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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12352/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12352/2024 tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE
e
Controparte_1
PARTE APPELLATA
Oggi 30 gennaio 2025, alle ore 11,35, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi:
per l'avv. SILVAGNI ANNA LISA;
Parte_1
per , il Procuratore dello Stato Dott. Controparte_1 Controparte_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA.
E' altresì presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa . Persona_1
I Procuratori delle parti si riportano i rispettivi atti difensivi e precisano come da conclusioni già riportate in atti.
Il Procuratore di parte appellante insiste nel precisare che manca la dichiarazione da parte del Dott. e Pt_1
che pertanto la comunicazione è incompleta e che, ai sensi di quanto sulla stessa riportato, deve essere considerata come omessa comunicazione;
rileva che manca nel caso di specie coscientemente e volontariamente la dichiarazione del Dott. Pt_1
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice,
pagina 1 di 8 dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 2 di 8 N. R.G. 12352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 6401/2023, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVAGNI ANNA LISA Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva appello nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1644/2024 Parte_1
del 10.07.2024, pubblicata in data 11.07.2024, che aveva respinto il ricorso dallo stesso proposto ex art. 204 bis
CdS per ottenenere la revoca e/o l'annullamento del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di – ID 53-R5/2023 - che aveva disposto la revisione della CP_1
patente di guida di cui era titolare, mediante nuovo esame di idoneità tecnica – nonché della Parte_1
comunicazione di avvio del procedimento e di ogni altro atto precedente o conseguente, oltre alla revoca e/o pagina 3 di 8 all'annullamento della decurtazione dalla patente di guida di dei punti sottrattigli in Parte_1
conseguenza del verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna n. 5002196 del 30.03.2022, con riaccredito dei punti stessi.
Nel merito il ricorrente esponeva che:
- gli erano state contestate, con tre distinti verbali, diverse infrazioni del CdS, nell'arco di dodici mesi dalla prima violazione, cosicché era stato avviato nei suoi confronti il procedimento di revisione della patente, ai sensi dell'art. 126 bis comma 6 CdS;
- le infrazioni contestate erano relative al veicolo tg GA711BL, intestato alla società di cui CP_3 Parte_1
era amministratore e legale rappresentante;
[...]
- in particolare, erano stati emessi i seguenti verbali di contestazione delle violazioni del CdS:
a) verbale n. 5005385 del 30.08.2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna, in relazione al quale il aveva dichiarato ex art. 126 bis comma 2 CdS di essere sia il legale rappresentante della società Pt_1 [...]
sia il trasgressore, e aveva provveduto a pagare la relativa sanzione (doc. 3); CP_3
b) verbale n. V498R/2022 del 17.07.2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di San Lazzaro, in relazione al quale il aveva dichiarato ex art. 126 bis comma 2 CdS di essere sia il legale rappresentante della Pt_1
società Rogi S.r.l., sia il trasgressore, e aveva provveduto a pagare la relativa sanzione (doc. 4)
c) verbale n. 5001296 del 30.03.2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna, in relazione al quale il aveva dichiarato di essere il legale rappresentante della società ma non aveva inteso Pt_1 CP_3
dichiarare di essere il trasgressore, essendo ben certo di non essersi trovato quel giorno alla guida del mezzo e non sapendo indicare chi, tra i collaboratori della società, avesse commesso l'infrazione; precisava che solo per mero errore aveva firmato la dichiarazione sia come dichiarante, che come trasgressore (doc. 5).
Il ricorrente rilevava che tale ultima violazione non era pertanto a lui imputabile e che la relativa decurtazione era illegittima.
Nel giudizio avanti al Giudice di Pace si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, richiamati i rilievi della Polizia Municipale sull'istanza del ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso, stante il ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni che l'Anagrafe nazionale riveste nelle attività connesse all'introduzione della patete a punti.
La sentenza di primo grado n. 1644/2024 respingeva il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Giudice di Pace di in Parte_1 CP_1
relazione al capo 4 della stessa, ove il Giudice aveva rilevato che la comunicazione inviata ex art. 126 bis CdS dal ricorrente era finalizzata a partecipare l'organo accertatore dei dati personali e della patente di guida del pagina 4 di 8 responsabile, non essendo contemplata la possibilità di formulare una dichiarazione negativa o di non conoscenza dei dati.
L'appellante rilevava che la motivazione appariva in contrasto con i dati fattuali, era palesemente contraddittoria e priva di fondamento giuridico;
ribadiva di essere certo di non essere stato il trasgressore della violazione di cui al verbale n. 5001296 del 30.03.2022 ed evidenziava di aver volontariamente lasciato in bianco la seconda parte della dichiarazione relativa all'identificazione del conducente, compilando solamente la parte riguardante l'intestatario del veicolo.
In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
3. Si costituiva nel presente grado di appello il Controparte_4
deducendo che, contrariamente a quanto affermato da controparte, al documento in esame
[...] intitolato “comunicazione dati del conducente” può essere attribuita la sola funzione di rendere noti all'accertatore i dati del conducente per procedere alla decurtazione dei punti della patente di guida, come previsto dall'art. 126 bis comma 2 CdS.
A parere dell'appellato, il fatto che il documento in questione avesse detta finalità sarebbe desumibile dall'intitolazione e dalla parte relativa alla “sottoscrizione del conducente che conferma di essere l'autore della violazione”, ove il veva apposto la propria firma. Pt_1
In conclusione, la parte appellata chiedeva di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata, vinte le spese.
4. All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, sentite le parti, disponeva il mutamento del rito ordinario nel rito speciale del lavoro, ai sensi degli artt. 2, 7 D.L.vo n. 150/2011, 437 c.p.c.. veniva sentito liberamente e rendeva le proprie dichiarazioni sui fatti di causa. Parte_1
Quindi veniva fissata, per la discussione, l'udienza odierna, ove i Procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La dichiarazione resa da in data 26.04.2022 (doc. 5 di parte appellante), in relazione al verbale Parte_1 di contestazione dell'infrazione al CdS n. 5001296 del 30.03.2022, non vale ad identificare il trasgressore nella persona dello stesso dichiarante.
pagina 5 di 8 La suddetta dichiarazione, denominata “comunicazione dati del conducente”, ha effettivamente detta finalità, come ha rilevato parte opposta, e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica alla quale il veicolo è intestato, ai sensi dell'art. 126 bis comma 2 CdS.
Tuttavia, la circostanza che il modulo di dichiarazione, intestato appunto “comunicazione dati del conducente”, sia stato predisposto per assolvere detta funzione non comporta automaticamente che, nel caso di specie, la dichiarazione resa da abbia avuto tale finalità. Parte_1
Del resto, i soggetti obbligati a rendere la dichiarazione in questione non sempre possono provvedervi, e tale eventualità è espressamente contemplata dall' art. 126 bis comma 2 CdS, che prevede una sanzione amministrativa in caso di omissione ingiustificata della comunicazione dei dati del conducente, applicabile analogicamente all'ipotesi in cui la comunicazione sussista, ma sia incompleta o carente.
Si rileva, poi, che ai fini della corretta valutazione della dichiarazione, non può prescindersi dall'accertamento della consapevolezza e volontà del suo autore, il quale nel caso di specie ha più volte affermato di aver inteso comunicare all'organo di polizia procedente soltanto i dati relativi all'identità del legale rappresentante della società alla quale il veicolo è intestato;
ha inoltre precisato di non essere a conoscenza dell'autore della violazione, in quanto la è una società di consulenza che si avvale di diversi collaboratori, i quali quotidianamente, CP_3 all'occorrenza, utilizzano il mezzo aziendale.
La necessità che venga garantita, nell'interpretazione della dichiarazione, la consapevolezza e la volontarietà dell'autore è tanto più rilevante in quanto la stessa costituisce l'unica fonte di prova per l'identificazione del conducente.
Inoltre, sul piano strettamente documentale e formale, la dichiarazione risulta effettivamente carente per l'identificazione dell'autore dell'infrazione, in quanto il non ha barrato la relativa casella, né ha Pt_1
inserito i dati anagrafici riferibili al trasgressore, lasciando detta parte deliberatamente in bianco. Così facendo, egli ha agito diversamente rispetto a come ha operato nella redazione delle comunicazioni relative agli altri due verbali di contestazione delle infrazioni, nelle quali invece ha espressamente ammesso di essere, oltre al legale rappresentante della società proprietaria del veicolo, anche il conducente. In particolare, nella dichiarazione di cui al doc. 3), ha provveduto a compilare analogo modulo trascrivendo minuziosamente i propri dati anagrafici nella parte relativa all'identificazione del conducente del veicolo;
nella dichiarazione di cui al doc. 4), riportata su di un modulo avente una differente impostazione, ha contrassegnato la parte contenente l'affermazione di essere stato alla guida del veicolo con cui era stata commessa l'infrazione e ha trascritto i dati relativi alla propria patente.
Pertanto, quanto al doc. 5 qui in esame, in ragione della mancata compilazione del modulo nella parte dedicata alla trascrizione dei dati anagrafici del conducente, non può desumersi la dichiarazione positiva di identificazione dell'autore della violazione dalla sola apposizione di una seconda firma, in calce al modulo, sotto alla dicitura pre- compilata: “Sottoscrizione del conducente che conferma di essere l'autore della violazione”. Al riguardo il pagina 6 di 8 ha affermato di aver apposto tale firma per mero errore e senza alcuna intenzione di dichiarare di Pt_1 essere stato alla guida del mezzo in occasione dell'infrazione. Una diversa interpretazione, oltre ad apparire contrastante con i principi di correttezza e buona fede, nonché di imparzialità della pubblica amministrazione, sarebbe del tutto contraddittoria e ingiustificata anche sul piano strettamente lessicale, posto che l'espressione
“conferma” presuppone una precedente dichiarazione positiva di affermazione della propria identità come conducente del veicolo, che nel caso di specie è del tutto assente.
Per quanto esposto la dichiarazione resa dal non può essere ritenuta idonea a consentire Pt_1
l'identificazione del conducente del veicolo e a rendere il dichiarante imputabile dell'illecito amministrativo contestato nel verbale n. 5001296 del 30.03.2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna.
Pertanto, la violazione non può essere conteggiata nel novero di quelle attribuite all'appellante nel corso di dodici mesi ex art. 126 bis comma 6 CdS., con l'effetto di dover disporre la revoca della decurtazione dei punti dalla patente di guida di determinata in conseguenza del verbale n. 5001296 del 30.03.2022. Parte_1
Ne deriva l'illegittimità del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio
Motorizzazione di Bologna – ID 53-R5/2023, nonché degli atti precedenti e conseguenti oggetto di opposizione, che sulla base di tale presupposto erroneo ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e pertanto debbono essere poste a carico della parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
vengono liquidate in base ai valori minimi, relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed entità delle questioni trattate e all'attività processuale effettivamente svolta, tenuto conto del valore indeterminabile basso della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1644/2024 pubblicata l'11.07.2024, ogni diversa
[...] CP_1
istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- riforma la sentenza impugnata;
-revoca la decurtazione, dalla patente di guida di dei punti sottrattigli in conseguenza del Parte_1
verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna n. 5002196 del 30.03.2022 e dispone il riaccredito dei punti stessi;
-annulla il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di
– ID 53-R5/2023, la comunicazione di avvio del procedimento ed ogni atto precedente e conseguente;
CP_1
pagina 7 di 8 -condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di in persona CP_1
del Ministro pro-tempore, alla rifusione, in favore di delle spese processuali relative ad Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 237,00 per esborsi ed € 1.046,00, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali, in relazione al primo grado di giudizio, nonché in € 355,50 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e 15 % per spese generali, in relazione al presente grado d'appello.
Sentenza pubblicata mediante deposito del fascicolo telematico, unitamente al verbale d'udienza.
Bologna, 30 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12352/2024 tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE
e
Controparte_1
PARTE APPELLATA
Oggi 30 gennaio 2025, alle ore 11,35, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi:
per l'avv. SILVAGNI ANNA LISA;
Parte_1
per , il Procuratore dello Stato Dott. Controparte_1 Controparte_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA.
E' altresì presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa . Persona_1
I Procuratori delle parti si riportano i rispettivi atti difensivi e precisano come da conclusioni già riportate in atti.
Il Procuratore di parte appellante insiste nel precisare che manca la dichiarazione da parte del Dott. e Pt_1
che pertanto la comunicazione è incompleta e che, ai sensi di quanto sulla stessa riportato, deve essere considerata come omessa comunicazione;
rileva che manca nel caso di specie coscientemente e volontariamente la dichiarazione del Dott. Pt_1
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice,
pagina 1 di 8 dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico.
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 2 di 8 N. R.G. 12352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 6401/2023, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVAGNI ANNA LISA Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva appello nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1644/2024 Parte_1
del 10.07.2024, pubblicata in data 11.07.2024, che aveva respinto il ricorso dallo stesso proposto ex art. 204 bis
CdS per ottenenere la revoca e/o l'annullamento del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di – ID 53-R5/2023 - che aveva disposto la revisione della CP_1
patente di guida di cui era titolare, mediante nuovo esame di idoneità tecnica – nonché della Parte_1
comunicazione di avvio del procedimento e di ogni altro atto precedente o conseguente, oltre alla revoca e/o pagina 3 di 8 all'annullamento della decurtazione dalla patente di guida di dei punti sottrattigli in Parte_1
conseguenza del verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna n. 5002196 del 30.03.2022, con riaccredito dei punti stessi.
Nel merito il ricorrente esponeva che:
- gli erano state contestate, con tre distinti verbali, diverse infrazioni del CdS, nell'arco di dodici mesi dalla prima violazione, cosicché era stato avviato nei suoi confronti il procedimento di revisione della patente, ai sensi dell'art. 126 bis comma 6 CdS;
- le infrazioni contestate erano relative al veicolo tg GA711BL, intestato alla società di cui CP_3 Parte_1
era amministratore e legale rappresentante;
[...]
- in particolare, erano stati emessi i seguenti verbali di contestazione delle violazioni del CdS:
a) verbale n. 5005385 del 30.08.2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna, in relazione al quale il aveva dichiarato ex art. 126 bis comma 2 CdS di essere sia il legale rappresentante della società Pt_1 [...]
sia il trasgressore, e aveva provveduto a pagare la relativa sanzione (doc. 3); CP_3
b) verbale n. V498R/2022 del 17.07.2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di San Lazzaro, in relazione al quale il aveva dichiarato ex art. 126 bis comma 2 CdS di essere sia il legale rappresentante della Pt_1
società Rogi S.r.l., sia il trasgressore, e aveva provveduto a pagare la relativa sanzione (doc. 4)
c) verbale n. 5001296 del 30.03.2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna, in relazione al quale il aveva dichiarato di essere il legale rappresentante della società ma non aveva inteso Pt_1 CP_3
dichiarare di essere il trasgressore, essendo ben certo di non essersi trovato quel giorno alla guida del mezzo e non sapendo indicare chi, tra i collaboratori della società, avesse commesso l'infrazione; precisava che solo per mero errore aveva firmato la dichiarazione sia come dichiarante, che come trasgressore (doc. 5).
Il ricorrente rilevava che tale ultima violazione non era pertanto a lui imputabile e che la relativa decurtazione era illegittima.
Nel giudizio avanti al Giudice di Pace si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, richiamati i rilievi della Polizia Municipale sull'istanza del ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso, stante il ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni che l'Anagrafe nazionale riveste nelle attività connesse all'introduzione della patete a punti.
La sentenza di primo grado n. 1644/2024 respingeva il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Giudice di Pace di in Parte_1 CP_1
relazione al capo 4 della stessa, ove il Giudice aveva rilevato che la comunicazione inviata ex art. 126 bis CdS dal ricorrente era finalizzata a partecipare l'organo accertatore dei dati personali e della patente di guida del pagina 4 di 8 responsabile, non essendo contemplata la possibilità di formulare una dichiarazione negativa o di non conoscenza dei dati.
L'appellante rilevava che la motivazione appariva in contrasto con i dati fattuali, era palesemente contraddittoria e priva di fondamento giuridico;
ribadiva di essere certo di non essere stato il trasgressore della violazione di cui al verbale n. 5001296 del 30.03.2022 ed evidenziava di aver volontariamente lasciato in bianco la seconda parte della dichiarazione relativa all'identificazione del conducente, compilando solamente la parte riguardante l'intestatario del veicolo.
In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
3. Si costituiva nel presente grado di appello il Controparte_4
deducendo che, contrariamente a quanto affermato da controparte, al documento in esame
[...] intitolato “comunicazione dati del conducente” può essere attribuita la sola funzione di rendere noti all'accertatore i dati del conducente per procedere alla decurtazione dei punti della patente di guida, come previsto dall'art. 126 bis comma 2 CdS.
A parere dell'appellato, il fatto che il documento in questione avesse detta finalità sarebbe desumibile dall'intitolazione e dalla parte relativa alla “sottoscrizione del conducente che conferma di essere l'autore della violazione”, ove il veva apposto la propria firma. Pt_1
In conclusione, la parte appellata chiedeva di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata, vinte le spese.
4. All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, sentite le parti, disponeva il mutamento del rito ordinario nel rito speciale del lavoro, ai sensi degli artt. 2, 7 D.L.vo n. 150/2011, 437 c.p.c.. veniva sentito liberamente e rendeva le proprie dichiarazioni sui fatti di causa. Parte_1
Quindi veniva fissata, per la discussione, l'udienza odierna, ove i Procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto.
La dichiarazione resa da in data 26.04.2022 (doc. 5 di parte appellante), in relazione al verbale Parte_1 di contestazione dell'infrazione al CdS n. 5001296 del 30.03.2022, non vale ad identificare il trasgressore nella persona dello stesso dichiarante.
pagina 5 di 8 La suddetta dichiarazione, denominata “comunicazione dati del conducente”, ha effettivamente detta finalità, come ha rilevato parte opposta, e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica alla quale il veicolo è intestato, ai sensi dell'art. 126 bis comma 2 CdS.
Tuttavia, la circostanza che il modulo di dichiarazione, intestato appunto “comunicazione dati del conducente”, sia stato predisposto per assolvere detta funzione non comporta automaticamente che, nel caso di specie, la dichiarazione resa da abbia avuto tale finalità. Parte_1
Del resto, i soggetti obbligati a rendere la dichiarazione in questione non sempre possono provvedervi, e tale eventualità è espressamente contemplata dall' art. 126 bis comma 2 CdS, che prevede una sanzione amministrativa in caso di omissione ingiustificata della comunicazione dei dati del conducente, applicabile analogicamente all'ipotesi in cui la comunicazione sussista, ma sia incompleta o carente.
Si rileva, poi, che ai fini della corretta valutazione della dichiarazione, non può prescindersi dall'accertamento della consapevolezza e volontà del suo autore, il quale nel caso di specie ha più volte affermato di aver inteso comunicare all'organo di polizia procedente soltanto i dati relativi all'identità del legale rappresentante della società alla quale il veicolo è intestato;
ha inoltre precisato di non essere a conoscenza dell'autore della violazione, in quanto la è una società di consulenza che si avvale di diversi collaboratori, i quali quotidianamente, CP_3 all'occorrenza, utilizzano il mezzo aziendale.
La necessità che venga garantita, nell'interpretazione della dichiarazione, la consapevolezza e la volontarietà dell'autore è tanto più rilevante in quanto la stessa costituisce l'unica fonte di prova per l'identificazione del conducente.
Inoltre, sul piano strettamente documentale e formale, la dichiarazione risulta effettivamente carente per l'identificazione dell'autore dell'infrazione, in quanto il non ha barrato la relativa casella, né ha Pt_1
inserito i dati anagrafici riferibili al trasgressore, lasciando detta parte deliberatamente in bianco. Così facendo, egli ha agito diversamente rispetto a come ha operato nella redazione delle comunicazioni relative agli altri due verbali di contestazione delle infrazioni, nelle quali invece ha espressamente ammesso di essere, oltre al legale rappresentante della società proprietaria del veicolo, anche il conducente. In particolare, nella dichiarazione di cui al doc. 3), ha provveduto a compilare analogo modulo trascrivendo minuziosamente i propri dati anagrafici nella parte relativa all'identificazione del conducente del veicolo;
nella dichiarazione di cui al doc. 4), riportata su di un modulo avente una differente impostazione, ha contrassegnato la parte contenente l'affermazione di essere stato alla guida del veicolo con cui era stata commessa l'infrazione e ha trascritto i dati relativi alla propria patente.
Pertanto, quanto al doc. 5 qui in esame, in ragione della mancata compilazione del modulo nella parte dedicata alla trascrizione dei dati anagrafici del conducente, non può desumersi la dichiarazione positiva di identificazione dell'autore della violazione dalla sola apposizione di una seconda firma, in calce al modulo, sotto alla dicitura pre- compilata: “Sottoscrizione del conducente che conferma di essere l'autore della violazione”. Al riguardo il pagina 6 di 8 ha affermato di aver apposto tale firma per mero errore e senza alcuna intenzione di dichiarare di Pt_1 essere stato alla guida del mezzo in occasione dell'infrazione. Una diversa interpretazione, oltre ad apparire contrastante con i principi di correttezza e buona fede, nonché di imparzialità della pubblica amministrazione, sarebbe del tutto contraddittoria e ingiustificata anche sul piano strettamente lessicale, posto che l'espressione
“conferma” presuppone una precedente dichiarazione positiva di affermazione della propria identità come conducente del veicolo, che nel caso di specie è del tutto assente.
Per quanto esposto la dichiarazione resa dal non può essere ritenuta idonea a consentire Pt_1
l'identificazione del conducente del veicolo e a rendere il dichiarante imputabile dell'illecito amministrativo contestato nel verbale n. 5001296 del 30.03.2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna.
Pertanto, la violazione non può essere conteggiata nel novero di quelle attribuite all'appellante nel corso di dodici mesi ex art. 126 bis comma 6 CdS., con l'effetto di dover disporre la revoca della decurtazione dei punti dalla patente di guida di determinata in conseguenza del verbale n. 5001296 del 30.03.2022. Parte_1
Ne deriva l'illegittimità del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio
Motorizzazione di Bologna – ID 53-R5/2023, nonché degli atti precedenti e conseguenti oggetto di opposizione, che sulla base di tale presupposto erroneo ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e pertanto debbono essere poste a carico della parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
vengono liquidate in base ai valori minimi, relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed entità delle questioni trattate e all'attività processuale effettivamente svolta, tenuto conto del valore indeterminabile basso della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1644/2024 pubblicata l'11.07.2024, ogni diversa
[...] CP_1
istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- riforma la sentenza impugnata;
-revoca la decurtazione, dalla patente di guida di dei punti sottrattigli in conseguenza del Parte_1
verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna n. 5002196 del 30.03.2022 e dispone il riaccredito dei punti stessi;
-annulla il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di
– ID 53-R5/2023, la comunicazione di avvio del procedimento ed ogni atto precedente e conseguente;
CP_1
pagina 7 di 8 -condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di in persona CP_1
del Ministro pro-tempore, alla rifusione, in favore di delle spese processuali relative ad Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 237,00 per esborsi ed € 1.046,00, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali, in relazione al primo grado di giudizio, nonché in € 355,50 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e 15 % per spese generali, in relazione al presente grado d'appello.
Sentenza pubblicata mediante deposito del fascicolo telematico, unitamente al verbale d'udienza.
Bologna, 30 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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