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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 24.2.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n.
5773/2021 r.g., sono presenti l'avv. Giovanni Minervini per parte appellante, l'avv.
Alessandro Sinisi per parte appellata. I difensori chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo, già con provvedimento del 17.10.2022, fissava l'udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., poi successivamente rinviata, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, l'avv.
Minervini chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, l'avv. Sinisi domanda il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado;
entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori della parte appellante e della parte appellata, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.05 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5773/2021 r.g., proposta
DA
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Minervini, Parte_1
-appellante-
ON
, in persona del suo pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv. Alessandro Sinisi,
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 24.2.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di ace di Trani, il Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., allegando che, in qualità di titolare Controparte_1 del “B&B Arco Poli”, con sede in al Vico I Poli, riceveva la notifica del P_ verbale di accertamento e contestazione n. 30/2020, redatto il 14.1.2020 e
2 notificato in data 3.3.2020, con il quale gli veniva contestata dalla Polizia Locale -
la violazione degli artt. 3 e 4 Controparte_3 della legge regionale n. 49/2017, perché ometteva di comunicare telematicamente all entro il 1°.10.2019 i prezzi dei Controparte_4 servizi (CPS) per l'anno 2020 della struttura ricettiva. Il in data Parte_1
29.5.2020, proponeva ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento e contestazione, ma la Polizia Locale del , in Controparte_1 persona del suo dirigente, respingeva il ricorso emettendo contestualmente ordinanza-ingiunzione, con la quale intimava il pagamento della somma di €
400,00.
Argomentava che, secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, gli estremi della violazione amministrativa, che non sia stata contestata immediatamente, devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento e che l'inosservanza del termine comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. Poiché l'illecito amministrativo di cui si discute è quello configurato dagli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 49/2017, secondo cui “La comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui all'articolo 3 va presentata all entro il 1° ottobre di Controparte_4 ogni anno. Ultimate le procedure di validazione, l trasmette gli esiti a CP_4 ciascun comune in ragione alla relativa competenza territoriale”, riteneva che il dies
a quo di decorrenza del termine per la notifica del verbale di accertamento fosse da individuare nel giorno di scadenza del termine per l'invio telematico da parte degli esercenti delle strutture ricettive dei dati, trattandosi appunto di operazione meramente telematica che consentiva di accertare immediatamente il mancato rispetto dell'obbligo.
Adduceva che ritenere che il completamento dell'accertamento dell'illecito coincidesse con la data in cui l'ufficio, con attività meramente interna, aveva redatto il verbale di accertamento della violazione (poi notificato all'interessato) rendeva praticamente incontrollabile il rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché il momento iniziale del suo decorso avrebbe potuto essere ritardato dall'amministrazione.
Reputava, pertanto, che il termine per la notifica del verbale di accertamento nel caso di specie fosse scaduto il 31.12.2019, per cui tardiva era la notifica del
3 3.3.2020, con la conseguenza della estinzione dell'obbligazione di pagamento del
Parte_1
Aggiungeva che, poiché, la mancata comunicazione dei prezzi comportava la conferma di quelli applicati l'anno precedente, nessun pregiudizio subiva l'ente impositore.
Sotto altro profilo contestava la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione perché emessa da una autorità (Dirigente della Polizia Locale anziché dall
[...]
priva di competenza in materia di CP_4 Controparte_4 strutture ricettive, poiché nelle materie riservate alla legislazione residuale delle
Regioni, quali appunto quelle del turismo e del commercio, rientrava nella competenza delle Regioni anche la disciplina dei procedimenti amministrativi attinenti a tali materie;
argomentava, poi, che, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertavano, non potesse essere identificato, quale autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione in discorso, il comandante o il responsabile del servizio di polizia municipale.
Concludeva chiedendo, previa sospensione immediata dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n.
50815 del 28.7.2020 e del presupposto verbale di accertamento e contestazione, con ogni presupposta e/o conseguente statuizione.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, il contestava le Controparte_1 avverse allegazioni. Rilevava come l'art. 14, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689 limita nel tempo la possibilità di notifica del verbale di contestazione fissando un termine perentorio di 90 giorni ed identificando nell'accertamento il dies a quo di detto termine;
argomentava che, pertanto, l'art. 14 non individua un termine di durata dell'accertamento, ma semplicemente pone un limite temporale per la notifica della contestazione all'esito dell'attività di accertamento. Per la definizione di accertamento doveva, poi, farsi riferimento al precedente art. 13: la fase dell'accertamento comprende non solo l'acquisizione dei fatti afferenti l'infrazione, ma anche la valutazione di tali elementi da parte dell'organo di controllo.
Nel caso di specie, ultimata la procedura di validazione dei dati, la
[...]
trasmetteva solo in data 14.1.2020, alle ore 15.27, alla Controparte_5
Polizia Locale di gli estremi dei soggetti che avevano omesso la P_ comunicazione CPS;
nella medesima data, la Polizia Locale provvedeva
4 all'accertamento della violazione, alla redazione del verbale prot. n. 30/2020 ed alla successiva notifica che avveniva in data 3.3.2020, ben prima della decorrenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Quanto all'ulteriore contestazione in merito all'incompetenza della Polizia Locale ad emettere l'ingiunzione impugnata, evidenziava che, ai sensi dell'art. 10 quinquies della legge regionale del 2017, rubricato “Vigilanza e controlli”, le funzioni di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai comuni territorialmente competenti;
ancora ai sensi del successivo art. 11, in materia di “Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza” espressamente “Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi di Polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi”. Per cui argomentava che tanto l'attività di accertamento quanto l'attività di contestazione fosse avvenuta in conformità al dettato normativo, per cui il ricorso del era totalmente infondato. Parte_1
In ordine alla allegazione del ricorrente della inesistenza dell'infrazione, poiché la mancata comunicazione dei prezzi avrebbe comportato la conferma di quelli applicati nell'anno precedente, adduceva che il non avesse negato di Parte_1 aver omesso la comunicazione dei dati e che, per legge, alla omessa comunicazione conseguiva sia la conferma dei prezzi dell'anno precedente sia l'applicazione della sanzione, per cui correttamente era stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa per l'evidente temerarietà della domanda.
Con sentenza n. 166/2021 depositata il 27.4.2021 il Giudice di Pace di Trani rigettava l'opposizione del perché l'ordinanza ingiunzione opposta era Parte_1 stata emessa nei termini di legge. Riteneva il giudice di prime cure che il termine per la pronuncia dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi della legge 689/1981, fosse quello quinquennale di prescrizione dell'illecito, con decorrenza dal giorno in cui la violazione è commessa. Anche la contestazione era avvenuta nel termine di 90 giorni dalla trasmissione degli esiti da parte della Regione ex art. 14 l. 689/1981.
Poiché la legge regionale 49/2017 stabilisce che il Comune è competente per il procedimento sanzionatorio, il termine di 90 giorni decorre da quando il P_ viene a conoscenza dell'omissione, nel caso di specie il 14.1.2025.
5 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, con compensazione delle spese di lite.
Con ricorso del 26.11.2021 il interponeva appello avverso la ridetta Parte_1 sentenza, non notificata, di cui ha chiesto la riforma.
Censurava l'omessa motivazione da parte del Giudice di Pace in merito alla propria contestazione sull'incompetenza del Comandante della Polizia Locale del Comune di ad emettere l'ordinanza ingiunzione. Si doleva della errata motivazione del P_ giudice di prime cure rispetto alla eccepita estinzione della obbligazione pecuniaria per tardività della notifica del verbale di contestazione. Domandava la riforma della sentenza n. 166/2021, emessa dal Giudice di Pace di Trani in data 27.4.2021, e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi, con ogni conseguenza di legge, la nullità e/o inesistenza dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 50815, emessa dal Dirigente del
Corpo della Polizia Locale del Comune di . P_
Costituendosi nel presente giudizio l'appellato, puntualizzato che l'appellante non aveva riproposto il motivo di doglianza sollevato in primo grado relativamente alla inesistenza dell'infrazione, poiché la mancata comunicazione dei prezzi comportava la conferma di quelli applicati nell'anno precedente, ha domandato di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., in subordine dichiarare inammissibile l'appello ex art. 248 bis c.p.c., in via gradata, nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 166/2021 e conseguentemente confermare il verbale di contestazione n. 30/2020 prot. e l'ingiunzione di pagamento n. 50815 del
28.7.2020 con le sanzioni ivi comminate ex lege, con condanna del al Parte_1 pagamento delle spese di lite oltre che di una somma per lite temeraria.
Con le note scritte dell'11.5.2022 per l'udienza del 16.5.2022 parte appellata chiedeva preliminarmente valutarsi l'opportunità di decisione della causa nella sede del Tribunale di Trani ove l'appellante svolge funzioni di giudice onorario, ritenendo che il giudizio dovesse essere trasferito presso la sede di Corte d'Appello limitrofa e competente.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 429 c.p.c., poi rinviata, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
6 Preliminarmente occorre prendere posizione su quanto argomentato da parte appellante nelle note scritte dell'11.5.2022, ove chiedeva di valutarsi la circostanza che presso il Tribunale di Trani l'appellante svolge funzioni di giudice onorario, ritenendo opportuno che il giudizio fosse trasferito presso la sede di Corte d'Appello limitrofa e competente, benché trattasi di questione non tempestivamente e ritualmente proposta.
Con sentenza n. 147 del 25.5.2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis c.p.c., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del c.p.p.. Ecco che la competenza per la decisione spetta al presente Tribunale, né può derogarsi al giudice naturale stabilito per legge per mere ragioni di opportunità.
Analizzando primum le contestazioni preliminari di parte appellata, si rileva che l'appello risulta ammissibile, in quanto tempestivamente proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Secondo ormai pacifico orientamento della Corte di legittimità, l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16.11.2017). “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, cfr. anche Cass. Sez.
U., Sentenza n. 4835 del 16.2.2023).
Ciò posto, l'atto di appello del presenta tutti i requisiti idonei a Parte_1
7 consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto proposto dal il 26.11.2021, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 27.4.2021, dovendosi tenere conto della sospensione feriale dei termini processuali. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Nel proporre appello il non ha riproposto tutti i motivi di doglianza Parte_1 prospettati in primo grado in opposizione alla ordinanza ingiunzione, ma solo quelli relativi all'incompetenza della Polizia Locale di ad emettere il P_ provvedimento sanzionatorio ed all'estinzione della obbligazione pecuniaria per tardività della notifica del verbale di contestazione.
Si puntualizza, infatti, che, come rilevato da parte appellata , Controparte_1 con la costituzione in giudizio, vi è stata acquiescenza da parte del in Parte_1 relazione alla doglianza circa la non offensività della mancata comunicazione dei prezzi alla perché a tanto era derivata, comunque, Controparte_5 la conferma di quelli indicati nell'anno precedente.
Ciò posto, entrando nel merito di appello, si osserva che la censura in merito alla nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per incompetenza dell'organo che la aveva emessa non è fondata. Va sul punto, però, integrata la motivazione del giudice di prime cure.
Sono due i profili affrontati dall'appellante: l'uno attiene alla incompetenza dell'ente comunale, trattandosi di materia riservata alla Regione, l'altro attiene alla incompatibilità del dirigente dell'Ufficio che ha accertato l'illecito ad emettere l'ordinanza ingiunzione. Entrambi i profili non sono condivisibili.
Correttamente il deduce che nelle materie riservate alla legislazione Parte_1 residuale delle Regioni, quali appunto quelle del turismo e del commercio, anche la disciplina dei procedimenti amministrativi attinenti a tali materie rientra nella competenza delle Regioni. Nella specie, però, non si discute di “disciplina” dei
8 procedimenti amministrativi, ma di concreta gestione del procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione (a monte stabilito dalla Regione) delegato dall'ente regionale stesso con apposita legge all'ente locale. Per inciso all'uopo inconferente appare la pronuncia richiamata dall'appellante della Corte
Costituzionale n. 80 del 5.4.2012 relativa ai diversi rapporti tra Stato e Regioni in virtù del novellato Titolo V della Costituzione.
Peraltro, è lo stesso appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, a riconoscere che, con la legge regionale n. 49/2017, l'attività sanzionatoria è stata delegata ai Comuni: “è ben vero che l'art. 10 della L.R. 49/2017 dispone che «Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti…»”.
Occorre ora vagliare l'altra contestazione in merito alla mancanza di terzietà “degli organi giudicanti” rispetto a quelli che avevano accertato l'infrazione, o, per meglio dire tra l'autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta rispetto all'organo che aveva proceduto all'accertamento.
Nel procedimento che conduce alla irrogazione delle sanzioni amministrative si distinguono due fasi. Una è la fase che riguarda l'attività degli organi di vigilanza e consiste nell'acquisizione delle prove e, ove ne sussistano i presupposti nel sequestro cautelare o confisca amministrativa (art. 13 l. 689/1981), nonché nella contestazione immediata o mediante notifica della violazione al trasgressore (art. 14
l. 689/1981): è la fase in cui si cristallizza il fatto accertato e contestato. La seconda fase, svolta dalle autorità titolari del potere sanzionatorio, consiste in un'attività di ordine contenzioso nella quale avviene la ricezione degli scritti difensivi e dei documenti prodotti dagli interessati ed eventualmente dalla loro audizione, per concludersi con un'attività di ordine decisorio, che sfocia nell'emissione di un'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa o di archiviazione (art. 18
l. 689/1981).
Non vi sono profili di illegittimità nella imputazione al Comandante della competenza ad irrogare le sanzioni con ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni accertate da personale dipendente della medesima struttura di Polizia Locale. né nella legge 689/1981, né in altre normative di settore.
9 La gestione del procedimento amministrativo non prevede assolutamente che la decisione finale sia adottata da un'autorità diversa da quella preposta a dirigere le stesse strutture amministrative cui appartengano organi di controllo e di polizia amministrativa. Per poter sostenere, come fa l'appellante, l'illegittimità derivata del provvedimento adottato, che è un provvedimento amministrativo, occorrerebbe che sia imposta una diversità organica tra chi accerta i fatti e chi assume le decisioni sanzionatorie finali, tali da prevedere l'intervento di un organo diverso, ma una norma di tal tipo non si rinviene nella legge n. 689/1981.
È pacifico, inoltre, che la competenza ad adottare l'ordinanza ingiunzione competa ai dirigenti degli enti locali, in base all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La prima fase, quella di accertamento, contestazione e notificazione dell'illecito amministrativo, viene svolta di norma, all'interno dell'Ente locale, dall'organo cui sono assegnate le funzioni di polizia, assicurandosi, comunque, come nel caso di specie, una diversità soggettiva tra chi accerta e chi sanziona, pur se appartenenti allo stesso Ufficio.
Si aggiunge anche che l'ultima fase, che porta all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, non instaura un procedimento giurisdizionale, che ha, invece, inizio solo qualora l'ordinanza ingiunzione sia impugnata innanzi al giudice ordinario.
Ecco che inconferente rispetto al caso di specie è la pronuncia citata da parte appellante “Grande Stevens” dalla Corte EDU del 4.3.2014 nei confronti dell'Italia.
Quanto all'altro motivo di appello inerente la tardività della notifica dell'atto di accertamento in violazione dell'art. 14 l. 689/1981 deve osservarsi che condivisibilmente ha argomentato il giudice di prime cure, così che anche tale doglianza del non è fondata. Parte_1
L'art. 14 l. n. 689 del 1981 dispone che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente ... se non è avvenuta la contestazione immediata
... gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati ... entro il termine di novanta giorni ...”. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit.,
“l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art. 4 della Legge n. 49/2017 prevede che l CP_6 [...]
“ultimate le procedure di validazione” trasmette gli esiti Controparte_4
a ciascun comune in ragione alla relativa competenza territoriale riguardo alla
10 comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui all'art. 3, che dagli esercenti va presentata al entro il 1° ottobre di ogni anno. È, dunque, la stessa norma della legge regionale a prevedere, dopo lo scadere del termine delle comunicazioni telematiche dei dati CPS un'attività di verifica e validazione dell Controparte_5
[...]
Nel caso di specie l'attività di verifica e validazione si concludeva in data 14.1.2020, alle ore 15.27, allorché, come emerge dal verbale sottoscritto dagli accertatori,
l trasmetteva al i dati degli inadempienti, ovvero dei CP_4 Controparte_1 soggetti che avevano omesso la comunicazione CPS. Il non contestava Parte_1 specificamente la circostanza che la avesse trasmesso i dati il Controparte_5
14.1.2020, ma diversamente adduceva che, poiché trattavasi di inoltro telematico dei dati, in via telematica già il giorno dopo la scadenza del termine si potessero individuarsi gli inadempienti.
Orbene, per costante giurisprudenza, il termine dei novanta giorni di cui all'art. 14
l. 689/1981 non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento. “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Sez. L, Sentenza n. 7681 del .2.4.2014).
La fase precedente alla contestazione, è di durata incerta, “decorrendo, come è noto, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 comma 2^, nell'ipotesi in cui la contestazione non sia immediata, dall'esito dell'accertamento, non contenuto a sua volta entro limiti temporali predeterminati” (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 874 del
21.1.2004). L'accertamento non consiste, infatti, solo nella acquisizione del “fatto” nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata. L'accertamento include, cioè, la conseguente valutazione delle risultanze accertative così acquisite.
Premesso che non è nel potere del giudice di sostituirsi all'amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori, in un vaglio di ragionevolezza del
11 tempo impiegato per l'accertamento, del tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti, per la validazione dei dati, nel contemperamento tra la necessità di un compiuto accertamento e l'esigenza dell'autore alla conclusione dello stesso in tempi brevi, non si ritiene che la trasmissione dei dati dalla in data 14.1.2020 costituisca un Controparte_5 lasso di tempo eccessivo, ma complessivamente congruo e ragionevole, anche considerando che, poi, la notifica avveniva ben prima del decorso dei novanta giorni dalla comunicazione stessa (quarantanove giorni).
Ecco che come affermato dal giudice di pace risulta rispettato il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, intercorrente tra la data di conclusione dell'accertamento (14.1.2020) e quella di notifica dell'illecito amministrativo
(3.3.2020).
Pur in assenza di censura, con un ragionamento, comunque, condivisibile, il giudice di pace si soffermava anche sul termine per la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che è quello di prescrizione dell'illecito con dies a quo la data di commissione dell'illecito.
In conclusione, l'appello è rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, con distrazione all'avv. Alessandro Sinisi dichiaratosi antistatario. Tenuto conto del valore della controversia, determinato in ragione dell'ammontare della somma oggetto della sanzione, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al Tribunale il cui valore sia compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00.
Non si ritengono sussistenti le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. del perché non si ravvisano né, ai sensi del comma 1, pregiudizi ulteriori Parte_1 rispetto al mero coinvolgimento in una lite infondata riparabile attraverso il pagamento delle spese di lite, né, ai sensi del comma 3, profili di temerarietà della azione, di malafede o colpa grave da parte dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002,
n. 115, l'appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione.
12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n.
5773/2021 r.g., ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 P_
, in persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, conferma la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Trani n. 166/2020 del 27.4.2020;
b) condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellato delle spese di lite, che liquida in € 462,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap, come per legge, da distrarsi all'avv. Alessandro Sinisi dichiaratosi antistatario.
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 24.2.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
13
Sezione Civile
All'udienza del 24.2.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n.
5773/2021 r.g., sono presenti l'avv. Giovanni Minervini per parte appellante, l'avv.
Alessandro Sinisi per parte appellata. I difensori chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo, già con provvedimento del 17.10.2022, fissava l'udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., poi successivamente rinviata, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, l'avv.
Minervini chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, l'avv. Sinisi domanda il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado;
entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori della parte appellante e della parte appellata, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.05 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5773/2021 r.g., proposta
DA
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Minervini, Parte_1
-appellante-
ON
, in persona del suo pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv. Alessandro Sinisi,
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 24.2.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di ace di Trani, il Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., allegando che, in qualità di titolare Controparte_1 del “B&B Arco Poli”, con sede in al Vico I Poli, riceveva la notifica del P_ verbale di accertamento e contestazione n. 30/2020, redatto il 14.1.2020 e
2 notificato in data 3.3.2020, con il quale gli veniva contestata dalla Polizia Locale -
la violazione degli artt. 3 e 4 Controparte_3 della legge regionale n. 49/2017, perché ometteva di comunicare telematicamente all entro il 1°.10.2019 i prezzi dei Controparte_4 servizi (CPS) per l'anno 2020 della struttura ricettiva. Il in data Parte_1
29.5.2020, proponeva ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento e contestazione, ma la Polizia Locale del , in Controparte_1 persona del suo dirigente, respingeva il ricorso emettendo contestualmente ordinanza-ingiunzione, con la quale intimava il pagamento della somma di €
400,00.
Argomentava che, secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, gli estremi della violazione amministrativa, che non sia stata contestata immediatamente, devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento e che l'inosservanza del termine comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta. Poiché l'illecito amministrativo di cui si discute è quello configurato dagli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 49/2017, secondo cui “La comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui all'articolo 3 va presentata all entro il 1° ottobre di Controparte_4 ogni anno. Ultimate le procedure di validazione, l trasmette gli esiti a CP_4 ciascun comune in ragione alla relativa competenza territoriale”, riteneva che il dies
a quo di decorrenza del termine per la notifica del verbale di accertamento fosse da individuare nel giorno di scadenza del termine per l'invio telematico da parte degli esercenti delle strutture ricettive dei dati, trattandosi appunto di operazione meramente telematica che consentiva di accertare immediatamente il mancato rispetto dell'obbligo.
Adduceva che ritenere che il completamento dell'accertamento dell'illecito coincidesse con la data in cui l'ufficio, con attività meramente interna, aveva redatto il verbale di accertamento della violazione (poi notificato all'interessato) rendeva praticamente incontrollabile il rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché il momento iniziale del suo decorso avrebbe potuto essere ritardato dall'amministrazione.
Reputava, pertanto, che il termine per la notifica del verbale di accertamento nel caso di specie fosse scaduto il 31.12.2019, per cui tardiva era la notifica del
3 3.3.2020, con la conseguenza della estinzione dell'obbligazione di pagamento del
Parte_1
Aggiungeva che, poiché, la mancata comunicazione dei prezzi comportava la conferma di quelli applicati l'anno precedente, nessun pregiudizio subiva l'ente impositore.
Sotto altro profilo contestava la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione perché emessa da una autorità (Dirigente della Polizia Locale anziché dall
[...]
priva di competenza in materia di CP_4 Controparte_4 strutture ricettive, poiché nelle materie riservate alla legislazione residuale delle
Regioni, quali appunto quelle del turismo e del commercio, rientrava nella competenza delle Regioni anche la disciplina dei procedimenti amministrativi attinenti a tali materie;
argomentava, poi, che, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertavano, non potesse essere identificato, quale autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione in discorso, il comandante o il responsabile del servizio di polizia municipale.
Concludeva chiedendo, previa sospensione immediata dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n.
50815 del 28.7.2020 e del presupposto verbale di accertamento e contestazione, con ogni presupposta e/o conseguente statuizione.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, il contestava le Controparte_1 avverse allegazioni. Rilevava come l'art. 14, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689 limita nel tempo la possibilità di notifica del verbale di contestazione fissando un termine perentorio di 90 giorni ed identificando nell'accertamento il dies a quo di detto termine;
argomentava che, pertanto, l'art. 14 non individua un termine di durata dell'accertamento, ma semplicemente pone un limite temporale per la notifica della contestazione all'esito dell'attività di accertamento. Per la definizione di accertamento doveva, poi, farsi riferimento al precedente art. 13: la fase dell'accertamento comprende non solo l'acquisizione dei fatti afferenti l'infrazione, ma anche la valutazione di tali elementi da parte dell'organo di controllo.
Nel caso di specie, ultimata la procedura di validazione dei dati, la
[...]
trasmetteva solo in data 14.1.2020, alle ore 15.27, alla Controparte_5
Polizia Locale di gli estremi dei soggetti che avevano omesso la P_ comunicazione CPS;
nella medesima data, la Polizia Locale provvedeva
4 all'accertamento della violazione, alla redazione del verbale prot. n. 30/2020 ed alla successiva notifica che avveniva in data 3.3.2020, ben prima della decorrenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Quanto all'ulteriore contestazione in merito all'incompetenza della Polizia Locale ad emettere l'ingiunzione impugnata, evidenziava che, ai sensi dell'art. 10 quinquies della legge regionale del 2017, rubricato “Vigilanza e controlli”, le funzioni di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai comuni territorialmente competenti;
ancora ai sensi del successivo art. 11, in materia di “Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza” espressamente “Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi di Polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi”. Per cui argomentava che tanto l'attività di accertamento quanto l'attività di contestazione fosse avvenuta in conformità al dettato normativo, per cui il ricorso del era totalmente infondato. Parte_1
In ordine alla allegazione del ricorrente della inesistenza dell'infrazione, poiché la mancata comunicazione dei prezzi avrebbe comportato la conferma di quelli applicati nell'anno precedente, adduceva che il non avesse negato di Parte_1 aver omesso la comunicazione dei dati e che, per legge, alla omessa comunicazione conseguiva sia la conferma dei prezzi dell'anno precedente sia l'applicazione della sanzione, per cui correttamente era stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa per l'evidente temerarietà della domanda.
Con sentenza n. 166/2021 depositata il 27.4.2021 il Giudice di Pace di Trani rigettava l'opposizione del perché l'ordinanza ingiunzione opposta era Parte_1 stata emessa nei termini di legge. Riteneva il giudice di prime cure che il termine per la pronuncia dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi della legge 689/1981, fosse quello quinquennale di prescrizione dell'illecito, con decorrenza dal giorno in cui la violazione è commessa. Anche la contestazione era avvenuta nel termine di 90 giorni dalla trasmissione degli esiti da parte della Regione ex art. 14 l. 689/1981.
Poiché la legge regionale 49/2017 stabilisce che il Comune è competente per il procedimento sanzionatorio, il termine di 90 giorni decorre da quando il P_ viene a conoscenza dell'omissione, nel caso di specie il 14.1.2025.
5 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, con compensazione delle spese di lite.
Con ricorso del 26.11.2021 il interponeva appello avverso la ridetta Parte_1 sentenza, non notificata, di cui ha chiesto la riforma.
Censurava l'omessa motivazione da parte del Giudice di Pace in merito alla propria contestazione sull'incompetenza del Comandante della Polizia Locale del Comune di ad emettere l'ordinanza ingiunzione. Si doleva della errata motivazione del P_ giudice di prime cure rispetto alla eccepita estinzione della obbligazione pecuniaria per tardività della notifica del verbale di contestazione. Domandava la riforma della sentenza n. 166/2021, emessa dal Giudice di Pace di Trani in data 27.4.2021, e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi, con ogni conseguenza di legge, la nullità e/o inesistenza dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 50815, emessa dal Dirigente del
Corpo della Polizia Locale del Comune di . P_
Costituendosi nel presente giudizio l'appellato, puntualizzato che l'appellante non aveva riproposto il motivo di doglianza sollevato in primo grado relativamente alla inesistenza dell'infrazione, poiché la mancata comunicazione dei prezzi comportava la conferma di quelli applicati nell'anno precedente, ha domandato di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., in subordine dichiarare inammissibile l'appello ex art. 248 bis c.p.c., in via gradata, nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 166/2021 e conseguentemente confermare il verbale di contestazione n. 30/2020 prot. e l'ingiunzione di pagamento n. 50815 del
28.7.2020 con le sanzioni ivi comminate ex lege, con condanna del al Parte_1 pagamento delle spese di lite oltre che di una somma per lite temeraria.
Con le note scritte dell'11.5.2022 per l'udienza del 16.5.2022 parte appellata chiedeva preliminarmente valutarsi l'opportunità di decisione della causa nella sede del Tribunale di Trani ove l'appellante svolge funzioni di giudice onorario, ritenendo che il giudizio dovesse essere trasferito presso la sede di Corte d'Appello limitrofa e competente.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 429 c.p.c., poi rinviata, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
6 Preliminarmente occorre prendere posizione su quanto argomentato da parte appellante nelle note scritte dell'11.5.2022, ove chiedeva di valutarsi la circostanza che presso il Tribunale di Trani l'appellante svolge funzioni di giudice onorario, ritenendo opportuno che il giudizio fosse trasferito presso la sede di Corte d'Appello limitrofa e competente, benché trattasi di questione non tempestivamente e ritualmente proposta.
Con sentenza n. 147 del 25.5.2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis c.p.c., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del c.p.p.. Ecco che la competenza per la decisione spetta al presente Tribunale, né può derogarsi al giudice naturale stabilito per legge per mere ragioni di opportunità.
Analizzando primum le contestazioni preliminari di parte appellata, si rileva che l'appello risulta ammissibile, in quanto tempestivamente proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Secondo ormai pacifico orientamento della Corte di legittimità, l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16.11.2017). “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, cfr. anche Cass. Sez.
U., Sentenza n. 4835 del 16.2.2023).
Ciò posto, l'atto di appello del presenta tutti i requisiti idonei a Parte_1
7 consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto proposto dal il 26.11.2021, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 27.4.2021, dovendosi tenere conto della sospensione feriale dei termini processuali. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Nel proporre appello il non ha riproposto tutti i motivi di doglianza Parte_1 prospettati in primo grado in opposizione alla ordinanza ingiunzione, ma solo quelli relativi all'incompetenza della Polizia Locale di ad emettere il P_ provvedimento sanzionatorio ed all'estinzione della obbligazione pecuniaria per tardività della notifica del verbale di contestazione.
Si puntualizza, infatti, che, come rilevato da parte appellata , Controparte_1 con la costituzione in giudizio, vi è stata acquiescenza da parte del in Parte_1 relazione alla doglianza circa la non offensività della mancata comunicazione dei prezzi alla perché a tanto era derivata, comunque, Controparte_5 la conferma di quelli indicati nell'anno precedente.
Ciò posto, entrando nel merito di appello, si osserva che la censura in merito alla nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per incompetenza dell'organo che la aveva emessa non è fondata. Va sul punto, però, integrata la motivazione del giudice di prime cure.
Sono due i profili affrontati dall'appellante: l'uno attiene alla incompetenza dell'ente comunale, trattandosi di materia riservata alla Regione, l'altro attiene alla incompatibilità del dirigente dell'Ufficio che ha accertato l'illecito ad emettere l'ordinanza ingiunzione. Entrambi i profili non sono condivisibili.
Correttamente il deduce che nelle materie riservate alla legislazione Parte_1 residuale delle Regioni, quali appunto quelle del turismo e del commercio, anche la disciplina dei procedimenti amministrativi attinenti a tali materie rientra nella competenza delle Regioni. Nella specie, però, non si discute di “disciplina” dei
8 procedimenti amministrativi, ma di concreta gestione del procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione (a monte stabilito dalla Regione) delegato dall'ente regionale stesso con apposita legge all'ente locale. Per inciso all'uopo inconferente appare la pronuncia richiamata dall'appellante della Corte
Costituzionale n. 80 del 5.4.2012 relativa ai diversi rapporti tra Stato e Regioni in virtù del novellato Titolo V della Costituzione.
Peraltro, è lo stesso appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, a riconoscere che, con la legge regionale n. 49/2017, l'attività sanzionatoria è stata delegata ai Comuni: “è ben vero che l'art. 10 della L.R. 49/2017 dispone che «Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti…»”.
Occorre ora vagliare l'altra contestazione in merito alla mancanza di terzietà “degli organi giudicanti” rispetto a quelli che avevano accertato l'infrazione, o, per meglio dire tra l'autorità che aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione opposta rispetto all'organo che aveva proceduto all'accertamento.
Nel procedimento che conduce alla irrogazione delle sanzioni amministrative si distinguono due fasi. Una è la fase che riguarda l'attività degli organi di vigilanza e consiste nell'acquisizione delle prove e, ove ne sussistano i presupposti nel sequestro cautelare o confisca amministrativa (art. 13 l. 689/1981), nonché nella contestazione immediata o mediante notifica della violazione al trasgressore (art. 14
l. 689/1981): è la fase in cui si cristallizza il fatto accertato e contestato. La seconda fase, svolta dalle autorità titolari del potere sanzionatorio, consiste in un'attività di ordine contenzioso nella quale avviene la ricezione degli scritti difensivi e dei documenti prodotti dagli interessati ed eventualmente dalla loro audizione, per concludersi con un'attività di ordine decisorio, che sfocia nell'emissione di un'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa o di archiviazione (art. 18
l. 689/1981).
Non vi sono profili di illegittimità nella imputazione al Comandante della competenza ad irrogare le sanzioni con ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni accertate da personale dipendente della medesima struttura di Polizia Locale. né nella legge 689/1981, né in altre normative di settore.
9 La gestione del procedimento amministrativo non prevede assolutamente che la decisione finale sia adottata da un'autorità diversa da quella preposta a dirigere le stesse strutture amministrative cui appartengano organi di controllo e di polizia amministrativa. Per poter sostenere, come fa l'appellante, l'illegittimità derivata del provvedimento adottato, che è un provvedimento amministrativo, occorrerebbe che sia imposta una diversità organica tra chi accerta i fatti e chi assume le decisioni sanzionatorie finali, tali da prevedere l'intervento di un organo diverso, ma una norma di tal tipo non si rinviene nella legge n. 689/1981.
È pacifico, inoltre, che la competenza ad adottare l'ordinanza ingiunzione competa ai dirigenti degli enti locali, in base all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La prima fase, quella di accertamento, contestazione e notificazione dell'illecito amministrativo, viene svolta di norma, all'interno dell'Ente locale, dall'organo cui sono assegnate le funzioni di polizia, assicurandosi, comunque, come nel caso di specie, una diversità soggettiva tra chi accerta e chi sanziona, pur se appartenenti allo stesso Ufficio.
Si aggiunge anche che l'ultima fase, che porta all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, non instaura un procedimento giurisdizionale, che ha, invece, inizio solo qualora l'ordinanza ingiunzione sia impugnata innanzi al giudice ordinario.
Ecco che inconferente rispetto al caso di specie è la pronuncia citata da parte appellante “Grande Stevens” dalla Corte EDU del 4.3.2014 nei confronti dell'Italia.
Quanto all'altro motivo di appello inerente la tardività della notifica dell'atto di accertamento in violazione dell'art. 14 l. 689/1981 deve osservarsi che condivisibilmente ha argomentato il giudice di prime cure, così che anche tale doglianza del non è fondata. Parte_1
L'art. 14 l. n. 689 del 1981 dispone che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente ... se non è avvenuta la contestazione immediata
... gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati ... entro il termine di novanta giorni ...”. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit.,
“l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art. 4 della Legge n. 49/2017 prevede che l CP_6 [...]
“ultimate le procedure di validazione” trasmette gli esiti Controparte_4
a ciascun comune in ragione alla relativa competenza territoriale riguardo alla
10 comunicazione dei prezzi e dei servizi di cui all'art. 3, che dagli esercenti va presentata al entro il 1° ottobre di ogni anno. È, dunque, la stessa norma della legge regionale a prevedere, dopo lo scadere del termine delle comunicazioni telematiche dei dati CPS un'attività di verifica e validazione dell Controparte_5
[...]
Nel caso di specie l'attività di verifica e validazione si concludeva in data 14.1.2020, alle ore 15.27, allorché, come emerge dal verbale sottoscritto dagli accertatori,
l trasmetteva al i dati degli inadempienti, ovvero dei CP_4 Controparte_1 soggetti che avevano omesso la comunicazione CPS. Il non contestava Parte_1 specificamente la circostanza che la avesse trasmesso i dati il Controparte_5
14.1.2020, ma diversamente adduceva che, poiché trattavasi di inoltro telematico dei dati, in via telematica già il giorno dopo la scadenza del termine si potessero individuarsi gli inadempienti.
Orbene, per costante giurisprudenza, il termine dei novanta giorni di cui all'art. 14
l. 689/1981 non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento. “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Sez. L, Sentenza n. 7681 del .2.4.2014).
La fase precedente alla contestazione, è di durata incerta, “decorrendo, come è noto, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 comma 2^, nell'ipotesi in cui la contestazione non sia immediata, dall'esito dell'accertamento, non contenuto a sua volta entro limiti temporali predeterminati” (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 874 del
21.1.2004). L'accertamento non consiste, infatti, solo nella acquisizione del “fatto” nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata. L'accertamento include, cioè, la conseguente valutazione delle risultanze accertative così acquisite.
Premesso che non è nel potere del giudice di sostituirsi all'amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori, in un vaglio di ragionevolezza del
11 tempo impiegato per l'accertamento, del tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti, per la validazione dei dati, nel contemperamento tra la necessità di un compiuto accertamento e l'esigenza dell'autore alla conclusione dello stesso in tempi brevi, non si ritiene che la trasmissione dei dati dalla in data 14.1.2020 costituisca un Controparte_5 lasso di tempo eccessivo, ma complessivamente congruo e ragionevole, anche considerando che, poi, la notifica avveniva ben prima del decorso dei novanta giorni dalla comunicazione stessa (quarantanove giorni).
Ecco che come affermato dal giudice di pace risulta rispettato il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, intercorrente tra la data di conclusione dell'accertamento (14.1.2020) e quella di notifica dell'illecito amministrativo
(3.3.2020).
Pur in assenza di censura, con un ragionamento, comunque, condivisibile, il giudice di pace si soffermava anche sul termine per la notifica dell'ordinanza ingiunzione, che è quello di prescrizione dell'illecito con dies a quo la data di commissione dell'illecito.
In conclusione, l'appello è rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, con distrazione all'avv. Alessandro Sinisi dichiaratosi antistatario. Tenuto conto del valore della controversia, determinato in ragione dell'ammontare della somma oggetto della sanzione, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al Tribunale il cui valore sia compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00.
Non si ritengono sussistenti le condizioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. del perché non si ravvisano né, ai sensi del comma 1, pregiudizi ulteriori Parte_1 rispetto al mero coinvolgimento in una lite infondata riparabile attraverso il pagamento delle spese di lite, né, ai sensi del comma 3, profili di temerarietà della azione, di malafede o colpa grave da parte dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002,
n. 115, l'appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione.
12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n.
5773/2021 r.g., ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 P_
, in persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, conferma la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Trani n. 166/2020 del 27.4.2020;
b) condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellato delle spese di lite, che liquida in € 462,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap, come per legge, da distrarsi all'avv. Alessandro Sinisi dichiaratosi antistatario.
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 24.2.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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