Sentenza 30 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00889/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01677/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1677 del 2016, proposto da:
- -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto De Giuseppe e Corrado Sammarruco, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via Pietro Marti 9/a;
contro
- il Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto;
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, inclusi la relazione di sopralluogo dell’ing. Aloiso e il REC.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- sono proprietari di un lotto di terreno nel Comune di Otranto, in località -OMISSIS-, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico ed avente destinazione agricola.
- in data 28 marzo 1995 il sig. -OMISSIS-, dante causa dei ricorrenti, presentava all’A.c. una domanda di condono edilizio con riguardo a un corpo di fabbrica seminterrato, realizzato in ampliamento e in adiacenza alla preesistente casa colonica.
- nonostante il parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla-osta della Soprintendenza, il relativo procedimento non si concludeva, almeno per quanto risulta dagli atti della causa, con il rilascio del titolo edilizio.
- a seguito di due sopralluoghi, il primo del 12 giugno 2006 e il secondo del 6 luglio 2016, l’Amministrazione rilevava anzi la presenza di ulteriori interventi abusivi.
- seguiva così la nota prot. n. -OMISSIS-, di comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio relativamente ai seguenti manufatti: “ 1. pensilina non autorizzata l (aperta sui lati esterni) posta in adiacenza all’immobile oggetto di condono lungo i lati est, sud e ovest; 2. fabbricato 1 in muratura privo di titolo edilizio posto in adiacenza all’immobile oggetto di condono (sul lato nord dello stesso); 3. pensilina non autorizzata 3 (aperta sui Iati esterni) posta sul lato ovest del fabbricato in muratura abusivo; suddetta pensilina presenta una copertura in lamiera coibentata; 4. pensilina latero cementizia di larghezza di circa 1 mt posta sul lato nord del fabbricato 1; 5. pensilina 2 non autorizzata in legno e copertura con incannucciato posta sul lato nord del fabbricato abusivo; 6. vano tecnico posto circa 15 mt a ovest dei corpi di fabbrica principali (come sopra descritti) interamente intonacato con copertura in lamiera coibentata e utilizzato come deposito ”.
- con ordinanza n. -OMISSIS-, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto ingiungeva infine ai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, succeduti al padre nel 2007, la demolizione delle opere appena indicate.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione dell’art. 7 l. n. 47/1985 e dell’art. 31 l. n. 1150/1942; violazione dell’art. 31 ss. DPR n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza istruttoria, illogicità dell’azione amministrativa e difetto di motivazione; b) violazione degli artt. 31, 34 e 44 l. n. 47/1985; eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; c) violazione dell’art. 31, comma 2, DPR n. 380/2001; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; d) violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), e dell’art. 22 DPR n. 380/2001; violazione dell’art. 31 ss. DPR n. 380/2001; violazione dell’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione e illogicità dell’azione amministrativa; e) violazione degli artt. 32 l. 47/1985 e 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione art. 97 Cost.; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione del principio del minimo mezzo; violazione del principio dell’affidamento; f) violazione dell’art. 31, comma 3, e degli artt. 33 e 34 comma 2 DPR n. 380/2001; eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
- davanti al Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Penale, infine, il processo instaurato per i fatti-reato in parola si concludeva con la sentenza n. 1983 del 2018, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
2.- Ritenuto che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, « grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l’opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall’art. 31, comma 1, l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall’art. 10 della c.d. ‘legge ponte’ n. 765 del 1967; tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità » (tra le ultime, Consiglio di Stato, VI, 24 maggio 2022, n. 4115).
- i ricorrenti non dimostrano con adeguata nitidezza tanto la risalenza delle opere in parola a un’epoca antecedente al 1967 quanto la riconducibilità di alcuna di esse all’istanza di condono del 28 marzo 1995, la quale risulta avere oggetto diverso - tanto che negli atti si indica espressamente, distinguendolo da quelli da demolire, ‘l’immobile oggetto di condono’ .
- quanto alle pensiline, la loro « realizzazione avrebbe richiesto il permesso di costruire indipendentemente dalla … eventuale natura pertinenziale, nella misura in cui realizza(vano) ‘l’inserimento di nuovi elementi ed impianti’ ed (erano) quindi subordinat(e) al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso DPR (n. 380/2001, ndr) laddove comporti(no), come nel caso di specie, una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisc(ono) » (TAR Campania Napoli, IV, 5 febbraio 2019, n. 620).
- la giurisprudenza amministrativa, inoltre, esclude, « in relazione alla natura vincolata dell’ordine di demolizione di opere abusive, (…) sia la necessità di una valutazione specifica delle sottese ragioni di interesse pubblico sia l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2021, n. 4532) » (TAR Liguria, II, 13 gennaio 2022, n. 34).
- in presenza di un abuso edilizio, d’altronde, l’esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti, delineati ex lege negli artt. 27 ss. DPR n. 380/2001 ( tra le ultime, TAR Campania Napoli, IV, 5 gennaio 2022, n. 93 ), non richiedendo “ una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione, non potendo configurarsi alcun legittimo affidamento in relazione a situazioni contra legem (Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595; sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 347). In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento né un’ampia motivazione ” (Consiglio di Stato, II, 3 novembre 2021, n.7353).
- l’ordinanza impugnata, ancora, non dispone l’acquisizione dei beni al patrimonio del Comune, solo indicata come conseguenza futura di un’eventuale inottemperanza alla prescritta ingiunzione.
- deve richiamarsi, infine, “ l’indirizzo consolidato … secondo cui le disposizioni dell’art. 34 del DPR n. 380 del 2001 devono essere … interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria - posta da tale normativa - debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione. L’art. 34 cit., difatti, ha valore eccezionale e derogatorio, non competendo all’Amministrazione procedente di dover valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ” (Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2021, n. 3666).
3.- Ritenuto, sulla base di quanto fin qui esposto, che il ricorso dev’essere respinto e che tuttavia, attesa la particolarità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1677 del 2016 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.