Articolo 24 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 23Articolo 25
Versione
8 novembre 1970
Art. 24. (Procedimento per l'irrogazione del richiamo: ricorso)

Il richiamo e' inflitto dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato, al quale e' assegnato il termine di giorni 15 per presentare eventuali giustificazioni. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto.
Avverso al suddetto provvedimento e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Ministro per la grazia e giustizia, il quale decide in via definitiva con decreto motivato.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970