Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
R.G. 1704/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Mariapia Parisi, Presidente;
Dott. Massimo Vicini, Giudice;
Dott. Fabrizio Valloni, Giudice relatore;
All'esito dell'udienza del 30.1.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
c.f. difeso dall'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
MAMBELLI - RICORRENTE
e cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 difesa dai prof. Avv. VINCENZO CARIDI e DANIELE VATTERMOLI -
RESISTENTE
***
ha proposto opposizione avverso l'esclusione dallo Parte_1 stato passivo della Liquidazione Giudiziale di C.U.R.A CP_1 del complessivo credito di € 15.844,84, vantato a titolo di compenso per l'esecuzione di un contratto di consulenza.
Giudiziale quanto del nel suo complesso. Dalla CP_2 documentazione a disposizione della curatela non emerge, infatti, alcuna delle attività che in relazione al controllo in ordine alla adeguatezza degli assetti debbono essere poste in essere dal collegio sindacale, e che sono esemplificate nel documento "Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate", predisposto dal CNDCEC (e, in particolare, nella Norma 3.5, rubricata, appunto, "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo"). Integrando tali comportamenti omissivi e comunque negligenti una violazione degli obblighi gravanti sui sindaci ex art. 2403 c.c. e 2497 c.c. con conseguente compensazione propria (ex pluribus, v. Cass. Civ. 30.6.2021, n. 18610) del credito per attività consulenziale con il danno cagionato alla Società ed alla , quantomeno ai fini del concorso e dell'accoglimento della Pt_3 domanda, prontamente liquidabile in via incidentale ed anche equitativa, sicuramente pari quantomeno agli interessi sull'imposta evasa nell'ambito dell'affare “Voip” di cui alla chiusura con adesione effettuata dalla Procedura e quantificati in euro
4.738.000,00, non essendo al caso di specie applicabili le statuizioni di cui a Cass.Civ. 25.7.2022, n. 23167 e Cass.Civ. S.U.,
15.11.2016, n. 23225 in assenza della pendenza di alcun diverso giudizio per l'accertamento del controcredito oggetto di compensazione”.
Il ricorrente affida l'opposizione ai seguenti motivi: - il controcredito opposto in compensazione dalla RA è del tutto generico ed indeterminato;
- l'estraneità agli addebiti contestati ed in particolare: i) riguardo all'illecito realizzato dal dipendente Parte_4 scoperto nel novembre 2021 attraverso una rianalisi di tutti i “deal” caricati a sistema per la copertura del portafoglio dal rischio prezzo e consistito nell'inserimento a partire da fine maggio 2021 di “deal” falsi”, che modificavano le previsioni di margine di approvvigionamento del gas per il 2021 facendo apparire positivo anziché negativo”, gli organi di controllo della società controllante hanno immediatamente adottato tutte le iniziativa necessarie;
ii) con riferimento alla frode c.d. carosello commessa dalla controllata nell'ambito delle forniture del traffico “VOIP”, tale attività non destava alcuna ragione di sospetto.
Si è costituita la RA, ribadendo il mancato rispetto degli obblighi gravanti sui sindaci - rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché, e in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento - e, quanto al credito risarcitorio opposto in compensazione, la sussistenza dei presupposti per la responsabilità ex art. 2407 c.c. da concorso omissivo negli illeciti degli amministratori (frode carosello legata alla vicenda VOIP, produttiva di un danno pari a € 4.738.000,00 e false attestazioni del dipendente , produttive di un danno Pt_2 pari a € 65.860.622,14).
Il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda di ammissione al passivo ad ha oggetto il credito professionale maturato in virtù del rapporto di consulenza con per il complessivo importo di euro 15.844,84. Controparte_1 La RA ha negato l'ammissione al passivo di detto credito opponendo in compensazione il credito risarcitorio derivante dalla responsabilità del collegio sindacale per non aver adeguatamente vigilato sulla adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società controllata.
L'esistenza del credito avanzato dal ricorrente può darsi per provata non essendo stata seriamente contestata dalla RA (art. 115
c.p.c.). Se pure l'affermazione del ricorrente, secondo cui la
RA avrebbe ammesso il corretto svolgimento del rapporto contrattuale non trova riscontro, in quanto il documento prodotto quale allegato n. 1 riguarda la posizione di altro soggetto ( Pt_5
), va comunque rilevato che il credito in esame è stato solo
[...] genericamente contestato nella sua esistenza dalla RA ed è stato escluso dal passivo perché considerato estinto a seguito di compensazione con il maggior credito risarcitorio vantato dalla resistente. Dalla motivazione dell'esclusione, si ricava, per via di necessità logica, che la RA ha riconosciuto l'esistenza del credito: in tanto un credito può dirsi estinto in quanto lo si assume come esistente.
Ciò posto, si tratta di comprendere se la RA abbia validamente eccepito in compensazione il credito risarcitorio.
A questo proposito merita rammentare che l'eccezione di compensazione rileva quale fatto estintivo e presuppone la certezza del credito che si oppone in compensazione.
Sul punto la Corte di Cassazione (peraltro come si vedrà in fattispecie analoga a quella in esame) ha avuto occasione, in modo condivisibile, di affermare che (si riporta la motivazione): “Sul punto, non può essere dimenticato come sia stato affermato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte che, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.. (Sez. U Sentenza n. 23225 del
15/11/2016). In realtà, l'art. 1241 c.c., rubricato" Estinzione per compensazione", dispone che "Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono". L'art. 1242, primo comma, prosegue, statuendo "La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d' ufficio." Inoltre, l'art. 1243 ("Compensazione legale e giudiziale") continua: "La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili", statuendo il secondo comma che "Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all' accertamento del credito opposto in compensazione". Per credito liquido - espressione letterale del primo comma dell'art. 1243 cod. civ., che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili - deve intendersi il credito determinato nell' ammontare in base al titolo, come si desume anche dall'identica espressione contenuta in altre norme (art. 1208
n. 3 cod. civ. sui requisiti di validità dell'offerta reale dell'obbligazione prevede una somma per le spese "liquide" e un'altra somma per quelle "non liquide"; l'art. 1282 cod. civ. stabilisce che i crediti liquidi (ed esigibili) producono interessi;
l'art. 633 cod.proc.civ. stabilisce come condizione di ammissibilità del provvedimento monitorio un credito di una somma liquida di danaro: così, Sez. U, n. 23225/2016, cit. supra). L'ulteriore requisito della certezza sull'esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell'art. 1243 cod. civ., primo comma, perché la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, e dunque al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione, e cioè l'estinzione satisfattoria reciproca (il che 7 4- peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente
(Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nelI' an, quid, quale, quantum debeatur). È stato dunque precisato (così, Sez. U, n. 23225/2016, cit. supra) che accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo, determinando così un credito
"litigioso". La locuzione contenuta nel secondo comma dell'art. 1243 cod. civ. ("Se il debito opposto in compensazione...è di facile e pronta liquidazione..") è stata interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che soltanto l'"accertamento" pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice, del controcredito deve ritenersi
"riservato" dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire, giustificando il ritardo della decisione sul credito principale (certo, liquido ed esigibile), onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell'istituto sopra ricordata (così, Sez. U, n. 23225/2016, cit. supra). Pertanto, deve ritenersi che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Ne consegue che, verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione (legale) a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se, poi, il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta.” “Corte di Cassazione Cassazione civile, sez. I, 15 Aprile 2019, n. 10528.
Est. Amatore).
Nel caso di specie, il credito opposto in compensazione difetta del requisito della certezza.
Il credito di cui si discorre ha natura di credito risarcitorio.
Origina, nella prospettazione della curatela, dalla responsabilità
- commissiva od omissiva - del sindaco della controllante, odierno ricorrente, per non aver adeguatamente vigilato sugli assetti amministrativi, organizzativi e contabili della società controllata.
A tale ricostruzione si oppone fermamente il ricorrente, sostenendo la correttezza del proprio operato.
Orbene, il credito risarcitorio può dirsi certo nell'an nella misura in cui è certo che la società abbia in effetti patito un danno;
tuttavia, quel che rileva nel presente procedimento, non è tanto la certezza del danno, quanto l'esistenza di una obbligazione di risarcimento, derivante da inadempimento/fatto illecito, in capo all'odierno ricorrente. Ciò che invero difetta allora, e che rende il (contro)credito vantato dalla resistente privo del requisito della necessaria certezza, è la riconducibilità del danno all'operato del quale sindaco Pt_1 della società controllante (ovviamente per quanto rileva in questa sede).
Infatti, per affermare la responsabilità dello è necessario Pt_1 un articolato accertamento con riferimento alle modalità in concreto della commissione del fatto illecito ed alla condotta - attiva o omissiva - tenuta dai sindaci della controllante, nonché al rapporto di causa tra la condotta ed il danno;
accertamento che è tipico dell'azione di responsabilità promossa nei confronti del sindaco.
Né invero la responsabilità dello , e quindi l'esistenza del Pt_1 credito risarcitorio, può essere predicata in termini presuntivi, derivandola, in sostanza, dalla macroscopica natura della frode commessa in senso alla società controllata. Così opinando si giungerebbe ad ammettere la compensazione tra un credito certo
(quello del ricorrente) ed un (contro)credito (della resistente) non già “certo” nel senso sopra evidenziato ma, per così dire, verosimile, in contrasto con la disciplina della compensazione come delineata dal legislatore e dalla giurisprudenza. E d'altra parte la necessità della certezza del credito opposto in compensazione si coglie laddove si tenga presente che, come visto sopra, l'eccezione di compensazione determina l'effetto estintivo dell'obbligazione.
Il credito risarcitorio in esame allora in quanto contestato e non accertato giudizialmente – neppure invero si ha notizia dell'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti del sindaco – non può dirsi certo (negli stessi termini la pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata che, dopo aver illustrato presupposti e funzione della eccezione di compensazione in generale, con rifermento al caso concreto che le era stato sottoposto - eccezione di compensazione con controcredito derivante da attività di indebita direzione e coordinamento – si è così espressa: “Ed invero, la curatela fallimentare ha opposto in compensazione, in primo luogo (ed in modo inopportuno, per quanto si dirà), il controcredito risarcitorio nascente, ai sensi degli artt. 2359 e 2497 cod. civ., da una presunta attività di indebita direzione e coordinamento svolta dall'istituto di credito nei confronti della società fallita. Orbene, non vi è chi non veda come, nel caso di specie, il controcredito opposto in compensazione non abbia né le caratteristiche di certezza né tanto meno quelle di determinabilità sopra prospettate, così rendendo non accoglibile la prospettata compensazione giudiziale. In realtà, il controcredito risarcitorio non può definirsi di facile accertamento né nel suo an né nel suo quantum, richiedendo una complessa istruttoria non demandabile al giudice dell'opposizione allo stato passivo) con la conseguenza che l'eccezione di compensazione va respinta.
Il credito vantato da derivante dal contratto di Parte_1 consulenza pari ad euro 15.844,84, va pertanto ammesso allo stato passivo.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo (valori medi, con esclusione della fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto ammette al passivo della liquidazione giudiziale Controparte_3
il credito professionale vantato da per
[...] Parte_1 il complessivo importo di € 15.844,84,;
b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 2.700,00 oltre 15%, iva e cpa come e se dovute per legge ed anticipazioni.
Si comunichi.
Ravenna, 08/05/2025
La Presidente
Mariapia Parisi Il Giudice est.
Fabrizio Valloni