TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 113/2024 tra
[...]
Parte_1
e
Parte_2
[...]
Oggi 31 marzo 2025 sono comparsi:
Per le ricorrenti l'avv. Inglima Vincenzo, in sostituzione dell'avvocato MONASTERO ORAZIO
MARIA.
Per i resistenti l'avv. LOMBARDI COMITE RACHELINA anche in sostituzione dell'avvocato
VOLPE ETTORE.
I procuratori si riportano alle note depositate a cui rinviano e chiedono che la causa venga decisa.
Il Got
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Alle ore 19,30 , viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il got dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 31 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 113/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MONASTERO ORAZIO MARIA C.F._2
Ricorrenti
contro
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI COMITE RACHELINA e dell'avv. C.F._4
VOLPE ETTORE
Resistenti
Oggetto : risarcimento danni subiti da spoglio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)In parziale accoglimento delle domande formulate da , condanna Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 10 al pagamento, in favore di , della somma di euro 23.793,62, (per l'ultima annata Parte_1
agraria in solido con ), oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola Parte_2
annata agraria, e interessi compensativi che vanno applicati al tasso legale alle somme calcolate per ogni annata agraria rivalutate di anno in anno .
2) Rigetta le domande proposte da Parte_1
3) Compensa fra le parti le spese del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc le odierni ricorrenti, e , Parte_1 Parte_1
esponevano di possedere, la prima nella sua qualità di proprietaria e la seconda in forza di contratto di comodato limitatamente ai 2/3, un lotto di terreno sito in Monreale c.da Nicolosi, identificato al N.C.T.
al fg. 171 p.lle 183, 185 e 9, quest'ultima per la quota di ½ restando la restante metà nella proprietà
esclusiva della SI.ra . Parte_1
Esponevano che il possesso della SI.ra era continuo ed ininterrotto da oltre Parte_1
vent'anni, in forza di una scrittura privata del 1994 con la quale i fratelli , e Persona_1 Pt_2
l'odierna ricorrente si attribuivano ciascuno il possesso dei beni ricevuti in Parte_1
successione dal proprio padre . Persona_2
Le ricorrenti esponevano che dal 1994 avevano sempre coltivato il detto fondo a grano e foraggio eseguendo delle colture a rotazione.
Precisavano che nel 2015, a seguito dello spoglio violento effettuato da , quest'ultimo Parte_2
aveva subito un procedimento possessorio conclusosi con l'ordinanza del 26.07.2017 con la quale veniva disposta la reintegra nel possesso in favore delle ricorrenti.
Esponevano che ad agosto 2018, appena un mese dopo l'immissione in possesso in favore delle ricorrenti, aveva nuovamente impedito la coltivazione del fondo e che pertanto erano Parte_2
state costrette a proporre un nuovo ricorso possessorio che veniva iscritto al numero di ruolo 18533/18
pagina 3 di 10 e definito con ordinanza del 26-28.10.2019 con la quale il Giudice ordinava ancora una volta al Pt_2
di rilasciare i detti terreni in favore delle SIg.re e .
[...] Parte_1 Parte_1
Tale ultima ordinanza di reintegra veniva coattivamente eseguita a causa delle difficoltà connesse alla pandemia, solamente in data 9.06.2021 a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.
Le ricorrenti esponevano che, in data 25 settembre 2021, tentava nuovamente di Parte_2
impossessarsi del fondo impedendo ancora una volta la coltivazione dello stesso alla ditta incaricata dalla SI.ra per la lavorazione, minacciando con un'arma il SI. il quale Pt_1 Controparte_1
provvedeva a sporgere formale querela. Avvisati i Carabinieri di Corleone, il SI. Parte_2
veniva posto agli arresti domiciliari.
Nonostante tali fatti, la SI.ra continuava la coltivazione del fondo provvedendo Parte_1
all'aratura, all'erpicatura, al diserbo e alla semina dello stesso.
Le ricorrenti precisavano che, in data 28 gennaio 2022, la SI.ra , figlia del SI. Parte_2 Pt_2
, impediva agli operai della ricorrente di effettuare la lavorazione del terreno,
[...] Parte_1
invitandoli ad abbandonare il sito e, al rifiuto di questi, provvedeva ad intraprendere autonomamente,
con i propri operai, la coltivazione degli stessi terreni costringendo la ditta incaricata dalla SI.ra ad abbandonare il fondo. Pt_1
Le ricorrenti , pertanto, proponevano in data 3.06.2022 un nuovo ricorso per la turbativa del possesso che veniva iscritto al numero di R.G. 7507/22 e che si concludeva con ordinanza del 27.02.2023 con cui il SI. Giudice del Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso e ordinava a e Parte_2 [...]
di rilasciare sempre gli stessi terreni in favore delle ricorrenti, condannandoli alle spese e al Pt_2
pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
In data 22 marzo 2023 i SIg.ri e comunicavano a mezzo pec, tramite il Parte_2 Parte_2
loro legale, la volontà di rilasciare i terreni per cui era causa alle SIg.re e . Pt_2 Pt_1
pagina 4 di 10 Le ricorrenti precisavano inoltre che, all'esito favorevole del primo procedimento possessorio, con atto di citazione del 15.10.32018, la SI.ra aveva proposto una azione per il risarcimento Parte_1
dei danni subiti dallo spoglio.
Il giudizio (n. R.G. 18950/18) si era concluso con sentenza n. 4997 del 30.11.2022 , con cui il
Tribunale di Palermo aveva condannato al risarcimento del danno subito da Parte_2 Parte_1
a causa della condotta di spoglio determinato in € 39.656,04, oltre rivalutazione monetaria
[...]
dalla scadenza di ogni singola annata agraria dal 2015 al 2020 e gli interessi compensativi.
Tutto ciò premesso, citavano in giudizio e chiedendo al Tribunale di : Parte_2 Parte_2
“ritenere e dichiarare il SI. C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e dom.to in Palermo Via dei Nebrodi n. 67, e nata a [...] il [...] C.F. Parte_2
, dom.ta in Palermo Viale P.ssa Maria n. 8/a, quest'ultima dal 28 gennaio 2022 C.F._4
in poi, responsabili dei danni causati alle SIg.re e a causa dello Parte_1 Parte_1
spoglio violento commesso nei loro confronti relativamente ai terreni siti nel Comune di Monreale ed identificati al fg. 171 p.lle 183, 185 e 9;
- conseguentemente, condannare il SI. al risarcimento del danno in favore di Parte_2 Parte_1
per la quota dei 2/3 dei detti fondi per le annate agrarie 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
[...]
per quest'ultima annata in solido con , quantificato in €.25.135,89 o in quella somma Parte_2
maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole annate agrarie, al soddisfo.
- condannare il SI. e per l'annata agraria 2022-2023 in solido anche , al Parte_2 Parte_2
risarcimento del danno in favore di per le ultime cinque annate agrarie (2018-2023) Parte_1
relativamente alla quota di 1/3 della p.lla 185 e, limitatamente alle ultime tre annate agrarie (2020-
2023), per la quota di 1/3 della p.lla 183 per un importo di €. 20.074,73 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole pagina 5 di 10 annate agrarie, al soddisfo;
- condannare il SI. al risarcimento in favore di per le annate agrarie Parte_2 Parte_1
2018 – 2020 relativamente alla quota di 1/3 della metà della p.lla 9 e per l'intera quota della p.lla 183,
per l'importo di €. 9.255,88 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole annate agrarie, al soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Si costituivano i resistenti che contestavano tutto quanto dedotto dalle ricorrenti e chiedevano il rigetto delle domande .
La causa veniva istruita ed infine rinviata per la decisione.
All'udienza del 31 marzo 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Si ritiene di distinguere le domande proposte dalle ricorrenti.
Per quanto riguarda , la stessa agisce per il risarcimento del danno causato dalla Parte_1
condotta di spoglio violento avente ad oggetto i terreni siti nel Comune di Monreale ed identificati al fg. 171 p.lle 183, 185 e 9 , ( oggetto del contratto di comodato gratuito stipulato con la SI.ra
[...]
e con il SI. , rinnovato nel 2020, in prosecuzione di quello del 2010), Parte_1 Persona_1
relativamente alle annate agrarie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Tale domanda va accolta per i motivi che seguono.
Con l'odierna azione , limitatamente alle p.lle 183 , 185 e 9 del fg. 171 del Comune Parte_1
di Monreale, avendo già ottenuto da il risarcimento del danno causato dalla condotta di Parte_2
spoglio violento, a far data dalla annata agraria 2015 al 2020, chiede di essere risarcita anche per le successive annate agrarie e cioè quelle del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
pagina 6 di 10 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta è risultato che lo spoglio dei terreni sopra indicati si è perpetrato ininterrottamente dal 2015 sino al 22 marzo 2023, data in cui gli stessi sono stati rilasciati .
Per quanto riguarda le domande proposte nel presente giudizio da , è risultato che la Parte_1
stessa ricorrente , titolare di una azienda agricola, a causa dei comportamenti illeciti posti in essere dai resistenti non abbia potuto godere dei fondi oggetto del giudizio e pertanto non abbia potuto percepire i frutti delle annate agrarie del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Infatti , a seguito del procedimento possessorio definito con ordinanza del 26-28.10.2019, il Giudice
ordinava a di rilasciare i detti terreni in favore di e Parte_2 Parte_1 Parte_1
ma tale ultima ordinanza di reintegra veniva coattivamente eseguita, a causa delle difficoltà connesse alla pandemia, solamente in data 9.06.2021 a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.
Nel 2021 non aveva potuto effettuare alcun raccolto perché l'immissione in Parte_1
possesso era avvenuta a giugno 2021 .
In data 25 settembre 2021 , aveva tentato nuovamente di impossessarsi del fondo Parte_2
impedendo ancora una volta la coltivazione dello stesso alla ditta incaricata dalla ricorrente Pt_1
per la lavorazione;
in data 28 gennaio 2022, mentre operai incaricati dalla , provvedevano alla Pt_1
coltivazione dei detti fondi, , figlia di , impediva agli stessi di effettuare Parte_2 Parte_2
la lavorazione dei terreni invitandoli ad abbandonare il sito e, al rifiuto di questi, provvedeva ad intraprendere autonomamente, con i propri operai, la coltivazione degli stessi terreni costringendoli ad abbandonare il fondo.
Risulta che in data 3.06.2022 le ricorrenti avevano proposto un ricorso per la turbativa del possesso che veniva iscritto al numero di R.G. 7507/22 e che si concludeva con ordinanza del 27.02.2023 che accoglieva le richieste delle ricorrenti e ordinava agli odierni resistenti di rilasciare i fondi oggetto del giudizio. Alla luce di tale provvedimento risulta che gli odierni resistenti, ostacolando il libero pagina 7 di 10 godimento e la coltivazione dei terreni oggetto del giudizio, abbiano spogliato della Parte_1
detenzione e possesso dei terreni.
Dalla prova testimoniale espletata nel corso del presente giudizio è risultato che , anche Parte_2
nel luglio 2022, abbia nuovamente impedito l'acceso al fondo.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti è risultato, quindi, che la ricorrente Parte_1
anche nel 2022 non abbia potuto godere del terreno da lei coltivato a causa del
[...]
comportamento dei resistenti che le avevano impedito l'acceso al fondo, inoltre nel 2023, poiché era mancata la coltivazione dei fondi predetti, nel terreno era cresciuta soltanto erba spontanea.
E' risultato che i resistenti abbiano ostacolato il libero godimento dei terreni oggetto di causa e la coltivazione degli stessi, e che la ricorrente abbia riavuto il possesso sulle particelle Parte_1
oggetto del comodato solo dal marzo del 2023.
Deve pertanto ritenersi provato che la condotta illecita posta in essere dai resistenti , abbia privato la ricorrente , titolare di un'azienda agricola, delle facoltà di godimento sui fondi Parte_1
oggetto di causa e abbia determinato la mancata percezione dei frutti nelle annate agrarie del
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Nessun rilievo possono avere nel presente giudizio le controversie successorie e divisorie relative alla proprietà delle particelle oggetto di causa, richiamate dai resistenti .
La signora agisce sulla base di un contratto di comodato gratuito stipulato con Parte_1
e con , stipulato nel 2020, in continuità con il precedente stipulato nel Parte_1 Persona_1
2010.
La circostanza che il contratto di comodato sia stato tardivamente registrato non costituisce una nullità
dello stesso. Dall'esame del contratto di comodato si può evincere chiaramente che lo stesso è stato stipulato tra le parti in data 1.04.2020 in continuità, appunto, con quello precedente stipulato nel 2010.
pagina 8 di 10 La lesione del possesso, pur se non titolato, è risarcibile benché condizione di fatto, pertanto va riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del pregiudizio subito per la perdita della Parte_1
disponibilità del bene a causa della condotta illegittima di spoglio dei resistenti.
Il danno risarcibile va determinato relativamente alla mancata percezione dei frutti per le annate agrarie del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Questo decidente ha ritenuto di non nominare un CTU in quanto ritiene congrua la determinazione già
effettuata dal CTU Dr. nel giudizio che si è concluso con la sentenza n Persona_3
4997 del 2022 che ha già condannato al risarcimento, in favore di , Parte_2 Parte_1
per le annate agrarie dal 2015 al 2020 .
Tale relazione, essendo frutto di un accertamento coerente e lineare basato sulle colture praticate può
essere integralmente condivisa ed utilizzata anche nel presente giudizio che riguarda le tre annate agrarie successive.
Tenuto conto della CTU depositata dal dott , si ritiene di determinare il risarcimento del danno Per_3
subito da (relativo alle annate agrarie 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) in euro Parte_1
23793,62.
A tale importo, che costituisce debito di valore, va aggiunta la rivalutazione monetaria per gli importi calcolati alla scadenza di ogni singola annata agraria e gli interessi compensativi.
Per i motivi esposti va condannato al pagamento, in favore di , della Parte_2 Parte_1
somma di euro 23.793,62, (per l'ultima annata agraria in solido con ), oltre rivalutazione Parte_2
monetaria dalla scadenza di ogni singola annata agraria, e interessi compensativi che vanno applicati al tasso legale alle somme calcolate per ogni annata agraria rivalutate di anno in anno.
Si ritiene che per l'ultima annata agraria risponda in solido anche , figlia di Parte_2 Pt_2
. Infatti , in data 28 gennaio 2021 , aveva impedito agli operai inviati da
[...] Parte_2
di seminare il terreno oggetto del giudizio, asserendone la titolarità in capo al di lei Parte_1
pagina 9 di 10 padre;
è risultato provato quindi che sia stata la stessa, in quella occasione, ad impedire materialmente la coltivazione del terreno.
Relativamente alle domande proposte da si ritiene che esse non siano fondate e che Parte_1
vadano rigettate.
Titolare dell'azienda agricola risulta essere solo la ricorrente a cui è stato Parte_1
riconosciuto il risarcimento del danno.
La ricorrente non ha dato la prova di disporre e di avere coltivato una specifica Parte_1
estensione del terreno, pertanto non può ottenere alcun risarcimento del danno da lesione del possesso.
Tale danno andava provato, non può certamente essere ritenuto in re ipsa.
Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento neppure con liquidazione equitativa dei danni.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle questioni trattate, si ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio.
Il Got
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 113/2024 tra
[...]
Parte_1
e
Parte_2
[...]
Oggi 31 marzo 2025 sono comparsi:
Per le ricorrenti l'avv. Inglima Vincenzo, in sostituzione dell'avvocato MONASTERO ORAZIO
MARIA.
Per i resistenti l'avv. LOMBARDI COMITE RACHELINA anche in sostituzione dell'avvocato
VOLPE ETTORE.
I procuratori si riportano alle note depositate a cui rinviano e chiedono che la causa venga decisa.
Il Got
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Alle ore 19,30 , viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc
Il got dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 31 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 113/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MONASTERO ORAZIO MARIA C.F._2
Ricorrenti
contro
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI COMITE RACHELINA e dell'avv. C.F._4
VOLPE ETTORE
Resistenti
Oggetto : risarcimento danni subiti da spoglio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)In parziale accoglimento delle domande formulate da , condanna Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 10 al pagamento, in favore di , della somma di euro 23.793,62, (per l'ultima annata Parte_1
agraria in solido con ), oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola Parte_2
annata agraria, e interessi compensativi che vanno applicati al tasso legale alle somme calcolate per ogni annata agraria rivalutate di anno in anno .
2) Rigetta le domande proposte da Parte_1
3) Compensa fra le parti le spese del giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc le odierni ricorrenti, e , Parte_1 Parte_1
esponevano di possedere, la prima nella sua qualità di proprietaria e la seconda in forza di contratto di comodato limitatamente ai 2/3, un lotto di terreno sito in Monreale c.da Nicolosi, identificato al N.C.T.
al fg. 171 p.lle 183, 185 e 9, quest'ultima per la quota di ½ restando la restante metà nella proprietà
esclusiva della SI.ra . Parte_1
Esponevano che il possesso della SI.ra era continuo ed ininterrotto da oltre Parte_1
vent'anni, in forza di una scrittura privata del 1994 con la quale i fratelli , e Persona_1 Pt_2
l'odierna ricorrente si attribuivano ciascuno il possesso dei beni ricevuti in Parte_1
successione dal proprio padre . Persona_2
Le ricorrenti esponevano che dal 1994 avevano sempre coltivato il detto fondo a grano e foraggio eseguendo delle colture a rotazione.
Precisavano che nel 2015, a seguito dello spoglio violento effettuato da , quest'ultimo Parte_2
aveva subito un procedimento possessorio conclusosi con l'ordinanza del 26.07.2017 con la quale veniva disposta la reintegra nel possesso in favore delle ricorrenti.
Esponevano che ad agosto 2018, appena un mese dopo l'immissione in possesso in favore delle ricorrenti, aveva nuovamente impedito la coltivazione del fondo e che pertanto erano Parte_2
state costrette a proporre un nuovo ricorso possessorio che veniva iscritto al numero di ruolo 18533/18
pagina 3 di 10 e definito con ordinanza del 26-28.10.2019 con la quale il Giudice ordinava ancora una volta al Pt_2
di rilasciare i detti terreni in favore delle SIg.re e .
[...] Parte_1 Parte_1
Tale ultima ordinanza di reintegra veniva coattivamente eseguita a causa delle difficoltà connesse alla pandemia, solamente in data 9.06.2021 a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.
Le ricorrenti esponevano che, in data 25 settembre 2021, tentava nuovamente di Parte_2
impossessarsi del fondo impedendo ancora una volta la coltivazione dello stesso alla ditta incaricata dalla SI.ra per la lavorazione, minacciando con un'arma il SI. il quale Pt_1 Controparte_1
provvedeva a sporgere formale querela. Avvisati i Carabinieri di Corleone, il SI. Parte_2
veniva posto agli arresti domiciliari.
Nonostante tali fatti, la SI.ra continuava la coltivazione del fondo provvedendo Parte_1
all'aratura, all'erpicatura, al diserbo e alla semina dello stesso.
Le ricorrenti precisavano che, in data 28 gennaio 2022, la SI.ra , figlia del SI. Parte_2 Pt_2
, impediva agli operai della ricorrente di effettuare la lavorazione del terreno,
[...] Parte_1
invitandoli ad abbandonare il sito e, al rifiuto di questi, provvedeva ad intraprendere autonomamente,
con i propri operai, la coltivazione degli stessi terreni costringendo la ditta incaricata dalla SI.ra ad abbandonare il fondo. Pt_1
Le ricorrenti , pertanto, proponevano in data 3.06.2022 un nuovo ricorso per la turbativa del possesso che veniva iscritto al numero di R.G. 7507/22 e che si concludeva con ordinanza del 27.02.2023 con cui il SI. Giudice del Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso e ordinava a e Parte_2 [...]
di rilasciare sempre gli stessi terreni in favore delle ricorrenti, condannandoli alle spese e al Pt_2
pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
In data 22 marzo 2023 i SIg.ri e comunicavano a mezzo pec, tramite il Parte_2 Parte_2
loro legale, la volontà di rilasciare i terreni per cui era causa alle SIg.re e . Pt_2 Pt_1
pagina 4 di 10 Le ricorrenti precisavano inoltre che, all'esito favorevole del primo procedimento possessorio, con atto di citazione del 15.10.32018, la SI.ra aveva proposto una azione per il risarcimento Parte_1
dei danni subiti dallo spoglio.
Il giudizio (n. R.G. 18950/18) si era concluso con sentenza n. 4997 del 30.11.2022 , con cui il
Tribunale di Palermo aveva condannato al risarcimento del danno subito da Parte_2 Parte_1
a causa della condotta di spoglio determinato in € 39.656,04, oltre rivalutazione monetaria
[...]
dalla scadenza di ogni singola annata agraria dal 2015 al 2020 e gli interessi compensativi.
Tutto ciò premesso, citavano in giudizio e chiedendo al Tribunale di : Parte_2 Parte_2
“ritenere e dichiarare il SI. C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e dom.to in Palermo Via dei Nebrodi n. 67, e nata a [...] il [...] C.F. Parte_2
, dom.ta in Palermo Viale P.ssa Maria n. 8/a, quest'ultima dal 28 gennaio 2022 C.F._4
in poi, responsabili dei danni causati alle SIg.re e a causa dello Parte_1 Parte_1
spoglio violento commesso nei loro confronti relativamente ai terreni siti nel Comune di Monreale ed identificati al fg. 171 p.lle 183, 185 e 9;
- conseguentemente, condannare il SI. al risarcimento del danno in favore di Parte_2 Parte_1
per la quota dei 2/3 dei detti fondi per le annate agrarie 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
[...]
per quest'ultima annata in solido con , quantificato in €.25.135,89 o in quella somma Parte_2
maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole annate agrarie, al soddisfo.
- condannare il SI. e per l'annata agraria 2022-2023 in solido anche , al Parte_2 Parte_2
risarcimento del danno in favore di per le ultime cinque annate agrarie (2018-2023) Parte_1
relativamente alla quota di 1/3 della p.lla 185 e, limitatamente alle ultime tre annate agrarie (2020-
2023), per la quota di 1/3 della p.lla 183 per un importo di €. 20.074,73 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole pagina 5 di 10 annate agrarie, al soddisfo;
- condannare il SI. al risarcimento in favore di per le annate agrarie Parte_2 Parte_1
2018 – 2020 relativamente alla quota di 1/3 della metà della p.lla 9 e per l'intera quota della p.lla 183,
per l'importo di €. 9.255,88 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole annate agrarie, al soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Si costituivano i resistenti che contestavano tutto quanto dedotto dalle ricorrenti e chiedevano il rigetto delle domande .
La causa veniva istruita ed infine rinviata per la decisione.
All'udienza del 31 marzo 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Si ritiene di distinguere le domande proposte dalle ricorrenti.
Per quanto riguarda , la stessa agisce per il risarcimento del danno causato dalla Parte_1
condotta di spoglio violento avente ad oggetto i terreni siti nel Comune di Monreale ed identificati al fg. 171 p.lle 183, 185 e 9 , ( oggetto del contratto di comodato gratuito stipulato con la SI.ra
[...]
e con il SI. , rinnovato nel 2020, in prosecuzione di quello del 2010), Parte_1 Persona_1
relativamente alle annate agrarie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Tale domanda va accolta per i motivi che seguono.
Con l'odierna azione , limitatamente alle p.lle 183 , 185 e 9 del fg. 171 del Comune Parte_1
di Monreale, avendo già ottenuto da il risarcimento del danno causato dalla condotta di Parte_2
spoglio violento, a far data dalla annata agraria 2015 al 2020, chiede di essere risarcita anche per le successive annate agrarie e cioè quelle del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
pagina 6 di 10 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta è risultato che lo spoglio dei terreni sopra indicati si è perpetrato ininterrottamente dal 2015 sino al 22 marzo 2023, data in cui gli stessi sono stati rilasciati .
Per quanto riguarda le domande proposte nel presente giudizio da , è risultato che la Parte_1
stessa ricorrente , titolare di una azienda agricola, a causa dei comportamenti illeciti posti in essere dai resistenti non abbia potuto godere dei fondi oggetto del giudizio e pertanto non abbia potuto percepire i frutti delle annate agrarie del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Infatti , a seguito del procedimento possessorio definito con ordinanza del 26-28.10.2019, il Giudice
ordinava a di rilasciare i detti terreni in favore di e Parte_2 Parte_1 Parte_1
ma tale ultima ordinanza di reintegra veniva coattivamente eseguita, a causa delle difficoltà connesse alla pandemia, solamente in data 9.06.2021 a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.
Nel 2021 non aveva potuto effettuare alcun raccolto perché l'immissione in Parte_1
possesso era avvenuta a giugno 2021 .
In data 25 settembre 2021 , aveva tentato nuovamente di impossessarsi del fondo Parte_2
impedendo ancora una volta la coltivazione dello stesso alla ditta incaricata dalla ricorrente Pt_1
per la lavorazione;
in data 28 gennaio 2022, mentre operai incaricati dalla , provvedevano alla Pt_1
coltivazione dei detti fondi, , figlia di , impediva agli stessi di effettuare Parte_2 Parte_2
la lavorazione dei terreni invitandoli ad abbandonare il sito e, al rifiuto di questi, provvedeva ad intraprendere autonomamente, con i propri operai, la coltivazione degli stessi terreni costringendoli ad abbandonare il fondo.
Risulta che in data 3.06.2022 le ricorrenti avevano proposto un ricorso per la turbativa del possesso che veniva iscritto al numero di R.G. 7507/22 e che si concludeva con ordinanza del 27.02.2023 che accoglieva le richieste delle ricorrenti e ordinava agli odierni resistenti di rilasciare i fondi oggetto del giudizio. Alla luce di tale provvedimento risulta che gli odierni resistenti, ostacolando il libero pagina 7 di 10 godimento e la coltivazione dei terreni oggetto del giudizio, abbiano spogliato della Parte_1
detenzione e possesso dei terreni.
Dalla prova testimoniale espletata nel corso del presente giudizio è risultato che , anche Parte_2
nel luglio 2022, abbia nuovamente impedito l'acceso al fondo.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti è risultato, quindi, che la ricorrente Parte_1
anche nel 2022 non abbia potuto godere del terreno da lei coltivato a causa del
[...]
comportamento dei resistenti che le avevano impedito l'acceso al fondo, inoltre nel 2023, poiché era mancata la coltivazione dei fondi predetti, nel terreno era cresciuta soltanto erba spontanea.
E' risultato che i resistenti abbiano ostacolato il libero godimento dei terreni oggetto di causa e la coltivazione degli stessi, e che la ricorrente abbia riavuto il possesso sulle particelle Parte_1
oggetto del comodato solo dal marzo del 2023.
Deve pertanto ritenersi provato che la condotta illecita posta in essere dai resistenti , abbia privato la ricorrente , titolare di un'azienda agricola, delle facoltà di godimento sui fondi Parte_1
oggetto di causa e abbia determinato la mancata percezione dei frutti nelle annate agrarie del
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Nessun rilievo possono avere nel presente giudizio le controversie successorie e divisorie relative alla proprietà delle particelle oggetto di causa, richiamate dai resistenti .
La signora agisce sulla base di un contratto di comodato gratuito stipulato con Parte_1
e con , stipulato nel 2020, in continuità con il precedente stipulato nel Parte_1 Persona_1
2010.
La circostanza che il contratto di comodato sia stato tardivamente registrato non costituisce una nullità
dello stesso. Dall'esame del contratto di comodato si può evincere chiaramente che lo stesso è stato stipulato tra le parti in data 1.04.2020 in continuità, appunto, con quello precedente stipulato nel 2010.
pagina 8 di 10 La lesione del possesso, pur se non titolato, è risarcibile benché condizione di fatto, pertanto va riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del pregiudizio subito per la perdita della Parte_1
disponibilità del bene a causa della condotta illegittima di spoglio dei resistenti.
Il danno risarcibile va determinato relativamente alla mancata percezione dei frutti per le annate agrarie del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Questo decidente ha ritenuto di non nominare un CTU in quanto ritiene congrua la determinazione già
effettuata dal CTU Dr. nel giudizio che si è concluso con la sentenza n Persona_3
4997 del 2022 che ha già condannato al risarcimento, in favore di , Parte_2 Parte_1
per le annate agrarie dal 2015 al 2020 .
Tale relazione, essendo frutto di un accertamento coerente e lineare basato sulle colture praticate può
essere integralmente condivisa ed utilizzata anche nel presente giudizio che riguarda le tre annate agrarie successive.
Tenuto conto della CTU depositata dal dott , si ritiene di determinare il risarcimento del danno Per_3
subito da (relativo alle annate agrarie 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) in euro Parte_1
23793,62.
A tale importo, che costituisce debito di valore, va aggiunta la rivalutazione monetaria per gli importi calcolati alla scadenza di ogni singola annata agraria e gli interessi compensativi.
Per i motivi esposti va condannato al pagamento, in favore di , della Parte_2 Parte_1
somma di euro 23.793,62, (per l'ultima annata agraria in solido con ), oltre rivalutazione Parte_2
monetaria dalla scadenza di ogni singola annata agraria, e interessi compensativi che vanno applicati al tasso legale alle somme calcolate per ogni annata agraria rivalutate di anno in anno.
Si ritiene che per l'ultima annata agraria risponda in solido anche , figlia di Parte_2 Pt_2
. Infatti , in data 28 gennaio 2021 , aveva impedito agli operai inviati da
[...] Parte_2
di seminare il terreno oggetto del giudizio, asserendone la titolarità in capo al di lei Parte_1
pagina 9 di 10 padre;
è risultato provato quindi che sia stata la stessa, in quella occasione, ad impedire materialmente la coltivazione del terreno.
Relativamente alle domande proposte da si ritiene che esse non siano fondate e che Parte_1
vadano rigettate.
Titolare dell'azienda agricola risulta essere solo la ricorrente a cui è stato Parte_1
riconosciuto il risarcimento del danno.
La ricorrente non ha dato la prova di disporre e di avere coltivato una specifica Parte_1
estensione del terreno, pertanto non può ottenere alcun risarcimento del danno da lesione del possesso.
Tale danno andava provato, non può certamente essere ritenuto in re ipsa.
Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento neppure con liquidazione equitativa dei danni.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e delle questioni trattate, si ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio.
Il Got
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 10 di 10