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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 309/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 309/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1
Parte_2
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. BECOCCI VIERI, dell'avv. Parte_1 dell'avv.ARAGIUSTO MASSIMO dell'avv. RICCIO ANGELO e dell'avv. VERUSIO DIEGO RAFFAELE, APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. TORRICELLI PIETRO;
Controparte_1 C.F._2
, con il patrocinio degli avv.ti SANDRO CORONA, Parte_3 C.F._3 SERGIO SCARLATELLA, SIMONA SETTI
APPELLATE
Avverso la sentenza 27 del 2022 emessa dal Tribunale di Ravenna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ritenere fondati tutti i motivi esposti in atto di citazione in appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 72/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna il 14.01.2022, depositata in Cancelleria il successivo 18.01.2022 e notificata a mezzo pec da il 24.01.2022 e da Controparte_1
il 25.01.2022 Parte_3
pagina 1 di 14 IN VIA PRELIMINARE, accogliere l'istanza di sospensione … OMISSIS …. relativamente alla condanna alle spese di lite ….OMISSIS …… NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di gravame proposti dagli odierni appellanti, riformare integralmente la sentenza n. 27/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 14.01.2022, depositata in Cancelleria il successivo 18.01.2022 e, quindi, 1) DICHIARARE - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 6161/206 (DOC. 1 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, 1° deposito, sub 02-01a) e Cass. n. 9801/2013 (DOC. 3 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, sub 02-01a), della sentenza parziale della Corte di Appello di Firenze n. 580/2014, passata in giudicato (DOC. 4 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022,1° deposito, sub 02-01a) e della sentenza definitiva della Corte di Appello di Firenze n. 159/2018, esecutiva e passata in giudicato nei confronti di e (DOC. 5 nel I° grado del giudizio, CP_1 Parte_3 depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, 1° deposito, sub 02-01a), e dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4831/2019 del 19.02.2019 (DOC. 6 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, 1° deposito, sub 02-01a) – che le appellate e Controparte_1 Pt_3
in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni, sono obbligate a corrispondere agli
[...] appellanti, creditori solidali, i redditi netti ragionevolmente conseguibili dal gennaio 1986 fino al 31 dicembre 2018 mediante la coltivazione e la gestione dei terreni agricoli di proprietà indivisa degli appellanti per successione ereditaria dal 2 dicembre 1980, oltre rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, ed oltre interessi legali, pari alla complessiva somma di € 4.134.705,23 o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, pertanto condannarle al pagamento di detta somma di € 4.134.705,23 o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2) DICHIARARE che le medesime e , in solido tra loro, sono obbligate, Controparte_1 Parte_3 ex art. 1284, IV co., c. c., a corrispondere agli appellanti, creditori solidali, gli interessi moratori al tasso di legge sulla somma di € 4.134.705,23 o su quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a partire dal 1 maggio 2019 a seguito di “Atto di mesa in mora e diffida per risarcimento danni“ loro notificato in data 10 e 11 aprile 2019 (DOC. 7 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, 14:01, 2° deposito, sub 02-01b) e, pertanto, condannarle al relativo pagamento di detti interessi moratori dell'8% (otto per cento) a partire dal 1 maggio 2019 a favore degli appellanti creditori solidali;
3) DICHIARARE che le medesime e sono obbligate a corrispondere agli Controparte_1 Parte_3 appellanti, creditori solidali, il risarcimento danni per l'illegittimo abbattimento della casa colonica e della casa colonica Boaria, entrambe poste nei terreni agricoli di proprietà indivisa CP_2 degli appellanti (DOC.TI 82 e 83 nel I° grado del giudizio, depositati in Corte di Bologna in data 24/02/2022, 17:17, sia 9° sia 10° deposito, sub 02_06g) e, pertanto, condannarle a pagare agli appellanti, creditori solidali, la somma di € 400.000 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, oltre interessi moratori al tasso dell'8%; 4) DICHIARARE che le medesime e sono obbligate a corrispondere agli Controparte_1 Parte_3 appellanti, creditori solidali, il risarcimento danni per l'illegittima vendita della casa colonica “Tre Orfani” ubicata in Ravenna, frazione Villanova, Via Santa Caterina, n. 10 per € 200.000, venduta ai Sigg.ri e (rogito Notaio del 01.12.2004, rep. n. 254, racc. n. Controparte_3 Parte_4 Per_1 174) (DOC, 84 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 24/02/2022, 17:17, sia 9° sia 10° deposito, sub 02_06g) e pertanto condannarle a pagare agli appellanti creditori solidali la somma di € 200.000 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. al tasso di legge;
DICHIARARE altresì che le medesime e Controparte_1 Pt_3 sono obbligate a corrispondere agli appellanti, creditori solidali, il risarcimento danni per
[...] l'illegittima vendita del terreno di metri quadri 11.749 descritto nel NCT del Comune di Ravenna nel foglio 137, mappale 117 a tale (rogito Notaio del 24.03. 1998, rep. 107773) Persona_2 Per_3 (DOC. 85 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 24/02/2022, 17:17, sia 9° sia pagina 2 di 14 10° deposito, sub 02_06g) al prezzo di € 29.954,50 o della somma maggiore o minore da accertare in corso di causa e, pertanto condannarle a pagare agli appellanti creditori solidali la somma di € 29.954,50 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma
4 c.c. al tasso di legge;
5) DICHIARARE che le medesime appellate e sono obbligate a Controparte_1 Parte_3 corrispondere agli appellanti, creditori solidali, il risarcimento dei danni per la cattiva manutenzione della casa colonica “Ca' Nova” posta in Russi (RA) via Baccinetta, n. 5 e pertanto condannarle a pagare agli appellati, creditori solidali, la somma di € 88.838,79 (DOC. 53 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 24-25/02/2022, 0:59 e 09:58, sia 11° sia 13° deposito, 02_04d) oltre IVA di legge e 4% su connesse competenze professionali o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, oltre interessi moratori al tasso di legge;
6) DICHIARARE che entrambe le appellate e hanno resistito in giudizio Parte_3 Controparte_1 con mala fede o colpa grave e, pertanto, condannarle per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. anche al risarcimento del danno, da accertarsi in corso del giudizio e da liquidarsi in via equitativa, a causa e per effetto del comportamento delle appellate che hanno risposto con un rifiuto di corrispondere almeno la loro quantificazione dei frutti netti conseguibili;
7) IN VIA ISTRUTTORIA, disporre idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio con l'incarico di quantificare i redditi ragionevolmente conseguibili dal gennaio 1986 fino al 31 dicembre 2018 mediante la coltivazione e gestione di terreni agricoli di proprietà indivisa degli appellanti
[...]
e per successione ereditaria di Parte_1 Parte_2 Parte_2 dal 2 dicembre 1980, oltre rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di Persona_4 valore e oltre interessi legali;
8) SPESE DI LITE, in ogni caso, condannare le controparti all'integrale rimborso agli attori appellanti delle spese di lite, incluse quelle di CTU, nonché condannare le convenute per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere queste ultime resistito in giudizio con mala fede o, quanto meno, con colpa grave nella misura indicata al precedente punto 6) o, in subordine, nella misura che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa;
9) DICHIARARE che le appellate e sono obbligate alla ripetizione delle Controparte_1 Parte_3 spese di lite del primo grado del giudizio pagate dagli appellanti per compulsum con riserva di ripetizione, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, che sarebbe avvenuta a seguito del rigetto (per assenza del periculum in mora) della istanza di inibitoria presentata dagli appellanti per la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e compensi ai difensori, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata dal Re ha concluso come segue: Pt_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma: a) in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dall'avv. e dai sig.ri e per tutti i motivi esposti Parte_1 Parte_2 Parte_2 in comparsa di costituzione;
b) in ogni caso, respingere, per i motivi esposti in comparsa di costituzione, l'appello proposto dall'avv. e dai sig.ri e e confermare la Parte_1 Parte_2 Parte_2 sentenza impugnata. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto dall'avv. Parte_1 e dai sig.ri e dovesse essere accolto, si chiede che codesta Corte Parte_2 Parte_2 Ecc.ma, in applicazione dell'art. 346 c.p.c., voglia:
….. Omissis…. (vedi NOTE DI PC depositate in forma telematica). Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
pagina 3 di 14 La appellata ha precisato le conclusioni come segue: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito:
- Dichiarare la decadenza di parte appellante da tutte le domande e le eccezioni di cui al I grado, dovendosi intendere rinunciate per mancata riproposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'atto di appello per carenza di interesse in capo a parte appellante, confermando la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 27/2022 pronunciata nella causa R.G. n. 262/2020;
- Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 27/2022 pronunciata nella causa R.G. n. 262/2020;
- Condannare parte appellante alla rifusione dei compensi e delle spese di lite in fa-vore della parte appellata , oltre al rimborso delle spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014., I.V.A. Controparte_1 22% e C.P.A. 4% come per legge;
***
- Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata e di decisione nel merito, e salvo gravame, ogni contraria istanza ed eccezione disattese (ivi compresa la totale inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso menzionata ma non argomentata e, comunque, insussistente, rispetto alla domanda di risoluzione del contratto di vendita delle quote / Parte_5 [...] con diritto alla restituzione del relativo prezzo, nonché la tardività dell'eccezione di Parte_6 prescrizione rispetto alla nostra azione ex art. 2041 c.c. di cui nel prosieguo):
….. Omissis…. (vedi NOTE DI PC depositate in forma telematica).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 Parte_2 nel gennaio 2020 convennero in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna e Controparte_1 Parte_3
chiedendone la condanna al risarcimento del danno per avere posseduto in mala fede, (quali eredi
[...] del padre ), terreni appartenenti alla eredità relitta da ed Parte_5 Persona_4 assegnati agli attori, in sede di divisione ereditaria.
Esposero la lunga vicenda relativa alla eredità di deceduto a Firenze il 2 Persona_4 dicembre 1980, lasciando eredi i figli di un primo matrimonio, e Parte_1 [...]
(quest'ultima madre dei fratelli , la seconda moglie, Parte_6 Parte_2 Persona_5 sposata nel 1976 e la figlia di quest'ultima, nata nel 1966, (poi divenuta Persona_6 per effetto del riconoscimento conseguente al matrimonio con la madre n.d.r.). Parte_1
Proseguirono narrando che tra gli eredi era contestata la interpretazione del testamento, e il giudizio per stabilire le quote ereditarie (e la divisione conseguente) si svolse in primo grado presso il Tribunale di Ravenna, in secondo grado avanti alla Corte di Appello di Bologna, che pronunciò sentenza non definitiva nel 1984, per determinare le quote spettanti agli eredi;
a seguito di ricorso alla Suprema Corte la sentenza fu cassata con rinvio avanti alla Corte di Appello di Firenze, che con la decisione 757 del 1991, passata in giudicato, stabilì definitivamente che i quattro eredi sopra indicati avevano diritto alla quota di un quarto ciascuno dei beni ereditari, rimettendo per il proseguio del giudizio divisorio avanti alla Corte di Appello di Bologna. La sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna nel giudizio così proseguito ai fini della divisione fu tuttavia anch'essa cassata, dalla Suprema Corte, con la sentenza n.6161 del 2006, che ritenne illegittima la decisione della Corte bolognese, nella parte in cui Co aveva escluso dalla divisione le quote della costituita dal de cuius poco prima di morire, e rinviò nuovamente alla Corte di Appello di Firenze.
Esposero gli attori che quest'ultima aveva poi pronunciato la sentenza parziale n.580 del 2014, e la successiva definitiva, n.159 del 2018, cosicchè finalmente la divisione poteva dirsi conclusa, con la pagina 4 di 14 formazione di due lotti, di cui il n.2 comprensivo dei beni assegnati ai figli del primo matrimonio, e (e per essa ai figli e ovvero terreni agricoli con casa Pt_1 Pt_6 Parte_2 Parte_2 colonica descritti in Comune di Russi, per complessivi 53 ettari, al foglio 52, particelle 34 e 112; foglio 54 particelle 139, 147, 176 [ex 140 a] e 144 pro quota 50%; la particella 176 [ex 140/a] del foglio 54 fu ottenuta per frazionamento della particella 140 disposto dalla medesima sentenza. In seguito al giudicato formatosi circa la titolarità dei beni ereditari assegnati, avevano avanzato richiesta stragiudiziale a e di rilasciare i beni (terreni e casa colonica) fino a quel Controparte_1 Parte_3 momento detenuti, e restituire i redditi netti conseguibili con la coltivazione iniziata nel gennaio del 1986, e continuata fino al 31.1.2018, con rivalutazione ed interessi, per complessivi 2.992.853,53 euro, con riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenti all'abbattimento di due case coloniche e alla vendita di una casa colonica ed un terreno.
Esposero anche la specifica vicenda che, in connessione con la vicenda ereditaria, aveva condotto le sorelle a possedere i terreni: CP_1 poco prima del decesso aveva conferito l'Azienda agricola di sua proprietà Persona_4 sita al confine tra Russi e Ravenna alla società “ costituita Controparte_5 nell'ottobre 1980 con la seconda moglie (che divenne socia con un minimo apporto di Persona_5 capitale, e venne contestualmente nominata amministratore unico);
effettiva gerente la società, ne incrementò l'indebitamento di circa 100 milioni di lire Persona_5 all'anno, portandolo nel 1985 a 750.000 euro;
quindi il 29 ottobre 1985 e Persona_5 [...] notificarono al coerede promessa di vendita della quota del Controparte_6 Parte_1 capitale sociale della che ritenevano loro pervenuta in successione, e indicavano nei 7/12, a tale CP_4
, confinante;
stabilivano il prezzo della quota e in difetto di esercizio della prelazione da Parte_5 parte del coerede davano corso alla vendita;
acquistava peraltro anche la quota astratta di Parte_5 2/12 dell'altra coerede, come si evinceva dalla sentenza della Corte di Parte_6
Appello di Firenze n.580 del 2014;
dopo avere ricevuto la notifica del preliminare, aveva diffidato entrambe le Parte_1 parti (promittenti venditrici e promittente compratore) dal dare corso alla vendita, atteso che non era ancora intervenuta definitiva assegnazione dei beni ereditari, senza successo tuttavia;
la società, dopo molti tentativi sventati dal socio di minoranza, a seguito della delibera approvata nel 1997 di azzeramento del capitale per perdite e successiva ricostituzione, era stata posta in liquidazione e cancellata, con successiva (ed illegittima in tesi di parte attrice) intestazione dei beni alle due socie e;
quanto fatto venne tuttavia taciuto, nonostante la partecipazione della CP_1 Parte_3 CP_5 al giudizio divisionale tra gli eredi il che evidenziava un chiaro atteggiamento di mala fede Pt_1 delle socie, ben consapevoli del contenzioso esistente in ordine sia alla assegnazione dei beni ereditari, che alla loro facoltà di disporre delle quote sociali. Gli attori conclusero, chiedendo di condannare le convenute sorelle a corrispondere i redditi CP_1 netti ragionevolmente conseguibili con la coltivazione dei terreni, dal 1986 al 2018, nonché al risarcimento del danno per l'illegittimo abbattimento di due case coloniche e le illegittime vendite di una ulteriore casa colonica, e di un terreno, previo espletamento di una ctu.
Si costituirono con separate difese e contestando la fondatezza della Parte_3 Controparte_1 domanda;
eccepì altresì e preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori, Controparte_1 che erroneamente assumevano di essere divenuti assegnatari dei terreni già posseduti dalla convenute in forza delle sentenze della Corte di Appello di Firenze 580 del 2018, parziale, e 159 del 2018, definitiva, passate in giudicato, laddove al contrario non si era formato il giudicato sulla assegnazione dei terreni, essendo pendente presso la Corte di Cassazione il ricorso 26002 del 2018 avverso la sentenza 159 del 2018.
Svolsero poi un articolata difesa nel merito, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
contestando la legittimazione attiva di e posto che la loro Parte_2 Parte_2 pagina 5 di 14 madre aveva venduto le quote della società a così Controparte_5 Pt_5 CP_1 dando origine al danno di cui chiedevano il risarcimento;
sostenendo che era in buona Parte_5 fede, perché aveva fatto affidamento sulla sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva assegnato le quote ereditarie, e revocato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità, ed stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, cosicché solo a seguito della sentenza della cassazione, n.6161 del 2006 era venuta meno la efficacia della assegnazione delle quote sociali, operata a suo tempo dal Tribunale di Ravenna.
Osservarono che:
1) acquirente di buona fede legittimamente aveva fatto propri i frutti dei beni posseduti, Parte_5 ex art.1148 cc;
2) i terreni ora assegnati agli attori erano stati conferiti nella Controparte_5 (poi che li aveva detenuti fino alla data della sua liquidazione;
Controparte_7
3) comunque le stime dei redditi ricavabili dai terreni erano del tutto erronee, perché riferite alla media dei redditi derivanti da diversi tipi di colture, e non alle sole colture erbacee praticate nei fondi in oggetto;
4) l'abbattimento delle due case coloniche era stato deciso dalla società Controparte_7 estinta nel 1998-99, e dunque nulla poteva essere imputato alle convenute;
comunque l'azione era prescritta;
5) anche la vendita di un appezzamento di terra a tale risalente al 1998 è ascrivibile alla società Per_2
Controparte_7
6) la casa colonica Tre Orfani, venduta nel 2004, invece, non è stata ricompresa nel compendio ereditario, atteso che la sentenza 580 del 2014 della Corte di Appello di Firenze ricomprende nel compendio ereditario i soli beni intestati all'epoca alle sorelle CP_1
7) non spettavano gli interessi di cui all'art.1284 4° comma cc, applicabile solo per restituzioni o danni conseguenti ad obbligazioni contrattuali. Svolsero anche domande riconvenzionali deducendo che la vendita delle quote della
[...] aveva assunto effetto reale in relazione ai terreni assegnate agli eredi chiedendo Controparte_5 la divisione della comunione ordinaria. In subordine, chiedevano la risoluzione del contratto di vendita di quota, concluso tra Parte_6 ed , con restituzione del prezzo e risarcimento del danno.
[...] Parte_5 Deducevano che gli attori erano tenuti a partecipare al ripianamento dei debiti della società
[...]
operato mediante un aumento di capitale di 1.981.802.360, versato dalle Controparte_5 sorelle che aveva consentito di liberare i terreni poi assegnati dalle iscrizioni pregiudizievoli. CP_1 Da ultimo, rilevavano che gli attori avevano raccolto i frutti dell'annata agraria 2019, mentre le spese relative erano state sostenute dalle convenute, per circa 50.000 euro, come documentato.
Il Tribunale di Ravenna definì il grado con sentenza in data 14 gennaio 2022, dichiarando inammissibile la domanda, perché sia la sentenza parziale 580 del 2014 che la successiva sentenza definitiva, 159 del 2018 non erano passate in giudicato, essendo pendente presso la Corte di cassazione il ricorso 26002 del 2018, cosicchè gli attori non erano effettivi assegnatari e proprietari dei terreni.
Avverso tale decisione, notificata il 24 gennaio 2022, proponeva tempestivo appello la difesa di
[...] e dei nipoti, articolando tre motivi, volti tutti a dedurre che il Tribunale di Ravenna Parte_1 erroneamente aveva accolto la eccezione di difetto di legittimazione attiva, per mancata formazione del giudicato, atteso che con la pronuncia della sentenza parziale 580 del 2014 i terreni già della Azienda
erano stati definitivamente ricompresi nella eredità, e con la successiva sentenza 159 del 2018 CP_7 si era provveduto alla assegnazione divisionale, rimanendo pendenti, per la proposizione del ricorso in cassazione, solo questioni interne ai rapporti tra coeredi. Gli appellanti sostengono che di ciò erano ben pagina 6 di 14 consapevoli le sorelle che avevano reso confessione sul punto, ammettendo la acquisizione CP_1 della proprietà in capo agli attori, nel contesto della proposta transattiva avanzata stragiudizialmente.
Nel giudizio di appello si costituivano le controparti, chiedendo la conferma della prima decisione e riproponendo domande ed eccezioni avanzate primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe.
*****
Occorre premettere, per chiarezza espositiva, che nel caso di specie quella che si pone non è propriamente una questione di legittimazione attiva, bensì una questione, di merito, di effettiva titolarità del diritto fatto valere: gli attori, infatti, proponendo la domanda in primo grado, si sono affermati titolari del diritto di proprietà, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di assegnazione, e quindi va riconosciuta, sulla base della domanda come proposta, la loro astratta legittimazione ad agire. La eccezione di “difetto di legittimazione ad agire” sollevata da una delle difese convenute, in ragione del fatto che pendendo il ricorso per cassazione non si era formato il giudicato sulla assegnazione in realtà è volta a contestare, più esattamente, e nel merito, la effettiva titolarità, in capo agli attori, del diritto di proprietà posto a fondamento della domanda, al momento della proposizione della azione risarcitoria. Si rinvia alla sentenza delle S.U. 2951 del 2016, per miglior chiarimento della distinzione tra legittimazione ad agire ed effettiva titolarità del rapporto dedotto.
Ciò premesso, si osserva che la decisione di primo grado, che ha ritenuto carenti di legittimazione attiva gli attori, in difetto di giudicato in ordine alla assegnazione in loro favore dei beni ereditari a cui si riferisce la domanda risarcitoria, ha deciso correttamente, in relazione alla situazione di fatto che si è trovata a definire.
Nel gennaio 2020, all'epoca in cui gli attori hanno radicato il giudizio risarcitorio, in primo grado, notificando l'atto di citazione alle signore la Corte d'Appello di Firenze, quale Giudice di CP_1 rinvio, con sentenza non definitiva n. 580/2014 aveva dichiarato che i terreni agricoli nonché i beni strumentali conferiti dal de cuius all' facevano ancora parte della comunione Controparte_7 Cont ereditaria in luogo delle originarie quote della estinta, e dunque dovevano essere divisi.
Avverso la sentenza non definitiva 580 del 2014, era stato proposto il ricorso 29484/2014, respinto tuttavia con l'ordinanza 4831 del 2019 del febbraio 2019, cosicchè al momento della proposizione della azione risarcitoria la sentenza parziale 580 del 2014 era effettivamente passata in giudicato, e non vi era dubbio circa la inclusione dei terreni nell'asse ereditario.
Tuttavia solo con la sentenza definitiva 159 del 2018 la stessa Corte, dopo avere svolto una Ctu e formato i lotti, aveva assegnato agli attori i terreni agricoli a cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Le odierne appellate avevano presentato ulteriore ricorso in Cassazione, iscritto a Rg. 26002/2018, che esplicitamente investiva non solo la sentenza definitiva, ma anche la parziale. Il loro difensore aveva motivato la scelta in termini prudenziali, in ragione del dubbio interpretativo generato dal testo dell'art.360 cpc, 3° comma, giustificando quindi la riproposizione dei motivi di ricorso avverso la parziale pure nel ricorso presentato contro la definitiva per il caso che la Cassazione avesse ritenuto inammissibile il primo;
tuttavia contrariamente ai timori del legale, il primo ricorso avverso la parziale era stato ritenuto ammissibile, esaminato e respinto nel merito, dalla Suprema Corte, con l'ordinanza 4831 del 2019 del febbraio 2019, con la conseguente e certa formazione del giudicato sulla decisione 580 del 2014, parziale.
Non era, invece, passata in giudicato, all'epoca della proposizione della domanda risarcitoria, la sentenza definitiva della Corte di Appello di Firenze, n.159 del 2018, che aveva assegnato agli eredi i beni ereditari;
avverso la decisione le sorelle avevano proposto ricorso alla Corte di cassazione CP_1 (rubricato a Rg 26002 del 2018), in punto al riparto delle spese;
unitamente ai nipoti, Parte_1 pagina 7 di 14 poi, si era costituito in quel giudizio depositando ricorso incidentale articolato in cinque motivi, di cui almeno tre investivano il nucleo centrale della decisione della Corte di Appello, relativo alla assegnazione dei beni ereditari.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, infatti, ed i nipoti deducevano violazione Parte_1 e/o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per avere la sentenza definitiva effettuato una valutazione dei terreni in contrasto con i criteri della sentenza n. 580/2014, parziale, passata in giudicato, secondo cui il valore dei terreni agricoli e di tutti i beni caduti in successione era da determinare con riferimento all'apertura della successione;
con il secondo motivo deducevano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. circa il preteso difetto d'interesse dei riassumenti a sollevare la questione della valutazione del relictum all'apertura della successione;
richiamavano il proprio interesse a sollevare la questione dei valori, vista la relazione (inversa) fra quantità fisica dei beni costituenti la porzione di beni da assegnare e valore dei beni ereditari, spiegando che il conguaglio in natura dovuto a fronte dell'indennità per occupazione e sfruttamento della villa e degli altri immobili, una volta determinato il valore monetario di queste ultime, era dato da un complesso di beni, misurato in ettari di terreni agricoli e in metri quadri di edifici, tanto maggiore quanto minore è il valore di stima degli immobili;
con il terzo motivo deducevano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 724, 2° co. e 725 c.c. Ricordata la necessità di procedere alla quantificazione, attraverso la CTU, delle somme percepite dalle coeredi convenute con lo sfruttamento di villa Malagola, utilizzata per i più svariati eventi (matrimoni, promozioni commerciali ecc.), contestavano la liquidazione operata dal Consigliere istruttore che aveva quantificato lo sfruttamento della villa, “in via equitativa e prudenziale” nella somma di € 700.000,00, asseritamente inadeguata ed insufficiente.
In sostanza, con i motivi di ricorso ed i nipoti intendevano evidentemente ottenere una Parte_1 modifica della decisione divisionale, e in pendenza del ricorso non poteva ritenersi formato un giudicato interno, neppure parziale, in ordine alla assegnazione: la formazione del giudicato interno presuppone infatti che vi siano “capi autonomi” o “statuizioni minime” della decisione (vedi in tal senso Cass.27246 del 2024, 30728 del 2022) indenni da critica, mentre nella fattispecie ciò non può dirsi, atteso che il giudizio divisionale volto allo scioglimento della comunione ereditaria ha carattere unitario (vedi, tra le altre, Cass.139 del 2020) e quindi, in difetto di “capi autonomi” o “statuizioni minime” che possano essere isolate, la contestazione che investe la assegnazione così come operata impedisce la formazione del giudicato divisionale.
E' vero quindi che, come sostiene la difesa Torricelli, fino all'agosto del 2023, quando la cassazione ha rigettato il ricorso, non poteva dirsi formato il giudicato, in ordine alle assegnazioni agli eredi, anche se si era formato il giudicato nei confronti delle sorelle in ordine alla inclusione nell'asse CP_1 ereditario dei terreni già conferiti nella poi ed assegnati alle Controparte_5 CP_7 socie a seguito della estinzione della società.
Poiché gli odierni appellanti hanno agito in questo giudizio esercitando “i diritti tutti connessi e dipendenti dalla assegnazione dei terreni agricoli di cui sono oggi proprietari” richiamando come titolo la sentenza della Corte di Appello 159 del 2018, che ha assegnato le proprietà agli eredi, sul presupposto del passaggio in giudicato, in realtà insussistente al momento della proposizione della domanda, la decisione di primo grado era sostanzialmente corretta poiché gli attori non erano, alla data della domanda, proprietari dei terreni a cui si riferisce la pretesa risarcitoria, e non lo sono divenuti in pendenza del primo grado di giudizio (il che avrebbe consentito di sanare il difetto prima della decisione vedi Cass. 32792 del 2021, tra le tante).
Non vi è dubbio, infatti, che la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, di natura dichiarativa, non può divenire esecutiva prima del passaggio in giudicato, e solo con esso consente agli pagina 8 di 14 eredi, divenuti proprietari in via esclusiva, l'esercizio delle azioni che ineriscono ai beni di cui sono assegnatari, seppure gli effetti dichiarativi retroagiscano alla data di apertura della successione. Che la sentenza sia stata trascritta pur in pendenza del ricorso non consente di deflettere da tale regola.
E' pur vero, tuttavia, che allo stato il giudizio divisionale è definito, e anche la sentenza della Corte di Appello 159 del 2018 è passata in giudicato, a seguito del rigetto dei ricorsi sia principale che incidentale pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25123 dell'agosto 2023, (depositata dalla difesa appellante in questo giudizio, nel settembre 2024) cosicchè ad oggi la titolarità del diritto posto alla base della domanda risarcitoria va riconosciuta, per un fatto sopravvenuto (il che è ammissibile, anche in appello, vedi specifiche sul punto, Cass.26769 del 2014, 3314 del 2001) con ogni conseguenza, circa l'accertamento del danno risarcibile, nei limiti in cui possa ritenersi provato.
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Esaminando nel merito la domanda risarcitoria, per valutare se nel caso di specie il possesso esercitato sui beni ereditari sia di buona o mala fede, si osserva, in diritto, che la condizione va accertata in primo luogo nel momento iniziale, dunque all'acquisto del possesso, e la “buona fede” consiste, nella accezione normativa contenuta all'art.1147 cc, richiamato dall'art.535 cc, nella ignoranza di violare un diritto altrui, ovvero, secondo altre formule espressive, nel convincimento della legalità della propria condotta, purchè non determinate da colpa grave. Si è anche osservato che l'art. 1147 del cc, nel presumere la buona fede in via generale, prescinde dall'esistenza di un titolo e, assegnando rilievo alla cosiddetta “opinio dominii”, cioè al ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietà o altro diritto reale senza ledere la sfera altrui, imprime al concetto di possesso di buona fede un carattere eminentemente psicologico o soggettivo. (Cass.8918 del 1991, 845 del 1997, 14626 del 2004). La buona fede, comunque voglia definirsi, costituisce oggetto di presunzione “iuris tantum”, superabile, attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi (vedi tra le altre Cass.9063 del 2024, 21387 del 2013) in applicazione del principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, secondo cui la presunzione iniziale di buona fede era venuta meno dal momento in cui i possessori di un fondo, non compreso nel titolo di acquisto da loro vantato, avevano ricevuto una lettera di intimazione al rilascio del bene.
Nel caso di specie la situazione è del tutto particolare: infatti aveva acquisito solo in Parte_5 forma indiretta il possesso dei terreni, perché aveva acquistato dai coeredi la maggioranza delle quote della nel 1985, dopo avere stipulato impegno preliminare, che le Controparte_5 promittenti venditrici avevano notificato all'altro coerede, per consentirgli Parte_1 l'eventuale esercizio della prelazione.
E' vero che ricevuto il preliminare diffidò sia le promittenti venditrici che il Parte_1 promittente acquirente dal dare corso alla cessione, rappresentando che in pendenza della divisione non poteva stabilirsi a chi sarebbe stata attribuita la maggioranza delle quote, e comunque a lui spettava oltre il diritto di prelazione anche il diritto di gradimento di cui all'art.7 dello Statuto, tuttavia le ragioni così esposte da uno dei coeredi, già all'epoca in contrasto con gli altri, in un contesto divisorio conflittuale per la presenza di due gruppi di eredi facenti capo ai due nuclei familiari del de cuius, non comportava, verosimilmente, né il convincimento in capo al compratore della effettiva inopponibilità al coerede dell'acquisto, né una colpevole ignoranza sul punto.
All'epoca infatti il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 202/1983, confermata dalla Corte di Appello di Bologna nel 1984 (n. 363/1984), aveva riconosciuto a ciascuno degli eredi la proprietà delle quote sociali in proporzione ai diritti riconosciuti nella successione, così giustificando la convinzione dell'acquirente di avere contratto un acquisto delle quote regolare ed efficace.
Solo nel 2006, con la sentenza n. 6161 la Cassazione accogliendo il ricorso proposto da
[...] dichiarò la inopponibilità ai coeredi della vendita di quote sociali effettuata in favore Parte_1
pagina 9 di 14 di e conseguentemente dichiarò che dette quote sociali andavano effettivamente Parte_5 reintegrate e considerate tra i beni sociali da dividere, cassando la decisione della Corte di Appello di Bologna, e rinviando ad altra Corte di Appello per operare la divisione ereditaria di conseguenza. Dunque, almeno fino al 2006 e le sorelle all'epoca subentrate al padre quali eredi, non Pt_5 CP_1 avevano ragione di dubitare della efficacia dell'acquisto delle quote sociali effettuato a suo tempo.
A prescindere da questa considerazione, circa la buona fede soggettiva iniziale in capo ad Parte_5
e la sua conservazione in capo alle figlie, occorre a parere della Corte distinguere, nell'amplissimo
[...] arco temporale a cui si riferisce la domanda risarcitoria oggi proposta, due periodi.
Infatti la inefficacia degli atti dispositivi delle quote sociali della che Controparte_5 ha comportato l'acquisizione al compendio ereditario (ora cristallizzata dal giudicato, e Pt_1 incontrovertibile) dei terreni pervenuti alle socie, per effetto della cancellazione della società agricola dal registro delle imprese, non esclude che detti terreni siano stati comunque gestiti a far tempo dal 1980 dalla costituita dal de cuius, poi divenuta soggetto Controparte_5 CP_7 distinto dai soci succedutisi nel tempo, tra cui da ultimo figurano e , che Parte_3 Controparte_1 difettano di legittimazione passiva, rispetto alla pretesa risarcitoria, per tutto il periodo in cui la titolarità ed il possesso dei beni era in capo alla , dotata di personalità giuridica. Parte_7
Ne può dedursi la responsabilità risarcitoria della società, e per essa delle socie, in questa sede, atteso che la società è stata cancellata, e si è estinta, e delle eventuali obbligazioni sociali le socie rispondono, per il disposto dell'art.2495 cc, coerente con il principio della autonomia dei soggetti dotati di personalità, nei soli limiti di quanto abbiano ricevuto in sede di liquidazione. Dall'atto di assegnazione risalente al 1999 (doc.14 della difesa appellata) risulta che le socie hanno ricevuto in assegnazione i terreni, che ad oggi tuttavia sono usciti dal loro patrimonio, ed inclusi (salva la casa colonica dei Tre Orfani, venduta dalle sorelle nel 2004, di cui poi si dirà) nel compendio ereditario, per effetto CP_1 del giudicato formatosi sulla inefficacia degli atti dispositivi delle “quotine”, a seguito della sentenza parziale della corte di Appello di Firenze, n.580 del 2014; dunque non pare esservi neppure astrattamente alcuno spazio per affermare la responsabilità patrimoniale risarcitoria delle signore Pt_3 e , in relazione al periodo in cui i terreni sono stati gestiti dalla Controparte_1 Controparte_5
poi
[...] CP_7
Quanto al periodo successivo, si osserva che come già detto fino al 2006 le sorelle non avevano CP_1 ragione di dubitare realmente della inefficacia dell'acquisto delle quote sociali effettuato dal padre: è vero che l'aveva da sempre contestata, e tuttavia il suo atteggiamento da una Parte_1 parte andava collocato nel contesto del contenzioso ereditario, dall'altra non aveva trovato riscontro nelle decisioni giudiziarie.
Anche per il periodo successivo al 2006 la peculiarità della vicenda rende arduo, o meglio, non consente, di affermare la sussistenza della mala fede.
Gli appellanti assumono che la mala fede è stata accertata dalla sentenza parziale della Corte di Appello Cont di Firenze, n.580 del 2014, laddove afferma, a pag.10 “La circostanza della estinzione della è rimasta ignota per l'intero corso del giudizio di cassazione che ha portato alla sentenza 6160 del 2006, di rinvio a questa Corte. L' era intervenuta, ma mai era stata effettuata Controparte_7 dalla sua difesa la dichiarazione del caso”.
E oltre prosegue: “La delibera di attribuzione della proprietà dei terreni agricoli alle due signore CP_1
[... è stato l'ultimo di una concatenazione di atti di disposizione posti in essere nella consapevolezza incontestata e documentale dapprima di poi delle sue eredi qui chiamate in causa, Parte_5 dell'esistenza di un contenzioso sulla titolarità delle quote sociali sotto il profilo della permanente appartenenza al compendio ereditario de quo”.
pagina 10 di 14 Ora, ad avviso della Corte le osservazioni riportate non contengono in verità un accertamento della mala fede, e comunque non sono idonee a formare giudicato: la circostanza che le sorelle non CP_1 abbiano dichiarato l'estinzione della società, nel corso del giudizio, ai fini di determinare la interruzione del processo ex art.300 cpc non integra certamente una condotta di mala fede, poiché rappresenta l'esercizio di una facoltà concessa dall'ordinamento, che non esonera comunque le socie, succedute alla società cancellata nella titolarità dei beni, dagli effetti del giudicato formatosi nei confronti della società.
Quanto poi al rilievo della consapevolezza incontestata e documentale dapprima di , poi Parte_5 delle sue eredi qui chiamate in causa, dell'esistenza di un contenzioso sulla titolarità delle quote sociali, si osserva che la Corte di Appello non ha esplicitata la rilevanza di tale osservazione, ai fini della decisione di reintegrare i terreni nel compendio ereditario, che pare invece frutto della doverosa applicazione, in sede di rinvio, del principio di diritto affermato dalla cassazione con la sentenza 6161 del 2006, circa la inopponibilità ai coeredi, e quindi la inefficacia, della vendita di quota, da cui è derivata la restituzione agli eredi del patrimonio relitto dalla società.
Conclusivamente, sul punto: non vi è un accertamento della mala fede passato in giudicato;
il possesso dei terreni da parte delle non può ritenersi di mala fede, perché aveva Parte_8 Parte_5 acquistato le quote sociali da tre su quattro degli eredi del socio originario, con atto che la stessa autorità giudiziaria ha per molti anni ritenuto valido ed efficace, fino alla pronuncia della cassazione, n.6160 del 2006; nel contempo le ordinarie vicende sociali, e la decisione di ricapitalizzare la società ha comportato la uscita dalla società di e nel seguito il possesso della famiglia si Parte_1 CP_1 è lungamente protratto anche in ragione della particolare complessità del contenzioso sviluppatosi tra gli eredi, in primo luogo per interpretare la volontà del testatore, in ordine alle quote ereditarie, (tenendo conto del fatto che questa era stata espressa prima del 1975, e doveva essere invece applicata nel contesto normativo sopravvenuto, con la riforma del diritto di famiglia del 1975), quindi per definire il compendio ereditario e provvedere alla divisione;
solo nel 2018 la sentenza parziale 580 del 2014 è passata in giudicato, così cristallizzando la inclusione nel compendio ereditario dei terreni conferiti alla poi Controparte_5 CP_7
Dunque, solo con l'atto di messa in mora notificato dagli appellanti nel 10.4.2019 può dirsi che le sorelle abbiano avuto contezza di esercitare un possesso illegittimo, perché i terreni erano stati CP_1 effettivamente attratti nel compendio ereditario con decisione definitiva: quindi, tenuto conto della domanda, che riguarda i redditi tratti dai fondi sino al 31.12.2018 non vi è spazio per riconoscere agli appellanti alcun diritto alla restituzione di frutti.
Quanto alle ulteriori domande, si osserva che l'abbattimento della casa colonica e della CP_2 casa colonica entrambe poste nei terreni agricoli di proprietà indivisa degli appellanti non CP_8 integra per quanto consta un danno risarcibile ascrivibile alle dal momento che venne operato CP_1 dalla società, così come è ascrivibile alla società la vendita del terreno di metri quadri 11.749 descritto nel NCT del Comune di Ravenna nel foglio 137, mappale 117 a tale (attuato con rogito Persona_2 Notaio del 24.03. 1998, rep. 107773): rispetto a tali domande, dunque, le attuali appellate Per_3 difettano di legittimazione passiva.
Né vi è prova di una condotta di “cattiva manutenzione” della casa colonica “Ca' Nova” ascrivibile alle appellate: la condizioni positiva dei fabbricati che si trae dalle perizie non consente invero di attribuire la decadenza alla specifica condotta delle attuali appellate, anziché di coloro che le hanno precedute nella gestione dei fondi.
In effetti l'unico atto di dispersione e disposizione posto in essere da e è la Controparte_1 Parte_3 vendita della casa colonica “Tre Orfani” ubicata in Ravenna, frazione Villanova, Via Santa Caterina, n. 10, ai Sigg.ri e per € 200.000, con rogito Notaio del Controparte_3 Parte_4 Per_1 01.12.2004, depositato come doc. 84 di parte appellante. pagina 11 di 14 Dunque, gli attori, che agiscono quali eredi di specifici beni, tuttavia corrispondenti alla quota di un mezzo della eredità, hanno diritto alla restituzione della metà della somma: se invero l'immobile non fosse stato venduto dai possessori di buona fede, il compendio ereditario nel suo complesso lo avrebbe ricompreso, e all'atto della divisione la quota ereditaria degli attori sarebbe stata maggiore.
Né può dirsi prescritto il diritto alla restituzione del prezzo, dal momento che è stato esercitato con la domanda proposta in primo grado, nel 2020, a meno di un anno di distanza dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato dagli appellanti, quali coeredi.
Il debito, di valuta (l'art.535 cc, infatti, al secondo comma, nel disciplinare la specifica ipotesi precisa che il possessore di buona fede che ha alienato un bene e obbligato a restituirne il “prezzo”), va maggiorato degli interessi legali, ex art.1284 1° comma cc, dalla data della intimazione avanzata stragiudizialmente, al saldo effettivo.
Non vi è prova di un maggior danno da svalutazione monetaria.
***
Esaminando, quindi, le domande proposte dalle appellate, si osserva preliminarmente che le note contenenti le PC constano di 12 pagine per e 8 per ragione che ha Controparte_1 Parte_3 condotto il Relatore a non trascriverle interamente nella epigrafe per non appesantire eccessivamente il testo della sentenza. Per vagliare per quanto possibile ordinatamente la fondatezza delle domande, queste si riordinano per capi, unificati per entrambe le appellate.
1
Va detto, tuttavia, che alcune domande di erano espressamente subordinate Controparte_1 all'accoglimento della domanda avversaria di condanna alla restituzione dei frutti, e dunque debbono intendersi caducate, atteso che l'accertamento del possesso di buona fede ha escluso la condanna alla restituzione dei frutti, naturali e civili (vedi punto VII b, XII b delle note di PC).
2
chiede di dichiarare, nei confronti degli appellanti che le convenute Controparte_1 Parte_2 entrambe e sono legittime proprietarie della quota del 50 % dei beni immobili CP_1 Parte_3 appartenenti al Lotto 2, sostenendo che “l'effetto reale della vendita delle quote che furono di
[...]
– per effetto della fictio iuris introdotta dalle sentenze – slitta necessariamente sui Parte_6 terreni (altrimenti ravvisandosi una ingiustificata ed illegittima sperequazione nella valutazione dei rispettivi diritti delle parti)……... ferma la persistente validità del contratto di vendita di
[...] e seguendo l'iter motivazionale delle sentenze”. Parte_6
Similmente conclude, nei punti da 6 a 9 delle note di precisazione delle conclusioni. Parte_3
La domanda così svolta da entrambe le convenute non può essere accolta: è infatti esclusa la persistente
“efficacia” del contratto di vendita di quote, e si è al contrario formato il giudicato, in ragione della sentenza parziale 580 del 2014 della Corte di Appello di Firenze, in ordine 1) alla inopponibilità ai coeredi delle vendite di quota sociale, alla estinzione della società, e alla conseguente inclusione dei terreni (patrimonio relitto della società estinta, in precedenza rappresentato dalle quote) nel compendio ereditario;
3) si è poi formato giudicato anche in ordine alla assegnazione in proprietà dei beni agli eredi, in conseguenza della sentenza definitiva n.159 del 2018.
3
In subordine, le convenute qui appellate chiedono la risoluzione del contratto di vendita di quota, (concluso il 28.10.1985, in forma di preliminare, e con successivo trasferimento in forma di definitivo nel 1986) tra ed , con condanna degli eredi di questa, i fratelli Parte_6 Parte_5
alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno. Parte_2 pagina 12 di 14 Questa domanda è fondata: è vero infatti che le sentenza sinora pronunciate non hanno investito direttamente il rapporto tra le parti del contratto di vendita, pur accertando in buona sostanza che nel caso di specie la vendita aveva per oggetto cosa altrui, ed era come tale dotata di sola efficacia obbligatoria, così dichiarandone la inopponibilità ai coeredi, e la inefficacia;
si applica quindi la previsione contenuta all'art.1479 cc, e va riconosciuto al compratore evitto, e per esso alle eredi, il diritto alla risoluzione del contratto e, di conseguenza, alla restituzione del prezzo.
La documentazione prodotta in causa (vedi docc.ti 19 e 20 depositati con la comparsa di risposta dalla difesa di ) prova che la vendita avvenne direttamente tra ed Controparte_1 Parte_6 ; né rileva in contrario quanto scritto nella sentenza 580 del 2014 della Corte di Appello Parte_5 di Firenze, trattandosi di una ricostruzione storica della vicenda affetta da evidente errore, e comunque irrilevante ai fini dell'accertamento passato in giudicato, che ha per oggetto solo la applicazione del principio di diritto dettato dalla cassazione al giudice del rinvio, e quindi la inclusione dei terreni nel compendio ereditario.
Certamente la domanda di risoluzione non è prescritta, atteso che alla azione di risoluzione si applica la prescrizione decennale, che decorre nel caso di specie dal momento in cui è divenuta inoppugnabile la inefficacia del contratto, per essere la quota sociale non già di titolarità dell'erede, ma ricompresa nel compendio ereditario, ovverossia con il passaggio in giudicato della sentenza parziale 580 del 2014, avvenuto nel 2018.
La somma a suo tempo pagata era di 208.344.000 lire, convertite in 107.600,70 euro, sulla somma da restituire, che costituisce debito di valuta, si riconoscono, a titolo di danno, gli interessi legali, ex art.1284 1° comma cc, dalla data della domanda, che si individua, in difetto di messa in mora stragiudiziale, nel 9 ottobre 2020, data di costituzione delle appellate in primo grado.
4
Entrambe le appellate chiedono di condannare gli attori a corrispondere somme asseritamente dovute per la gestione della società agricola poi estinta;
chiede il riconoscimento di “indennità” Controparte_1 a fronte degli apporti economici versati da e dalle figlie a favore della società Parte_5 [...] e poi chiede invece la condanna delle controparti a Parte_9 CP_7 Parte_3 corrisponderle, a titolo di arricchimento senza causa, una quota dei debiti sociali, proporzionale alla quota dei terreni assegnati, ovvero una quota della somma versata a titolo di aumento del capitale.
Le domande così formulate sono infondate, e vanno respinte: i soci, acquirenti delle quote nel 1985, hanno medio tempore gestito la società a loro piacimento, accettando il rischio di impresa, ricavando gli utili, reimpiegandoli o meno, per quattordici anni, secondo i criteri di opportunità e convenienza che si sono liberamente dati;
fino al 1997 rimase in società, come socio di minoranza, Parte_1 tuttavia, e dunque certamente senza poteri decisionali di rilievo;
in seguito venne estromesso, a fronte della decisione dei soci di maggioranza di azzerare il capitale, per perdite, e ricapitalizzare la società.
Dunque, non vi sono i presupposti per chiamare a rispondere dell'operato dei soci effettivi e dell'andamento sociale gli eredi di che non hanno avuto parte nella Persona_4 conduzione della società, attualmente estinta.
Vero è che il patrimonio relitto della società è stato restituito alla eredità, e che sul punto si è formato giudicato, ma ciò non comporta che sia provato un arricchimento indebito, dei coeredi appellanti, atteso che la società agricola le cui quote facevano parte del compendio ereditario era patrimonializzata, e all'atto della costituzione, nel 1980, poco prima dell'apertura della eredità presentava un patrimonio netto di oltre 1.600.000 lire.
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Da ultimo, le appellate rilevavano che gli attori avevano raccolto i frutti dell'annata agraria 2019, pagina 13 di 14 mentre le spese relative erano state sostenute dalle convenute, per circa 50.000 euro, come documentato.
Ora, le spese in oggetto sono state sostenute dalla e non vi è alcuna certezza circa la Controparte_9 loro destinazione ai fondi riconsegnati agli attori, qui appellanti;
dunque manca la prova del credito rappresentato.
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Conclusivamente: le domande reciprocamente proposte vanno in modesta misura accolte: va riconosciuto infatti il diritto alla restituzione agli odierni appellanti della metà del valore dell'immobile alienato dalle sorelle nel 2004, maggiorato degli interessi legali, ex art.1284 1° comma cc, CP_1 dalla data della mora al saldo effettivo e va riconosciuto il diritto delle appellate alla restituzione a loro favore del prezzo pagato per la quota sociale già appartenente alla madre, con interessi legali dal 9.10.2020 al saldo.
Considerato che gli appellanti sono assistiti dallo stesso difensore;
che è Parte_1 modestamente vittorioso, e i fratelli sono sia vittoriosi, che soccombenti, e lo stesso è a Parte_2 dirsi delle sorelle cosicchè si ravvisa soccombenza reciproca, le spese del grado si compensano CP_1 integralmente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma, per fatti sopravvenuti, della sentenza n. 72/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna il 14.01.2022, che conferma nel resto: dichiara tenute e condanna e a corrispondere agli appellanti, creditori Controparte_1 Parte_3 solidali, € 100.000,00 (centomila) pari alla metà del prezzo ricavato dalla vendita della casa colonica
“Tre Orfani” ubicata in Ravenna, frazione Villanova, Via Santa Caterina, n. 10, oltre interessi legali ex art.1284 1° comma dalla data della mora (10.4.2019) al saldo;
dichiara risolto il contratto di vendita di quota sociale tra ed;
e Parte_6 Parte_5 dichiara tenuti e condanna gli appellanti e quali eredi di Parte_2 Parte_2 a restituire alle sorelle il prezzo a suo tempo pagato dall'acquirenti, di Parte_6 CP_1
€.107.600,70, oltre interessi legali ex art.1284 1° comma cc, dal 9.10.2020 al saldo effettivo;
compensa integralmente le spese del grado.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 309/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1
Parte_2
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. BECOCCI VIERI, dell'avv. Parte_1 dell'avv.ARAGIUSTO MASSIMO dell'avv. RICCIO ANGELO e dell'avv. VERUSIO DIEGO RAFFAELE, APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. TORRICELLI PIETRO;
Controparte_1 C.F._2
, con il patrocinio degli avv.ti SANDRO CORONA, Parte_3 C.F._3 SERGIO SCARLATELLA, SIMONA SETTI
APPELLATE
Avverso la sentenza 27 del 2022 emessa dal Tribunale di Ravenna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ritenere fondati tutti i motivi esposti in atto di citazione in appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 72/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna il 14.01.2022, depositata in Cancelleria il successivo 18.01.2022 e notificata a mezzo pec da il 24.01.2022 e da Controparte_1
il 25.01.2022 Parte_3
pagina 1 di 14 IN VIA PRELIMINARE, accogliere l'istanza di sospensione … OMISSIS …. relativamente alla condanna alle spese di lite ….OMISSIS …… NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di gravame proposti dagli odierni appellanti, riformare integralmente la sentenza n. 27/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 14.01.2022, depositata in Cancelleria il successivo 18.01.2022 e, quindi, 1) DICHIARARE - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 6161/206 (DOC. 1 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, 1° deposito, sub 02-01a) e Cass. n. 9801/2013 (DOC. 3 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, sub 02-01a), della sentenza parziale della Corte di Appello di Firenze n. 580/2014, passata in giudicato (DOC. 4 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022,1° deposito, sub 02-01a) e della sentenza definitiva della Corte di Appello di Firenze n. 159/2018, esecutiva e passata in giudicato nei confronti di e (DOC. 5 nel I° grado del giudizio, CP_1 Parte_3 depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, 1° deposito, sub 02-01a), e dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4831/2019 del 19.02.2019 (DOC. 6 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, 1° deposito, sub 02-01a) – che le appellate e Controparte_1 Pt_3
in solido tra loro, a titolo di risarcimento dei danni, sono obbligate a corrispondere agli
[...] appellanti, creditori solidali, i redditi netti ragionevolmente conseguibili dal gennaio 1986 fino al 31 dicembre 2018 mediante la coltivazione e la gestione dei terreni agricoli di proprietà indivisa degli appellanti per successione ereditaria dal 2 dicembre 1980, oltre rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, ed oltre interessi legali, pari alla complessiva somma di € 4.134.705,23 o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, pertanto condannarle al pagamento di detta somma di € 4.134.705,23 o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2) DICHIARARE che le medesime e , in solido tra loro, sono obbligate, Controparte_1 Parte_3 ex art. 1284, IV co., c. c., a corrispondere agli appellanti, creditori solidali, gli interessi moratori al tasso di legge sulla somma di € 4.134.705,23 o su quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a partire dal 1 maggio 2019 a seguito di “Atto di mesa in mora e diffida per risarcimento danni“ loro notificato in data 10 e 11 aprile 2019 (DOC. 7 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 22-24/02/2022, 14:01, 2° deposito, sub 02-01b) e, pertanto, condannarle al relativo pagamento di detti interessi moratori dell'8% (otto per cento) a partire dal 1 maggio 2019 a favore degli appellanti creditori solidali;
3) DICHIARARE che le medesime e sono obbligate a corrispondere agli Controparte_1 Parte_3 appellanti, creditori solidali, il risarcimento danni per l'illegittimo abbattimento della casa colonica e della casa colonica Boaria, entrambe poste nei terreni agricoli di proprietà indivisa CP_2 degli appellanti (DOC.TI 82 e 83 nel I° grado del giudizio, depositati in Corte di Bologna in data 24/02/2022, 17:17, sia 9° sia 10° deposito, sub 02_06g) e, pertanto, condannarle a pagare agli appellanti, creditori solidali, la somma di € 400.000 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, oltre interessi moratori al tasso dell'8%; 4) DICHIARARE che le medesime e sono obbligate a corrispondere agli Controparte_1 Parte_3 appellanti, creditori solidali, il risarcimento danni per l'illegittima vendita della casa colonica “Tre Orfani” ubicata in Ravenna, frazione Villanova, Via Santa Caterina, n. 10 per € 200.000, venduta ai Sigg.ri e (rogito Notaio del 01.12.2004, rep. n. 254, racc. n. Controparte_3 Parte_4 Per_1 174) (DOC, 84 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 24/02/2022, 17:17, sia 9° sia 10° deposito, sub 02_06g) e pertanto condannarle a pagare agli appellanti creditori solidali la somma di € 200.000 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. al tasso di legge;
DICHIARARE altresì che le medesime e Controparte_1 Pt_3 sono obbligate a corrispondere agli appellanti, creditori solidali, il risarcimento danni per
[...] l'illegittima vendita del terreno di metri quadri 11.749 descritto nel NCT del Comune di Ravenna nel foglio 137, mappale 117 a tale (rogito Notaio del 24.03. 1998, rep. 107773) Persona_2 Per_3 (DOC. 85 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 24/02/2022, 17:17, sia 9° sia pagina 2 di 14 10° deposito, sub 02_06g) al prezzo di € 29.954,50 o della somma maggiore o minore da accertare in corso di causa e, pertanto condannarle a pagare agli appellanti creditori solidali la somma di € 29.954,50 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma
4 c.c. al tasso di legge;
5) DICHIARARE che le medesime appellate e sono obbligate a Controparte_1 Parte_3 corrispondere agli appellanti, creditori solidali, il risarcimento dei danni per la cattiva manutenzione della casa colonica “Ca' Nova” posta in Russi (RA) via Baccinetta, n. 5 e pertanto condannarle a pagare agli appellati, creditori solidali, la somma di € 88.838,79 (DOC. 53 nel I° grado del giudizio, depositato in Corte di Bologna in data 24-25/02/2022, 0:59 e 09:58, sia 11° sia 13° deposito, 02_04d) oltre IVA di legge e 4% su connesse competenze professionali o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, oltre interessi moratori al tasso di legge;
6) DICHIARARE che entrambe le appellate e hanno resistito in giudizio Parte_3 Controparte_1 con mala fede o colpa grave e, pertanto, condannarle per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. anche al risarcimento del danno, da accertarsi in corso del giudizio e da liquidarsi in via equitativa, a causa e per effetto del comportamento delle appellate che hanno risposto con un rifiuto di corrispondere almeno la loro quantificazione dei frutti netti conseguibili;
7) IN VIA ISTRUTTORIA, disporre idonea Consulenza Tecnica d'Ufficio con l'incarico di quantificare i redditi ragionevolmente conseguibili dal gennaio 1986 fino al 31 dicembre 2018 mediante la coltivazione e gestione di terreni agricoli di proprietà indivisa degli appellanti
[...]
e per successione ereditaria di Parte_1 Parte_2 Parte_2 dal 2 dicembre 1980, oltre rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di Persona_4 valore e oltre interessi legali;
8) SPESE DI LITE, in ogni caso, condannare le controparti all'integrale rimborso agli attori appellanti delle spese di lite, incluse quelle di CTU, nonché condannare le convenute per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere queste ultime resistito in giudizio con mala fede o, quanto meno, con colpa grave nella misura indicata al precedente punto 6) o, in subordine, nella misura che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa;
9) DICHIARARE che le appellate e sono obbligate alla ripetizione delle Controparte_1 Parte_3 spese di lite del primo grado del giudizio pagate dagli appellanti per compulsum con riserva di ripetizione, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, che sarebbe avvenuta a seguito del rigetto (per assenza del periculum in mora) della istanza di inibitoria presentata dagli appellanti per la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e compensi ai difensori, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata dal Re ha concluso come segue: Pt_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma: a) in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dall'avv. e dai sig.ri e per tutti i motivi esposti Parte_1 Parte_2 Parte_2 in comparsa di costituzione;
b) in ogni caso, respingere, per i motivi esposti in comparsa di costituzione, l'appello proposto dall'avv. e dai sig.ri e e confermare la Parte_1 Parte_2 Parte_2 sentenza impugnata. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto dall'avv. Parte_1 e dai sig.ri e dovesse essere accolto, si chiede che codesta Corte Parte_2 Parte_2 Ecc.ma, in applicazione dell'art. 346 c.p.c., voglia:
….. Omissis…. (vedi NOTE DI PC depositate in forma telematica). Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
pagina 3 di 14 La appellata ha precisato le conclusioni come segue: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito:
- Dichiarare la decadenza di parte appellante da tutte le domande e le eccezioni di cui al I grado, dovendosi intendere rinunciate per mancata riproposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'atto di appello per carenza di interesse in capo a parte appellante, confermando la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 27/2022 pronunciata nella causa R.G. n. 262/2020;
- Rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 27/2022 pronunciata nella causa R.G. n. 262/2020;
- Condannare parte appellante alla rifusione dei compensi e delle spese di lite in fa-vore della parte appellata , oltre al rimborso delle spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014., I.V.A. Controparte_1 22% e C.P.A. 4% come per legge;
***
- Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata e di decisione nel merito, e salvo gravame, ogni contraria istanza ed eccezione disattese (ivi compresa la totale inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso menzionata ma non argomentata e, comunque, insussistente, rispetto alla domanda di risoluzione del contratto di vendita delle quote / Parte_5 [...] con diritto alla restituzione del relativo prezzo, nonché la tardività dell'eccezione di Parte_6 prescrizione rispetto alla nostra azione ex art. 2041 c.c. di cui nel prosieguo):
….. Omissis…. (vedi NOTE DI PC depositate in forma telematica).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 Parte_2 nel gennaio 2020 convennero in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna e Controparte_1 Parte_3
chiedendone la condanna al risarcimento del danno per avere posseduto in mala fede, (quali eredi
[...] del padre ), terreni appartenenti alla eredità relitta da ed Parte_5 Persona_4 assegnati agli attori, in sede di divisione ereditaria.
Esposero la lunga vicenda relativa alla eredità di deceduto a Firenze il 2 Persona_4 dicembre 1980, lasciando eredi i figli di un primo matrimonio, e Parte_1 [...]
(quest'ultima madre dei fratelli , la seconda moglie, Parte_6 Parte_2 Persona_5 sposata nel 1976 e la figlia di quest'ultima, nata nel 1966, (poi divenuta Persona_6 per effetto del riconoscimento conseguente al matrimonio con la madre n.d.r.). Parte_1
Proseguirono narrando che tra gli eredi era contestata la interpretazione del testamento, e il giudizio per stabilire le quote ereditarie (e la divisione conseguente) si svolse in primo grado presso il Tribunale di Ravenna, in secondo grado avanti alla Corte di Appello di Bologna, che pronunciò sentenza non definitiva nel 1984, per determinare le quote spettanti agli eredi;
a seguito di ricorso alla Suprema Corte la sentenza fu cassata con rinvio avanti alla Corte di Appello di Firenze, che con la decisione 757 del 1991, passata in giudicato, stabilì definitivamente che i quattro eredi sopra indicati avevano diritto alla quota di un quarto ciascuno dei beni ereditari, rimettendo per il proseguio del giudizio divisorio avanti alla Corte di Appello di Bologna. La sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna nel giudizio così proseguito ai fini della divisione fu tuttavia anch'essa cassata, dalla Suprema Corte, con la sentenza n.6161 del 2006, che ritenne illegittima la decisione della Corte bolognese, nella parte in cui Co aveva escluso dalla divisione le quote della costituita dal de cuius poco prima di morire, e rinviò nuovamente alla Corte di Appello di Firenze.
Esposero gli attori che quest'ultima aveva poi pronunciato la sentenza parziale n.580 del 2014, e la successiva definitiva, n.159 del 2018, cosicchè finalmente la divisione poteva dirsi conclusa, con la pagina 4 di 14 formazione di due lotti, di cui il n.2 comprensivo dei beni assegnati ai figli del primo matrimonio, e (e per essa ai figli e ovvero terreni agricoli con casa Pt_1 Pt_6 Parte_2 Parte_2 colonica descritti in Comune di Russi, per complessivi 53 ettari, al foglio 52, particelle 34 e 112; foglio 54 particelle 139, 147, 176 [ex 140 a] e 144 pro quota 50%; la particella 176 [ex 140/a] del foglio 54 fu ottenuta per frazionamento della particella 140 disposto dalla medesima sentenza. In seguito al giudicato formatosi circa la titolarità dei beni ereditari assegnati, avevano avanzato richiesta stragiudiziale a e di rilasciare i beni (terreni e casa colonica) fino a quel Controparte_1 Parte_3 momento detenuti, e restituire i redditi netti conseguibili con la coltivazione iniziata nel gennaio del 1986, e continuata fino al 31.1.2018, con rivalutazione ed interessi, per complessivi 2.992.853,53 euro, con riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenti all'abbattimento di due case coloniche e alla vendita di una casa colonica ed un terreno.
Esposero anche la specifica vicenda che, in connessione con la vicenda ereditaria, aveva condotto le sorelle a possedere i terreni: CP_1 poco prima del decesso aveva conferito l'Azienda agricola di sua proprietà Persona_4 sita al confine tra Russi e Ravenna alla società “ costituita Controparte_5 nell'ottobre 1980 con la seconda moglie (che divenne socia con un minimo apporto di Persona_5 capitale, e venne contestualmente nominata amministratore unico);
effettiva gerente la società, ne incrementò l'indebitamento di circa 100 milioni di lire Persona_5 all'anno, portandolo nel 1985 a 750.000 euro;
quindi il 29 ottobre 1985 e Persona_5 [...] notificarono al coerede promessa di vendita della quota del Controparte_6 Parte_1 capitale sociale della che ritenevano loro pervenuta in successione, e indicavano nei 7/12, a tale CP_4
, confinante;
stabilivano il prezzo della quota e in difetto di esercizio della prelazione da Parte_5 parte del coerede davano corso alla vendita;
acquistava peraltro anche la quota astratta di Parte_5 2/12 dell'altra coerede, come si evinceva dalla sentenza della Corte di Parte_6
Appello di Firenze n.580 del 2014;
dopo avere ricevuto la notifica del preliminare, aveva diffidato entrambe le Parte_1 parti (promittenti venditrici e promittente compratore) dal dare corso alla vendita, atteso che non era ancora intervenuta definitiva assegnazione dei beni ereditari, senza successo tuttavia;
la società, dopo molti tentativi sventati dal socio di minoranza, a seguito della delibera approvata nel 1997 di azzeramento del capitale per perdite e successiva ricostituzione, era stata posta in liquidazione e cancellata, con successiva (ed illegittima in tesi di parte attrice) intestazione dei beni alle due socie e;
quanto fatto venne tuttavia taciuto, nonostante la partecipazione della CP_1 Parte_3 CP_5 al giudizio divisionale tra gli eredi il che evidenziava un chiaro atteggiamento di mala fede Pt_1 delle socie, ben consapevoli del contenzioso esistente in ordine sia alla assegnazione dei beni ereditari, che alla loro facoltà di disporre delle quote sociali. Gli attori conclusero, chiedendo di condannare le convenute sorelle a corrispondere i redditi CP_1 netti ragionevolmente conseguibili con la coltivazione dei terreni, dal 1986 al 2018, nonché al risarcimento del danno per l'illegittimo abbattimento di due case coloniche e le illegittime vendite di una ulteriore casa colonica, e di un terreno, previo espletamento di una ctu.
Si costituirono con separate difese e contestando la fondatezza della Parte_3 Controparte_1 domanda;
eccepì altresì e preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori, Controparte_1 che erroneamente assumevano di essere divenuti assegnatari dei terreni già posseduti dalla convenute in forza delle sentenze della Corte di Appello di Firenze 580 del 2018, parziale, e 159 del 2018, definitiva, passate in giudicato, laddove al contrario non si era formato il giudicato sulla assegnazione dei terreni, essendo pendente presso la Corte di Cassazione il ricorso 26002 del 2018 avverso la sentenza 159 del 2018.
Svolsero poi un articolata difesa nel merito, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
contestando la legittimazione attiva di e posto che la loro Parte_2 Parte_2 pagina 5 di 14 madre aveva venduto le quote della società a così Controparte_5 Pt_5 CP_1 dando origine al danno di cui chiedevano il risarcimento;
sostenendo che era in buona Parte_5 fede, perché aveva fatto affidamento sulla sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva assegnato le quote ereditarie, e revocato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità, ed stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, cosicché solo a seguito della sentenza della cassazione, n.6161 del 2006 era venuta meno la efficacia della assegnazione delle quote sociali, operata a suo tempo dal Tribunale di Ravenna.
Osservarono che:
1) acquirente di buona fede legittimamente aveva fatto propri i frutti dei beni posseduti, Parte_5 ex art.1148 cc;
2) i terreni ora assegnati agli attori erano stati conferiti nella Controparte_5 (poi che li aveva detenuti fino alla data della sua liquidazione;
Controparte_7
3) comunque le stime dei redditi ricavabili dai terreni erano del tutto erronee, perché riferite alla media dei redditi derivanti da diversi tipi di colture, e non alle sole colture erbacee praticate nei fondi in oggetto;
4) l'abbattimento delle due case coloniche era stato deciso dalla società Controparte_7 estinta nel 1998-99, e dunque nulla poteva essere imputato alle convenute;
comunque l'azione era prescritta;
5) anche la vendita di un appezzamento di terra a tale risalente al 1998 è ascrivibile alla società Per_2
Controparte_7
6) la casa colonica Tre Orfani, venduta nel 2004, invece, non è stata ricompresa nel compendio ereditario, atteso che la sentenza 580 del 2014 della Corte di Appello di Firenze ricomprende nel compendio ereditario i soli beni intestati all'epoca alle sorelle CP_1
7) non spettavano gli interessi di cui all'art.1284 4° comma cc, applicabile solo per restituzioni o danni conseguenti ad obbligazioni contrattuali. Svolsero anche domande riconvenzionali deducendo che la vendita delle quote della
[...] aveva assunto effetto reale in relazione ai terreni assegnate agli eredi chiedendo Controparte_5 la divisione della comunione ordinaria. In subordine, chiedevano la risoluzione del contratto di vendita di quota, concluso tra Parte_6 ed , con restituzione del prezzo e risarcimento del danno.
[...] Parte_5 Deducevano che gli attori erano tenuti a partecipare al ripianamento dei debiti della società
[...]
operato mediante un aumento di capitale di 1.981.802.360, versato dalle Controparte_5 sorelle che aveva consentito di liberare i terreni poi assegnati dalle iscrizioni pregiudizievoli. CP_1 Da ultimo, rilevavano che gli attori avevano raccolto i frutti dell'annata agraria 2019, mentre le spese relative erano state sostenute dalle convenute, per circa 50.000 euro, come documentato.
Il Tribunale di Ravenna definì il grado con sentenza in data 14 gennaio 2022, dichiarando inammissibile la domanda, perché sia la sentenza parziale 580 del 2014 che la successiva sentenza definitiva, 159 del 2018 non erano passate in giudicato, essendo pendente presso la Corte di cassazione il ricorso 26002 del 2018, cosicchè gli attori non erano effettivi assegnatari e proprietari dei terreni.
Avverso tale decisione, notificata il 24 gennaio 2022, proponeva tempestivo appello la difesa di
[...] e dei nipoti, articolando tre motivi, volti tutti a dedurre che il Tribunale di Ravenna Parte_1 erroneamente aveva accolto la eccezione di difetto di legittimazione attiva, per mancata formazione del giudicato, atteso che con la pronuncia della sentenza parziale 580 del 2014 i terreni già della Azienda
erano stati definitivamente ricompresi nella eredità, e con la successiva sentenza 159 del 2018 CP_7 si era provveduto alla assegnazione divisionale, rimanendo pendenti, per la proposizione del ricorso in cassazione, solo questioni interne ai rapporti tra coeredi. Gli appellanti sostengono che di ciò erano ben pagina 6 di 14 consapevoli le sorelle che avevano reso confessione sul punto, ammettendo la acquisizione CP_1 della proprietà in capo agli attori, nel contesto della proposta transattiva avanzata stragiudizialmente.
Nel giudizio di appello si costituivano le controparti, chiedendo la conferma della prima decisione e riproponendo domande ed eccezioni avanzate primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe.
*****
Occorre premettere, per chiarezza espositiva, che nel caso di specie quella che si pone non è propriamente una questione di legittimazione attiva, bensì una questione, di merito, di effettiva titolarità del diritto fatto valere: gli attori, infatti, proponendo la domanda in primo grado, si sono affermati titolari del diritto di proprietà, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di assegnazione, e quindi va riconosciuta, sulla base della domanda come proposta, la loro astratta legittimazione ad agire. La eccezione di “difetto di legittimazione ad agire” sollevata da una delle difese convenute, in ragione del fatto che pendendo il ricorso per cassazione non si era formato il giudicato sulla assegnazione in realtà è volta a contestare, più esattamente, e nel merito, la effettiva titolarità, in capo agli attori, del diritto di proprietà posto a fondamento della domanda, al momento della proposizione della azione risarcitoria. Si rinvia alla sentenza delle S.U. 2951 del 2016, per miglior chiarimento della distinzione tra legittimazione ad agire ed effettiva titolarità del rapporto dedotto.
Ciò premesso, si osserva che la decisione di primo grado, che ha ritenuto carenti di legittimazione attiva gli attori, in difetto di giudicato in ordine alla assegnazione in loro favore dei beni ereditari a cui si riferisce la domanda risarcitoria, ha deciso correttamente, in relazione alla situazione di fatto che si è trovata a definire.
Nel gennaio 2020, all'epoca in cui gli attori hanno radicato il giudizio risarcitorio, in primo grado, notificando l'atto di citazione alle signore la Corte d'Appello di Firenze, quale Giudice di CP_1 rinvio, con sentenza non definitiva n. 580/2014 aveva dichiarato che i terreni agricoli nonché i beni strumentali conferiti dal de cuius all' facevano ancora parte della comunione Controparte_7 Cont ereditaria in luogo delle originarie quote della estinta, e dunque dovevano essere divisi.
Avverso la sentenza non definitiva 580 del 2014, era stato proposto il ricorso 29484/2014, respinto tuttavia con l'ordinanza 4831 del 2019 del febbraio 2019, cosicchè al momento della proposizione della azione risarcitoria la sentenza parziale 580 del 2014 era effettivamente passata in giudicato, e non vi era dubbio circa la inclusione dei terreni nell'asse ereditario.
Tuttavia solo con la sentenza definitiva 159 del 2018 la stessa Corte, dopo avere svolto una Ctu e formato i lotti, aveva assegnato agli attori i terreni agricoli a cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Le odierne appellate avevano presentato ulteriore ricorso in Cassazione, iscritto a Rg. 26002/2018, che esplicitamente investiva non solo la sentenza definitiva, ma anche la parziale. Il loro difensore aveva motivato la scelta in termini prudenziali, in ragione del dubbio interpretativo generato dal testo dell'art.360 cpc, 3° comma, giustificando quindi la riproposizione dei motivi di ricorso avverso la parziale pure nel ricorso presentato contro la definitiva per il caso che la Cassazione avesse ritenuto inammissibile il primo;
tuttavia contrariamente ai timori del legale, il primo ricorso avverso la parziale era stato ritenuto ammissibile, esaminato e respinto nel merito, dalla Suprema Corte, con l'ordinanza 4831 del 2019 del febbraio 2019, con la conseguente e certa formazione del giudicato sulla decisione 580 del 2014, parziale.
Non era, invece, passata in giudicato, all'epoca della proposizione della domanda risarcitoria, la sentenza definitiva della Corte di Appello di Firenze, n.159 del 2018, che aveva assegnato agli eredi i beni ereditari;
avverso la decisione le sorelle avevano proposto ricorso alla Corte di cassazione CP_1 (rubricato a Rg 26002 del 2018), in punto al riparto delle spese;
unitamente ai nipoti, Parte_1 pagina 7 di 14 poi, si era costituito in quel giudizio depositando ricorso incidentale articolato in cinque motivi, di cui almeno tre investivano il nucleo centrale della decisione della Corte di Appello, relativo alla assegnazione dei beni ereditari.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, infatti, ed i nipoti deducevano violazione Parte_1 e/o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per avere la sentenza definitiva effettuato una valutazione dei terreni in contrasto con i criteri della sentenza n. 580/2014, parziale, passata in giudicato, secondo cui il valore dei terreni agricoli e di tutti i beni caduti in successione era da determinare con riferimento all'apertura della successione;
con il secondo motivo deducevano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. circa il preteso difetto d'interesse dei riassumenti a sollevare la questione della valutazione del relictum all'apertura della successione;
richiamavano il proprio interesse a sollevare la questione dei valori, vista la relazione (inversa) fra quantità fisica dei beni costituenti la porzione di beni da assegnare e valore dei beni ereditari, spiegando che il conguaglio in natura dovuto a fronte dell'indennità per occupazione e sfruttamento della villa e degli altri immobili, una volta determinato il valore monetario di queste ultime, era dato da un complesso di beni, misurato in ettari di terreni agricoli e in metri quadri di edifici, tanto maggiore quanto minore è il valore di stima degli immobili;
con il terzo motivo deducevano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 724, 2° co. e 725 c.c. Ricordata la necessità di procedere alla quantificazione, attraverso la CTU, delle somme percepite dalle coeredi convenute con lo sfruttamento di villa Malagola, utilizzata per i più svariati eventi (matrimoni, promozioni commerciali ecc.), contestavano la liquidazione operata dal Consigliere istruttore che aveva quantificato lo sfruttamento della villa, “in via equitativa e prudenziale” nella somma di € 700.000,00, asseritamente inadeguata ed insufficiente.
In sostanza, con i motivi di ricorso ed i nipoti intendevano evidentemente ottenere una Parte_1 modifica della decisione divisionale, e in pendenza del ricorso non poteva ritenersi formato un giudicato interno, neppure parziale, in ordine alla assegnazione: la formazione del giudicato interno presuppone infatti che vi siano “capi autonomi” o “statuizioni minime” della decisione (vedi in tal senso Cass.27246 del 2024, 30728 del 2022) indenni da critica, mentre nella fattispecie ciò non può dirsi, atteso che il giudizio divisionale volto allo scioglimento della comunione ereditaria ha carattere unitario (vedi, tra le altre, Cass.139 del 2020) e quindi, in difetto di “capi autonomi” o “statuizioni minime” che possano essere isolate, la contestazione che investe la assegnazione così come operata impedisce la formazione del giudicato divisionale.
E' vero quindi che, come sostiene la difesa Torricelli, fino all'agosto del 2023, quando la cassazione ha rigettato il ricorso, non poteva dirsi formato il giudicato, in ordine alle assegnazioni agli eredi, anche se si era formato il giudicato nei confronti delle sorelle in ordine alla inclusione nell'asse CP_1 ereditario dei terreni già conferiti nella poi ed assegnati alle Controparte_5 CP_7 socie a seguito della estinzione della società.
Poiché gli odierni appellanti hanno agito in questo giudizio esercitando “i diritti tutti connessi e dipendenti dalla assegnazione dei terreni agricoli di cui sono oggi proprietari” richiamando come titolo la sentenza della Corte di Appello 159 del 2018, che ha assegnato le proprietà agli eredi, sul presupposto del passaggio in giudicato, in realtà insussistente al momento della proposizione della domanda, la decisione di primo grado era sostanzialmente corretta poiché gli attori non erano, alla data della domanda, proprietari dei terreni a cui si riferisce la pretesa risarcitoria, e non lo sono divenuti in pendenza del primo grado di giudizio (il che avrebbe consentito di sanare il difetto prima della decisione vedi Cass. 32792 del 2021, tra le tante).
Non vi è dubbio, infatti, che la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, di natura dichiarativa, non può divenire esecutiva prima del passaggio in giudicato, e solo con esso consente agli pagina 8 di 14 eredi, divenuti proprietari in via esclusiva, l'esercizio delle azioni che ineriscono ai beni di cui sono assegnatari, seppure gli effetti dichiarativi retroagiscano alla data di apertura della successione. Che la sentenza sia stata trascritta pur in pendenza del ricorso non consente di deflettere da tale regola.
E' pur vero, tuttavia, che allo stato il giudizio divisionale è definito, e anche la sentenza della Corte di Appello 159 del 2018 è passata in giudicato, a seguito del rigetto dei ricorsi sia principale che incidentale pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25123 dell'agosto 2023, (depositata dalla difesa appellante in questo giudizio, nel settembre 2024) cosicchè ad oggi la titolarità del diritto posto alla base della domanda risarcitoria va riconosciuta, per un fatto sopravvenuto (il che è ammissibile, anche in appello, vedi specifiche sul punto, Cass.26769 del 2014, 3314 del 2001) con ogni conseguenza, circa l'accertamento del danno risarcibile, nei limiti in cui possa ritenersi provato.
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Esaminando nel merito la domanda risarcitoria, per valutare se nel caso di specie il possesso esercitato sui beni ereditari sia di buona o mala fede, si osserva, in diritto, che la condizione va accertata in primo luogo nel momento iniziale, dunque all'acquisto del possesso, e la “buona fede” consiste, nella accezione normativa contenuta all'art.1147 cc, richiamato dall'art.535 cc, nella ignoranza di violare un diritto altrui, ovvero, secondo altre formule espressive, nel convincimento della legalità della propria condotta, purchè non determinate da colpa grave. Si è anche osservato che l'art. 1147 del cc, nel presumere la buona fede in via generale, prescinde dall'esistenza di un titolo e, assegnando rilievo alla cosiddetta “opinio dominii”, cioè al ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietà o altro diritto reale senza ledere la sfera altrui, imprime al concetto di possesso di buona fede un carattere eminentemente psicologico o soggettivo. (Cass.8918 del 1991, 845 del 1997, 14626 del 2004). La buona fede, comunque voglia definirsi, costituisce oggetto di presunzione “iuris tantum”, superabile, attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi (vedi tra le altre Cass.9063 del 2024, 21387 del 2013) in applicazione del principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, secondo cui la presunzione iniziale di buona fede era venuta meno dal momento in cui i possessori di un fondo, non compreso nel titolo di acquisto da loro vantato, avevano ricevuto una lettera di intimazione al rilascio del bene.
Nel caso di specie la situazione è del tutto particolare: infatti aveva acquisito solo in Parte_5 forma indiretta il possesso dei terreni, perché aveva acquistato dai coeredi la maggioranza delle quote della nel 1985, dopo avere stipulato impegno preliminare, che le Controparte_5 promittenti venditrici avevano notificato all'altro coerede, per consentirgli Parte_1 l'eventuale esercizio della prelazione.
E' vero che ricevuto il preliminare diffidò sia le promittenti venditrici che il Parte_1 promittente acquirente dal dare corso alla cessione, rappresentando che in pendenza della divisione non poteva stabilirsi a chi sarebbe stata attribuita la maggioranza delle quote, e comunque a lui spettava oltre il diritto di prelazione anche il diritto di gradimento di cui all'art.7 dello Statuto, tuttavia le ragioni così esposte da uno dei coeredi, già all'epoca in contrasto con gli altri, in un contesto divisorio conflittuale per la presenza di due gruppi di eredi facenti capo ai due nuclei familiari del de cuius, non comportava, verosimilmente, né il convincimento in capo al compratore della effettiva inopponibilità al coerede dell'acquisto, né una colpevole ignoranza sul punto.
All'epoca infatti il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 202/1983, confermata dalla Corte di Appello di Bologna nel 1984 (n. 363/1984), aveva riconosciuto a ciascuno degli eredi la proprietà delle quote sociali in proporzione ai diritti riconosciuti nella successione, così giustificando la convinzione dell'acquirente di avere contratto un acquisto delle quote regolare ed efficace.
Solo nel 2006, con la sentenza n. 6161 la Cassazione accogliendo il ricorso proposto da
[...] dichiarò la inopponibilità ai coeredi della vendita di quote sociali effettuata in favore Parte_1
pagina 9 di 14 di e conseguentemente dichiarò che dette quote sociali andavano effettivamente Parte_5 reintegrate e considerate tra i beni sociali da dividere, cassando la decisione della Corte di Appello di Bologna, e rinviando ad altra Corte di Appello per operare la divisione ereditaria di conseguenza. Dunque, almeno fino al 2006 e le sorelle all'epoca subentrate al padre quali eredi, non Pt_5 CP_1 avevano ragione di dubitare della efficacia dell'acquisto delle quote sociali effettuato a suo tempo.
A prescindere da questa considerazione, circa la buona fede soggettiva iniziale in capo ad Parte_5
e la sua conservazione in capo alle figlie, occorre a parere della Corte distinguere, nell'amplissimo
[...] arco temporale a cui si riferisce la domanda risarcitoria oggi proposta, due periodi.
Infatti la inefficacia degli atti dispositivi delle quote sociali della che Controparte_5 ha comportato l'acquisizione al compendio ereditario (ora cristallizzata dal giudicato, e Pt_1 incontrovertibile) dei terreni pervenuti alle socie, per effetto della cancellazione della società agricola dal registro delle imprese, non esclude che detti terreni siano stati comunque gestiti a far tempo dal 1980 dalla costituita dal de cuius, poi divenuta soggetto Controparte_5 CP_7 distinto dai soci succedutisi nel tempo, tra cui da ultimo figurano e , che Parte_3 Controparte_1 difettano di legittimazione passiva, rispetto alla pretesa risarcitoria, per tutto il periodo in cui la titolarità ed il possesso dei beni era in capo alla , dotata di personalità giuridica. Parte_7
Ne può dedursi la responsabilità risarcitoria della società, e per essa delle socie, in questa sede, atteso che la società è stata cancellata, e si è estinta, e delle eventuali obbligazioni sociali le socie rispondono, per il disposto dell'art.2495 cc, coerente con il principio della autonomia dei soggetti dotati di personalità, nei soli limiti di quanto abbiano ricevuto in sede di liquidazione. Dall'atto di assegnazione risalente al 1999 (doc.14 della difesa appellata) risulta che le socie hanno ricevuto in assegnazione i terreni, che ad oggi tuttavia sono usciti dal loro patrimonio, ed inclusi (salva la casa colonica dei Tre Orfani, venduta dalle sorelle nel 2004, di cui poi si dirà) nel compendio ereditario, per effetto CP_1 del giudicato formatosi sulla inefficacia degli atti dispositivi delle “quotine”, a seguito della sentenza parziale della corte di Appello di Firenze, n.580 del 2014; dunque non pare esservi neppure astrattamente alcuno spazio per affermare la responsabilità patrimoniale risarcitoria delle signore Pt_3 e , in relazione al periodo in cui i terreni sono stati gestiti dalla Controparte_1 Controparte_5
poi
[...] CP_7
Quanto al periodo successivo, si osserva che come già detto fino al 2006 le sorelle non avevano CP_1 ragione di dubitare realmente della inefficacia dell'acquisto delle quote sociali effettuato dal padre: è vero che l'aveva da sempre contestata, e tuttavia il suo atteggiamento da una Parte_1 parte andava collocato nel contesto del contenzioso ereditario, dall'altra non aveva trovato riscontro nelle decisioni giudiziarie.
Anche per il periodo successivo al 2006 la peculiarità della vicenda rende arduo, o meglio, non consente, di affermare la sussistenza della mala fede.
Gli appellanti assumono che la mala fede è stata accertata dalla sentenza parziale della Corte di Appello Cont di Firenze, n.580 del 2014, laddove afferma, a pag.10 “La circostanza della estinzione della è rimasta ignota per l'intero corso del giudizio di cassazione che ha portato alla sentenza 6160 del 2006, di rinvio a questa Corte. L' era intervenuta, ma mai era stata effettuata Controparte_7 dalla sua difesa la dichiarazione del caso”.
E oltre prosegue: “La delibera di attribuzione della proprietà dei terreni agricoli alle due signore CP_1
[... è stato l'ultimo di una concatenazione di atti di disposizione posti in essere nella consapevolezza incontestata e documentale dapprima di poi delle sue eredi qui chiamate in causa, Parte_5 dell'esistenza di un contenzioso sulla titolarità delle quote sociali sotto il profilo della permanente appartenenza al compendio ereditario de quo”.
pagina 10 di 14 Ora, ad avviso della Corte le osservazioni riportate non contengono in verità un accertamento della mala fede, e comunque non sono idonee a formare giudicato: la circostanza che le sorelle non CP_1 abbiano dichiarato l'estinzione della società, nel corso del giudizio, ai fini di determinare la interruzione del processo ex art.300 cpc non integra certamente una condotta di mala fede, poiché rappresenta l'esercizio di una facoltà concessa dall'ordinamento, che non esonera comunque le socie, succedute alla società cancellata nella titolarità dei beni, dagli effetti del giudicato formatosi nei confronti della società.
Quanto poi al rilievo della consapevolezza incontestata e documentale dapprima di , poi Parte_5 delle sue eredi qui chiamate in causa, dell'esistenza di un contenzioso sulla titolarità delle quote sociali, si osserva che la Corte di Appello non ha esplicitata la rilevanza di tale osservazione, ai fini della decisione di reintegrare i terreni nel compendio ereditario, che pare invece frutto della doverosa applicazione, in sede di rinvio, del principio di diritto affermato dalla cassazione con la sentenza 6161 del 2006, circa la inopponibilità ai coeredi, e quindi la inefficacia, della vendita di quota, da cui è derivata la restituzione agli eredi del patrimonio relitto dalla società.
Conclusivamente, sul punto: non vi è un accertamento della mala fede passato in giudicato;
il possesso dei terreni da parte delle non può ritenersi di mala fede, perché aveva Parte_8 Parte_5 acquistato le quote sociali da tre su quattro degli eredi del socio originario, con atto che la stessa autorità giudiziaria ha per molti anni ritenuto valido ed efficace, fino alla pronuncia della cassazione, n.6160 del 2006; nel contempo le ordinarie vicende sociali, e la decisione di ricapitalizzare la società ha comportato la uscita dalla società di e nel seguito il possesso della famiglia si Parte_1 CP_1 è lungamente protratto anche in ragione della particolare complessità del contenzioso sviluppatosi tra gli eredi, in primo luogo per interpretare la volontà del testatore, in ordine alle quote ereditarie, (tenendo conto del fatto che questa era stata espressa prima del 1975, e doveva essere invece applicata nel contesto normativo sopravvenuto, con la riforma del diritto di famiglia del 1975), quindi per definire il compendio ereditario e provvedere alla divisione;
solo nel 2018 la sentenza parziale 580 del 2014 è passata in giudicato, così cristallizzando la inclusione nel compendio ereditario dei terreni conferiti alla poi Controparte_5 CP_7
Dunque, solo con l'atto di messa in mora notificato dagli appellanti nel 10.4.2019 può dirsi che le sorelle abbiano avuto contezza di esercitare un possesso illegittimo, perché i terreni erano stati CP_1 effettivamente attratti nel compendio ereditario con decisione definitiva: quindi, tenuto conto della domanda, che riguarda i redditi tratti dai fondi sino al 31.12.2018 non vi è spazio per riconoscere agli appellanti alcun diritto alla restituzione di frutti.
Quanto alle ulteriori domande, si osserva che l'abbattimento della casa colonica e della CP_2 casa colonica entrambe poste nei terreni agricoli di proprietà indivisa degli appellanti non CP_8 integra per quanto consta un danno risarcibile ascrivibile alle dal momento che venne operato CP_1 dalla società, così come è ascrivibile alla società la vendita del terreno di metri quadri 11.749 descritto nel NCT del Comune di Ravenna nel foglio 137, mappale 117 a tale (attuato con rogito Persona_2 Notaio del 24.03. 1998, rep. 107773): rispetto a tali domande, dunque, le attuali appellate Per_3 difettano di legittimazione passiva.
Né vi è prova di una condotta di “cattiva manutenzione” della casa colonica “Ca' Nova” ascrivibile alle appellate: la condizioni positiva dei fabbricati che si trae dalle perizie non consente invero di attribuire la decadenza alla specifica condotta delle attuali appellate, anziché di coloro che le hanno precedute nella gestione dei fondi.
In effetti l'unico atto di dispersione e disposizione posto in essere da e è la Controparte_1 Parte_3 vendita della casa colonica “Tre Orfani” ubicata in Ravenna, frazione Villanova, Via Santa Caterina, n. 10, ai Sigg.ri e per € 200.000, con rogito Notaio del Controparte_3 Parte_4 Per_1 01.12.2004, depositato come doc. 84 di parte appellante. pagina 11 di 14 Dunque, gli attori, che agiscono quali eredi di specifici beni, tuttavia corrispondenti alla quota di un mezzo della eredità, hanno diritto alla restituzione della metà della somma: se invero l'immobile non fosse stato venduto dai possessori di buona fede, il compendio ereditario nel suo complesso lo avrebbe ricompreso, e all'atto della divisione la quota ereditaria degli attori sarebbe stata maggiore.
Né può dirsi prescritto il diritto alla restituzione del prezzo, dal momento che è stato esercitato con la domanda proposta in primo grado, nel 2020, a meno di un anno di distanza dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato dagli appellanti, quali coeredi.
Il debito, di valuta (l'art.535 cc, infatti, al secondo comma, nel disciplinare la specifica ipotesi precisa che il possessore di buona fede che ha alienato un bene e obbligato a restituirne il “prezzo”), va maggiorato degli interessi legali, ex art.1284 1° comma cc, dalla data della intimazione avanzata stragiudizialmente, al saldo effettivo.
Non vi è prova di un maggior danno da svalutazione monetaria.
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Esaminando, quindi, le domande proposte dalle appellate, si osserva preliminarmente che le note contenenti le PC constano di 12 pagine per e 8 per ragione che ha Controparte_1 Parte_3 condotto il Relatore a non trascriverle interamente nella epigrafe per non appesantire eccessivamente il testo della sentenza. Per vagliare per quanto possibile ordinatamente la fondatezza delle domande, queste si riordinano per capi, unificati per entrambe le appellate.
1
Va detto, tuttavia, che alcune domande di erano espressamente subordinate Controparte_1 all'accoglimento della domanda avversaria di condanna alla restituzione dei frutti, e dunque debbono intendersi caducate, atteso che l'accertamento del possesso di buona fede ha escluso la condanna alla restituzione dei frutti, naturali e civili (vedi punto VII b, XII b delle note di PC).
2
chiede di dichiarare, nei confronti degli appellanti che le convenute Controparte_1 Parte_2 entrambe e sono legittime proprietarie della quota del 50 % dei beni immobili CP_1 Parte_3 appartenenti al Lotto 2, sostenendo che “l'effetto reale della vendita delle quote che furono di
[...]
– per effetto della fictio iuris introdotta dalle sentenze – slitta necessariamente sui Parte_6 terreni (altrimenti ravvisandosi una ingiustificata ed illegittima sperequazione nella valutazione dei rispettivi diritti delle parti)……... ferma la persistente validità del contratto di vendita di
[...] e seguendo l'iter motivazionale delle sentenze”. Parte_6
Similmente conclude, nei punti da 6 a 9 delle note di precisazione delle conclusioni. Parte_3
La domanda così svolta da entrambe le convenute non può essere accolta: è infatti esclusa la persistente
“efficacia” del contratto di vendita di quote, e si è al contrario formato il giudicato, in ragione della sentenza parziale 580 del 2014 della Corte di Appello di Firenze, in ordine 1) alla inopponibilità ai coeredi delle vendite di quota sociale, alla estinzione della società, e alla conseguente inclusione dei terreni (patrimonio relitto della società estinta, in precedenza rappresentato dalle quote) nel compendio ereditario;
3) si è poi formato giudicato anche in ordine alla assegnazione in proprietà dei beni agli eredi, in conseguenza della sentenza definitiva n.159 del 2018.
3
In subordine, le convenute qui appellate chiedono la risoluzione del contratto di vendita di quota, (concluso il 28.10.1985, in forma di preliminare, e con successivo trasferimento in forma di definitivo nel 1986) tra ed , con condanna degli eredi di questa, i fratelli Parte_6 Parte_5
alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno. Parte_2 pagina 12 di 14 Questa domanda è fondata: è vero infatti che le sentenza sinora pronunciate non hanno investito direttamente il rapporto tra le parti del contratto di vendita, pur accertando in buona sostanza che nel caso di specie la vendita aveva per oggetto cosa altrui, ed era come tale dotata di sola efficacia obbligatoria, così dichiarandone la inopponibilità ai coeredi, e la inefficacia;
si applica quindi la previsione contenuta all'art.1479 cc, e va riconosciuto al compratore evitto, e per esso alle eredi, il diritto alla risoluzione del contratto e, di conseguenza, alla restituzione del prezzo.
La documentazione prodotta in causa (vedi docc.ti 19 e 20 depositati con la comparsa di risposta dalla difesa di ) prova che la vendita avvenne direttamente tra ed Controparte_1 Parte_6 ; né rileva in contrario quanto scritto nella sentenza 580 del 2014 della Corte di Appello Parte_5 di Firenze, trattandosi di una ricostruzione storica della vicenda affetta da evidente errore, e comunque irrilevante ai fini dell'accertamento passato in giudicato, che ha per oggetto solo la applicazione del principio di diritto dettato dalla cassazione al giudice del rinvio, e quindi la inclusione dei terreni nel compendio ereditario.
Certamente la domanda di risoluzione non è prescritta, atteso che alla azione di risoluzione si applica la prescrizione decennale, che decorre nel caso di specie dal momento in cui è divenuta inoppugnabile la inefficacia del contratto, per essere la quota sociale non già di titolarità dell'erede, ma ricompresa nel compendio ereditario, ovverossia con il passaggio in giudicato della sentenza parziale 580 del 2014, avvenuto nel 2018.
La somma a suo tempo pagata era di 208.344.000 lire, convertite in 107.600,70 euro, sulla somma da restituire, che costituisce debito di valuta, si riconoscono, a titolo di danno, gli interessi legali, ex art.1284 1° comma cc, dalla data della domanda, che si individua, in difetto di messa in mora stragiudiziale, nel 9 ottobre 2020, data di costituzione delle appellate in primo grado.
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Entrambe le appellate chiedono di condannare gli attori a corrispondere somme asseritamente dovute per la gestione della società agricola poi estinta;
chiede il riconoscimento di “indennità” Controparte_1 a fronte degli apporti economici versati da e dalle figlie a favore della società Parte_5 [...] e poi chiede invece la condanna delle controparti a Parte_9 CP_7 Parte_3 corrisponderle, a titolo di arricchimento senza causa, una quota dei debiti sociali, proporzionale alla quota dei terreni assegnati, ovvero una quota della somma versata a titolo di aumento del capitale.
Le domande così formulate sono infondate, e vanno respinte: i soci, acquirenti delle quote nel 1985, hanno medio tempore gestito la società a loro piacimento, accettando il rischio di impresa, ricavando gli utili, reimpiegandoli o meno, per quattordici anni, secondo i criteri di opportunità e convenienza che si sono liberamente dati;
fino al 1997 rimase in società, come socio di minoranza, Parte_1 tuttavia, e dunque certamente senza poteri decisionali di rilievo;
in seguito venne estromesso, a fronte della decisione dei soci di maggioranza di azzerare il capitale, per perdite, e ricapitalizzare la società.
Dunque, non vi sono i presupposti per chiamare a rispondere dell'operato dei soci effettivi e dell'andamento sociale gli eredi di che non hanno avuto parte nella Persona_4 conduzione della società, attualmente estinta.
Vero è che il patrimonio relitto della società è stato restituito alla eredità, e che sul punto si è formato giudicato, ma ciò non comporta che sia provato un arricchimento indebito, dei coeredi appellanti, atteso che la società agricola le cui quote facevano parte del compendio ereditario era patrimonializzata, e all'atto della costituzione, nel 1980, poco prima dell'apertura della eredità presentava un patrimonio netto di oltre 1.600.000 lire.
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Da ultimo, le appellate rilevavano che gli attori avevano raccolto i frutti dell'annata agraria 2019, pagina 13 di 14 mentre le spese relative erano state sostenute dalle convenute, per circa 50.000 euro, come documentato.
Ora, le spese in oggetto sono state sostenute dalla e non vi è alcuna certezza circa la Controparte_9 loro destinazione ai fondi riconsegnati agli attori, qui appellanti;
dunque manca la prova del credito rappresentato.
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Conclusivamente: le domande reciprocamente proposte vanno in modesta misura accolte: va riconosciuto infatti il diritto alla restituzione agli odierni appellanti della metà del valore dell'immobile alienato dalle sorelle nel 2004, maggiorato degli interessi legali, ex art.1284 1° comma cc, CP_1 dalla data della mora al saldo effettivo e va riconosciuto il diritto delle appellate alla restituzione a loro favore del prezzo pagato per la quota sociale già appartenente alla madre, con interessi legali dal 9.10.2020 al saldo.
Considerato che gli appellanti sono assistiti dallo stesso difensore;
che è Parte_1 modestamente vittorioso, e i fratelli sono sia vittoriosi, che soccombenti, e lo stesso è a Parte_2 dirsi delle sorelle cosicchè si ravvisa soccombenza reciproca, le spese del grado si compensano CP_1 integralmente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma, per fatti sopravvenuti, della sentenza n. 72/2022 emessa dal Tribunale di Ravenna il 14.01.2022, che conferma nel resto: dichiara tenute e condanna e a corrispondere agli appellanti, creditori Controparte_1 Parte_3 solidali, € 100.000,00 (centomila) pari alla metà del prezzo ricavato dalla vendita della casa colonica
“Tre Orfani” ubicata in Ravenna, frazione Villanova, Via Santa Caterina, n. 10, oltre interessi legali ex art.1284 1° comma dalla data della mora (10.4.2019) al saldo;
dichiara risolto il contratto di vendita di quota sociale tra ed;
e Parte_6 Parte_5 dichiara tenuti e condanna gli appellanti e quali eredi di Parte_2 Parte_2 a restituire alle sorelle il prezzo a suo tempo pagato dall'acquirenti, di Parte_6 CP_1
€.107.600,70, oltre interessi legali ex art.1284 1° comma cc, dal 9.10.2020 al saldo effettivo;
compensa integralmente le spese del grado.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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