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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/10/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2548 del Ruolo Generale dell'anno 2025 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss.L. n. 689/1981
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CI EL mercé mandato in calce al ricorso e contenuto in un foglio separato.
- opponente -
CONTRO
(CF. , in persona del Presidente suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore – opposta contumace -
°°°°°°°°°°°°
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.05.2025 Il sig. proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 nr. P 1424 del 07.03.25 con la quale il Dirigente del 1° Settore Servizio Sanzioni Amministrative gli aveva ingiunto “il pagamento della somma di euro 3.210,00 comprensiva di euro 10,00 per spese di notifica, così come previsto per la violazione dell'art. 193 1° comma del D.Lgs. 152/06, sanzionato dall'art. 258 c. 4 del D.LGS 152/06” Sosteneva l'opponente :
- di aver svolto attività di autotrasportatore livello 3 – CCNL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società Icitec. poi CP_2 CP_3
a far data dal 09.06.22 ;
[...]
- di essere stato sanzionato, in data 04.07.2024, presso la Ditta Barsanofio di AL RA CA e EP NC in C.da Specchia in Manduria – 74024 TA, in solido con il datore di lavoro “produttore dei rifiuti e detentore” ovvero la , dagli Agenti CP_3 della Polizia Ambientale di come da Verbale di accertamento n. 72 del 04.07.2024 CP_1 notificatogli a mezzo posta in data 07.03.25, per la violazione amministrativa di cui all'art. 193 del D. lgs n. 152/2006 per la quale gli era stata irrogata la sanzione di cui all'art. 258 comma 4 del D. Lgs n. 152/2006 per l'importo di E. 3.210,00 Nello specifico asseriva il sig. di aver , prontamente, consegnato agli agenti di Parte_1 polizia ambientale la documentazione e di essersi immediatamente rivolto al responsabile della società il quale lo aveva rassicurato che vi era esclusiva responsabilità dell'impresa in merito al verbale e che avrebbe provveduto a liberarlo dall'onere del pagamento. Era, invece, accaduto che, in data 03.05.2025, la Provincia di gli aveva notificato l'ordinanza CP_1 di Ingiunzione n. P 1424 del 07.03.25 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione di € 3.210,00 (tremiladuecentodieci,00) Riteneva l'opponente che l'ingiunzione era ingiusta ed illegittima, innanzitutto, perché il verbale era privo della motivazione, sia in fatto che in diritto, e non indicava l'autorità al quale rivolgersi per impugnare il verbale stesso. Inoltre la motivazione era sinteticamente riportata facendo riferimento al FIR (formulario identificazione rifiuti) che in realtà egli aveva esibito e nel quale erano indicati come rifiuti trasportati
“terra e rocce”, mentre nel cassone di carico gli agenti avevano accertato la presenza di “cemento e materiale bituminoso”. Il sig. formulava, pertanto, due motivi di opposizione: Parte_1
1) Responsabilità dell'autotrasportatore e responsabilità aziendale.
La previsione normativa in materia di rifiuti asseriva l'opponente non disciplinava la responsabilità del trasportatore di cui indicava solo gli oneri ma quella del produttore/detentore dei rifiuti dalla quale discendeva un vero e proprio obbligo di vigilanza in ordine alla corretta gestione del rifiuto e alla corretta valutazione circa l'affidabilità del soggetto incaricato al trasporto (cd. culpa in eligendo) avendo egli il dovere di controllare l'intero percorso compiuto dal rifiuto. Ciò trovava riscontro anche nella stesura dell'art. 193, comma 17 ove il legislatore ha previsto: “Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza” . Il formulario de quo, in formato cartaceo, era stato redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore e sottoscritti altresì dall'opponente nella qualità di trasportatore ai sensi dell'art. 193, comma 4, del d.lgs n. 152/06 perciò alcuna responsabilità poteva essergli ascritta
. 2)Responsabilità autotrasportatore e rapporti con l'azienda. Obiettava, poi, il sig. che al momento dell'accertamento della violazione era alle Parte_1 dipendenze del produttore/detentore. , la , per cui la sua posizione non gli consentiva di CP_3 contrastare la decisione del suo datore di lavoro né tantomeno di rifiutare il trasporto contenente rifiuti differenti I rapporti con il datore di lavoro si erano incrinati perchè non gli erano stati corrisposti gli stipendi dal mese di febbraio 2025, marzo 2025, aprile 2025 tant'è che l'opponente era stato costretto a dare le dimissioni per giusta causa. Per tali motivi il sig. in qualità di “trasgressore” evocava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Taranto la in persona del suo lrpt e così concludeva : Controparte_1 preliminarmente escludere totalmente la responsabilità del ricorrente (obbligato in solido) con addebito della sanzione all'altro soggetto obbligato;
• dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il verbale di contestazione n.° 72/2024 – elevato da
[...]
e la conseguente Ordinanza/Ingiunzione notificata dalla , a mezzo Controparte_4 CP_1 posta, in data 03.05.2025 per tutte le ragioni suesposte;
• con vittoria di spese diritti ed onorari di causa in favore del ricorrente Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di prima comparizione non si costituiva né compariva la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
La causa, istruita con la prova documentale all'udienza del 10.10.2025 dopo la discussione della parte opponente veniva decisa dandosi lettura del dispositivo in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria è la P.A, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, ad assumere sostanzialmente la veste di attrice per cui spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c. co.1, fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e la loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. (Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2007, n. 5277).
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione. All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe, perciò, come ribadito in più occasioni anche dalla Corte di Cassazione (ex multis, ord. n. 1921/2019) l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. Nel caso di specie la non si è costituita e non ha prodotto in giudizio, ai sensi Controparte_1 degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, il verbale e gli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione nel termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza ma soprattutto non ha depositato l'originale del provvedimento sanzionatorio posto a fondamento della richiesta di pagamento e costituente il titolo esecutivo, precludendo al giudice persino qualsiasi pronuncia confermativa della validità ed efficacia di quest'ultima (cass.ordinanza n. 5263/2020). La mancata produzione degli atti da parte dell'Amministrazione è un elemento decisivo che supporta presuntivamente le ragioni dell'opponente Si osserva, ancora, che la rimanendo contumace ha di fatto negletto ogni difesa, Controparte_1 che hanno reso l'assunto del ricorrente “fatto non contestato” ex art.115 cpc come stabilito dalla sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti il principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia il principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente , i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. Difatti la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, “l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso”.
E' cosi rimasto privo di contestazione quanto eccepito dal sig. in ordine alla sua Parte_1 carenza di responsabilità e di solidarietà dell'illecito comportamento contestatogli dalla CP_1
per aver trasportato materiali difformi da quelli riportati nel Formulario di
[...] identificazione dei rifiuti .
Per tali ragioni, considerato che ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12 della legge 689/81, l'opposizione deve essere accolta (Cass. n. 5095 del 1999), di conseguenza l'ordinanza ingiunzione n.P 1424 del 07.03.2025 deve essere annullata.
Le spese del giudizio per il principio della soccombenza, determinate in conformità ai parametri di cui all'art. 5, D.M. n. 55/2014 parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento compreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00 al netto degli onorari per la fase istruttoria non espletata , vengono poste a carico dell'opposta e liquidate in favore ddel sig. come da pedissequo dispositivo Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. P 1424 del 07.03.25 emessa dal Dirigente della Provincia di 1 settore Servizio Sanzioni Amministrative;
CP_1
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente che liquida in complessivi Euro 1.798,00 di cui E.98,00 per spese, E. 1.700,00 per compensi professionali oltre 15% RGS CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto lì 10.10.2025
IL G.O d P
Avv. Carmen Nacci