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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA RI TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1684/2020 depositato il 18/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andria - Piazza Umberto I 76123 Andria BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1666/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 16/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49293 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49285 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49290 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49612 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49589 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49591 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49698 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49685 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49693 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49769 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49766 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49768 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49806 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49802 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49804 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo amministratore pro tempore Rappresentante_1, propone appello avverso la sentenza n. 1666/2019, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. V, del 7.02.2019 (depositata il 16.09.2019) con cui è stato respinto il ricorso avverso n. 15 avvisi di accertamento per omesso pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti Pubbliche Affissioni e Tosap per gli anni
2012-2013-2014-2025-2016 emessi dall'Ufficio Tributi del Comune di Andria.
Resiste il Comune di Andria chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza è comparso solo il difensore dell'appellante che, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La Ricorrente_1 srl opera nel campo della promozione pubblicitaria tra l'altro anche nel Comune di Andria e, in data 11.07.2017, alla società appellante venivano notificati n. 15 avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 2012 al 2016, con cui il Comune di Andria, Servizio Risorse Economiche, accertava per i precitati anni d'imposta nei confronti della predetta società maggiori importi dovuti a titolo di parziale/omesso versamento per: Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (OS).
Con i motivi di appello la Ricorrente_1 srl lamenta il difetto dei presupposti giustificativi della pretesa tributaria e il difetto di motivazione della sentenza appellante sul punto nonché la violazione dell'accordo transattivo tra il Comune di Andria e la società appellante.
L'odierno appellante in particolare si duole del fatto che gli accertamenti impugnati si fondano solo sulla mera collocazione degli impianti pubblicitari contestati sia per la numerazione che per le dimensioni degli impianti.
In sostanza sostiene l'appellante che il presupposto del diritto in favore del Comune è, quindi, la richiesta del servizio e l'effettuazione dell'affissione, invece, nell'avviso impugnato l'amministrazione ha proceduto all'accertamento, presumendo del tutto illegittimamente e senza fornire un minimo di prova, l'avvenuta affissione da parte della società ricorrente sulla scorta della sola presenza degli impianti e senza alcun riferimento temporale in cui sarebbero avvenute le affissioni, presumendole per tutti i giorni dell'anno.
Il motivo è infondato.
La società Ricorrente_1 è titolare di autorizzazioni alle installazioni di cartelli pubblicitari attraverso i quali esercita l'attività di diffusione di messaggi pubblicitari. E' onere del contribuente dimostrare eventuali circostanze che potrebbero legittimare l'esonero dal pagamento della tassa e non già del Comune. La società appellante avrebbe dovuto dichiarare eventuali variazioni relative all'utilizzo degli impianti per l'esposizione dei messaggi pubblicitari per gli anni in questione dal 2012 AL 2016. Difetta invece la prova di tali dichiarazioni.
L'imposta sulla pubblicità sottoposta al regime di sola dichiarazione iniziale, o dichiarazione ultrattiva.
Infatti, dal momento che gli elementi strutturali del relativo rapporto giuridico tributario sono tendenzialmente stabili o, comunque, relativamente duraturi nel tempo, il legislatore ha scelto, nell'esercizio della sua discrezionalita', che e' insindacabile se non sotto il profilo dell'irragionevolezza, un regime di dichiarazione, per il quale essa non dev'essere riformulata quando, in assenza di variazione di uno degli elementi strutturali, soggettivo o oggettivo, del rapporto giuridico, sarebbe identica a quella precedente. Ne deriva che il regime accertativo ordinario dell'imposta sulla pubblicita' e' quello della liquidazione da parte del Comune sulla base della dichiarazione, salva la verifica d'ufficio e salve le variazioni successivamente dichiarate dal contribuente.
Sicchè sussistono i presupposti impositivi previsti dal D.LGS. 507/93.
L'appellante inoltre sostiene che il Giudice di prime cure ha errato per non aver valutato che - in corso si causa – tra le parti era stato raggiunto il testo di un accordo di conciliazione tra il ricorrente e il responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Andria.
Rileva la Corte che, come chiarito dal Comune appellato, la conciliazione aveva riguardato solo l'anno di imposta 2011 e la giunta comunale non ha poi ratificato l'accordo transattivo per gli anni successivi d'imposta dal 2012 al 2016 ed è per questo che non vi è stata la conciliazione nel presente giudizio.
Ne consegue che correttamente i primi Giudici non hanno tenuto conto di detta circostanza.
Con il terzo motivo lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel sostenere, in modo semplicistico, la diversità dei presupposti impostivi tra l'I.C.P. e la T.O.S.A.P.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, ha chiarito che “In caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al comune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, atteso il chiaro tenore letterale dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507 del 1993, ed essendo esclusa l'alternatività tra i due tributi per violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto l'imposta comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra gli artt. 5 e 38 del d.lgs. citato, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato. (Cass.Sez. 5 - , Sentenza n. 11673 del 11/05/2017). L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. nei confronti del Comune di Andria avverso la sentenza della CTP di Bari n. 1666/2019, del 7.02.2019;
condanna la Ricorrente_1 srl al pagamento in favore del Comune di Andria che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA RI TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1684/2020 depositato il 18/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Andria - Piazza Umberto I 76123 Andria BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1666/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 16/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49293 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49285 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49290 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49612 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49589 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49591 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49698 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49685 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49693 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49769 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49766 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49768 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49806 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49802 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49804 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo amministratore pro tempore Rappresentante_1, propone appello avverso la sentenza n. 1666/2019, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. V, del 7.02.2019 (depositata il 16.09.2019) con cui è stato respinto il ricorso avverso n. 15 avvisi di accertamento per omesso pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità (I.C.P.), Diritti Pubbliche Affissioni e Tosap per gli anni
2012-2013-2014-2025-2016 emessi dall'Ufficio Tributi del Comune di Andria.
Resiste il Comune di Andria chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza è comparso solo il difensore dell'appellante che, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La Ricorrente_1 srl opera nel campo della promozione pubblicitaria tra l'altro anche nel Comune di Andria e, in data 11.07.2017, alla società appellante venivano notificati n. 15 avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 2012 al 2016, con cui il Comune di Andria, Servizio Risorse Economiche, accertava per i precitati anni d'imposta nei confronti della predetta società maggiori importi dovuti a titolo di parziale/omesso versamento per: Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (OS).
Con i motivi di appello la Ricorrente_1 srl lamenta il difetto dei presupposti giustificativi della pretesa tributaria e il difetto di motivazione della sentenza appellante sul punto nonché la violazione dell'accordo transattivo tra il Comune di Andria e la società appellante.
L'odierno appellante in particolare si duole del fatto che gli accertamenti impugnati si fondano solo sulla mera collocazione degli impianti pubblicitari contestati sia per la numerazione che per le dimensioni degli impianti.
In sostanza sostiene l'appellante che il presupposto del diritto in favore del Comune è, quindi, la richiesta del servizio e l'effettuazione dell'affissione, invece, nell'avviso impugnato l'amministrazione ha proceduto all'accertamento, presumendo del tutto illegittimamente e senza fornire un minimo di prova, l'avvenuta affissione da parte della società ricorrente sulla scorta della sola presenza degli impianti e senza alcun riferimento temporale in cui sarebbero avvenute le affissioni, presumendole per tutti i giorni dell'anno.
Il motivo è infondato.
La società Ricorrente_1 è titolare di autorizzazioni alle installazioni di cartelli pubblicitari attraverso i quali esercita l'attività di diffusione di messaggi pubblicitari. E' onere del contribuente dimostrare eventuali circostanze che potrebbero legittimare l'esonero dal pagamento della tassa e non già del Comune. La società appellante avrebbe dovuto dichiarare eventuali variazioni relative all'utilizzo degli impianti per l'esposizione dei messaggi pubblicitari per gli anni in questione dal 2012 AL 2016. Difetta invece la prova di tali dichiarazioni.
L'imposta sulla pubblicità sottoposta al regime di sola dichiarazione iniziale, o dichiarazione ultrattiva.
Infatti, dal momento che gli elementi strutturali del relativo rapporto giuridico tributario sono tendenzialmente stabili o, comunque, relativamente duraturi nel tempo, il legislatore ha scelto, nell'esercizio della sua discrezionalita', che e' insindacabile se non sotto il profilo dell'irragionevolezza, un regime di dichiarazione, per il quale essa non dev'essere riformulata quando, in assenza di variazione di uno degli elementi strutturali, soggettivo o oggettivo, del rapporto giuridico, sarebbe identica a quella precedente. Ne deriva che il regime accertativo ordinario dell'imposta sulla pubblicita' e' quello della liquidazione da parte del Comune sulla base della dichiarazione, salva la verifica d'ufficio e salve le variazioni successivamente dichiarate dal contribuente.
Sicchè sussistono i presupposti impositivi previsti dal D.LGS. 507/93.
L'appellante inoltre sostiene che il Giudice di prime cure ha errato per non aver valutato che - in corso si causa – tra le parti era stato raggiunto il testo di un accordo di conciliazione tra il ricorrente e il responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Andria.
Rileva la Corte che, come chiarito dal Comune appellato, la conciliazione aveva riguardato solo l'anno di imposta 2011 e la giunta comunale non ha poi ratificato l'accordo transattivo per gli anni successivi d'imposta dal 2012 al 2016 ed è per questo che non vi è stata la conciliazione nel presente giudizio.
Ne consegue che correttamente i primi Giudici non hanno tenuto conto di detta circostanza.
Con il terzo motivo lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel sostenere, in modo semplicistico, la diversità dei presupposti impostivi tra l'I.C.P. e la T.O.S.A.P.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, ha chiarito che “In caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al comune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, atteso il chiaro tenore letterale dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507 del 1993, ed essendo esclusa l'alternatività tra i due tributi per violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto l'imposta comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra gli artt. 5 e 38 del d.lgs. citato, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato. (Cass.Sez. 5 - , Sentenza n. 11673 del 11/05/2017). L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. nei confronti del Comune di Andria avverso la sentenza della CTP di Bari n. 1666/2019, del 7.02.2019;
condanna la Ricorrente_1 srl al pagamento in favore del Comune di Andria che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo