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di
TI EL ES sono contenute specificazioni tecniche concernenti solo alcuni precipui e limitati aspetti dell'intervento in questione, mentre nulla, in particolare, risulta previsto con riferimento al pozzetto seminterrato in questione.
3.3.2.4) Dunque, se pur è vero che, trattandosi di responsabilità contrattuale,
CP_ incombe su l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito le proprie obbligazioni, nondimeno risulta incombere (a monte) su l'onere di dimostrare Pt_1
quali fossero, in concreto, tali obbligazioni.
CP_
Nello specifico, dal momento che la contestazione mossa da a Pt_1
consiste nel fatto che il pozzetto in questione sarebbe stato erroneamente allocato su un terreno di proprietà altrui, in contrasto con le prescrizioni progettuali, incombeva su dimostrare quantomeno quali fossero tali prescrizioni progettuali, sì da consentire Pt_1
CP_ di individuare quale fosse in concreto il contenuto dell'obbligazione gravante su .
Nulla di ciò risulta tuttavia dimostrato e, come detto, neppure allegato.
Peraltro, proprio l'impostazione delle allegazioni operate in prime cure da Pt_1
CP_ (e sopra ricordate) induce a ritenere che ebbe effettivamente ad eseguire i lavori in questione adeguandosi alle indicazioni fornite.
Ciò emerge dal fatto che ha espressamente ammesso che i lavori erano Pt_1 stati fatti a regola d'arte, senza contestazioni di sorta (e, peraltro correttamente eseguiti “in conformità con quanto previsto nella predetta autorizzazione”) il che mal si concilia con una realizzazione del pozzetto in questione (che, pur esiguo, misura pur sempre m 1,60 x m 1,50, con altezza di 70 cm) eseguita in zona non corrispondente a quella prevista in progetto.
Anzi, proprio il fatto che abbia espressamente allegato che – prima di Pt_1 eseguire i lavori – erano stati fatti accertamenti (dalla stessa ) in base ai quali “non Pt_1
è emerso alcun diritto di proprietà in capo all'attore dei luoghi ove sono stati effettuati” induce a ritenere che il pozzetto sia stato allocato esattamente nel luogo ove Pt_1
16 aveva ritenuto che dovesse andare, non essendoci altrimenti alcun bisogno di appurare se tale area fosse o meno di proprietà di terzi.
CP_
Né, del resto, avrebbe potuto modificare senza il permesso di le Pt_1 modalità di esecuzione dell'incarico, ricordando come fosse stato espressamente previsto che “Le indicazioni delle opere contenute nel progetto ed in ogni altro documento consegnato al Fornitore, devono ritenersi modificabili esclusivamente dall'appaltatore”, per iscritto, peraltro. CP_ 3.3.2.5) Le considerazioni che precedono portano a concludere che non abbia posto in essere alcun inadempimento alle proprie obbligazioni ed abbia invece eseguito il lavoro appaltatogli esattamente nei termini richiesti da , sì che anche il motivo di Pt_1
gravame in oggetto non risulta suscettibile di accoglimento.
3.4) Infine, con il quarto motivo di appello, ha sollevato contestazioni sia Pt_1
con riferimento all'esistenza del danno sia in relazione alla quantificazione dello stesso da parte del giudice di prime cure.
3.4.1) Quanto al primo aspetto, si osserva come il Tribunale di Grosseto abbia ritenuto che “...i danni risarcibili devono essere limitati esclusivamente al disagio comunque patito per la presenza, non autorizzata, per un lungo tempo, di un manufatto altrui, che costituisce, a prescindere da ogni eventuale sfruttamento dell'area, una limitazione del godimento e del valore del proprio bene;
trattasi di danno in re ipsa (Sez.
2, Sentenza n. 2576 del 03/10/1974, Rv. 371008 - 01), da liquidarsi necessariamente in via equitativa”.
3.4.1.1) L'appellante ha contestato tale valutazione esponendo che il pregiudizio in oggetto non avrebbe potuto essere considerato in re ipsa, come invece ritenuto dal giudice di prime cure.
Premesso che non viene in alcun modo in rilievo in questa sede la tematica del
“danno esistenziale” (pure oggetto di un'articolata dissertazione ad opera dell'appellante) deve rilevarsi come nel caso di specie non si verta neppure in tema di risarcimento del danno da occupazione sine titulo e/o da spoglio, molestia o turbativa del diritto.
In proposito va infatti rilevato come, nel caso di specie, si tratti di esecuzione di una costruzione su fondo altrui eseguita da un terzo con materiali propri, prevista e disciplinata dall'art. 936 c.c.
Rilevato che la qualificazione giuridica EL fattispecie incombe sempre sull'organo giudicante, sulla base del principio jura novit curia, deve quindi rilevarsi come ricorrano i dati di struttura EL norma predetta, trattandosi:
a) di costruzione eseguita da un soggetto su fondo altrui, con materiali propri;
b) senza la volontà del proprietario del fondo di ritenere l'opera realizzata;
17 c) con manifestazione EL volontà del proprietario di eliminare l'opera stessa.
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione l'art. 936, 3° comma, secondo periodo, c.c., nella parte in cui prevede che l'esecutore delle opere, oltre ad essere tenuto alla loro rimozione a proprie spese, “...può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni”.
La condizione normativamente prevista per l'astratta insorgenza di tale obbligo risarcitorio è la previa domanda del proprietario volta ad ottenere la rimozione delle opere realizzate (c.d. “jus tollendi”), dato che, altrimenti (e cioè nel caso in cui le opere non siano state oggetto di domanda di rimozione o quando tale domanda non possa essere avanzata – ad es., nelle ipotesi di cui all'art. 936, 4° e 5° comma, c.c. –), non solo non vi è diritto al risarcimento del danno ma si assiste all'insorgenza di un credito per indennizzo in capo al soggetto che ha eseguito le opere stesse.
Sul punto si ricorda come la Suprema Corte abbia in effetti indicato che “...in tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, il diritto al risarcimento del danno è dall'art. 936, terzo comma, cod. civ. espressamente riconosciuto in favore del proprietario del suolo nel solo caso in cui il medesimo sia altresì legittimato
a chiedere la rimozione dell'opera; quando invece al proprietario non è o non è più consentito proporre quest'ultima domanda, è il terzo ad avere viceversa diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione od opera derivato al proprietario del fondo, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria. In altri termini, soltanto nel caso in cui sia legittimato a chiedere la rimozione dell'opera, il proprietario ha garantito, altresì, il risarcimento del danno, consistente nel ristoro del pregiudizio arrecatogli con l'occupazione temporanea del fondo, nonché del danno materiale causato al fondo stesso (escavazioni, fondazioni, perdita di colture);” (così
Cass. 26595 del 30.9.2021, in motivazione).
Avendo dunque l'attore in prime cure chiesto, ed ottenuto, la rimozione delle opere
(con statuizione già eseguita da ), risulta sussistere in capo al proprietario il diritto Pt_1
al risarcimento del danno.
3.4.1.2) La censura in esame è dunque insuscettibile di accoglimento.
3.4.2) Con riferimento invece alla quantificazione del danno in oggetto, come operata dal Tribunale di Grosseto, l'appellante ha dedotto che “Infine e per mero tuziorismo, si segnala la contraddittorietà in cui è incorso il provvedimento odiernamente impugnato ove, pur evidenziando la modestia del manufatto, ha ritenuto di rilevare una lesione del diritto di godimento del fondo così significativa da quantificarne il risarcimento in € 10.000,00”.
18 3.4.2.1) Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile nella parte qui considerata.
non risulta infatti aver mai avanzato, nell'atto di appello in oggetto, Pt_1
alcuna richiesta volta ad ottenere una diversa quantificazione del danno in questione.
L'appellante, in effetti, si è limitata a chiedere la reiezione delle domande già avanzate da parte attrice in prime cure e, in denegata ipotesi di loro confermato
CP_ accoglimento, la condanna di a pagare direttamente gli importi oggetto di condanna o a tenere indenne in ordine agli importi stessi. Pt_1
Va del resto osservato come l'inciso sopra ricordato non appaia specificamente formulato (per stessa prospettazione dell'appellante: “per mero tuziorismo” e non dunque quale argomentazione a supporto di una censura dedotta come motivo di appello) ad ottenere una revisione EL sentenza in punto di quantificazione del danno, apparendo piuttosto integrare una valutazione rafforzativa EL richiesta di revoca EL condanna al risarcimento.
3.4.2.2) Appare comunque opportuno rilevare che il Tribunale di Grosseto non ha valorizzato la modestia del fabbricato al fine di statuire in punto di quantificazione del danno arrecato al proprietario, ritenendo invece che non potessero essere stati arrecati particolari disagi alla coltivazione del fondo in quanto il pozzetto in questione era allocato in modo particolarmente vicino al guard-rail.
La quantificazione del danno per la lesione delle prerogative del proprietario, invece, è stata operata avendo a riferimento (come detto supra) il “disagio comunque patito per la presenza, non autorizzata, per un lungo tempo, di un manufatto altrui” e con valorizzazione altresì EL “entità del disagio sofferto e tenuto conto altresì del ritardo con cui viene liquidata tale somma”, con rilievi nei cui confronti non risultano peraltro mosse contestazioni specifiche da parte dell'appellante.
3.4.3) Anche il quarto motivo di gravame deve quindi, nel suo complesso, essere respinto.
4) Passando a prendere in considerazione la domanda “riconvenzionale” avanzata CP_ da parte di e volta ad ottenere la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, si ricorda come la stessa risulti avanzata sulla scorta del seguente rilievo: “Il
Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta EL condanna CP alla spese rivolta nei confronti di da . Per l'effetto si impone che adesso il Pt_1
Giudice d'appello nel confermare la precedente statuizione la emendi parzialmente condannando al pagamento delle spese processuali di primo grado”. Pt_1
4.1) La domanda è insuscettibile di accoglimento e, prima ancora, inammissibile.
19 4.1.1.) Anzitutto, una siffatta istanza avrebbe dovuto essere avanzata non mediante la proposizione di una “domanda riconvenzionale”, ma attraverso la proposizione formale di appello incidentale, ciò che rende appunto inammissibile la domanda stessa.
4.1.2) In secondo luogo, anche ritenendo che tale domanda “riconvenzionale” vada riqualificata nei termini di un “appello incidentale”, occorre evidenziare come non sia dato individuare il referente EL domanda in questione, dal momento che nella sentenza impugnata è presente:
→ nella parte motiva (a pg. 8 EL sentenza) l'inciso per cui “la convenuta deve essere condannata anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata che si liquidano, in mancanza di nota spese, d'ufficio secondo i valori minimi, corrispondenti allo scaglione in oggetto, in considerazione dell'attività difensiva prestata” (cioè, dunque, la constatazione dei presupposti per la condanna CP_ di alla refusione delle spese di lite nei confronti di ); Pt_1
→ nel dispositivo, al punto 3) (a pg. 9 EL sentenza) l'espressa condanna di Pt_1
CP_ alla refusione delle spese di lite nei confronti di , nei seguenti termini:
“condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore EL società terza chiamata in causa, che liquida in € 2.417,50, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge”. CP_ Sconoscendosi i motivi per cui abbia ritenuto che, nella sentenza in questione, fosse stata omessa la statuizione di condanna in oggetto, il motivo in analisi è (rectius, sarebbe) in radice privo di fondamento.
5) Per quanto concerne le spese di lite del presente grado di giudizio occorre procedere ad alcune distinzioni.
5.1) In applicazione del principio EL soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio sostenute da parte dei sigg.ri ed devono CP_1 CP_2
essere poste a carico EL parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (in considerazione del valore EL causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
La relativa condanna, peraltro, deve essere disposta a favore dello Stato, essendo i predetti sigg.ri ammessi al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
CP_ 5.2) Per quanto concerne invece i rapporti tra e si osserva come Pt_1
sussistano i presupposti per ravvisare una soccombenza reciproca tra tali parti, atteso che,
a fronte EL reiezione dell'appello principale, si pone la declaratoria di inammissibilità
20 CP_ EL domanda “riconvenzionale” avanzata da e, comunque, l'infondatezza radicale EL stessa ove intesa nei termini di un appello incidentale.
Tale soccombenza reciproca legittima la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti stesse.
5.3) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - EL sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 575/2020 del Tribunale di Grosseto, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Parte_1 CP_1
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge, disponendo il pagamento a favore dello Stato, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le Parte_1 CP_2
spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge, disponendo il pagamento a favore dello Stato, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, EL legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto EL sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per
[...]
il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
21 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi EL normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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